I MOTIVI DELLA DECISIONE
CAPITOLO I : P R E M E S S E I N T R O D U T T I V E
1) ASTRATTI CRITERI DI GIUDIZIO E LA PECULIARITA DEL CASO ANDREOTTI.
Le acquisizioni processuali, numerosissime e della più svariata natura,
si incentrano su diversi dati che vanno a comporre un compendio
articolatissimo, sul quale si deve operare la valutazione in ordine alla
ipotizzata responsabilità dellimputato.
Il giudizio finale concerne una condotta illecita quanto mai aspecifica,
costituita dalla partecipazione ad una associazione (per delinquere di
stampo mafioso) segreta che non risulta da oggettive e dirette emergenze
documentali e non è affermata in termini precisi da alcuno degli
affiliati, ma deve essere, semmai, ricavata da una serie di fatti e di
comportamenti.
Lo stesso giudizio, perciò, deve articolarsi nellapprofondimento di una
folta e disparata schiera di elementi, la cui singola esistenza può, di
per sé, dar luogo a convincimenti opinabili, e deve approdare ad una
soluzione che è il risultato dello specifico valore probatorio che sia
stato conferito a quei singoli elementi.
Per cercare di governare tale congerie di fatti e di valutazioni è
opportuno predeterminare alcuni, essenziali criteri di giudizio, idonei
a guidare linterprete.
Come è agevole desumere dalla esposizione dei motivi di gravame, i PM
appellanti hanno ripetutamente censurato sul piano logico-giuridico la
sentenza impugnata, rilevando, in particolare, la contraddittoria
violazione dei principi interpretativi pure programmaticamente enunciati
nella prima parte dellelaborato e la separata considerazione degli
elementi di prova, che avrebbero dovuto essere valutati unitariamente,
nel loro significato globale.
I rilievi degli appellanti appaiono, in punto di fatto, non privi di
qualche fondamento, non potendo negarsi la presenza, nel complesso
elaborato, di alcune discrasie fra le enunciazioni generali in materia
di valutazione della prova e la concreta applicazione dei relativi
criteri; non può, inoltre, negarsi la tendenziale frammentazione del
quadro probatorio che caratterizza la appellata sentenza.
In genere, la esperienza giudiziaria insegna che è frequente il ricorso
al metodo di compendiare dettagliatamente anche al di là di quanto
strettamente necessario in relazione alla specifica motivazione - i
principi interpretativi in materia di valutazione delle chiamate in
correità ed in materia di valutazione della condotta di partecipazione
alla associazione mafiosa.
Tale metodo si sostanzia, in definitiva, in una, più o meno organica,
serie di citazioni della copiosa giurisprudenza della Suprema Corte in
materia, citazioni che spesso sono fini a se stesse e finiscono con
lintrodurre in modo improprio le problematiche che il caso concreto
propone: forte è, infatti, il rischio di fare pigramente riferimento a
categorie generali anche quando tale operazione non consente una
adeguata ed esaustiva comprensione della fattispecie e, in una parola,
incombente è il pericolo di perdere contatto con la specifica materia da
giudicare, obliterandone ogni peculiarità.
Per contro, ritiene la Corte che il solo valido metodo che il giudice
deve utilizzare nel vagliare gli elementi che vengono sottoposti alla
sua attenzione è quello di orientarsi secondo una ragionevole
valutazione degli stessi in stretta relazione al caso concreto, dando,
quindi, conto dei motivi del suo libero convincimento, che deve maturare
nel rispetto inderogabile non tanto di astratti principi interpretativi
di elaborazione giurisprudenziale, quanto di alcuni essenziali precetti
legali, che, nel caso in cui, come in quello di specie, la gran parte
delle indicazioni di prova provengano da imputati in procedimenti
connessi, vanno individuati, innanzitutto, in quelli dettati dallart.
192 c.p.p..
Coltivare il dubbio, applicare il principio legale che pretende una
rigorosa valutazione delle chiamate in correità, di cui deve essere
accertata la intrinseca attendibilità prima di procedere alla verifica
della sussistenza di adeguati elementi di conferma esterni, esaminare
con completezza e con congruenza logica i fatti acquisiti nellambito
della concreta peculiarità della fattispecie sono, ad avviso della
Corte, i soli criteri generali ai quali, sul piano metodologico, ci si
debba inderogabilmente riferire.
I primi giudici, per contro, come già ricordato, hanno impropriamente
indugiato sulla pedante elencazione di astratte regole di giudizio (ad
essa sono dedicate ben oltre cento pagine della appellata sentenza),
venendo, talora, a trovarsi in contraddizione con i convincimenti
espressi in sede di valutazione di singoli fatti, contraddizione che la
scrupolosa ed attenta Accusa non ha mancato di evidenziare nellatto di
appello, forse ricorrendo, in qualche occasione, a toni esageratamente
critici.
Ma il caso concreto sottoposto a giudizio è caratterizzato da
peculiarità così marcate da renderlo, in qualche modo, un unicum che non
sempre si concilia con la pedissequa applicazione di regole
interpretative generali ed astratte, ricavate dalla esperienza
giurisprudenziale.
A questo riguardo possono formularsi le seguenti considerazioni.
A) La Corte in passato, in più occasioni, nel valutare la attendibilità
delle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia, ha fatto leva
sullargomento secondo cui, in carenza di rapporti personali
conflittuali, una falsa accusa non potesse trovare alcuna plausibile
spiegazione, posto che la personalità del chiamato non era tale neppure
da giustificare la ricorrenza di sospetti protagonismi, disgiunti o meno
dalleventuale intento di compiacere gli inquirenti e di rincorrere
possibili, ancorché vaghi, benefici.
E evidente che, già alla stregua di un approccio meramente
superficiale, tale criterio di valutazione, generalmente accettabile,
non sia sempre applicabile ad un caso giudiziario quale quello in
discussione, apparendo a chiunque palese la spiccatissima risonanza di
esso ed il particolarissimo interesse accusatorio che gli organi
inquirenti comprensibilmente nutrivano per un procedimento che vedeva
indagato e, quindi, imputato un personaggio che non è esagerato definire
storico nella vita del Paese dallultimo dopoguerra in poi.
Se ci si trasferisce, poi, sul piano concreto, il significato di alcuni
fatti offre la migliore conferma dellesposto convincimento.
In proposito, infatti, si possono citare senza pretendere di essere
esaustivi -, evidenziando alcune caratteristiche oggettive e non
contestabili, i seguenti, eloquenti casi, di valenza, in qualche modo,
esemplare.
1) Il caso Cormiglia.
La Corte non può che condividere pienamente le negative considerazioni
formulate dal Tribunale (v. pagg. 1708 e ss. della appellata sentenza),
niente affatto censurate con il, pure articolatissimo, appello dei PM,
in merito alla inattendibilità del propalante Federico Corniglia, unica
fonte offerta dalla Accusa in merito al presunto incontro fra limputato
ed il capomafia Frank Coppola: come già ricordato, i primi giudici hanno
conclusivamente ritenuto che il Corniglia, sfruttando il ricordo di
occasionali e casuali incontri con lon. Andreotti presso la barbieria
di via San Basilio (in Roma), di cui limputato era stato cliente
abituale, aveva ricostruito, inventandolo in maniera piuttosto
maldestra, il riferito abboccamento tra limputato medesimo e Frank
Coppola.
Restano da considerare le ragioni che possano aver spinto il Corniglia a
fornire quelle indicazioni, che, in assenza di interazioni personali con
limputato, non possono che ragionevolmente ricondursi ad inclinazioni
verso il protagonismo giudiziario ovvero al cinico perseguimento di
possibili benefici, nella consapevolezza della importanza che sarebbe
stata annessa dagli inquirenti ad un contributo che rafforzasse il
quadro accusatorio a carico del sen. Andreotti, importanza moltiplicata
dalla generale resistenza a riferire di vicende che involgessero
rapporti fra mafiosi e uomini politici, ravvisabile, almeno fino a che
proprio la indagine nei confronti dello stesso sen. Andreotti è
diventata nota e si è consolidata, nella linea comportamentale di
svariati collaboratori di giustizia come è esplicitamente ricordato
nella stessa imputazione -.
2) Il caso Pulito.
Qualche affinità sotto il profilo delle perplessità suscitate dalla
attendibilità della unica fonte probatoria - con quello del presunto
incontro fra il sen. Andreotti ed il capomafia Coppola presenta il caso
del supposto intervento dellimputato nel tentativo di condizionare
lesito di un procedimento di revisione che interessava i fratelli
Gianfranco e Riccardo Modeo, trattato e negativamente valutato dal
Tribunale nelle pagg. 4115 e ss. della appellata sentenza.
Le conclusioni del Tribunale, non censurate dal, pure articolatissimo,
gravame dei PM, vanno pienamente condivise e riguardano anche la
attendibilità delle dichiarazioni dellunica fonte di accusa, il
collaboratore Marino Pulito, di cui i primi giudici hanno evidenziato
non soltanto alcune contraddizioni interne, ma anche significativi
contrasti con quelle rese da altri propalanti (Salvatore Annacondia,
Alfonso Pinchierri).
Anche in questo caso, la ricerca delle motivazioni che possono aver
spinto il Pulito alla propalazione non può che condurre agli esiti già
evidenziati a proposito del Corniglia.
3) Il caso Mammoliti.
Le propalazioni di Antonino Mammoliti (riguardanti la vicenda
dellintervento dei mafiosi palermitani in favore dellindustriale Bruno
Nardini) sono caratterizzate, per quanto qui interessa, dalla
circostanza, emersa in termini oggettivi, che il medesimo non risulta
aver reso ampie dichiarazioni confessorie o, comunque, utilizzate per
laccertamento di reati e/o per la individuazione degli autori degli
stessi, essendosi limitato a deporre nellambito dei soli procedimenti
penali che vedevano imputati due notissimi personaggi politici, lon.
Giacomo Mancini e, appunto, il sen. Andreotti.
Dunque, il Mammoliti si è determinato ad offrire il suo contributo agli
inquirenti esclusivamente per accusare due personaggi politici di primo
piano, cosicché, al di là di ogni considerazione sulla attendibilità
delle indicazioni da lui fornite, il caso specifico finisce con il
confermare che la peculiarissima posizione e la fama del sen. Andreotti
e la notoria esistenza di un procedimento a carico del medesimo potevano
fungere da elemento catalizzatore di propalazioni accusatorie anche in
un soggetto, sospettato di far parte di un pericolosissimo sodalizio di
tipo mafioso, che era, per altro verso, assolutamente restio a
collaborare con la giustizia.
Al di là della questione riguardante la attendibilità delle indicazioni
fornite dal Mammoliti, si può osservare che, ancora una volta, le
ragioni del descritto, peculiare comportamento del predetto, che si
caratterizza, rispetto a quello del Corniglia e del Pulito, per la
sicura esclusione di una più ampia volontà di collaborare con la
giustizia, non possono che individuarsi in quelle già focalizzate a
proposito dei predetti.
4) Il caso dei fratelli Emanuele ed Enzo Salvatore Brusca.
La posizione di Emanuele Brusca è, in qualche modo, assimilabile a
quella del Mammoliti: egli, infatti, non è un collaboratore di giustizia
ed ha ammesso le sue responsabilità esclusivamente in ordine alla
partecipazione a Cosa Nostra, peraltro minimizzando il proprio apporto
alla organizzazione criminale.
Preoccupato di difendersi da gravi accuse rivoltegli da Baldassare Di
Maggio, che lo aveva indicato anche come partecipe ad alcuni omicidi, il
Brusca non ha arrecato alcun particolare contributo allaccertamento
delle vicende della organizzazione criminale di cui aveva fatto parte e,
in buona sostanza, ha ridotto il suo ruolo in seno alla associazione
mafiosa a mansioni meramente amministrative ed alla cura dei
collegamenti con il capomafia Salvatore Riina ed il padre, Bernardo
Brusca, detenuto, collegamenti ai quali rimaneva rigorosamente estraneo,
almeno secondo la versione del predetto e dei suoi fratelli Giovanni ed
Enzo Salvatore, ogni riferimento a specifici fatti delittuosi ed, in
particolare, a fatti di sangue.
Il solo rilevante apporto accusatorio è quello, dai risvolti comunque
rocamboleschi (è sufficiente considerare, al riguardo, che egli ebbe a
correggere ed a ampliare le proprie indicazioni soltanto dopo aver
compiutamente appreso il contenuto delle dichiarazioni del fratello Enzo
Salvatore, il quale, peraltro, avrebbe, a suo dire, tratto le proprie
conoscenze ascoltando quanto lo stesso Emanuele aveva riferito al padre
detenuto), fornito a carico del sen. Andreotti, che gli è valso, in
termini oggettivi, un notevole beneficio.
Nel periodo delle sue propalazioni accusatorie a carico dellimputato,
invero, Emanuele Brusca era sottoposto a procedimento penale anche per
concorso in alcuni omicidi (ai danni di Tortorici Salvatore, Pillari
Francesco, Ajavolasit Luigi e Sciortino Calogero) e se è vero che con la
sentenza della I Sezione della Corte di Assise di Palermo del 25 luglio
1997 (procedimento c/ Agrigento Giuseppe + 57) egli era stato assolto da
quegli addebiti (difettando il riscontro alle accuse del collaboratore
Di Maggio), pendeva, comunque, la possibilità che il PM (che ne aveva
sollecitato la condanna allergastolo) proponesse appello, fidando anche
nella eventualità, tuttaltro che impossibile (come lesperienza
giudiziaria di questi anni insegna), che nelle more sopravvenisse
qualche ulteriore contributo accusatorio offerto da nuove
collaborazioni. Il gravame, invece, non è stato proposto e la
statuizione assolutoria è passata in giudicato (allesito del giudizio
di appello, peraltro, il Brusca è stato assolto anche dalle imputazioni
in materia di armi e al medesimo sono state accordate le circostanze
attenuanti generiche).
E del tutto plausibile che anche Enzo Salvatore Brusca abbia conseguito
un notevole beneficio per le sue propalazioni che gli stessi PM non
esitano a valutare quanto meno confuse - a carico del sen. Andreotti: al
predetto, invero, la Corte di Assise di Palermo, con la ricordata
sentenza del 25 luglio 1997, aveva negato la attenuante di cui allart.
8 DL 152/1991, irrogandogli una pena assai più severa (diciassette anni
di reclusione) di quella richiesta dal PM (otto anni), attenuante che,
per contro, gli è stata riconosciuta con la sentenza di appello (18
marzo 2000), ma sulla concorde richiesta - formulata ex art. 599 c.p.p.
- delle parti (vedasi il verbale del 13 luglio 1999 prodotto in questo
grado del giudizio).
