Articolo
1.
(Finalità
e ambito di applicazione)
1. La presente legge promuove e
disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e
limparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, laccesso ai mezzi
di informazione per la comunicazione politica.
2. La presente legge promuove e
disciplina altresì, allo stesso fine, laccesso ai mezzi di informazione
durante le campagne per lelezione al Parlamento europeo, per le elezioni
politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.
Articolo
2.
(Comunicazione
politica radiotelevisiva)
1. Le emittenti radiotelevisive devono
assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità
laccesso allinformazione e alla comunicazione politica.
2. Sintende per comunicazione politica
radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi
radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche.
Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi
successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei
programmi di informazione.
3. È assicurata parità di condizioni nellesposizione di opinioni e
posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole
rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici,
nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale
assuma carattere rilevante lesposizione di opinioni e valutazioni
politiche.
4. Lofferta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è
obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le
concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che
trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni
caso gratuita.
5. La Commissione parlamentare per lindirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata
"Commissione", e lAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", previa
consultazione tra loro e ciascuna nellambito della propria competenza,
stabiliscono le regole per lapplicazione della disciplina prevista dal
presente articolo.
Articolo
3.
(Messaggi
politici autogestiti)
1. Le emittenti radiofoniche e
televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi
dellarticolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici
autogestiti, gratuiti o a pagamento, di seguito denominati
"messaggi".
2. La trasmissione di messaggi è
facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria
pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le
strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di
unopinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per
le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti
radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono
interrompere altri programmi, hanno unautonoma collocazione nella
programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni
emittente comunica alla Commissione o allAutorità, con almeno quindici
giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono
computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti
dalla legge.
4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi
per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva
durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi
dellarticolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete
nellambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono
essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di
programmazione.
5. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere
messaggi politici autogestiti a pagamento devono offrire spazi di
comunicazione politica gratuiti di cui allarticolo 2 per un tempo pari a
quello dei messaggi effettivamente diffusi nellambito di contenitori,
che possono essere al massimo in numero di quattro. Nessun soggetto
politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di
programmazione sulla medesima emittente.
6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di
trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui
elezione è richiamata allarticolo 1, comma 2. Lassegnazione degli spazi
in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi
spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere
offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere
trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere
più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca la
denominazione "messaggio autogestito gratuito" o
"messaggio autogestito a pagamento" e lindicazione del
soggetto committente.
7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi
politici autogestiti gratuiti. Le emittenti locali praticano uno sconto
del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari
nelle stesse fasce orarie.
8. LAutorità e la Commissione, ciascuna nellambito delle rispettive
competenze, fissano i criteri di rotazione per lutilizzo, nel corso di
ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai
commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni
necessarie per lapplicazione della disciplina prevista dal presente
articolo.
Articolo
4.
(Comunicazione
politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in
campagna elettorale)
1. Dalla data di convocazione dei comizi
elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle
seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde,
presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici,
interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni
politiche e i candidati in competizione.
2. La Commissione e lAutorità, previa
consultazione tra loro, e ciascuna nellambito della propria competenza,
regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i
seguenti criteri:
a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono
ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare,
nonchè tra quelli in esse non rappresentati purchè presenti nel
Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;
b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono
ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e
tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in
collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori
chiamati alla consultazione, fatta salva leventuale presenza di soggetti
politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo
conto del sistema elettorale da applicare e dellambito territoriale di
riferimento;
c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione
nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i
due candidati ammessi;
d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura
uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.
3. Dalla data di presentazione delle candidature
per le elezioni di cui allarticolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche
e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la
presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le
modalità stabilite dalla Commissione e dallAutorità, sulla base dei
seguenti criteri:
a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti
politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie
di trasmissione;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi
gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata
esposizione di un programma o di unopinione politica, e comunque
compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, nè essere
interrotti, hanno unautonoma collocazione nella programmazione e sono
trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro
contenitori per ogni giornata di programmazione;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in
ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in
ciascuna giornata di programmazione;
g) ogni messaggio reca lindicazione "messaggio
autogestito" e lindicazione del soggetto committente.
4. La trasmissione dei messaggi
autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria
pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le
strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
5. Alle emittenti radiofoniche e
televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a
titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è
riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro
il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno
un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima
attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato
per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti
televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio.
La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini
iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma.
Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione
delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e
congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei
limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per
lattività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti,
del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia
ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.
Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province
autonome, che si avvalgono, per lattività istruttoria, dei comitati
provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi
organi previsti dal comma 13 dellarticolo 1 della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
6. Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di cui al comma 3,
lettera c), sono previsti fino a un massimo di sei per ogni
giornata di programmazione. Ciascun soggetto politico può disporre al
massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di
programmazione. LAutorità regola il riparto degli spazi per i messaggi
tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con riferimento
alle fasce orarie di trasmissione, e fissa il numero complessivo dei
messaggi da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in relazione
alle risorse disponibili in ciascuna regione, avvalendosi dei competenti
comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora costituiti, dei
comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
7. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di
trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei commi 5 e
6, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, hanno facoltà di
diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di due per ogni
soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle
condizioni stabilite dal comma 7 dellarticolo 3 e secondo le modalità di
cui alle lettere da b) a g) del comma 3 del presente
articolo. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei
messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari, nellambito
della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi
autogestiti a titolo gratuito.
8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali comunicano
allAutorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma
1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento
delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere
comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.
