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Risoluzione
del Consiglio d’Europa ): la legge italiana sul legittimo sospetto
(Traduzione di Marco Ottanelli)
1.
L'Assemblea parlamentare ricorda l'importanza della gestione adeguata della
giustizia, in conformità con la legge quadro della corte europea dei
diritti dell'uomo, in un tempo ragionevole e dai giudici indipendenti e
imparziali. Attribuisce la stessa importanza alla separazione dei poteri,
che è una garanzia della democrazia.
2.
È con attenzione particolare, quindi, che segue i cambiamenti fatti
all'organizzazione dell'ordinamento giudiziario in uno stato membro del
Consiglio d'Europa. Promulgazione nel mese di novembre del 2002 della legge
italiana su sospetto legittimo, conosciuta come "la legge Cirami"
dal relativo autore, è stata esaminata in questa prospettiva.
3.
La legge di Cirami ha introdotto nel codice di procedura penale la nozione
di legittimo sospetto come terreno per la richiesta del trasferimento di un
caso da una corte all’altra. Il legittimo sospetto è fondato "su serie
circostanze locali atte a disturbare il corso del procedimento". Non
c’ è limite al numero di richieste per il trasferimento per i motivi di
sospetto legittimo. È sufficiente sollevare ulteriori motivi che possono
riferirsi a fatti già conosciuti, e che ancora non sono stati esaminati.
4.
Semplicemente l’invocare il legittimo sospetto determina una sospensione
degli atti, in attesa della decisione della corte della cassazione sul
merito. Se la corte della cassazione trova che il sospetto legittimo è
fondato, deve fare trasferire il caso ad un'altra corte, che deve riaprire ab
initio di atti . Anche se la corte della cassazione trova che il sospetto
legittimo è non fondato, se uno dei giudici è sostituito nel corso della
processo, gli atti devono ripartire ab initio.
5.
Le conseguenze dell'applicazione di questa legge sono le seguenti:
i.
ritarda e rallenta il corso della giustizia, nonostante l'Italia sia stata
condannata in parecchie occasioni dalla corte europea dei diritti dell'uomo
a causa della lunghezza eccessiva dei processi;
II.
elimina il caso delle mani del giudice "naturale" e virtualmente
affida la scelta del giudice al difensore dell’imputato;
III.
insidia la fiducia nei giudici come corpo, in quanto quando l'imparzialità
di un giudice specifico è messa in dubbio, il legittimo sospetto appanna la
buona reputazione della corte intera;
IV è ostile al principio di
uguaglianza davanti alla legge, poichè soltanto quegli imputati in grado di
permettersi il costo di azioni giudiziarie lunghe possono servirsi di essa.
6.
Di conseguenza, con l’obiettivo di
evitare le conseguenze della legge Cirami, l'Assemblea invita il
governo italiano :
i.
a riportare, quanto prima possibile, la legge interna in questione in linea
con tali raccomandazioni di riferimento ed i principii che assicurano la
certezza del ruolo della Legge e l'indipendenza dell'ordinamento
giudiziario così come sono stati elaborati ed approvati dalle istituzioni
del Consiglio d'Europa, compreso le raccomandazioni del comitato dei
Ministri, delle risoluzioni dell'Assemblea parlamentare e della legge
quadro della corte europea dei diritti dell'uomo;
II. ad
abrogare la legge Cirami;
III.
a rendere effettive le
raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite contenute nel
documento E/CN.4/2003/65/Add.4, riguardo, inter alia, la riforma
giudiziaria, i processi che
riguardano il Primo Ministro ed i suoi soci, i giudizi trasmessi dalle
corti e le attività politiche dei giudici.
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