Pure in questo caso, dunque, non può negarsi che, come poteva essere
previsto, anche in virtù delle dichiarazioni a carico del sen. Andreotti
(rese a partire dal 19 ottobre 1996) gli organi requirenti abbiano
consolidato nei confronti di Enzo Salvatore Brusca un atteggiamento
improntato ad una benevola considerazione, superando anche il
convincimento espresso dai giudici della Corte di Assise, i quali la
avevano ritenuta ingiustificata, nella estensione poi accordata, dalla
importanza della collaborazione offerta dal medesimo in quello
specifico, particolarmente rilevante, procedimento, che coinvolgeva
numerose e gravissime vicende criminali riconducibili alla cosca mafiosa
di San Giuseppe Jato, nella quale lo stesso Brusca gravitava.
Le dichiarazioni di Enzo Salvatore Brusca, peraltro si caratterizzano
per essere intervenute, al pari di quelle del fratello Emanuele, quando
erano ormai notorie le rivelazioni di Baldassare Di Maggio in merito
allincontro fra limputato e Salvatore Riina e per avere assunto
allavvio, almeno alla stregua delle stesse affermazioni del predetto,
contenuti deliberatamente falsi.
Posto ciò, può dirsi che la vicenda delle dichiarazioni dei due Brusca,
sulle quali si ritornerà più avanti, costituisce una ulteriore conferma
della acquisita, ampia disinvoltura con la quale imputati in
procedimenti connessi hanno fornito indicazioni a carico dellimputato,
superando la remora a parlare di rapporti mafia-politica che aveva
caratterizzato le propalazioni dei pentiti storici; inoltre, la stessa
rafforza lesposto convincimento circa la assoluta peculiarità del caso
Andreotti.
Autorizza tale conclusione, invero, il rilievo che i Brusca, in una
situazione processuale particolarmente delicata, hanno tratto
prevedibili benefici dalle loro spontanee propalazioni a carico
dellimputato, propalazioni certamente occasionate dalla notorietà
delleclatante episodio riferito dal Di Maggio e che, per Emanuele
Brusca, costituiscono, per di più, il solo rilevante apporto arrecato
alla giustizia.
5) Il caso degli incontri a Roma, allinterno dellHotel Nazionale, del
sen. Andreotti con il capomafia Michele Greco.
Si tratta di un episodio che assume scarso significato nellambito del
complicatissimo reticolo dei numerosi elementi addotti dalla Accusa,
tanto che neppure i PM appellanti hanno ritenuto di doversene occupare
per confutare le negative conclusioni del Tribunale, che lo ha trattato
nelle pagg. 2860 e ss. della appellata sentenza.
In questa sede mette conto, però, sottolineare come la sola fonte
offerta in proposito dalla Accusa sia costituita dalle dichiarazioni di
Benedetto DAgostino, noto imprenditore palermitano, il quale, tratto in
arresto alla fine di novembre del 1997 con laddebito di concorso
esterno in associazione mafiosa, in occasione del primo interrogatorio
reso al GIP nella mattina del 28 novembre aveva accennato che era sua
intenzione rendere al PM di Palermo dichiarazioni che riguardavano il
sen. Andreotti, cosicché nel pomeriggio dello stesso giorno era stato
sentito dal magistrato inquirente.
Al di là della attendibilità delle affermazioni del predetto, appare con
ogni evidenza significativa la esigenza, immediatamente avvertita e
manifestata, di riferire al magistrato inquirente elementi a carico del
sen. Andreotti, esigenza sentita da un soggetto appena raggiunto da un
provvedimento restrittivo per concorso in associazione mafiosa e che,
per di più, come ricordato dal Tribunale, non era niente affatto
interessato ad ammettere le proprie responsabilità e, più in generale, a
collaborare con la giustizia. Insomma, tale atteggiamento non poteva che
essere suggerito dalla immediata percezione del particolare interesse
che una propalazione a carico del sen. Andreotti avrebbe assunto per lo
stesso Ufficio inquirente che procedeva contro il dichiarante e dalla
speranza che essa avrebbe assicurato qualche beneficio al medesimo, non
certo animato da resipiscenza o da intenti collaborativi.
Ancora una volta, come nel caso di Antonino Mammoliti e di Emanuele
Brusca, si è, dunque, al cospetto di un apporto accusatorio, proveniente
da un imputato o indagato in relazione alla appartenenza ad associazioni
mafiose, indirizzato esclusivamente contro il sen. Andreotti, al quale
non risulta che i predetti dichiaranti, per nulla propensi ad ammettere
senza riserve le proprie responsabilità ed a offrire una ampia e piena
collaborazione, fossero, in qualche modo, legati da un rapporto
personale, astrattamente idoneo a giustificare le accuse.
Tutto ciò conferma che la situazione pregressa, che aveva suggerito ai
pentiti storici (Buscetta, Marino Mannoia) di tacere su quanto
sapevano dei rapporti fra mafia e politica, si sia ribaltata, anche in
dipendenza del venir meno dei timori legati alle rivelazioni in
questione, a sua volta scaturito dalla interazione fra lo sviluppo della
indagine, laffievolirsi della influenza del sen. Andreotti e la
sostanziale scomparsa del gruppo politico dominante del quale egli aveva
fatto parte: piuttosto che la esistenza di remore ad accusarlo, gli
elementi rassegnati e, del resto, la nutrita schiera delle propalazioni
nei confronti del predetto dimostrano che, da un certo punto in poi, si
sia radicato un clima che le ha alquanto agevolate, clima che non può
affatto escludersi sia stato favorito dalla consapevolezza della
comprensibile importanza annessa dagli inquirenti alla investigazione a
carico del medesimo.
Quanto esposto rafforza, in ogni caso, la evidenziata peculiarità della
posizione processuale dellAndreotti ed impone la adozione di ogni
cautela nella valutazione delle propalazioni rese a carico del medesimo
da imputati in procedimenti connessi o collegati intervenute solo dopo
che le indicazioni accusatorie dei collaboratori storici e le vicende
cui si è fatto cenno avevano aperto la strada allevidenziato, nuovo
clima.
6) Il caso di alcune indicazioni del collaboratore di giustizia Camarda.
Un ulteriore esempio della propensione dei collaboratori di giustizia a
offrire indicazioni a carico del sen. Andreotti è costituito dalle
dichiarazioni di Michelangelo Camarda, soggetto che è stato legato
anche da vincoli criminali a Baldassare Di Maggio dopo che costui
aveva iniziato la sua collaborazione con la giustizia e che dal medesimo
Di Maggio avrebbe appreso notizie a proposito del noto incontro
Andreotti-Riina.
Si tralasciano, per ragioni di sintesi, le, non esaurientemente
spiegate, oscillazioni che caratterizzano, sul punto specifico, lo
svolgimento delle varie, iniziali deposizioni del Camarda vizio che,
alla luce dei fatti, appare piuttosto ricorrente fra i collaboratori -,
essendo sufficiente rinviare alla eloquente lettura dellesame
dibattimentale reso dal predetto nella udienza del 7 aprile 1998 ed, in
particolare, del serrato controesame della Difesa.
In questa sede ci si può, infatti, limitare ad rilevare che il Camarda,
nel corso di detta deposizione dibattimentale, rispondendo alle domande
della Difesa, ha avuto modo di indicare per la prima volta che
lincontro Andreotti-Riina era avvenuto nel settembre del 1987 (<>), ribadendo la affermazione su
domanda del PM (che, per ovvie ragioni, ha ripreso largomento) e
specificando ulteriormente, nelloccasione, di aver appreso dal Di
Maggio che limputato si trovava a Palermo per motivi di politica
(<>).
Al di là della esatta individuazione del momento in cui il Camarda
avrebbe ricevuto le confidenze del Di Maggio in merito alleclatante
episodio, di cui questultimo aveva già parlato alla Autorità
Giudiziaria, ed, in questambito, in particolare, in merito agli
elementi temporali de quibus, nessuna rivelazione può essere avvenuta
dopo il 14 ottobre 1997: ed invero, il Camarda, per sua stessa
ammissione, ha cessato i suoi rapporti con il Di Maggio poco prima del
14 ottobre 1997, data in cui è stato arrestato (<>).
Ora, fino alla data del 13 febbraio 1998 (allorché venne interrogato a
Perugia, nel corso del dibattimento per lomicidio Pecorelli) lo stesso
Di Maggio ha, a proposito della collocazione temporale dellincontro
Andreotti-Riina, proseguito nel fornire indicazioni contraddittorie ed
imprecise (si veda lesaustivo resoconto contenuto nella appellata
sentenza), senza, in ogni caso, mai citare il mese di settembre del 1987
e tanto meno la presenza dellimputato a Palermo in relazione ad un
avvenimento politico, per sua natura agevolmente documentabile (quale
è, poi, quello che la Accusa ritiene di aver individuato): non si può,
allora, che concludere che il Camarda ha fatto passare per una
rivelazione del Di Maggio quanto aveva appreso aliunde, presumibilmente
attingendo informazioni dagli organi di stampa (così come aveva fatto,
per sua stessa ammissione, con le dichiarazioni di Emanuele Brusca: <>).
Latteggiamento del Camarda, il quale, in buona sostanza, aveva, a suo
dire, appreso dal Di Maggio più di quanto lo stesso Di Maggio aveva
rivelato in giudizio, ancora una volta denota una spiccata propensione a
fornire, senza escludere più o meno evidenti forzature, indicazioni a
carico dellimputato e rafforza limpressione della incidenza,
eventualmente inquinante, che sulle deposizioni dei collaboratori
esercitava la percezione dellimportanza che per gli inquirenti
rivestivano le notizie riferite, la conoscenza dei temi di prova e di
altri, precedenti apporti e, infine, la speranza di ottenere benefici di
vario genere.
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B) Le conoscenze diffuse, allinterno di Cosa Nostra, fra gli uomini
donore su fatti di interesse generale, suscettibili, in astratto, di
coinvolgere una personalità come quella del sen. Andreotti, non potevano
che scaturire da informazioni mediate, provenienti dai vertici del
sodalizio mafioso (è evidente che un qualsiasi affiliato non poteva
accedere direttamente ad eventuali rapporti con limputato), vertici
che, dopo lavvento dei corleonesi in esito alla feroce faida dei
primi anni 80, si identificavano, in sostanza, nella persona del
famigerato boss Salvatore Riina: ne deriva che nel valutare le
indicazioni collegate alle voci che si propagavano fra gli uomini
donore deve prudentemente considerarsi anche la origine delle stesse e
la possibile incidenza sulla veridicità del loro contenuto e sulla loro
messa in circolo di erronee valutazioni, quando non di precisi interessi
e scopi verticistici, strettamente inerenti alle esigenze di governo
della organizzazione criminale.
In buona sostanza, riconoscere piena ed indiscutibile attendibilità alle
indicazioni dei boss raccolte dai sottordinati ed escludere la
possibilità che le stesse fossero frutto anche di forzature collegate a
reconditi disegni di potere appare un approccio interpretativo del tutto
disancorato dalla reale situazione, che, a tacer daltro, viene smentito
dalla ricordata interpretazione, proposta dagli stessi PM, dellepisodio
che, secondo la ipotesi accusatoria, avrebbe visto protagonisti
Salvatore Riina ed Emanuele Brusca (il primo avrebbe falsamente
rappresentato al secondo che era stato Andreotti a sollecitare
lincontro con lo stesso capomafia che sarebbe, poi, avvenuto nella
abitazione di Ignazio Salvo).
Si può convenire, al riguardo, con il P.G. che la frase con la quale
Emanuele Brusca ha testualmente riportato quella rivoltagli dal Riina
(U viri a chiddu ci vinni a ntisa di incuntrarimi! Lo vedi, a quello
è venuta lesigenza di incontrarmi -) non escluda, di per sé, una
interpretazione compatibile con la iniziativa dello stesso Riina e con
la ipotesi che limputato abbia, infine, accettato di aderire alle
richieste di incontrarsi indirizzategli dal capomafia, ma la medesima
interpretazione non soddisferebbe le esigenze ricostruttive dei PM
appellanti, posto che la valutazione degli stessi non è fine a se
stessa, ma è collegata ad una serie di ragionamenti sviluppati a
sostegno della loro tesi, che, tra laltro, tendono a spiegare la
ragione per cui il Riina avrebbe prescritto al Di Maggio di parlare
della faccenda con Ignazio Salvo riservatamente, escludendo dalla
conversazione proprio Emanuele Brusca, che nella circostanza aveva
accompagnato il Di Maggio medesimo.
Si possono, peraltro, a titolo esemplificativo, citare le dichiarazioni
di questultimo per ribadire come il Riina non fosse affatto alieno,
neppure con i più stretti ed intimi sodali, dallusare la menzogna nel
perseguire i suoi fini di governo del sodalizio mafioso. Il predetto,
infatti, in occasione delle dichiarazioni rese al magistrato inquirente
il 26 maggio 1993, a proposito dellomicidio del boss mafioso Filippo
Marchese, ha riferito che il Riina, nel corso di una conversazione alla
quale era presente anche Bernardo Brusca, aveva riferito che la morte
del Marchese era stata accidentalmente provocata da un colpo di pistola
che era stato inavvertitamente esploso: in verità, ha aggiunto il Di
Maggio, il Marchese era stato assassinato, ma forse in quel periodo il
Riina cercava di accreditare in giro una versione diversa.
Insomma, non può affatto trascurarsi la possibile incidenza sulle
notizie che si diffondevano in seno a Cosa Nostra della esigenza,
avvertita dai capimafia, di preservare il loro potere e di acquisire o
conservare prestigio presso individui piuttosto semplici (gli uomini
donore), la cui peculiarità, come la storia ha largamente dimostrato,
non riposava sul possesso di adeguati mezzi culturali, di intelligenze
raffinate e lungimiranti e di particolari capacità strategiche, ma
semplicemente sulla avidità di denaro e di potere, sulla dozzinale
furbizia, sulla assenza di scrupoli e sulla spietata ferocia.
In questo realistico quadro si deve riconoscere che il notorio legame
politico fra il sen. Andreotti ed il defunto on. Lima e la pacifica
vicinanza di costui con affiliati a Cosa Nostra ed, in particolare, con
i Salvo e con gli esponenti di spicco della c.d. ala moderata del
sodalizio mafioso, usciti sconfitti e decimati dalla guerra dei
primissimi anni 80, può aver suggerito, a soggetti che, evidentemente,
erano in possesso di informazioni solo indirette ed intrattenevano
rapporti solo mediati, alcuni impropri collegamenti o assimilazioni,
ovvero aver favorito negli stessi lincondizionato recepimento di
indicazioni provenienti dallalto.
In definitiva, quando le conoscenze trasmesse si propagano dal vertice
alla base non sempre tante voci concordi equivalgono ad altrettante,
autonome indicazioni, probatoriamente significative nel quadro della
c.d. convergenza del molteplice.
