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Ammissione dei tre referendum e presunta incostituzionalità della legge elettorale vigente: una necessaria analisi.
Di Redazione
 
 

Si sta scatenando, in questi giorni nei quali ognuno cerca di distorcere la realtà ai suoi più inconfessabili fini, una gara alla semplificazione riguardo alle sentenze della Consulta sulla ammissione dei referendum; addirittura qualcuno è giunto ad affermare che “la Corte Costituzionale ha detto che l'attuale legge elettorale, !”. Qualcun altro, come la on. Finocchiaro, ha sostenuto che tanto le attuali e future Camere . Ma, tra il sistema Calderoli, il Mattarella ed il Segni-Guzzetta, nessuno dei tre è, per forza di cose, per la sua stessa sussistenza nel nostro ordinamento, incostituzionale. Né la attuale legge, bersaglio ideale delle critiche dei filoveltroniani, può essere considerata, dal punto di vista costituzionale, peggiore delle altre.

Procediamo per punti.

  1. Premessa giuridica: la Corte non può né potrebbe mai dire, fuori da una specifica sentenza, che una qualsiasi legge è incostituzionale. Non può affermarlo in alcun modo senza che si sia prima messo in moto tutto l'iter (piuttosto complesso) e che sia stata emessa una sentenza motivata di legittimità costituzionale.

1 bis. Se la corte avesse dichiarata incostituzionale la legge Calderoli, con tale dichiarazione la avrebbe contestualmente abrogata, lasciandoci quindi senza legge elettorale. Ipotesi surreale e assurda in sé, ma, a scanso di equivoci, respinta anche in sola via teorica dalla stessa Consulta in varie pronunce, ultima delle quali proprio la n. (che ha ammesso il primo quesito referendario Segni-Guzzetta), nella quale afferma che Le leggi elettorali appartengono alla categoria delle leggi costituzionalmente necessarie, la cui esistenza e vigenza è indispensabile per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali della Repubblica. Sostenere che la Corte ha dichiarata incostituzionale (e quindi teoricamente abrogata) la legge elettorale attuale è quindi una grossa sciocchezza, oltre che una grossa menzogna.

2. Cosa veramente ha detto la C.C.: la Corte ha effettivamente definito “carente”la legge Calderoli, ma non nel modo, non nei termini, non nelle accezioni e non nel contesto che i “grandi comunicatori” ci vogliono far credere.

Nelle sentenze di ammissione dei referendum 1 e 2 (quelli in definitiva che determinano il premio di maggioranza, da attribuirsi ad un singolo partito e non più ad una coalizione, come avviene ora), sentenze numero 15 e numero 16 del gennaio 2008 , la Corte si è espressa su un dubbio sollevato dalle parti contrarie ai quesiti , da coloro cioè che volevano che i referendum non fossero ammessi.

La preoccupazione di costoro era che, eventualmente ammessi e vinti, i referendum potessero dar vita ad una norma di fatto incostituzionale, che, assicurando una stragrande preponderanza parlamentare ad un unico partito, anche se esso avesse goduto di un minimo scarto elettorale,violasse il principio dell'uguaglianza del voto.(1)

Nel rispondere a tale preoccupazione, i giudici , premesso che “Questa Corte ha escluso – ancora in tempi recenti ed in conformità ad una costante giurisprudenza – che in sede di controllo di ammissibilità dei referendum possano venire in rilievo profili di incostituzionalità sia della legge oggetto di referendum (quindi, e dovrebbe essere chiaro, esaustivo e definitivo: la Corte non ha dato valutazioni vincolanti sulla legge elettorale vigente, n.d.r.) sia della [eventuale] normativa di risulta”e che vige “l'impossibilità di dare, in questa sede, un giudizio anticipato di legittimità costituzionale” su una norma che ancora non esiste, hanno convenuto che il referendum Segni-Guzzetta,presenta in effetti il rischio di creare una sovra-rappresentazione parlamentare, e stavolta relativa addirittura ad un solo partito, e non ad una intera coalizione. Pur non ledendo tutto ciò, il principio della uguaglianza del voto, principio che, secondo una sentenza del 1995, “non si estende al risultato delle elezioni, giacché esso opera esclusivamente nella fase in cui viene espresso”, si evidenzia che la Corte ha il “dovere di segnalare al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi.”

