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Si sta scatenando, in questi giorni nei quali
ognuno cerca di distorcere la realtà ai suoi più
inconfessabili fini, una gara alla semplificazione riguardo
alle sentenze della Consulta sulla ammissione dei referendum;
addirittura qualcuno è giunto ad affermare che la Corte
Costituzionale ha detto che l'attuale legge elettorale,
!. Qualcun
altro, come la on. Finocchiaro, ha sostenuto che tanto le
attuali e future Camere . Ma, tra il sistema
Calderoli, il Mattarella ed il Segni-Guzzetta, nessuno dei tre
è, per forza di cose, per la sua stessa sussistenza nel nostro
ordinamento, incostituzionale. Né la attuale legge, bersaglio
ideale delle critiche dei filoveltroniani, può essere
considerata, dal punto di vista costituzionale, peggiore delle
altre.
Procediamo per punti.
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Premessa giuridica: la Corte non
può né potrebbe mai dire, fuori da una specifica sentenza,
che una qualsiasi legge è incostituzionale. Non può
affermarlo in alcun modo senza che si sia prima messo in
moto tutto l'iter (piuttosto complesso) e che sia stata
emessa una sentenza motivata di legittimità costituzionale.
1 bis. Se la corte avesse dichiarata
incostituzionale la legge Calderoli, con tale dichiarazione la
avrebbe contestualmente abrogata, lasciandoci quindi senza
legge elettorale. Ipotesi surreale e assurda in sé, ma, a
scanso di equivoci, respinta anche in sola via teorica dalla
stessa Consulta in varie pronunce, ultima delle quali proprio
la n. (che ha ammesso il primo quesito referendario
Segni-Guzzetta), nella quale afferma che Le leggi
elettorali appartengono alla categoria delle leggi
costituzionalmente necessarie, la cui esistenza e vigenza è
indispensabile per assicurare il funzionamento e la continuità
degli organi costituzionali della Repubblica. Sostenere
che la Corte ha dichiarata incostituzionale (e quindi
teoricamente abrogata) la legge elettorale attuale è quindi
una grossa sciocchezza, oltre che una grossa menzogna.
2. Cosa veramente ha detto la
C.C.: la Corte ha effettivamente definito
carentela legge Calderoli, ma non
nel modo, non nei termini, non nelle accezioni e non nel
contesto che i grandi comunicatori ci vogliono far
credere.
Nelle sentenze di ammissione dei referendum 1
e 2 (quelli in definitiva che determinano il premio di
maggioranza, da attribuirsi ad un singolo partito e non più ad
una coalizione, come avviene ora), sentenze numero 15 e numero
16 del gennaio 2008 , la Corte si è espressa su un dubbio
sollevato dalle parti contrarie ai quesiti ,
da coloro cioè che volevano che i referendum non fossero
ammessi.
La preoccupazione di costoro era che,
eventualmente ammessi e vinti, i referendum potessero dar vita
ad una norma di fatto incostituzionale, che, assicurando una
stragrande preponderanza parlamentare ad un unico
partito, anche se esso avesse goduto di un minimo
scarto elettorale,violasse il principio dell'uguaglianza del
voto.(1)
Nel rispondere a tale preoccupazione, i
giudici , premesso che Questa Corte ha escluso ancora
in tempi recenti ed in conformità ad una costante
giurisprudenza che in sede di controllo di ammissibilità dei
referendum possano venire in rilievo profili di
incostituzionalità sia della legge oggetto di referendum
(quindi, e dovrebbe essere chiaro, esaustivo e
definitivo: la Corte non ha dato valutazioni
vincolanti sulla legge elettorale vigente, n.d.r.) sia
della [eventuale] normativa di risultae che vige
l'impossibilità di dare, in questa sede, un giudizio
anticipato di legittimità costituzionale su una norma
che ancora non esiste, hanno convenuto che il referendum
Segni-Guzzetta,presenta in effetti il rischio di creare una
sovra-rappresentazione parlamentare, e stavolta relativa
addirittura ad un solo partito, e non ad una intera
coalizione. Pur non ledendo tutto ciò, il principio della
uguaglianza del voto, principio che, secondo una sentenza del
1995, non si estende al risultato delle elezioni, giacché
esso opera esclusivamente nella fase in cui viene
espresso, si evidenzia che la Corte ha il dovere di
segnalare al Parlamento l'esigenza di considerare con
attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che
non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al
raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di
seggi.