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C) Ma, al di là della concreta possibilità di chiamate in correità
interessate e mirate ovvero di indicazioni fondate su non controllabili
ed inattendibili notizie di seconda mano, nellambito di una vasta e
notoria indagine a carico di un personaggio pubblico già influentissimo
come il sen. Andreotti, non circoscritta certo ad un singolo, specifico
episodio, non si può trascurare la possibile incidenza di inclinazioni
alla mitomania e/o al protagonismo giudiziario e perfino la influenza di
antipatie politiche anche su quegli atteggiamenti spontaneamente
collaborativi, dai quali sono scaturite alcune, più o meno tardive,
testimonianze, antipatie che abbiano, comunque, condizionato il tenore
delle stesse.
Ci si limita, in proposito, al mero richiamo esemplificativo delle
deposizioni, in parte occasionate dalla pregressa conoscenza di altri
apporti processuali:
- della teste Rosalba Lo Jacono (concernente il regalo fatto dal sen.
Andreotti in occasione delle nozze della figlia maggiore di Antonino
Salvo), la quale soltanto nel marzo 1997 ha, per la prima volta,
spontaneamente riferito quanto, secondo le sue affermazioni, aveva
appreso nellagosto del 1993;
- del teste Antonino Filastò a proposito del quadro del pittore Gino
Rossi di cui alcuni boss mafiosi avrebbero fatto dono al sen. Andreotti;
- del teste Vito Di Maggio a proposito di un incontro avvenuto nel 1979
fra il sen. Andreotti ed il capomafia Benedetto Santapaola, di cui il
predetto ha parlato per la prima volta nel marzo del 1995.
E vero che la notorietà del personaggio e del processo a carico del
medesimo ha agevolato la conoscenza della inchiesta e può aver indotto
le svariate presentazioni spontanee, in ipotesi determinate
semplicemente da un sincero intento di collaborare con la giustizia, ma
è, per contro, altrettanto evidente che non può negarsi la possibilità
di indicazioni non del tutto genuine e, comunque, notevolmente
influenzate dal possesso di informazioni sul contenuto di atti di
indagine in precedenza acquisiti e potenzialmente anche da scarsa
simpatia politica nei confronti dellimputato.
Giova precisare che in questa sede non si intende affatto prendere
posizione sulla attendibilità delle suddette dichiarazioni (della quale,
peraltro, il Tribunale, almeno per il Filastò ed il Di Maggio, ha
dubitato), ma semplicemente addurre un ulteriore elemento atto a
dimostrare la assoluta peculiarità del procedimento a carico del sen.
Andreotti, nel quale sono confluiti anche apporti cognitivi
spontaneamente offerti, più o meno tardivamente, da soggetti certamente
spinti a presentarsi agli inquirenti da notizie di stampa riguardanti la
esistenza e lo sviluppo della inchiesta e del procedimento medesimo.
In tale contesto merita, in questa sede, una citazione particolare ed un
esame più approfondito anche per la specifica censura della
valutazione del Tribunale operata dai PM appellanti - la deposizione del
dr. Mario Almerighi, il quale ha riferito quanto, a sua memoria, aveva
appreso dal dr. Piero Casadei Monti in ordine ad un presunto intervento
attuato dallimputato presso il collega Ministro di Grazia e Giustizia
Virginio Rognoni per bloccare la promozione di un procedimento
disciplinare nei confronti del dr. Corrado Carnevale a seguito di un
esposto inoltrato dal dr. Claudio Lo Curto il 23 febbraio 1987.
Posto che per i termini della vicenda si rinvia alla sintetica
esposizione del contenuto della appellata sentenza ed alla illustrazione
dei motivi di gravame, si premette che la Corte ritiene si debba
senzaltro condividere la prudente valutazione del Tribunale,
ingiustificatamente attaccata dai PM appellanti, i quali, nella loro
prospettazione unilaterale, spesso trascurano il ricordato principio
guida, che vuole che i fatti vengano interpretati a favore dellaccusato
laddove gli elementi probatori raccolti presentino forti elementi di
dubbio.
Gli argomenti dei primi giudici possono, in parte, integrarsi con le
seguenti considerazioni.
La necessità, avvertita dal dr. Almerighi, di consultare il dr. Casadei
Monti parecchi mesi prima che il dr. Lo Curto e, immediatamente dopo,
egli stesso riferissero i fatti ai magistrati inquirenti (il primo è
stato esaminato il 2 dicembre 1994, il secondo nel giorno successivo),
contraddice, in qualche modo, le affermate certezze dello stesso
dichiarante: se lAlmerighi avesse conservato un ricordo certo e preciso
dei fatti, non si vede per quale ragione avrebbe dovuto preventivamente
verificare gli accadimenti parlandone ripetutamente con la sua fonte,
della quale egli stesso esclude ogni maliziosa reticenza. Tutto ciò
senza voler richiamare le osservazioni del Tribunale in ordine alla
omessa menzione dellepisodio in occasione di precedenti deposizioni
dello stesso Almerighi, atteggiamento che, in qualche modo, smentisce un
ricordo costantemente presente e, dunque, limpido ed indelebile.
Daltra parte, appaiono scarsamente persuasive le argomentazioni con cui
i PM tendono a privilegiare la versione accusatoria del Lo Curto e
dellAlmerighi assumendo il totale disinteresse di costoro e, per
contro, una possibile inattendibilità del Casadei Monti e del Rognoni,
dipendente da un duplice ordine di ragioni: una conferma delle
affermazioni dellAlmerighi avrebbe comportato, per il Rognoni e per il
Casadei Monti, la sostanziale ammissione di un illecito condizionamento
politico delle loro, rispettive, funzioni di Ministro e di Capo di
Gabinetto del Ministro della Giustizia; la testimonianza dei predetti,
inoltre, non sarebbe affatto scevra da ogni possibile condizionamento,
ma al contrario a priori virtualmente condizionata sia dalla delicatezza
della vicenda, sia dai pregressi rapporti di amicizia e di
collaborazione intrattenuti, per il Rognoni, con limputato, e, per il
Casadei Monti, già attivamente impegnato in politica (essendo stato
eletto Senatore della Repubblica, nelle liste del PPI, nelle lezioni del
marzo 1994), con lo stesso Rognoni.
In termini oggettivi si può affermare che lesposto in parola era di
scarso fondamento: avvalorano lassunto non soltanto le congrue
spiegazioni fornite dal Casadei Monti, il quale ha dato puntuale conto
delle ragioni per le quali egli stesso decise di archiviarlo dopo aver
verificato che il solo profilo astrattamente perseguibile la decisione
adottata dalla Corte di Cassazione, presieduta dal dr. Carnevale, senza
la previa acquisizione degli atti era, in realtà, privo di effettiva
valenza accusatoria (e il Tribunale ha, al riguardo, opportunamente
richiamato lart. 55 del previgente c.p.p.), ma, soprattutto, la
circostanza che il precedente, analogo esposto, inoltrato dal Lo Curto
il 12 marzo 1986 al Ministro di Grazia e Giustizia ed al CSM, non
risulta aver avuto alcun effettivo seguito.
Se, dunque, un analogo, precedente esposto pendeva anche dinanzi al CSM
e se quello in questione era di scarso fondamento, così come, in
definitiva, non viene contestato dai PM appellanti, si stenta a
comprendere la ragione per cui il contenuto dello stesso dovesse destare
particolare preoccupazione nel dr. Carnevale o negli amici del medesimo,
al punto da richiedere un intervento dellallora Ministro degli Esteri
Andreotti sul collega Rognoni.
Il contesto rende, in ogni caso, inconsistente la asserita eventualità
che lesposto sia stato archiviato a causa dellintervento dello stesso
Andreotti ed incomprensibile una maliziosa negazione da parte del
Rognoni e del Casadei Monti: non si vede, invero, per quale ragione
costoro dovessero coltivare la preoccupazione di nascondere un
eventuale, remoto sviamento delle loro funzioni istituzionali legato,
peraltro, ad un provvedimento adottato, in ipotesi, nellesercizio di un
potere politico discrezionale -.
Per contro, assai più rilevante era il rischio di esporsi ad un
procedimento penale (per il reato di false informazioni al PM e, quindi,
per falsa testimonianza), reso concreto dalla consapevolezza che
ulteriori, possibili contributi, evocati, peraltro, dallo stesso Casadei
Monti, avrebbero potuto smentire la in ipotesi, falsa versione
concordemente offerta: si consideri, per esempio, quello del dr.
Brignone, certamente a conoscenza dello svolgimento della vicenda, ma
che non risulta sentito in merito.
Ancora, rileva al riguardo la consapevolezza che erano state acquisite
altre e contrarie indicazioni di valenza spiccatamente accusatoria e,
perciò, comprensibilmente privilegiate dagli inquirenti, il cui
atteggiamento, in occasione della escussione del Casadei Monti (vedasi
il relativo verbale del 17 gennaio 1995), inequivocabilmente manifesta
la inclinazione a credere alle discordanti affermazioni dellAlmerighi:
ed infatti, raccolta la diversa versione del Casadei Monti, gli
inquirenti hanno formulato una serie di osservazioni, chiaramente
rivelatrici della preferenza accordata a quella dellAlmerighi e del Lo
Curto ().
Sempre a proposito delle modalità con cui è stato condotto lesame del
Casadei Monti, deve, inoltre, evidenziarsi come lo stesso non sia stato
iniziato chiedendo semplicemente al predetto di riferire in ordine
allesito di un esposto presentato dal Lo Curto contro il Carnevale, ma
è stato fatto preliminarmente presente che da acquisizioni probatorie
di natura testimoniale erano emersi i fatti che sono stati piuttosto
dettagliatamente esposti secondo la versione fornitane dallAlmerighi
(
che esso teste - allorché era Capo di Gabinetto del ministro della
Giustizia on. Rognoni - sarebbe stato interessato dal giudice Mario
Almerighi (per conto dellallora G.I. di Caltanissetta dott. Caludio Lo
Curto) circa un esposto che il Lo Curto aveva in animo di presentare a
carico del Presidente della 1^ sezione penale della Cassazione, dott.
Corrado Carnevale, per una vicenda sviluppatasi durante listruzione
formale del processo per lomicidio del magistrato trapanese dott. Gian
Giacomo Ciaccio Montalto, e riguardante altro magistrato della Procura
di Trapani, cioè il dott. Antonio Costa;
che esso teste, dopo aver letto una bozza dellesposto al fine di
esprimere una valutazione sulla eventuale portata disciplinare dei fatti
in esso contenuti, aveva espresso il parere - anche quale ex componente
della Sezione Disciplinare del CSM. - che vi fossero profili passibili
di valutazione disciplinare;
che esso teste, dopo la presentazione formale dellesposto, aveva
portato a conoscenza del ministro Rognoni il documento stesso, ricevendo
dal ministro lopinione (riferita al dott. Almerighi) che avrebbe
iniziato lazione disciplinare nei confronti del dott. Carnevale;
che, invece, dato che allesposto del Lo Curto non veniva dato corso,
esso teste - espressamente richiesto dal dott. Almerighi - aveva alfine
comunicato a questultimo che il ministro Rognoni era ritornato sulle
proprie decisioni, a seguito delle fortissime pressioni che lon.
Andreotti aveva esercitato sul ministro Rognoni in favore del Presidente
Carnevale;
che, in particolare, tale comunicazione confidenziale era stata fatta
da esso teste al dott. Almerighi nel corso di un incontro personale
avvenuto forse in casa di questultimo.>).
Ora, escludendo che gli inquirenti siano stati spinti dallintento di
suggestionare il Casadei Monti, la ricordata esposizione dei fatti
emersi (secondo la versione dellAlmerighi) rivela che gli stessi
avvertirono la esigenza di illustrare preventivamente al Casadei Monti
gli estremi della particolare e risalente vicenda ed induce, pertanto, a
ritenere che gli stessi non erano a conoscenza che il predetto ne era
ben al corrente avendone ripetutamente parlato, pochi tempo prima, con
lo stesso Almerighi: si deve, allora, ritenere che costui, nel corso
della sua deposizione del 4 dicembre 1995, non fece presente agli
inquirenti il negativo riscontro che i suoi ricordi avevano ricevuto
dagli abboccamenti con il Casadei Monti.
La eventualità, poi, che la deposizione del Rognoni e del Casadei Monti
fosse a priori virtualmente condizionata ha il valore di una mera
congettura, la cui scarsa consistenza è tradita dalla stessa
formulazione dei PM e che non è supportata da elementi di qualche
concretezza, posto che, al di là dellappartenenza al medesimo partito
politico, non constano rapporti e legami personali dei predetti con
limputato talmente forti (i PM appellanti ricordano che il Presidente
Mattarella, certamente a conoscenza delle relazioni interne al suo
partito, si recò a Roma per parlare con lallora Ministro dellInterno
Rognoni allo scopo di rappresentargli le sue pesanti doglianze a carico
soprattutto di esponenti andreottiani del partito, cosa che
ragionevolmente non avrebbe fatto se lo stesso Rognoni fosse legato ad
Andreotti da stretti ed amichevoli rapporti) da persuaderli, nella
descritta situazione, a dire il falso.
Per contro, constano con certezza legami di amicizia e di stima fra il
Casadei Monti e lAlmerighi (si vedano le stesse dichiarazioni di
questultimo), che ragionevolmente avrebbero distolto il primo a
smentire falsamente il secondo.
In altri termini, non si vede proprio per quale motivo il Rognoni ed il
Casadei Monti avrebbero dovuto negare, contro il vero, che da parte del
ministro Andreotti era pervenuta una sollecitazione a favore del
Carnevale, specie se si tiene conto che gli stessi avrebbero avuto ampio
agio di precisare (mettendosi al riparo da ogni, possibile rilievo in
merito alla loro correttezza istituzionale) che, comunque, lesposto del
Lo Curto era stato archiviato essendo stato verificato che lo stesso era
privo di effettivo fondamento giuridico, cosicché non poteva prevedersi
che una eventuale azione disciplinare avrebbe avuto successo.
Ma ancora più incomprensibile appare, se riguardato nellottica
dellAccusa, latteggiamento immediatamente negativo assunto dal Casadei
Monti nella personale e privata relazione con il suo amico Almerighi:
se, a tutto volere concedere, si potrebbe pensare che il predetto abbia
maliziosamente mentito ai magistrati inquirenti, davvero non si concilia
con gli amichevoli legami fra i due interlocutori un eventuale, pronto e
deliberato mendacio del medesimo, accompagnato, in seguito, da un serie
di spiegazioni, frutto del personale approfondimento della vicenda da
lui curato (e, del resto, tale zelo difficilmente si comprenderebbe se
egli fosse stato consapevole di aver falsamente negato quanto ricordava
lAlmerighi).