9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla
chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi
radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione
politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la
disciplina del presente articolo.
10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla
diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui
ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.
11. La Commissione e lAutorità, previa consultazione tra loro, e
ciascuna nellambito della propria competenza, stabiliscono lambito
territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto
della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.
Articolo
5.
(Programmi
dinformazione nei mezzi radiotelevisivi)
1. La Commissione e lAutorità, previa
consultazione tra loro e ciascuna nellambito della propria competenza,
definiscono, non oltre il quinto giorno successivo allindizione dei
comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle
operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le
emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine
di garantire la parità di trattamento, lobiettività, la completezza e limparzialità
dellinformazione.
2. Dalla data di convocazione dei comizi
elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque
trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta,
indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento
corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non
esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte
degli elettori.
4. Al comma 5 dellarticolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le
parole: "A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle
votazioni per lelezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data di
convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di
voto".
Articolo
6.
(Imprese
radiofoniche di partiti politici)
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a
5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui
allarticolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e
successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la
cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
Articolo
7.
(Messaggi
politici elettorali su quotidiani e periodici)
1. Dalla data di convocazione dei comizi
elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle
elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere
a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva
comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle
forze politiche laccesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra
loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i
contenuti stabiliti dallAutorità.
2. Sono ammesse soltanto le seguenti
forme di messaggio politico elettorale:
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle
liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei
movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati
e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici
al di fuori del periodo di cui al comma 1.
Articolo
8.
(Sondaggi
politici ed elettorali)
1. Nei quindici giorni precedenti la data
delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i
risultati di sondaggi demoscopici sullesito delle elezioni e sugli
orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi
sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
2. LAutorità determina i criteri
obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi
di cui al comma 1.
3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al
comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti
indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il
sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità
e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e
tenuto a cura del Dipartimento per linformazione e leditoria presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) committente e acquirente;
c) criteri seguiti per la formazione del campione;
d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati;
e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
f) domande rivolte;
g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna
domanda;
h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.
Articolo
9.
(Disciplina
della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)
1. Dalla data di convocazione dei comizi
elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto
a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione
ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili
per lefficace assolvimento delle proprie funzioni.
2. Le emittenti radiotelevisive
pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti,
informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e
di chiusura dei seggi elettorali.
Articolo
10.
(Provvedimenti
e sanzioni)
1. Le violazioni delle disposizioni di
cui alla presente legge, nonchè di quelle emanate dalla Commissione e
dallAutorità sono perseguite dufficio da questultima secondo le
disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato
può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto.
La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:
a) allAutorità;
b) allemittente privata o alleditore presso cui è avvenuta la
violazione;
c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero,
ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale
per i servizi radiotelevisivi;
d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza
territoriale rientra il domicilio dellemittente o delleditore. Il
predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle
registrazioni interessate dalla comunicazione dellAutorità o dalla denuncia
entro le successive dodici ore.
2. LAutorità, avvalendosi anche del
competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il
predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i
servizi radiotelevisivi, nonchè del competente ispettorato territoriale
del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad
una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax,
sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da
trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza
indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive allaccertamento
della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità
procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. In caso di violazione degli articoli
2, 4, commi 1 e 2, e 6, lAutorità ordina alle emittenti radiotelevisive
la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente
partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati
dalle violazioni.
4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi da 3 a 7, lAutorità
ordina allemittente interessata, oltre allimmediata sospensione delle
trasmissioni programmate in violazione della presente legge:
a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito o a
pagamento, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore
dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da
ripristinare lequilibrio tra le forze politiche;
b) se del caso, il ripristino dellequilibrio tra gli spazi
destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica
gratuita.
5. In caso di violazione dellarticolo
5, lAutorità ordina allemittente interessata la trasmissione di servizi
di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti
politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.
6. In caso di violazione dellarticolo
7, lAutorità ordina alleditore interessato la messa a disposizione di
spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti
politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.
7. In caso di violazione dellarticolo 8, lAutorità ordina allemittente
o alleditore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di
comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per
fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i
sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.
8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, lAutorità ordina:
a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della
gravità, di messaggi recanti lindicazione della violazione commessa;
b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta
a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non
inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali,
della comunicazione da rettificare.
9. LAutorità può, inoltre, adottare
anche ulteriori provvedimenti durgenza al fine di ripristinare
lequilibrio nellaccesso alla comunicazione politica.
10. I provvedimenti dellAutorità di cui
al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale
amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla
comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dellAutorità,
entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR
del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dellAutorità stessa a
provvedere entro tre giorni dalla pronunzia. In caso di richiesta
cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare
memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio,
indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si
pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio
dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non
oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per
lappello dinanzi al Consiglio di Stato.
Articolo
11.
(Obblighi
di comunicazione)
1. Entro trenta giorni dalla
consultazione elettorale per lelezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i
titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori
di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al
Collegio regionale di garanzia elettorale di cui allarticolo 13 della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i
messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i
nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a
titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i
nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.
2. In caso di inosservanza degli
obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
Articolo
12.
(Copertura
finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dallattuazione
della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dallanno 2000,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale , nellambito
dellunità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per lanno 2000, parzialmente
utilizzando per gli anni 2000 e 2002 laccantonamento relativo al
medesimo Ministero e per lanno 2001 laccantonamento relativo al
Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo
13.
(Abrogazione
di norme)
1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5,
6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.
Articolo
14.
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.