Quindi dubbi la Corte li ha espressi
proprio sul sistema che nascerebbe dalla vittoria dei
referendum! Ma come e dove si è potuto parlare di
difetto della normativa attuale? Da passaggi come
questo:L'eliminazione della possibilità di collegamento
tra liste non incide sulla operatività di un sistema
elettorale, che resta uguale a se stesso nei suoi meccanismi
di funzionamento e pienamente applicabile alle liste singole.
Del resto, come si è già osservato, la formazione di
coalizioni non è obbligatoria secondo la legge vigente.
Tutti gli inconvenienti che possono essere
individuati, dal punto di vista tecnico, per il sistema che
scaturirà dall'eventuale abrogazione referendaria sono già
insiti nella legge vigente. Difatti, se gli
inconvenienti, paventati da alcuni, sono legati al modo di
funzionamento del sistema in presenza di sole liste, senza
coalizioni, gli stessi potrebbero presentarsi ugualmente
nell'ipotesi che ciò avvenga a legge invariata.
Il guaio della legge Calderoli, quindi,
costituzionalmente parlando, è nel fatto che la
formazione di coalizioni non è obbligatoria, ma viene
lasciata alla libertà dei singoli partiti! I quali, in ipotesi
estrema, avrebbero potuto presentarsi tutti in ordine sparso,
senza Polo, Unione o altri raggruppamenti, e data situazione
avrebbe, buffamente, portato allo stesso luogo giuridico dei
referendum.
Nella sentenza n. 16, dove si parla del sistema relativo al Senato, forse il concetto è
espresso più chiaramente ancora, al paragrafo 6.1: Del
resto, l'assenza di una soglia minima per l'assegnazione del
premio di maggioranza che renderebbe, secondo talune
prospettazioni, inammissibile il quesito, in quanto
potenzialmente foriero di una eccessiva
sovra-rappresentazione, sia pure solo a livello regionale,
della lista di maggioranza relativa è carenza riscontrabile
già nella normativa vigente che, giova ricordare, non impone
le coalizioni, ma le rende solo possibili.
Quindi la normativa vigente è carente
proprio laddove assomiglia (assomiglierebbe in casi per essa
estremi) ai quesiti referendari (dove i casi estremi sono la
norma stessa)!
La stessa relazione di rischio (esplicita,
nella legge elettorale tanto desiderata dai firmatari,
implicita, e verificabile solo in casi limite, oggi) è quella
nei confronti dell'articolo 49 della Costituzione, quello che
regola la esistenza ed il ruolo dei partiti. Gli
anti-referendari denunciavano il fatto che, essendo vietate le
coalizioni, i partiti dovranno per forza fondersi in liste
cumulative per sperare di passare sbarramenti e limiti vari,
rinunciando alle proprie prerogative.
Ma la Corte risponde che ammesso il
rapporto, che il legislatore può stabilire, tra partiti e
liste elettorali, dando alle formazioni politiche la facoltà
di presentare proprie liste di candidati, non ne segue
l'identificazione tra liste elettorali e
partiti, cioè dice che si possono presentare
nella scheda liste le quali non corrispondono poi ai partiti,
liberi di mantenere la loro struttura passata e di
suddividersi poi in Parlamento in quanti gruppi
vogliono.(2)
Il rischio che, sotto il peso del premio di
maggioranza, i partiti siano costretti forzosamente a
confluire in un unico soggetto politico, è possibile, anche se
altamente improbabile, ma sia nella legge di risulta dei
referendum, sia, nella legge attuale. Tutti gli
inconvenienti che possono essere individuati, dal punto di
vista tecnico, per il sistema che scaturirà dall'eventuale
abrogazione referendaria sono già insiti nella legge vigente,
afferma la corte. I problemi (teorici) ci sono ora, e ci
potrebbero essere, dunque, anche (e forse un po' di più) con
la vittoria dei referendum.
Nulla di grave, comunque. Nulla, soprattutto,
di anticostituzionale. Nulla di nulla nel senso di una
condanna della legge in vigore.
3. Ma quale è quindi la questione
di fondo? È il maggioritario!
Dunque, SE c'è un problema, una carenza
costituzionale, la si ritrova proprio in quell'aspetto che
sia la legge attuale sia la eventuale legge scaturente dai
referendum prevedono : il premio di
maggioranza. Quel di più che viene attribuito
(dato, appunto, in premio) a chi supera gli altri.