Quanto, poi, alla sostenuta, totale indifferenza e neutralità rispetto
allimputato ed alla materia processuale del Lo Curto e dellAlmerighi,
per intuitivi motivi si possono nutrire riserve in ordine alla serenità
del primo nei confronti del Carnevale e dellimputato, descritti dalla
ipotesi accusatoria come sodali nellillecito; ed il rilievo, data la
posizione complementare, può essere esteso allAlmerighi. In ogni caso,
per le considerazioni sulle quali brevemente ci si intratterrà oltre,
può dubitarsi che questultimo fosse ideologicamente indifferente
allesito del procedimento a carico del sen. Andreotti e che nutrisse
simpatie (si tratta, evidentemente, di un eufemismo) per questultimo e
per il Carnevale.
In definitiva, non sussistendo decisive ragioni per dubitare della buona
fede di nessuno dei protagonisti della vicenda, non può che condividersi
il convincimento del Tribunale circa la possibilità che fra lAlmerighi
ed il Casadei Monti si sia verificato un malinteso, che lo stesso
Casadei Monti si è affrettato ad ipotizzare, animato dalla
preoccupazione di salvaguardare la buona fede dellamico: il predetto,
che ha espressamente dichiarato di aver fatto presente allAlmerighi che
, ha, invero, avvertito che, in ordine alle
divergenze con lAlmerighi, poteva , addirittura giungendo a prospettare la
eventualità che egli avesse , fermo restando che la
ipotesi veniva formulata (le riportate, testuali dichiarazioni del
Casadei Monti confermano quanto si desume dal complessivo contenuto
della deposizione del medesimo circa la recisa negazione di un
intervento di Andreotti nella vicenda e privano di fondamento la
deduzione dei PM appellanti secondo cui il predetto avrebbe
semplicemente affermato di non ricordare sollecitazioni dellimputato in
favore del Carnevale, ma non le avrebbe escluse).
Non può, poi, escludersi che il malinteso sia stato, in qualche modo,
inconsapevolmente influenzato anche da una pregiudiziale, negativa
opinione che lAlmerighi coltivava nei confronti dellimputato e del
Carnevale.
Alla stregua delle rassegnate emergenze si deve necessariamente ritenere
che lassenza di validi motivi che autorizzino ad affermare che il
Rognoni sola fonte primaria ed il Casadei Monti abbiano mentito
rende totalmente improponibile ogni ragionevole possibilità di
privilegiare la versione derivata dellAlmerighi e del Lo Curto,
cosicché deve essere del pari condivisa la conclusione dei primi
giudici: lintervento dellimputato nella vicenda è rimasto privo di
adeguata dimostrazione.
Tanto precisato, nel contesto che qui interessa si deve brevemente
ritornare alla posizione dellAlmerighi e ci si deve chiedere la ragione
per la quale costui, pur avendo dovuto prendere atto che la verifica
promossa interpellando ripetutamente la sua ritenuta fonte aveva dato un
esito negativo supportato da articolate spiegazioni, abbia comunque
riferito ai magistrati inquirenti la sua diversa versione dei fatti,
nella consapevolezza che il Casadei Monti, che sarebbe stato
inevitabilmente esaminato sulla vicenda, la avrebbe smentita.
E possibile ritenere che, malgrado i ripetuti abboccamenti con il
Casadei Monti ed i dinieghi e le spiegazioni di questultimo,
lAlmerighi, pur non considerando, per sua stessa ammissione, in mala
fede il suo interlocutore (tanto che non ritenne di modificare i suoi
amichevoli rapporti con lui), non sia stato mai, neppure per un momento,
sfiorato dal dubbio di ricordare male ovvero di essere, a suo tempo,
caduto in equivoco.
Non è, in ogni caso, possibile negare che con la scelta di presentarsi
ai magistrati inquirenti e riferire, comunque, la sua versione dei fatti
il medesimo abbia volontariamente esposto se stesso e lamico stimato
Casadei Monti ad una disagevole posizione processuale.
Un siffatto atteggiamento non può, allora, che essere stato dettato
dalla assoluta volontà di fornire ai magistrati inquirenti, costasse
quel che costasse, un contributo conoscitivo che riteneva importante,
rappresentandolo in termini di assoluta certezza e senza prospettare il
minimo dubbio.
Lo stesso atteggiamento, data la peculiare situazione descritta, male si
concilia con una personale indifferenza (ideologica, beninteso) verso le
sorti del procedimento a carico del sen. Andreotti: insomma, è
ragionevole pensare che lAlmerighi non si sarebbe, comunque,
determinato a riferire ai magistrati inquirenti, con le modalità
accennate, la sua versione dei fatti se fosse stato totalmente
indifferente allesito del procedimento e se non fosse stato a priori
ed in perfetta buona fede - convinto della particolare importanza della
inchiesta e della fondatezza della ipotesi accusatoria, che vedeva il
sen. Andreotti ed il dr. Carnevale legati da una malsana comunione
illecita.
La riflessione conferma ulteriormente la evidenziata, assoluta
peculiarità del procedimento e della posizione dellimputato e la ampia
possibilità di anomale interferenze psicologiche sulliter di
accumulazione probatoria ed, in particolare, sul modo con cui anche in
perfetta buona fede sono stati ricordati fatti molto spesso assai
risalenti nel tempo.
In proposito meritano un accenno anche le deposizioni, raccolte nella
udienza del 23 gennaio 1997, rese da Cesare Scardulla e da Michele Vullo
con riguardo alla telefonata, pervenuta alla utenza dellOspedale Civico
di Palermo, con la quale limputato avrebbe palesato un interessamento
per le condizioni di salute di Giuseppe Cambria, ivi ricoverato dal 5
all8 settembre 1983, presso la divisione di cardiologia (lepisodio è
stato trattato nelle pagg. 814/907 della appellata sentenza).
I primi giudici hanno evidenziato che, secondo quanto riconosciuto dal
teste Gaspare Messina (sola fonte primaria, avendo personalmente
ricevuto la chiamata telefonica in questione), i ricordi del medesimo
erano comprensibilmente sbiaditi (a distanza di tredici anni) ed hanno
ritenuto che più nitidi e sicuri apparivano quelli dello Scardulla,
cosicché hanno risolto a favore di questultimo (fonte solo mediata) il
contrasto vertente sulla richiesta di chiamare al telefono
specificamente Beppe Lima o uno dei cugini Salvo.
Premesso che il tema centrale della prova erano e sono i rapporti
dellimputato con i cugini Salvo e non certo i rapporti del primo con
Lima o il fratello di costui o il Cambria, si tralascia di considerare
che un interlocutore che chiamava da Roma e che non risulta aver chiesto
preventivamente chi si trovasse presso il degente non poteva senzaltro
chiedere che venisse allapparecchio una specifica persona, ma avrebbe,
semmai, genericamente sollecitato lintervento di qualcuno dei presenti
(così come effettivamente riferito dal Messina). Allo stesso modo,
appare del tutto ragionevole escludere che limputato abbia
personalmente composto il numero telefonico ed effettuato la chiamata
verso il nosocomio presso il quale era degente il Cambria, cosicché
sembra ancora una volta da accreditare la versione del Messina, il quale
non si è mai espresso in termini certi sulla presenza di Andreotti
allaltro capo della linea telefonica. E, invece, ben possibile che
egli abbia successivamente sottolineato, per rimarcare la importanza del
degente, linteressamento di Andreotti (radicato, comunque, dalla
chiamata proveniente dalla segreteria del medesimo) e che ciò abbia
ingenerato in chi lo ascoltava (e, dunque, nello Scardulla) il
convincimento che fosse stato personalmente limputato a chiamare.
Ma ciò che, in questa sede, mette conto rimarcare è lo svolgimento della
deposizione del Vullo, che, a distanza di molti anni, aveva appreso
dellepisodio dallo Scardulla, il quale, a sua volta, allepoca del
fatto, ne era stato informato dal Messina.
Il Vullo esponente sindacale di spicco della CGIL, a suo dire per
nulla restio a denunciare alla Autorità Giudiziaria il malaffare nella
udienza del 23 gennaio 1997 ha dichiarato, tra laltro, quanto segue.
Nel corso di una conversazione nella quale si trattava, tra laltro,
del calo di tensione che c'era attorno ai temi della lotta alla mafia
in questa città, aveva appreso dallo Scardulla (anchegli iscritto alla
CGIL, come, del resto, il terzo interlocutore, Claudio Clini, che
avrebbe, poi, riferito il fatto alla Autorità Giudiziaria) che <>.
Su contestazione della Difesa, che gli ha ricordato quanto aveva
dichiarato il 2 maggio 1996 (<>), ha parzialmente modificato
la sua versione, precisando che: <>.
Più oltre la deposizione del Vullo sul punto sembra aver assunto
connotati meno categorici, ancorché piuttosto ambigui: <>.
Infine, su domanda del Presidente (<>), il Vullo ha negato di aver specificamente
appreso del colloquio telefonico in questione, precisando: <>.
La inclinazione del Vullo a contraddirsi nel giro di pochi secondi è
confermata in termini piuttosto chiari dal seguente passo della sua
deposizione: <>.
Ancora più indicativo è il seguente stralcio della deposizione del
Vullo: <>.
Anche lo Scardulla non ha inizialmente fatto menzione di Beppe Lima,
limitandosi a citare i Salvo come gli interlocutori richiesti dallaltro
capo del telefono da Andreotti malgrado reiteratamente invitato a
riferire le testuali parole con le quali il Messina gli aveva riferito
lepisodio: <>.
Solo in un secondo tempo, dopo specifica contestazione della Difesa, ha
confermato che limputato aveva chiesto dei cugini Salvo o di Beppe Lima
(<>).
Né, può dirsi che i ricordi dello Scardulla in merito alla degenza del
Cambria ed alla conversazione avuta con il Messina, avvenute circa
tredici anni prima, siano particolarmente limpidi (così come è del tutto
comprensibile).
Il predetto, contrariamente a quanto riferito al magistrato inquirente
il 2 maggio 1996, non ha ricordato con precisione se lon. Salvo Lima
avesse fatto visita al Cambria (<>) ed anche
circa il contenuto di quanto rivelatogli dal Messina non è stato
precisissimo ed ha significativamente parlato di una sua
interpretazione: <>.
Seguendo le premesse, non si tratta, in questa sede, di prendere
posizione su un episodio piuttosto marginale e dalla, quanto meno
incerta, conducenza probatoria, ma di evidenziare che i due testi,
politicamente motivati nella lotta contro la mafia ed il malaffare,
hanno inizialmente impresso alle loro deposizioni un senso spiccatamente
accusatorio, indirizzandole verso una decisa conferma dei rapporti fra
limputato ed i Salvo ed attenuando, in qualche modo, la valenza delle
loro indicazioni soltanto dopo le contestazioni della Difesa; nel caso
del Vullo, poi, detto atteggiamento si accompagna ad evidenti
oscillazioni, che compromettono la affidabilità delle dichiarazioni del
medesimo.
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D) Il precedente rilievo introduce linevitabile sottolineatura della
già accennata - particolare esposizione di tutta la inchiesta,
largamente pubblicizzata dai mass media, alla interferenza,
potenzialmente inquinante, derivante dalla pregressa conoscenza, da
parte di vari dichiaranti, dei temi di prova e del contenuto di altre,
precedenti propalazioni o acquisizioni.
Tale conoscenza, invero, priva molti apporti dellimportante requisito
di genuinità garantito dalla verifica a sorpresa. Per una riprova
oggettiva ed evidente, è sufficiente, a titolo meramente
esemplificativo, accennare alle dichiarazioni che sono state rese dai
fratelli Brusca in merito allincontro fra il sen. Andreotti ed il boss
Salvatore Riina ovvero alle già richiamate deposizioni concernenti il
quadro o il vassoio: così, del tutto palese è che ben altra efficienza
dimostrativa avrebbe potuto riconoscersi alle dichiarazioni dei fratelli
Emanuele ed Enzo Salvatore Brusca in merito allincontro fra limputato
ed il Riina se le stesse fossero state rese quando i dichiaranti erano
ignari delle precedenti propalazioni del Di Maggio.
Quanto considerato radica, tra laltro, la opportunità di privilegiare,
tendenzialmente, il riferimento alle originarie dichiarazioni della
fonte, specie quando esse siano state rese in epoca in cui non erano
noti ulteriori apporti forniti da altri sullo stesso tema di prova.
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E) La Corte, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, non
considera verisimile che la peculiare posizione dellimputato potesse,
in astratto, indurlo a nascondere relazioni non particolarmente
edificanti.
La lunghissima carriera politica del predetto lo ha talora messo a
contatto, qualche volta anche assai intimo, con personaggi assai
chiacchierati (si potrebbero citare Licio Gelli, Michele Sindona, Vito
Ciancimino e lo stesso Salvo Lima) senza che il medesimo abbia dato mai
segno della preoccupazione di nascondere o di allontanare tali
frequentazioni, su alcune delle quali ha insistito, con una certa qual
spregiudicatezza, anche quando si levavano voci pesantemente critiche:
in buona sostanza, non esistono elementi che possano convalidare
lassunto secondo cui lAndreotti abbia coltivato la preoccupazione di
offuscare la propria immagine ammettendo alcune discutibili
frequentazioni (in proposito, per inciso, si deve evidenziare la
eccessiva enfasi con cui i PM appellanti hanno rimarcato lerroneo
riferimento, operato dal Tribunale nellavanzare la ipotesi qui non
condivisa, alle propalazioni di Giovanni Brusca in merito al
coinvolgimento dei cugini Salvo nella strage Chinnici, posto che era
noto già dal 1984 che gli stessi Salvo erano pienamente coinvolti in
procedimenti aventi ad oggetto la loro partecipazione alla mafia).
La questione della interpretazione degli atteggiamenti eventualmente
menzogneri dellimputato deve, piuttosto, tenere conto della peculiarità
dellaccertamento giudiziale da operare: deve, infatti, riconoscersi che
colui che è chiamato a rispondere di una condotta quanto mai aspecifica,
quale quella associativa, e così complessa da investire una notevole
serie di fatti e di rapporti snodatisi lungo svariati anni, si può
prospettare la eventualità che alcuni episodi o alcune relazioni, se
ammessi, possano essere interpretati in senso sfavorevole al di là del
reale significato che gli stessi hanno avuto. Sarebbe, dunque, errato
procedere senzaltro alla immediata applicazione di un criterio generale
che attribuisca, in qualche modo, una valenza confessoria (beninteso, in
relazione alla imputazione contestata) alla menzogna smascherata.
In buona sostanza, anche linnocente può mentire su alcuni accadimenti o
addirittura nasconderli se ritiene più conveniente farlo per la sua
difesa, ma da un siffatto atteggiamento non possono sempre desumersi
categoriche conclusioni a lui sfavorevoli.
Respinta, dunque, una automatica valenza accusatoria di menzogne
relative a fatti o aspetti specifici, resta, però, impregiudicata la
possibilità di trarre un, per quanto generico, utile elemento di
valutazione dalla reiterata ed eventualmente verificata inclinazione a
nascondere specifici fatti o relazioni di qualche pregnanza.