Quindi dubbi la Corte li ha espressi proprio sul sistema che nascerebbe dalla vittoria dei referendum! Ma come e dove si è potuto parlare di difetto della normativa attuale? Da passaggi come questo:“L'eliminazione della possibilità di collegamento tra liste non incide sulla operatività di un sistema elettorale, che resta uguale a se stesso nei suoi meccanismi di funzionamento e pienamente applicabile alle liste singole. Del resto, come si è già osservato, la formazione di coalizioni non è obbligatoria secondo la legge vigente. Tutti gli inconvenienti che possono essere individuati, dal punto di vista tecnico, per il sistema che scaturirà dall'eventuale abrogazione referendaria sono già insiti nella legge vigente. Difatti, se gli inconvenienti, paventati da alcuni, sono legati al modo di funzionamento del sistema in presenza di sole liste, senza coalizioni, gli stessi potrebbero presentarsi ugualmente nell'ipotesi che ciò avvenga a legge invariata.”

Il guaio della legge Calderoli, quindi, costituzionalmente parlando, è nel fatto che la formazione di coalizioni non è obbligatoria, ma viene lasciata alla libertà dei singoli partiti! I quali, in ipotesi estrema, avrebbero potuto presentarsi tutti in ordine sparso, senza Polo, Unione o altri raggruppamenti, e data situazione avrebbe, buffamente, portato allo stesso luogo giuridico dei referendum.

Nella sentenza n. 16, dove si parla del sistema relativo al Senato, forse il concetto è espresso più chiaramente ancora, al paragrafo 6.1: “Del resto, l'assenza di una soglia minima per l'assegnazione del premio di maggioranza – che renderebbe, secondo talune prospettazioni, inammissibile il quesito, in quanto potenzialmente foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione, sia pure solo a livello regionale, della lista di maggioranza relativa – è carenza riscontrabile già nella normativa vigente che, giova ricordare, non impone le coalizioni, ma le rende solo possibili.”

Quindi la normativa vigente è carente proprio laddove assomiglia (assomiglierebbe in casi per essa estremi) ai quesiti referendari (dove i casi estremi sono la norma stessa)!

La stessa relazione di rischio (esplicita, nella legge elettorale tanto desiderata dai firmatari, implicita, e verificabile solo in casi limite, oggi) è quella nei confronti dell'articolo 49 della Costituzione, quello che regola la esistenza ed il ruolo dei partiti. Gli anti-referendari denunciavano il fatto che, essendo vietate le coalizioni, i partiti dovranno per forza fondersi in liste cumulative per sperare di passare sbarramenti e limiti vari, rinunciando alle proprie prerogative.

Ma la Corte risponde che “ammesso il rapporto, che il legislatore può stabilire, tra partiti e liste elettorali, dando alle formazioni politiche la facoltà di presentare proprie liste di candidati, non ne segue l'identificazione tra liste elettorali e partiti”, cioè dice che si possono presentare nella scheda liste le quali non corrispondono poi ai partiti, liberi di mantenere la loro struttura passata e di suddividersi poi in Parlamento in quanti gruppi vogliono.(2)

Il rischio che, sotto il peso del premio di maggioranza, i partiti siano “costretti forzosamente” a confluire in un unico soggetto politico, è possibile, anche se altamente improbabile, ma sia nella legge di risulta dei referendum, sia, nella legge attuale. “Tutti gli inconvenienti che possono essere individuati, dal punto di vista tecnico, per il sistema che scaturirà dall'eventuale abrogazione referendaria sono già insiti nella legge vigente”, afferma la corte. I problemi (teorici) ci sono ora, e ci potrebbero essere, dunque, anche (e forse un po' di più) con la vittoria dei referendum.

Nulla di grave, comunque. Nulla, soprattutto, di anticostituzionale. Nulla di nulla nel senso di una condanna della legge in vigore.

3. Ma quale è quindi la questione di fondo? È il maggioritario!

Dunque, SE c'è un problema, una “carenza costituzionale”, la si ritrova proprio in quell'aspetto che sia la legge attuale sia la eventuale legge scaturente dai referendum prevedono : il “premio di maggioranza”. Quel “di più” che viene attribuito (dato, appunto, in premio) a chi supera gli altri.