Questo qualifica l'una e l'altra legge,
conseguentemente, come non-proporzionali, e,
visto che danno una maggiorazione rappresentativa rispetto ai
voti raccolti, si può dire che, alla fin fine, si tratti di
leggi maggioritarie.
Sorpresa! La legge Calderoli è un
maggioritario!(3) Tutte le chiacchiere e le grida
sprecate sul pericolo, il danno, anzi, la dannazione del
ritorno del proporzionale, erano fandonie e imbrogli lessicali
per creare uno spauracchio senza senso alcuno.
Detto questo, nella sentenza n. ,
(quella che si occupa del Senato), parlando di una ulteriore,
eventuale, problematica, si afferma che: È stato
segnalato che l'eventuale presentazione di liste formate
complessivamente da un numero di candidati pari anche soltanto
ad un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione (in base a
quanto previsto dall'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 533 del 1993)
potrebbe condurre, in ipotesi estreme, alla mancata
assegnazione di seggi ed alla possibilità che il premio di
maggioranza non venga assegnato (...)Come s'è detto
prima, una tale evenienza è ipotizzabile anche a legislazione
invariata.
Come è evidente per chi non intende
stravolgere la realtà oggettiva, il problema della
ripartizione dei seggi è reale, nel caso della vittoria dei
referendum, ma non preoccupante, visto che tale problema è
presente anche nella legislazione invigore. Ma attenzione!
In quella in vigore dal 1993!
Da quella cioè scaturita a suo tempo dopo i primi referendum
Segni, che hanno abrogato il proporzionale a favore del
maggioritario!
A questo proposito, la Corte si era
espressaproprio in una sentenza relativa alla ammissione dei
relativi quesiti, sentenza n. 32 del 1993, che metteva in
guardia il Parlamento: La Corte non si nasconde
che la normativa di risulta (del
referendum, ndr)può dar luogo ad inconvenienti, ad esempio
per ciò che riguarda, da un lato, la diseguale
proporzione in cui l'uno e l'altro sistema di
elezione sarebbero destinati ad operare nelle singole regioni,
dall'altro - fermi restando gli artt. 9, secondo comma, e 28
della legge n. 29 del 1948 - gli effetti che il passaggio al
sistema maggioritario semplice determina in caso di ricorso
alle elezioni suppletive.
In ultima analisi, se c'è un
problema, un problema di distribuzione e attribuzione dei
seggi, esso risiede della diseguale proporzione imposta da
una legge, giustappunto, non proporzionale, ovvero
maggioritaria.
Così era nel 1993; così sarà se passa
l'iniziativa Guzzetta; così è tuttora con la
Calderoli.
Dunque, tutti e tre i diversi sistemi sono,
in tal senso, simili, ma nessuno dei tre è, per forza di cose,
per la sua stessa sussistenza nel nostro ordinamento,
incostituzionale. Né la attuale legge, bersaglio ideale delle
critiche dei filoveltroniani, può essere considerata, dal
punto di vista costituzionale, peggiore delle altre.
(1) Per chi ancora non lo
avesse chiaro, è proprio questo il succo dei quesiti
Segni-Guzzetta: essi, se vincenti, impedirebbero,
vieterebbero le coalizioni , e attribuirebbero 340
dei 630 seggi della Camera al partito che ottenesse più voti
degli altri. Attenzione: non quello che raggiunge il 50% dei
voti + 1, ma quello che, per quanto bassa sia la sua
percentuale, superi gli altri. In teoria, anche un partito con
il 20 , 15, 10 % potrebbe avere tale privilegio!
(2) E' già successo e succede continuamente:
la lista unitaria dell'Ulivo alle europee del 2004,
presentatasi all'insegna dell'unità, unità, unità, si è
sparpagliata in almeno 5 diversi gruppi parlamentari a
Strasburgo; Per contro, nel 2006, la lista unitaria al Senato
tra Verdi e PDCI ha costituito, lealmente, un unico gruppo
parlamentare, ma i due partiti non si sono né sciolti né fusi.
(3) Per la precisione, si tratta di un
maggioritario plurinominale, che differisce dal
maggioritario uninominale per il numero di candidati
eleggibili in ogni collegio o circoscrizione.
Nell'uninominale, se ne elegge uno solo (appunto), nel
plurinominale un numero x, determinato da alcuni fattori
legislativi e amministrativi.
NB: pur essendo corretto, in
latino, il termine referenda, come plurale di
referendum, si è preferito usare in questo articolo
l'accezione comune.
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