In ogni caso, anche a questo specifico riguardo deve riconoscersi la
peculiarità della posizione processuale del sen. Andreotti ed occorre,
pertanto, rifuggire dalla pedissequa e non meditata applicazione di
criteri di massima che potrebbero mal attagliarsi al fatto da valutare.
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Traendo le conclusioni di quanto argomentato, deve, in primo luogo,
rimarcarsi la esigenza di una imprescindibile, particolare prudenza nel
valutare il compendio probatorio e le singole deposizioni, di cui va
verificata la concreta attendibilità e la specifica conducenza, senza
interferenze preconcette determinate dal generico, positivo giudizio
sulla personale affidabilità del propalante, giudizio che non deve
seguire canoni stereotipati, ma deve, per le assolute peculiarità già
evidenziate, saper individuare, in termini particolarmente rigorosi,
quali elementi negativi, possibili inquinamenti derivanti dalla
conoscenza di precedenti indicazioni probatorie, la eventuale
inclinazione palesata dal dichiarante verso interessi e mire personali,
specie quando non sia stata spontaneamente abbandonata, nonché la
propensione a compiacere le tesi accusatorie degli inquirenti o,
addirittura, la concreta capacità di mentire per assecondare le stesse
che la fonte abbia messo in mostra.
Per il resto, deve convenirsi con la Difesa circa la importanza relativa
del giudizio generale sulla affidabilità di una fonte probatoria, legato
a considerazioni spesso astratte e di difficile verificabilità:
laccoglimento pacifico del criterio della valutazione frazionata della
chiamata, per dirlo con la Difesa, necessariamente comporta che la
credibilità non esclude verità parziali, così come la falsità non
esclude verità parziali, cosicché lapprezzamento sulla generale
attendibilità di una fonte non esclude possibili errori e falsità, come,
per converso, non è precluso cogliere indicazioni veritiere anche nelle
propalazioni di una fonte generalmente poco credibile.
E compito dellinterprete cogliere la sostanza delle indicazioni
fornite e va tendenzialmente respinto il cavilloso indugiare su
discordanze e su sfumature che, in definitiva, non la intacchino; allo
stesso modo, non appare in linea con una adeguata interpretazione di
apporti molto spesso concernenti fatti ed episodi assai lontani nel
tempo la enfatizzazione di singole, erronee indicazioni di carattere
marginale o addirittura estranee allo specifico tema di prova.
Se deve, in termini generici, respingersi il metodo valutativo
improntato alla frammentazione del quadro probatorio, deve, però,
affermarsi la tendenziale necessità di una inevitabile, rigorosa
valutazione di ciascun fatto, senza che ciò implichi, comunque, una
imprescindibile, precisa conferma esterna di ogni singolo episodio.
Nellambito di detta, rigorosa valutazione, poi, quanto mai cauto dovrà
essere il ricorso alla possibilità di trarre utili indicazioni di
riscontro dal semplice contesto, specie se, come è stato fatto dai PM
appellanti, il quadro di riferimento venga ampliato a dismisura con la
prospettazione di connessioni fra fatti assai lontani fra loro non solo
e non tanto temporalmente, ma anche per la diversità delle situazioni ed
delle condizioni in cui si sono svolti, e con la totale obliterazione
del reale senso dei singoli avvenimenti, che, nellottica della Accusa,
non è stato, talora, apprezzato con la dovuta attenzione.
Ciò ha dato luogo ad una grossolana accumulazione di fatti distinti e
successivi, dal significato solo apparentemente omologo, alla stregua di
una elaborazione che, oltre ad emarginare alcune importanti indicazioni,
ha, di fatto, tradito la relazione del singolo episodio con lo specifico
contesto, appiattendo il mutevole quadro di riferimento attraverso la
individuazione di una inesistente, unica ed immutabile situazione, che,
secondo i PM appellanti, si sarebbe protratta per circa un ventennio.
A titolo esemplificativo, si può citare il fondamentale episodio
dellincontro fra limputato ed alcuni capimafia avvenuto a Palermo
nella primavera del 1980, cui i PM appellanti correttamente conferiscono
il valore di una conferma delle personali relazioni fra i primo ed
alcuni esponenti di Cosa Nostra, trascurandone, però, del tutto, il
pregnante, intrinseco significato e la incidenza esercitata nello
sviluppo delle medesime relazioni (sul punto si ritornerà più avanti).
Linesatto ricorso alla cieca accumulazione, in un unico calderone
probatorio, di episodi e condotte - ritenuti, talora, dimostrati sulla
scorta di una disamina soltanto parziale e, per usare un termine caro ai
PM appellanti, atomistica - è frutto di una operazione superficiale,
che omette di cogliere di ogni singolo aspetto in considerazione lo
specifico significato ed induce a spianare ogni peculiarità,
ostacolando, in definitiva, la comprensione del reale corso degli
avvenimenti, snodatisi in circa tre lustri, durante i quali molte cose
sono accadute senza che gli appellanti abbiano avvertito alcun
sostanziale mutamento, spinti dalla esigenza di conferire ad ogni
tassello un significato coerente con la assunta, perdurante ed
ininterrotta disponibilità dellimputato nei confronti di Cosa Nostra:
in questo modo sono pervenuti ad affermazioni apodittiche e del tutto
destituite di fondamento alla stregua dei fatti acquisiti, quale quella,
particolarmente insistita, secondo cui per un ventennio limputato
sarebbe stato il costante riferimento dei cugini Salvo per la soluzione
dei problemi del sodalizio mafioso.
Per le ragioni delineate, il metodo di approfondire la disamina della
sussistenza e del significato di ogni singolo aspetto o episodio
adottato dai primi giudici deve essere condiviso e, quanto alla
valutazione degli elementi raccolti, ad avallare la richiamata,
necessaria prudenza nel considerarli in relazione al globale, amplissimo
contesto probatorio, sovviene la considerazione che un generalizzato e
disinvolto ricorso al riscontro offerto dal complesso degli altri fatti
acquisiti avrebbe reso superfluo un particolare approfondimento sui
singoli episodi ed avrebbe condotto la indagine a risultati positivi
anche nei casi in cui tali conclusioni non erano, alla prova dei fatti,
giustificate.
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2) ALCUNE NECESSARIE PRECISAZIONI IN MERITO ALLA CONDOTTA VALUTABILE.
La già evidenziata aspecificità del delitto associativo rende necessario
che la Corte precisi, prima di accingersi a valutare le complesse e
variegate risultanze processuali, nella gran parte riproposte dagli
appellanti PM, quale ritiene sia la condotta che, nel caso concreto,
debba essere presa in considerazione al fine di verificare la
sussistenza del reato addebitato e, cioè, la contestata partecipazione
dellimputato alla associazione mafiosa Cosa Nostra.
La puntualizzazione, tra laltro, consentirà di individuare quanto è
necessario approfondire e di accantonare il superfluo, posto che, come è
evidente, la Corte non è chiamata tanto ad esprimere un giudizio in
ordine alla sussistenza di alcuni fatti od episodi (per quanto
eclatanti), ma principalmente in ordine alla ricorrenza della condotta
illecita: ne consegue che la assunzione di una univoca e definitiva
posizione in ordine alla sussistenza del singolo episodio, che escluda
ogni possibile alternativa, non sarà strettamente necessaria tutte le
volte in cui la meditata analisi dei fatti e delle possibili, diverse
opzioni interpretative non ne muterà, nella sostanza, la (negativa)
rilevanza in vista del giudizio sulla condotta di partecipazione a Cosa
Nostra addebitata.
Alla stregua della ormai consolidata esperienza giudiziaria, consacrata
in una innumerevole serie di decisioni, la prima e fondamentale figura
di partecipe a Cosa Nostra che viene allattenzione dellinterprete è
quella del soggetto organicamente inserito nella associazione mafiosa
(denominato, secondo il gergo proprio del sodalizio, uomo donore).
A tale prima accezione si può fare riferimento nella fattispecie se si
tiene conto dellepoca, ormai lontana, alla quale risale la condotta
contestata, che, secondo gli stessi PM, non si è protratta, comunque,
oltre linizio del 1992 (con la sentenza della Corte di Cassazione che
ha definito il c.d. maxiprocesso si può dire definitivamente cessato,
anche alla stregua della prospettazione accusatoria, ogni rapporto fra
limputato ed il sodalizio mafioso).
E notorio, infatti, che nel sistema tradizionale di Cosa Nostra, il
quale, si ribadisce, per la evidenziata, risalente collocazione
temporale delle condotte in esame, è quello a cui si deve fare
riferimento, linserimento nel sodalizio mafioso e la appartenenza allo
stesso erano contrassegnati da alcune peculiari regole (una formale
cerimonia di iniziazione; la presentazione rituale fra gli affiliati; la
possibilità di discutere soltanto con altri affiliati degli affari
interni alla associazione mafiosa; il dovere di dire la verità fra
affiliati) che rendevano immediatamente riconoscibili, allinterno della
organizzazione, gli uomini donore e che nettamente li distinguevano
dai soggetti di cui la organizzazione medesima eventualmente si serviva
e che erano, tuttavia, privi dello status di affiliato (appunto, uomo
donore) e delle connesse prerogative.
In passato è stato talora contestato che la semplice indicazione di un
imputato quale uomo donore, in carenza di concreti elementi
comprovanti la specifica attività svolta in seno al sodalizio, fosse
sufficiente a radicare la responsabilità in ordine al reato associativo.
Come la Corte ha, in proposito, avuto modo di osservare nellambito di
decisioni divenute irrevocabili -, alla stregua delle ormai consolidate
conoscenze, sancite da numerose pronunzie giudiziali, una delle
peculiarità della organizzazione Cosa Nostra era (e, forse, è tuttora)
costituita dalla capillare diffusione sul territorio, che consentiva,
anche attraverso la coesione interna assicurata da un patto associativo
rigoroso e che non ammetteva sgarri, una, anche soltanto eventuale,
ampia disponibilità di apporti, su cui gli uomini donore potevano
contare nelle più disparate zone del territorio siciliano ed anche,
talora, fuori dallIsola.
La accertata unitarietà della organizzazione, sia pure divisa in
articolate ramificazioni periferiche, e la diffusione capillare degli
associati garantivano, in buona sostanza, un incisivo controllo di un
vastissimo territorio e, alloccorrenza, complicità e protezioni,
ricoveri ed assistenza per i latitanti. In altri termini, può dirsi che
la folta schiera degli associati, a prescindere dallattivo impegno in
specifiche attività illecite di ciascuno di essi, determinava la vera
forza e la pericolosità estrema della organizzazione criminale.
Se, dunque, il gran numero degli associati costituiva un essenziale
punto di forza del sodalizio, che ha assicurato, tra laltro, una
costante capacità di rigenerazione, si deve convenire che le singole
adesioni arrecavano già, di per sé, un notevole apporto alla
organizzazione, a prescindere dalle specifiche attività individuali
poste in essere in seno alla stessa.
Degno di nota è, poi, che il formale ingresso in Cosa Nostra avveniva
attraverso un cerimoniale ed un giuramento cui veniva annessa una
rilevante importanza: la ritualità del conferimento della formale veste
di uomo donore, preceduto, peraltro, di massima, da un periodo di
militanza sostanziale, ragionevolmente escludeva ogni possibilità di
ipotizzare che il nuovo adepto non si rendesse perfettamente conto del
significato che assumeva linserimento nel sodalizio e della
disponibilità totale assunta nei confronti dello stesso e degli altri
associati.
Ne deriva che non può svalutarsi la assunta veste di uomo donore,
svincolandola dalla adesione totale che essa sottendeva e riducendola a
una mera definizione, priva di autonoma pregnanza.
Il semplice status di uomo donore consentiva, tra laltro, laccesso
a notizie riservatissime, quali quelle sulla composizione personale e
sulla struttura di Cosa Nostra; lo stesso status, inoltre, permetteva,
attraverso il sistema della rituale presentazione, la conoscenza diretta
di altri partecipi al sodalizio e tale interscambio di informazioni, in
una associazione rigorosamente segreta, non può che interpretarsi, di
per sé, come un vero e proprio agire in seno alla organizzazione e per
le finalità della stessa. Non può dubitarsi, infatti, che la conoscenza
degli altri partecipi inevitabilmente determinasse un reciproco
affidamento in ordine alla conservazione, allesterno, del segreto sulla
comune veste di uomini donore e fosse idonea a radicare virtuali
aspettative in termini sodaliristici.
Non si ritiene, pertanto, essenziale, ai fini della responsabilità in
ordine al reato associativo, la individuazione dei concreti contributi
arrecati dal singolo associato alle specifiche attività di Cosa Nostra,
stante che è sufficiente a fondare la stessa responsabilità la semplice
adesione al sodalizio, apprezzabile, di per sé, come un importante
apporto.
Del resto, la norma incriminatrice punisce la semplice partecipazione
alla associazione delinquenziale e non richiede affatto la prova di un
concreto impegno del singolo uomo donore in specifiche incombenze.
In conclusione, ad avviso della Corte, ove siano persuasive e, perciò,
idonee ad integrare una adeguata dimostrazione in merito, anche le
semplici indicazioni aventi ad oggetto la mera veste di uomo donore
del singolo imputato concretizzavano la prova della condotta
associativa, a meno che, beninteso, non ricorressero pregnanti
controindicazioni che autorizzassero il convincimento di una adesione
svuotata non solo di un concreto contributo alla attività del sodalizio,
ma anche di una seria adesione psicologica alle finalità dello stesso e,
dunque, di una, sia pure virtuale, disponibilità di agire per esso.
La delineata disponibilità totale delluomo donore, da ritenere
insita nella contrazione del vincolo associativo con Cosa Nostra, era
tendenzialmente perpetua, salva, su questultimo punto, la
sopravvenienza di fatti idonei a comprovare il venir meno della stessa
ovvero a radicare un ragionevole dubbio in merito.
Posto ciò, deve pacificamente escludersi che le emergenze processuali
consentano di ricondurre la figura dellimputato a quella di un uomo
donore, ritualmente ed organicamente affiliato a Cosa Nostra e che il
predetto fosse considerato dai mafiosi alla stregua di uno di loro.
A questultimo riguardo è sufficiente rilevare che nessun significativo
apporto attribuisce allimputato la veste di uomo donore e citare uno
dei più pregnanti episodi che, secondo la prospettazione accusatoria,
avrebbero visto protagonista il sen. Andreotti.