Questo qualifica l'una e l'altra legge, conseguentemente, come non-proporzionali, e, visto che danno una maggiorazione rappresentativa rispetto ai voti raccolti, si può dire che, alla fin fine, si tratti di leggi maggioritarie.

Sorpresa! La legge Calderoli è un maggioritario!(3) Tutte le chiacchiere e le grida sprecate sul pericolo, il danno, anzi, la dannazione del ritorno del proporzionale, erano fandonie e imbrogli lessicali per creare uno spauracchio senza senso alcuno.

Detto questo, nella sentenza n. , (quella che si occupa del Senato), parlando di una ulteriore, eventuale, problematica, si afferma che: “ È stato segnalato che l'eventuale presentazione di liste formate complessivamente da un numero di candidati pari anche soltanto ad un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione (in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 533 del 1993) potrebbe condurre, in ipotesi estreme, alla mancata assegnazione di seggi ed alla possibilità che il premio di maggioranza non venga assegnato (...)Come s'è detto prima, una tale evenienza è ipotizzabile anche a legislazione invariata.”

Come è evidente per chi non intende stravolgere la realtà oggettiva, il problema della ripartizione dei seggi è reale, nel caso della vittoria dei referendum, ma non preoccupante, visto che tale problema è presente anche nella legislazione invigore. Ma attenzione! In quella in vigore dal 1993! Da quella cioè scaturita a suo tempo dopo i primi referendum Segni, che hanno abrogato il proporzionale a favore del maggioritario!

A questo proposito, la Corte si era espressaproprio in una sentenza relativa alla ammissione dei relativi quesiti, sentenza n. 32 del 1993, che metteva in guardia il Parlamento: “La Corte non si nasconde che la normativa di risulta (del referendum, ndr)può dar luogo ad inconvenienti, ad esempio per ciò che riguarda, da un lato, la diseguale proporzione in cui l'uno e l'altro sistema di elezione sarebbero destinati ad operare nelle singole regioni, dall'altro - fermi restando gli artt. 9, secondo comma, e 28 della legge n. 29 del 1948 - gli effetti che il passaggio al sistema maggioritario semplice determina in caso di ricorso alle elezioni suppletive.”

In ultima analisi, se c'è un problema, un problema di distribuzione e attribuzione dei seggi, esso risiede della “diseguale proporzione” imposta da una legge, giustappunto, “non proporzionale”, ovvero maggioritaria.

Così era nel 1993; così sarà se passa l'iniziativa Guzzetta; così è tuttora con la Calderoli.

Dunque, tutti e tre i diversi sistemi sono, in tal senso, simili, ma nessuno dei tre è, per forza di cose, per la sua stessa sussistenza nel nostro ordinamento, incostituzionale. Né la attuale legge, bersaglio ideale delle critiche dei filoveltroniani, può essere considerata, dal punto di vista costituzionale, peggiore delle altre.

(1) Per chi ancora non lo avesse chiaro, è proprio questo il “succo” dei quesiti Segni-Guzzetta: essi, se vincenti, impedirebbero, vieterebbero le coalizioni , e attribuirebbero 340 dei 630 seggi della Camera al partito che ottenesse più voti degli altri. Attenzione: non quello che raggiunge il 50% dei voti + 1, ma quello che, per quanto bassa sia la sua percentuale, superi gli altri. In teoria, anche un partito con il 20 , 15, 10 % potrebbe avere tale privilegio!

(2) E' già successo e succede continuamente: la “lista unitaria” dell'Ulivo alle europee del 2004, presentatasi all'insegna dell'unità, unità, unità, si è sparpagliata in almeno 5 diversi gruppi parlamentari a Strasburgo; Per contro, nel 2006, la lista unitaria al Senato tra Verdi e PDCI ha costituito, lealmente, un unico gruppo parlamentare, ma i due partiti non si sono né sciolti né fusi.

(3) Per la precisione, si tratta di un maggioritario plurinominale, che differisce dal maggioritario uninominale per il numero di candidati eleggibili in ogni collegio o circoscrizione. Nell'uninominale, se ne elegge uno solo (appunto), nel plurinominale un numero x, determinato da alcuni fattori legislativi e amministrativi.

NB: pur essendo corretto, in latino, il termine referenda, come plurale di referendum, si è preferito usare in questo articolo l'accezione comune.

 

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