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14/11/2006

Art. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reato
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per
questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.


Art. 117 - Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti
Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti tra il
colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi,
anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice
può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti
predetti, diminuire la pena.


Art. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i
doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità,
rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi
modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per
procurare a se o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da
due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a se o ad altri un
ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si
applica la pena della reclusione fino a due anni.

 

Pubblicazione a cura di democrazialegalita.it periodico on line