La vicenda che ruota attorno allomicidio del Presidente della Regione
Siciliana Pier Santi Mattarella (6 gennaio 1980) vede - si ribadisce,
secondo la prospettazione accusatoria che verrà più avanti verificata -
il sen. Andreotti prima incontrarsi con il boss Stefano Bontate ed altri
capimafia nella tenuta agricola La Scia appartenente agli imprenditori
Costanzo di Catania e, quindi, il medesimo estromesso dalla, quanto mai
importante, decisione di sopprimere leroico esponente politico. Tale
esclusione trova rispondenza nellirritato atteggiamento dellimputato,
il quale scende in Sicilia nella primavera del 1980 per chiedere
spiegazioni in merito alla decisione di commettere quel gravissimo fatto
di sangue, che evidentemente non condivide e non aveva condiviso.
La richiesta di spiegazioni, a sua volta, irrita il Bontate, il quale,
in occasione di tale, secondo incontro entra in duro contrasto con
limputato, alza la voce e, in qualche modo, contrappone se stesso e la
organizzazione di cui fa parte al suo interlocutore, al partito egemone
della Democrazia Cristiana di cui questultimo è esponente di spicco, e,
più in generale, al mondo politico: per nulla deferente al cospetto di
una personalità di primo piano nella vita politica nazionale, già più
volte titolare di cariche di governo anche al più alto livello, il
Bontate precisa con veemenza che nelle regioni del Sud comandano essi
mafiosi e che se la Democrazia Cristiana vuole conservare la prevalenza
elettorale si devono seguire le indicazioni degli stessi; diffida,
inoltre, la classe politica dallassumere provvedimenti antimafia, pena
gravi conseguenze.
In buona sostanza, lo sviluppo della vicenda, quale si ricava dalle
stesse fonti di accusa, non può lasciare dubbi sul fatto che limputato
non facesse organicamente parte del sodalizio mafioso, sol che si
consideri, a tacer daltro, che, malgrado la sua ipotizzata vicinanza a
Cosa Nostra ed il suo peso di uomo di potere influentissimo, non è stato
interpellato neppure su una decisione di importanza essenziale anche
sotto il profilo di stretta competenza politica e potenzialmente
gravida di conseguenze politico-legislative (tanto da indurre il
ricordato, minaccioso atteggiamento del Bontate), quale quella di
assassinare un esponente di primissimo piano del suo stesso partito.
Del resto, sempre secondo la prospettazione accusatoria, in altra
circostanza il Bontate, conversando con suoi sodali, avrebbe fatto
presente semplicemente la buona predisposizione verso la organizzazione
di Andreotti, che aveva dato prova di disponibilità in alcune occasioni
in cui era stato disturbato.
Escluso, dunque, che, anche seguendo la ipotesi accusatoria, possa
parlarsi di un organico inserimento dellimputato in Cosa Nostra, si
deve, però, convenire che il disconoscimento della veste di associato da
parte dei membri della stessa organizzazione non preclude allinterprete
di ritenere, comunque, sussistente la illecita partecipazione al
sodalizio mafioso.
La commissione del delitto associativo può, infatti, ravvisarsi in
altri, meno intimi, legami, che, quantunque non riconosciuti come
legittimanti dagli stessi affiliati alla organizzazione criminale,
indichino allinterprete una partecipazione alla stessa: la
individuazione di tali legami, dunque, acquisisce significato
essenziale.
Come la Corte ha avuto modo di rilevare in occasione di precedenti
pronunzie, nel tentativo di colpire la c.d. fascia grigia dei
fiancheggiatori della associazione mafiosa, si è venuta delineando negli
ultimi anni una elaborazione giurisprudenziale che ha attratto nella
sfera di punibilità forme di partecipazione esterna al sodalizio e,
dunque, comportamenti singoli non concretizzati da una vera e propria
affiliazione.
La giuridica qualificazione degli stessi si profila problematica,
giacché essa rinvia a situazioni spesso incerte, ambigue e di difficile
lettura, che inevitabilmente rendono in larga parte opinabile il confine
dellillecito penale e che, conseguentemente, costringono linterprete
ad una ardua ponderazione dei dati processuali, divisa fra la esigenza
di non lasciare impunite condotte astrattamente riconducibili alla
ipotesi criminosa e quella di non ricomprendervi comportamenti che
vanno, semmai, sanzionati esclusivamente in relazione a specifiche
fattispecie delittuose, ovvero che sono solo moralmente vituperabili.
Posto che tali forme di partecipazione non possono, come è ovvio,
individuarsi nella semplice esistenza di relazioni o di mere
frequentazioni con esponenti mafiosi, può dirsi che sono due le
possibili ipotesi di concorso nel reato associativo che prescindano
dallinserimento formale nella organizzazione mafiosa.
1) Il primo caso riguarda una attività di cooperazione continuativa con
il sodalizio criminale, equiparabile, sul piano sostanziale, ad una vera
e propria adesione allo stesso, pure in assenza di formale affiliazione,
cui deve corrispondere la consapevolezza degli affiliati di poter fare
affidamento sullapporto dellagente.
Lipotesi rinvia, per esempio, a condotte, in sostanza, assimilabili a
quella dellaffiliato e, in particolare, alle pratiche di tirocinio
cui venivano sottoposti i futuri uomini donore prima di essere
formalmente ammessi, una volta sperimentata la loro valentia e la loro
affidabilità criminale, nella organizzazione.
In qualche modo assimilabile allo schema profilato è la ipotesi in cui,
pur in assenza di una formale affiliazione e pur in presenza di un
legame meno intimo di quello appena prospettato, lagente abbia
deliberatamente e consapevolmente prestato al sodalizio mafioso - inteso
nel suo complesso - un contributo non episodico ma di apprezzabile
continuità - e stabilità , tale da rivelare, in buona sostanza, la
coscienza e la volontà di aderire alla associazione criminale.
2) Il secondo caso concerne non già un comportamento continuativo di
adesione e cooperazione alle finalità del sodalizio, che lagente fa
proprie, ma si estrinseca in singoli e concreti contributi alla
associazione mafiosa, le cui caratteristiche, però, secondo quanto
precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, devono essere tali
da arrecare un apporto essenziale alla vita della organizzazione in
vista del superamento di momenti di particolare difficoltà della stessa:
in questa seconda ipotesi non è necessario che lagente faccia proprie
le finalità della organizzazione, potendo egli perseguire scopi propri,
purché nella consapevolezza dellessenziale aiuto prestato allintero
sodalizio.
La distinzione fra uomo donore, organicamente ed a pieno titolo (con
la pienezza del relativo status e delle connesse prerogative) inserito
nel sodalizio criminale, e semplice partecipe alla associazione nel
senso delineato è densa di pregnanti ricadute sul piano ontologico e, di
conseguenza, sul piano della prova del reato.
Ed infatti, in entrambe le profilate ipotesi di partecipazione, per così
dire, non formale, ciò che radica la condotta associativa è il
contributo arrecato dallagente alla organizzazione: a differenza di
quanto avviene per il soggetto formalmente affiliato alla organizzazione
(uomo donore), non può, infatti, ritenersi sufficiente a costituire
prova della stabile partecipazione al sodalizio mafioso laffermata
sussistenza di un semplice status dellagente, che non sia corredata da
adeguate indicazioni concernenti lapporto conferito dal medesimo alla
associazione criminale.
Ancora, mentre, come accennato, per la particolare struttura dei
rapporti fra gli affiliati a Cosa Nostra (associazione segreta che non
può tollerare il pericolo della lesione della segretezza) non è
fisiologicamente possibile una adesione circoscritta nel tempo, cosicché
il vincolo associativo deve ritenersi tendenzialmente perpetuo, lo
stesso non può dirsi per le profilate, meno intime, forme di
partecipazione, che comportano, tra laltro, una limitata conoscenza
della compagine criminale.
Ne consegue che, in carenza di una pregnante prova contraria, può sempre
affermarsi la permanenza della condotta associativa dellaffiliato,
permanenza la cui prova non è legata allaggiornato e dimostrato
ripetersi di concreti apporti al sodalizio: per contro, laddove difetti
un organico inserimento nella compagine mafiosa sono proprio i singoli
apporti o la stabile disponibilità che definiscono la condotta
associativa, che, pertanto, è ravvisabile solo fino a quando gli stessi
apporti vengano arrecati o fino a quando la stessa disponibilità
persiste.
Tanto premesso in termini generali, ritornando in qualche modo alla
peculiarità del caso Andreotti che si riflette anche sotto il profilo in
considerazione, ci si deve chiedere se nella fattispecie la stabile
partecipazione non formale possa essere radicata dalla prova di una
semplice, continuativa disponibilità, anche in assenza della
dimostrazione piena e concreta di singoli, specifici apporti.
Ora, la Corte ritiene che la valutazione dello stabile contributo
conferito al rafforzamento della associazione criminale non può
realisticamente non tenere conto della concreta posizione che,
nellambito del potere legale, occupi lagente: è, infatti, evidente il
differente rilievo che, sotto il profilo considerato, va riconosciuto ad
una inequivoca manifestazione di amicizia proveniente da un soggetto che
occupi ai massimi livelli le sfere del potere per essere una
eminentissima ed influentissima personalità politica di livello
nazionale.
Al riguardo si può ragionevolmente ritenere che la semplice
consapevolezza, da parte dei membri della organizzazione mafiosa, della
amichevole disponibilità di un importantissimo personaggio politico
nazionale rafforzi il sodalizio, giustificando negli affiliati il
convincimento di essere protetti al più alto livello, con la conseguenza
che la stessa, perdurante disponibilità può costituire, di per sé, un
notevole e continuativo contributo alla associazione criminale.
La Corte si rende conto che, in via di principio, un orientamento di tal
genere espone al rischio di minare la imprescindibile esigenza di
assicurare a qualsivoglia ipotesi criminosa un minimo di tipicità,
potendo attrarre nellambito della punibilità a titolo di
partecipazione alla associazione per delinquere anche comportamenti
intrinsecamente equivoci, non estrinsecantisi in un concreto, specifico
ed esattamente individuabile apporto alla organizzazione criminale, ma
piuttosto in semplici manifestazioni di vicinanza e di disponibilità,
anche non seguite da alcun concreto, verificabile contributo.
Malgrado la esposta riflessione, deve, tuttavia, ritenersi che la
amichevole disponibilità verso il sodalizio mafioso, dotata di una
qualche continuità, palesata da un influentissimo personaggio politico
sia idonea a radicare la responsabilità in ordine al reato associativo,
purché il comportamento dellagente sia stato assistito dalla
consapevolezza e dalla autentica volontà di interagire con la
associazione mafiosa e, dunque, sia pure con le anomale modalità
delineate, di farne parte.
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3) LE NUOVE PROVE ORALI ACQUISITE NEL GIUDIZIO DI APPELLO: BREVI
CONSIDERAZIONI SULLA INTRINSECA ATTENDIBILITA DEI DICHIARANTI ANTONINO
GIUFFRE E GIUSEPPE (PINO) LIPARI.
Il capitolo dedicato alle premesse introduttive deve essere chiuso dalla
valutazione della intrinseca attendibilità dei soggetti che solo in
questo grado del giudizio hanno arricchito, con le loro dichiarazioni,
il già imponente compendio probatorio.
1. Iniziando da Antonino Giuffrè, escusso su richiesta della Accusa
nella udienza del 16 gennaio 2003, si osserva, innanzitutto, che, in
dipendenza anche della solo recente collaborazione con la giustizia del
medesimo, la Corte non dispone degli esaustivi elementi di valutazione
della sua intrinseca attendibilità che possono essere forniti, in
particolare, dalla sperimentata verifica giudiziale della fondatezza
delle indicazioni accusatorie.
Tuttavia, pare possibile, al riguardo, esprimere un giudizio cautamente
non negativo, con le precisazioni che si diranno.
In primo luogo deve rimarcarsi come la posizione di spicco (capo del
mandamento di Caccamo) assunta da svariati anni in Cosa Nostra dal
Giuffrè trovi conferma in pronunciamenti giudiziali anche risalenti: in
proposito si può fare rinvio alle sentenze rese dalla Corte di Appello
di Palermo 15 marzo 1994, irrevocabile il 18 aprile 1994, il 15 febbraio
2001, irrevocabile il 4 ottobre 2001, nonché a quella resa dalla Corte
di Assise di Appello di Palermo il 29 marzo 2000, irrevocabile il 30
settembre 2000; inoltre, dalla prima delle citate sentenze si desume che
al Giuffrè è stata effettivamente demandata la assistenza al capomafia
Michele Greco, latitante nel territorio del mandamento di Caccamo, nel
cui agro è stato arrestato nel febbraio 1986.
Ora, costituiscono indiscutibilmente un notevole supporto logico alle
rivelazioni del Giuffrè sia la citata veste che la menzionata incombenza
curata dal medesimo, posto che le stesse, a partire dagli anni 80, lo
hanno effettivamente messo in condizione di frequentare capimafia di
prima grandezza e di acquisire, in tal modo, conoscenza di importanti
fatti che inerivano alla vita del sodalizio mafioso, raccogliendo,
dapprima dal Greco e, quindi, dai vertici corleonesi di Cosa Nostra
(in particolare, da Salvatore Riina e da Bernardo Provenzano), quelle
confidenze che formano oggetto principale del suo apporto,
fondamentalmente basato su notizie de relato.
Per il resto si può rilevare:
che non constano personali motivi di risentimento che possano aver
negativamente influito sulle indicazioni fornite a carico dellimputato;
che nelle dichiarazioni del Giuffrè non sono ravvisabili particolari
incongruenze;
che per il poco che è dato verificare raffrontando, in particolare, le
dichiarazioni rese dal Giuffrè sullo specifico tema dei rapporti fra i
vertici di Cosa Nostra ed esponenti politici - e, dunque, quelle che
formano oggetto dellinterrogatorio del 7 novembre 2002 - con quelle
rese dinanzi alla Corte il 16 gennaio 2003, non si riscontrano
significative discordanze, se si eccettua la integrazione, fornita
soltanto il 16 gennaio 2003, concernente gli incontri diretti
dellimputato con il capomafia Stefano Bontate ed il contrasto
verificatosi fra i due, integrazione sulla quale si ritornerà più
avanti;
che il Giuffrè non ha risposto alle domande che gli sono state rivolte
da Accusa e Difesa con superficialità ed avventatezza, ma, al contrario,
ha messo in mostra un atteggiamento misurato e la preoccupazione di
meditare le sue affermazioni attraverso un eloquio lento e riflessivo;
che il Giuffrè ha riconosciuto lealmente di non essere in grado di
fornire indicazioni dirette e specifiche sulla gran parte degli aspetti
che rilevavano nel presente processo (<>);
che il Giuffrè non ha esitato ad ammettere lealmente fatti che
militavano a sfavore della tesi di accusa, quali: la declinante
attenzione del Lima nei confronti di Cosa Nostra; la progressiva ed
ininterrotta incisività della azione di contrasto alla mafia promossa
dalle forze dellordine e dalla magistratura e la correlata
insussistenza di concreti interventi politici che alleggerissero la
pressione sul sodalizio criminale nel corso degli anni 80; la assenza
di qualsivoglia riferimento del Riina allimputato, in particolare in
relazione allauspicato aggiustamento del maxiprocesso (<>).
Le positive notazioni testé formulate militano, dunque, a favore del
riconoscimento di un apprezzabile grado di intrinseca attendibilità del
Giuffrè, idoneo a consentire il passaggio alla valutazione del merito
dei suoi apporti.
Su questo versante deve, però, segnalarsi la caratteristica fondamentale
che connota le dichiarazioni del predetto e che ne menoma il rilievo
probatorio, ravvisabile nella estrema e, del resto, ammessa, genericità
della maggior parte dei riferimenti del medesimo, quasi sempre ancorati
alle notizie trasmessegli da terzi in termini quanto mai vaghi e non
corredati dalla indicazione di fatti o situazioni dotati di un minimo di
specificità: la notazione si presenta particolarmente pregnante alla
luce delleffetto inquinante che può essere stato determinato dalla
probabile, pregressa conoscenza di fatti e di temi di prova che sono
stati ampiamente dibattuti nel corso del procedimento a carico del sen.
Andreotti, aspetti che di certo hanno ricevuto ampia diffusione sui
mezzi di comunicazione.
In questo quadro si deve segnalare come in alcuni passaggi della sua
deposizione il propalante è significativamente sfuggito alle richieste
di specificazione, spingendosi fino a rendere affermazioni che
profilavano giudizi di sintesi in ordine agli apporti arrecati da
Andreotti a Cosa Nostra, giudizi che pur non mancando, come meglio si
dirà in sede di conclusioni, di una loro significatività, sembrano, a
tutta prima, ripetere convincimenti diffusi presso certi analisti (forse
si potrebbe più propriamente parlare di luoghi comuni) più che basati su
fatti concreti, che, come ricordato, il collaboratore non è stato mai in
grado di indicare (paradigmatico è il seguente, eloquente passo
dellesame dibattimentale del 16 gennaio 2003: <>).
Peraltro, alcune inedite rivelazioni del Giuffrè (quale quella sul ruolo
di intermediario fra Cosa Nostra ed Andreotti che sarebbe stato svolto
da Vito Ciancimino) non possono senzaltro ricondursi a cognizioni
assunte dal collaboratore seguendo lo sviluppo del processo o certa
letteratura, anche se impongono allinterprete di non escludere la
possibilità che le stesse siano frutto fantasioso della esigenza,
avvertita dal propalante, di qualificare la propria collaborazione
convalidando, in qualche modo, la tesi accusatoria con apporti originali
e, in definitiva, non verificabili.
Una prudente valutazione consiglia, in definitiva, di non disconoscere
al collaboratore una genuinità di fondo, ma impone, per via delle
esposte notazioni, di verificare con il dovuto, massimo rigore la
effettiva conducenza probatoria delle dichiarazioni del medesimo che via
via verranno in considerazione.
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2. Le notazioni già formulate per il Giuffrè in tema di genericità
possono, grosso modo, estendersi a Giuseppe (Pino) Lipari, esaminato,
come già ricordato, su richiesta della Difesa nella udienza del 14 marzo
2003, anchegli solo di recente determinatosi a rendere dichiarazioni in
merito alla responsabilità di terzi.
Peraltro, a differenza del Giuffrè, il Lipari non ha riscosso
particolare successo presso i magistrati inquirenti e nei confronti del
medesimo risulta essere stata revocata la procedura di ammissione al
regime previsto dalla legge per i collaboratori di giustizia (si veda la
nota del 17 gennaio 2003 del Procuratore della Repubblica di Palermo,
prodotta al P.G. nella udienza del 31 gennaio 2003).
Come già ricordato allorché è stato illustrato lo svolgimento del
processo, la Corte, con la ordinanza che ha ammesso lesame del Lipari,
ha riconosciuto che egli era potenzialmente portatore di notevolissime
conoscenze per via della accertata sua vicinanza con i massimi vertici
della mafia corleonese (in particolare, con i noti Salvatore Riina e
Bernardo Provenzano) e che aveva dato luogo, nel corso delle
dichiarazioni rese ai magistrati inquirenti, a comportamenti scorretti,
emersi con evidenza nel corso di alcune intercettazioni ambientali di
colloqui da lui avuti il 3 dicembre 2002 ed il 7 gennaio 2003 con i
familiari, comportamenti che gettavano unombra sulla intrinseca
attendibilità del medesimo e suggerivano la possibile strumentalità
dellasserito intento di collaborare con la giustizia. Tuttavia, la
Corte ha rilevato anche che dalle medesime intercettazioni e dalle
dichiarazioni rese dal predetto allorché, il 15 gennaio 2003, gli erano
state contestate le svariate violazioni accertate, non era mai emersa
una indicazione esplicita, ancorché indiretta, che dimostrasse in modo
inequivocabile la falsità delle affermazioni da lui rese ai magistrati
inquirenti e, comunque, ha ritenuto che, alla stregua della esigenza di
non ostacolare la ricerca della verità, già tenuta presente
nellammettere, interrompendo la discussione, lesame del Giuffrè, non
dovesse negarsi allimputato la possibilità di svolgere pienamente la
sua difesa.
Riprendendo la accennata, negativa incidenza del contenuto degli
intercettati colloqui con i familiari, la Corte deve rilevare che le
giustificazioni fornite al riguardo dal Lipari vertono, in sostanza,
sulla esigenza di tranquillizzare i congiunti e di salvaguardarli da
possibili ritorsioni in conseguenza delle indiscrezioni sul contenuto
delle sue propalazioni, alcune delle quali erano comparse sulla stampa.
Tale giustificazione, tuttavia, non appare esaustiva, posto che in
alcuni atteggiamenti intercettati non si intravede la semplice
preoccupazione di tranquillizzare i familiari: gli stessi giustificano,
al contrario, la forte impressione di un comportamento strumentale e di
una collaborazione non genuina, non autentica e non intrapresa con
lintento di rivelare senza riserve tutto quanto noto.
Al riguardo è sufficiente citare alcune eloquenti espressioni usate dal
Lipari, nel conversare dei suoi familiari, a proposito di quanto aveva
già dichiarato ai magistrati inquirenti e di quanto si proponeva ancora
di riferire ai medesimi, espressioni dalle quali si desume la netta
sensazione di un compiaciuto resoconto dei contenuti della sua
collaborazione, vissuta come un lavoro da lui ben congegnato ed
attuato, alto, che non si occupava di fatti specifici o gravi che
potessero incidere concretamente su alcuno e che, anzi, si proponeva
deliberatamente di preservare talune persone da ogni possibile accusa e
di far pervenire ad altre messaggi rassicuranti - per esempio, a Mario
DAcquisto, uomo politico siciliano di primo piano e già esponente di
spicco della corrente andreottiana - (P = Lipari; C. = la figlia
Cinzia):
;
;
;
.
La inevitabile, negativa luce che tali atteggiamenti gettano sulla
attendibilità del Lipari non è stata dissipata dallesame dibattimentale
del medesimo, il quale, pure, era certamente assai vicino ai vertici
corleonesi di Cosa Nostra, così come confermano gli accertamenti
giudiziari definitivi (il predetto, tra laltro, oltre che allesito del
maxiprocesso, è stato condannato per il reato di associazione mafiosa,
insieme al Riina, al Giuffrè e ad altri, nellambito del procedimento
denominato mafia e appalti, con la sentenza irrevocabile della Corte
del 4 giugno 1998 - prodotta dal P.G., su invito della Corte, prima
dellesame del collaboratore Antonino Giuffrè -) e lapporto di svariati
collaboratori di giustizia (da ultimo, proprio del Giuffrè).
Ed invero, nel corso della deposizione dibattimentale il Lipari ha
sostanzialmente ripetuto quanto aveva riferito in precedenza anche a
proposito dellimputato, senza, tuttavia, spiegare in modo esauriente e
con la massima franchezza cosa si nascondesse dietro quegli
atteggiamenti che gli sono stati puntualmente contestati dal P.G. e, in
definitiva, quale fosse stato il suo reale disegno nellintraprendere la
collaborazione con gli inquirenti: come già evidenziato, non appare,
infatti, soddisfacente la asserzione del Lipari secondo cui i suoi
atteggiamenti sarebbero stati, in sostanza, dettati dal mero intento di
tranquillizzare i familiari, intento che è chiaramente inidoneo spiegare
le affermazioni sopra riportate.
In ogni caso, per quanto qui interessa, può rimarcarsi come in merito
alla posizione dellimputato il Lipari abbia, in sostanza, negato la
esistenza di qualsivoglia interazione del predetto con la mafia
corleonese, in particolare:
escludendo di essere mai venuto a conoscenza dellincontro fra Riina e
Andreotti ed aggiungendo che lo stesso Riina ad un eventuale colloquio
con limputato si sarebbe fatto accompagnare ed assistere proprio da
esso dichiarante;
riferendo che Paolo Rabito, da lui conosciuto in carcere nel 1995, nel
corso di una comune detenzione presso la Casa Circondariale
dellUcciardone, ebbe a smentire, conversando con lui, lepisodio
dellincontro, parlando, in proposito di una montatura politico
giudiziaria (pag. 32 del verbale di interrogatorio del 18 dicembre
2002): dinanzi alla Corte, peraltro, il Lipari, ritornando
sullargomento, non ha ripetuto la ricordata definizione del Rabito,
avendo in tale occasione, nel corso dellesame della Difesa, dichiarato
che il <>; più tardi, in sede di controesame del P.G., il
Lipari ha ribadito la precedente affermazione dibattimentale, inducendo
il P.G. a rilevare la vistosa differenza con quanto aveva dichiarato ai
magistrati inquirenti (<>);
riferendo dei commenti del Provenzano circa lepisodio de quo: si
trattava di un complotto ordito al fine di destabilizzare la DC ed il
P.S.I. <>);
riferendo che Ignazio Salvo aveva fatto sapere che il Lima gli aveva
comunicato che non poteva parlare allimputato dellaggiustamento del
maxiprocesso o di agevolare Cosa Nostra in quanto sarebbe stato
estromesso dalla corrente andreottiana (<>).
Nella narrazione del Lipari, peraltro, non sono mancate contraddizioni,
anche piuttosto palesi, fra le quali si possono ricordare:
quella, già menzionata, concernente il tenore della confidenza da lui
ricevuta dal Rabito;
quella concernente un diretto incontro fra Provenzano e lon. Lima, di
cui ha parlato dinanzi alla Corte (<>) e che aveva, invece,
inequivocabilmente escluso deponendo dinanzi ai magistrati inquirenti
(v. pagg. 68/69 dellinterrogatorio del 5 novembre 2002: <>);
quella concernente lepoca dellincontro con Provenzano nel corso del
quale costui gli avrebbe espresso la sua opinione in merito allepisodio
del presunto colloquio fra Andreotti e Riina: come già ricordato, nel
corso del dibattimento il Lipari ha precisato che tale colloquio sarebbe
avvenuto nel 1999 (si vedano le dichiarazioni sopra testualmente
trascritte), laddove ai magistrati inquirenti (interrogatorio del 18
dicembre 2002, pag. 56) aveva riferito: .
In generale, limpressione che si trae dalle dichiarazioni del Lipari è
che il medesimo abbia fatto sapiente uso di cognizioni personali attinte
dalle sue incisive frequentazioni mafiose, accomunandole, però, talora
confusamente, a informazioni derivate da notizie di stampa e da
propalazioni, a lui note anche per ragioni processuali, di alcuni
collaboratori di giustizia. Una indicativa esemplificazione in tal senso
si trae dalle deduzioni difensive riportate nella pag. 1265 della
memoria conclusiva, che evidenziano come il Lipari parli a casaccio
delle voci relative a presunti incontri di Andreotti con esponenti
mafiosi e collochi tra gli interlocutori dellimputato perfino
personaggi che, per quanto risulta dalle loro stesse affermazioni,
sicuramente non lo hanno mai visto: è il caso di Siino, indicato,
seppure genericamente e alla rinfusa, tra coloro che avrebbero avuto uno
di tali incontri (<>).
In tal modo il Lipari ha palesato conoscenze non sempre genuine del
mondo mafioso ed ha cercato di rassegnare una lettura congrua ma
probabilmente strumentale - degli avvenimenti succedutisi, non mancando
di arricchire e colorare la sua narrazione (si può citare, al
riguardo, lasserito ricordo, a margine della rievocazione del processo
a carico dei Rimi, dellassassinio del Lupo Leale, che egli avrebbe
avuto modo di vivere da vicino in quanto da ragazzino abitava nei
pressi del luogo in cui era stato consumato - pag. 35/36 delle
trascrizioni del verbale del 18 dicembre 2002 -: in realtà, il Lupo
Leale è stato ucciso il 30 gennaio 1962, quando il Lipari non era più un
ragazzino, essendo nato il 14 aprile 1935).
In definitiva, se tutto quanto evidenziato non esclude che i sicuri,
stretti contatti del Lipari con il Riina ed il Provenzano abbiano
consentito al medesimo di accedere alla diretta conoscenza di fatti di
rilievo o di commenti dei predetti o di altri esponenti mafiosi, e se
non consente neppure di disconoscere radicalmente ogni attendibilità
alle indicazioni da lui fornite, tuttavia si comprende bene come
precludano la possibilità di fare pieno ed incondizionato affidamento
sulle sue propalazioni la generale impossibilità di riconoscergli un
sincero ravvedimento ed una genuina volontà di cooperare con la
giustizia senza riserve e senza strumentali accorgimenti.
Si può convenire con la Difesa che latteggiamento assunto non abbia
procurato al Lipari alcun vantaggio e che, in astratto, poteva essere
per lui conveniente accodarsi al coro degli accusatori dellimputato:
tuttavia, è sufficiente riflettere sui veri scopi perseguiti dal
predetto che potevano non essere quelli di collaborare lealmente con
la giustizia ma di screditare le accuse contro lamato uomo politico
per cogliere la relatività del rilievo.
In ogni caso, per le esposte ragioni, alle dichiarazioni del Lipari e
specialmente a quelle favorevoli allimputato non potrà essere mai
attribuita una valenza decisiva e le indicazioni del predetto potranno
semplicemente fungere da utile conferma di fatti e situazioni che
dovranno trovare in altri e ben più pregnanti elementi la loro compiuta
dimostrazione.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>
CAPITOLO II : I FATTI VALUTABILI CONCERNENTI LEPOCA ANTECEDENTE
ALLAVVENTO DEI CORLEONESI (fino allinizio del 1981).
I) GLI EPISODI CONNESSI CON LASSASSINIO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE,
ON. PIERSANTI MATTARELLA.
A) Lincontro fra il sen. Andreotti e Stefano Bontate a Palermo nella
primavera del 1980.
La Corte ritiene che la specifica indagine sulla condotta dellimputato
debba prendere le mosse da un episodio che considera essenziale nello
sviluppo storico della vicenda dei rapporti fra il predetto ed esponenti
di Cosa Nostra: si tratta dellincontro con il boss Stefano Bontate ed
altri mafiosi avvenuto in Palermo nella primavera del 1980, qualche mese
dopo lassassinio del Presidente della Regione Siciliana, on. Piersanti
Mattarella (risalente al 6 gennaio 1980).
La articolata disamina contenuta nella appellata sentenza, sopra
compendiata, e nei, dettagliatamente riportati, motivi di gravame esime
dallesporre nuovamente gli elementi di prova, diretti ed indiretti, che
sono stati addotti dalla Accusa al fine di offrirne dimostrazione.
----------------------------------------
1. In questa sede si deve, innanzitutto, chiarire se lo stesso episodio
possa considerarsi provato alla stregua delle indicazioni fornite dalla
sola, specifica fonte, costituita dalle dichiarazioni del collaboratore
Francesco Marino Mannoia.
La Corte ritiene che alle stesse dichiarazioni debba essere riconosciuta
piena attendibilità.
Come ci si è riproposti, non si farà riferimento alla, pur sperimentata,
attendibilità personale del collaboratore ed al giudizio ampiamente
positivo formulato sul tema dallo stesso Tribunale, che, tuttavia, non
ha ritenuto di poterne trarre argomento per conferire valore probatorio
alle specifiche dichiarazioni concernenti limputato.
Accantonando per il momento alcune discordanze, estranee al particolare
tema di prova, si deve, piuttosto, valutare la consistenza delle
specifiche dichiarazioni che interessano, per verificare se, in linea
con quanto evidenziato nelle premesse introduttive, le stesse possano
essere state condizionate da una preconcetta avversione nei confronti
del sen. Andreotti ovvero dallintento di accreditare la propria
collaborazione, arricchendola di un contributo particolarmente
importante quale è indubbiamente quello in questione.
In primo luogo, deve trarsi argomento di attendibilità dalla
constatazione che il Marino Mannoia ha superato la remora costituita dal
possibile pregiudizio che avrebbero potuto arrecargli le accuse lanciate
nei confronti di un personaggio della influenza del sen. Andreotti: una
preoccupazione del genere, del resto, è stata più di una volta
esplicitata dal collaboratore in occasione della deposizione del 3 e 4
aprile 1993.
Al riguardo deve essere sottolineato come le dichiarazioni del Marino
Mannoia, a differenza di quelle di altri collaboratori, siano
intervenute quando gli elementi della indagine a carico del sen.
Andreotti non avevano ancora acquisito sviluppo e notorietà, solo
successivamente assunti, cosicché le stesse appaiono frutto del sincero
e notevole sforzo di superare la atavica remora a parlare di rapporti
fra Cosa Nostra ed personaggi politici, oggettivamente suscettibile di
esporre il propalante e gli stessi inquirenti alle insidie multiformi
degli sbarramenti che sarebbero stati opposti da ancora potenti
soggetti, remora che, in buona sostanza, può considerarsi del tutto
superata nella fase successiva, anche in virtù di precise ragioni
storiche, sintetizzabili nella incisiva azione di contrasto promossa
dalle forze dellordine e dalla magistratura inquirente e
nellaffievolirsi della influenza e del prestigio degli accusati ed, in
particolare, per quanto qui interessa, dellimputato (ampia
dimostrazione dellassunto si trae dalla, già evidenziata, messe di
apporti accusatori spontanei, non sempre degni di credito, talora
diretti esclusivamente proprio contro influenti personaggi politici).
In particolare, mette conto rimarcare, in proposito, come nessuna fonte
prima del Marino Mannoia avesse parlato di rapporti diretti fra il sen.
Andreotti ed i cugini Salvo.
Prescindendo da tale aspetto, deve riconoscersi che il complessivo
tenore delle dichiarazioni del Marino Mannoia non denuncia affatto
intenti persecutori nei confronti dellimputato, posto che egli non ha
affatto accreditato la tesi di accusa che trova la sua sintesi nella
imputazione di associazione mafiosa (capo B della epigrafe).
Il predetto, infatti:
non ha esitato a prospettare che, per quanto a sua conoscenza, i
pregressi rapporti intrattenuti dal sen. Andreotti con la fazione che
faceva riferimento al capomafia Stefano Bontate (assassinato nellaprile
del 1981) non si fossero perpetuati in seguito, con il gruppo che aveva
assunto il predominio in seno a Cosa Nostra (i corleonesi) dopo la
guerra di mafia dei primissimi anni 80 [ pagg. 16/17 del verbale del 3 e 4 aprile 1993
-; tali dichiarazioni sono state ribadite in sede di esame
dibattimentale: <>];
non ha esitato ad escludere che fosse a sua conoscenza che, anche in
specifica relazione al maxiprocesso, limputato fosse coinvolto in
disegni di aggiustamento e, in questambito, non ha esitato ad
escludere di essere a conoscenza di una comunità di intenti illeciti che
legasse il sen. Andreotti al Presidente della Prima Sezione Penale della
Corte di Cassazione, dr. Corrado Carnevale, e che il primo fosse il
tramite di cui i mafiosi si servivano per arrivare al secondo ( pag. 17
del citato verbale dellaprile 1993 -);
non ha riferito, in realtà, di alcuno specifico favore che limputato
avrebbe fatto al sodalizio mafioso (in particolare, rimane fuori dalla
propalazione del predetto ogni riferimento al caso Rimi, al caso Sindona
e, più in generale, ad interessamenti del sen. Andreotti volti ad
aggiustare processi che vedevano imputati importanti esponenti
mafiosi).
Può dirsi, dunque, che il Marino Mannoia si sia lealmente limitato a
rassegnare quanto a sua conoscenza, senza aggiungere (come sarebbe stato
agevole ed anche incontrollabile), neppure in termini generici,
riferimenti, ancorché indiretti, a favori elargiti dallimputato ad
esponenti di Cosa Nostra e senza formulare alcuna facile illazione (come
è stato fatto da altre fonti) in ordine a legami fra limputato ed i
corleonesi.
Nessuna inclinazione a compiacere gli inquirenti può, pertanto,
intravedersi nelle misurate dichiarazioni del collaboratore, il quale
spontaneamente ha condotto il suo dire su Andreotti essendo stato
piuttosto interrogato sullassassinio dellon. Lima (vedasi il verbale
del 3 aprile 1993) ed è arrivato al punto di escludere, in termini
espliciti, che da un certo momento in poi limputato avesse agevolato
alcun esponente mafioso.
Né il Marino Mannoia è ragionevolmente sospettabile dellintento di
guadagnare benefici, posto che la sua figura di collaboratore serio e
prestigioso era ormai consolidata, così come erano consolidate le sue
condizioni di vita, peraltro assicurate non dagli inquirenti italiani,
ma dalla competente autorità statunitense: semmai, nellambito della
deposizione del 3 e 4 aprile 1993, egli ha esposto la sua personale
posizione a possibile aggravamento, avendo per la prima volta confessato
la partecipazione a numerosi omicidi.
Al di là dellulteriore, pregnante elemento di attendibilità, radicato
dalla significativa impossibilità di ravvisare nelle specifiche
dichiarazioni in esame (si ribadisce, quelle attinenti allincontro
della primavera del 1980) incoerenze o incongruenze di sorta - che
neppure il Tribunale, pur allesito di una valutazione particolarmente
rigorosa, ha evidenziato -, occorre brevemente occuparsi dei soli
rilievi mossi dai primi giudici alle indicazioni del collaboratore,
incentrati:
sulla incapacità del Marino Mannoia di collocare con precisione nel
tempo lepisodio;
sulla falsa, risalente versione secondo cui il Bontate si sarebbe
infuriato per lassassinio del Presidente Mattarella;
sulla erronea attribuzione al Presidente Mattarella della adesione alla
corrente andreottiana della D.C.;
sulla non riscontrata affermazione del collaboratore circa i favori
elargiti dal Presidente Mattarella ad esponenti mafiosi;
sulla pregressa, erronea affermazione riguardante la partecipazione
materiale allomicidio del Presidente Mattarella di tale Francesco Davì,
in merito alla quale il Marino Mannoia, nel corso dellesame
dibattimentale, si è dichiarato incerto;
sullesito negativo della indagine diretta ad individuare i due velivoli
PA20 e DA20 che nel mese di aprile del 1980 erano atterrati
nellaeroporto di Birgi senza essere registrati dal personale civile
dellaeroporto;
sullesito negativo della indagine concernente lincontro nella tenuta
La Scia dei fratelli Costanzo, precedente logico e cronologico di
quello della primavera del 1980.
Sul primo punto, senza immorare, come hanno fatto, in modo fin troppo
pignolo, i PM appellanti, sulle diverse occasioni in cui i primi giudici
non hanno sollevato obiezioni in merito ad indicazioni temporali solo
approssimative, occasioni, peraltro, non esattamente assimilabili a
quella in questione, della quale il Tribunale ha correttamente
evidenziato la peculiarità si trattava pur sempre del solo contatto
diretto che il dichiarante aveva avuto con una personalità della
importanza di Andreotti -, la Corte deve, però, convenire che il dato
non può supportare un giudizio negativo.
Alla stregua di una valutazione assolutamente ragionevole deve, infatti,
riconoscersi come sia del tutto plausibile che a distanza di tanti anni
non venga serbato il ricordo della esatta data di un avvenimento che,
per quanto rilevante e suscettibile di essere rammentato vividamente,
non può considerarsi alla stregua di un episodio fondamentale nella vita
del Marino Mannoia che sia stato periodicamente richiamato alla memoria
in connessione con il preciso giorno in cui si era verificato quale
può essere la ricorrenza di un avvenimento emotivamente coinvolgente che
afferisca alla vicenda personale o familiare di un uomo -: anche tenendo
conto della peculiarità del fatto, che va, peraltro, considerata alla
stregua della percezione soggettiva del singolo osservatore nella
fattispecie il Marino Mannoia, che si è autodefinito apolitico e che
poteva, sul momento, non cogliere la peculiarissima importanza storica
dellepisodio anche perché avvezzo ai rapporti del Bontate con esponenti
politici anche di notevole rilievo -, la approssimazione del
collaboratore, la cui indicazione non è stata, peraltro, oggetto di
oscillazioni (come in altri casi è avvenuto), è più che comprensibile e
non giustifica, pertanto, perplessità di sorta in ordine alla
attendibilità del medesimo.
Se è vero che la medesima approssimazione ostacola la possibile difesa
dellimputato, tuttavia tale aspetto non può certo assumere rilievo
fondamentale in vista della esclusione della affidabilità della
indicazione, che, del resto, trova conferma negli elementi logici e
fattuali che verranno rassegnati più avanti.
Di significato tuttaltro che decisivo appare la risalente, falsa
versione del Marino Mannoia secondo cui il Bontate sarebbe stato
infuriato per lassassinio del Presidente Mattarella: il mendacio,
spontaneamente richiamato, ammesso e rettificato dallo stesso Marino
Mannoia allorché si è determinato a riferire quanto a sua conoscenza dei
rapporti mafia-politica (v. pagg. 13/14 del verbale della deposizione
del 3 e 4 aprile 1993), trova adeguata giustificazione nella pregressa,
programmata intenzione di non affrontare tale argomento, posto che un
diverso resoconto avrebbe comportato una spiegazione che, alla stregua
di quanto successivamente rivelato, avrebbe potenzialmente coinvolto
proprio le relazioni fra mafiosi e politici; inoltre, così come il
Marino Mannoia ha confermato anche nel corso dellesame dibattimentale,
il Bontate non era, in ogni caso, felice di quella decisione, che aveva,
comunque, concorso ad adottare, e gli appellanti PM non hanno mancato di
evidenziare che la circostanza trova pieno riscontro nelle dichiarazioni
del Buscetta una ulteriore, sia pure indiretta, indicazione circa le
perplessità del Bontate si ricava dalle dichiarazioni del collaboratore
Di Carlo concernenti il colloquio fra il Bontate medesimo ed il
capomafia di Ribera, Carmelo Colletti, riferitogli da questultimo (si
vedano gli stralci testuali delle medesime dichiarazioni sopra riportati
nellillustrare i motivi di appello) -.
Il riferito atteggiamento del Bontate, del resto, appare in linea non
solo con la tendenziale moderazione del medesimo, poco incline ad atti
sanguinari eclatanti che colpissero le istituzioni dello Stato - tanto
può trarsi dalle concordanti dichiarazioni dei collaboratori che lo
conoscevano bene per aver intrattenuto con lui intimi rapporti (v., per
esempio, Marino Mannoia e Buscetta, ma anche la seguente, significativa
affermazione di Gaspare Mutolo: <>) , ma, più in
generale, con le tradizionali strategie della mafia, alle quali egli si
atteneva e dalle quali altri esponenti mafiosi - e segnatamente quelli
appartenenti alla fazione dei corleonesi - si sono allontanati (con
gli esiti tragici ormai consegnati alla storia, ma anche, in definitiva,
con grave danno per la organizzazione criminale, colpita dalla, infine
inevitabile, dura reazione dello Stato).
E vero, come osservato dai primi giudici, che la remora a parlare dei
rapporti mafia-politica non implicava necessariamente la enfatizzata
prospettazione di una posizione assolutamente contraria del Bontate e
luso della parola infuriato, ma non è possibile trarre da una
versione dei fatti sicuramente falsa e reticente, quale quella fornita
al Giudice Istruttore del tempo, valido argomento per confutare quella
rettificata oggi prospettata.
E, infatti, dato pacifico e non revocabile in dubbio che fosse falso e
reticente quanto a suo tempo il Marino Mannoia riferì al Giudice
Istruttore e che detta falsità sia stata ammessa dallo stesso
collaboratore, che, tra laltro, ha lealmente e credibilmente rivelato
di essersi determinato, in definitiva, a rimanere inerte, evitando di
distogliere il giudice inquirente dallerroneo indirizzo investigativo
che ritenne fosse da costui in quel momento privilegiato, indirizzo che
individuava nel terrorismo di destra la matrice del delitto Mattarella:
siffatto atteggiamento appare del tutto in linea con la prospettata
furia del Bontate ed è plausibile in chi preferiva eludere ogni
approfondimento dellargomento.
Non può, pertanto, ritenersi che la originaria versione del Marino
Mannoia fosse veritiera e il medesimo la abbia deliberatamente
aggiustata per renderla congrua con il suo nuovo, falso racconto.
Peraltro, non bisogna dimenticare che i (peculiarissimi) contenuti del
colloquio fra limputato ed il Bontate sono stati esplicitati proprio
dal Marino Mannoia, cosicché, ipotizzando che egli abbia artatamente
manipolato i fatti, non si comprenderebbe perché avrebbe dovuto
spontaneamente richiamare e rettificare la pregressa, falsa
dichiarazione resa dinanzi al Giudice Istruttore anziché eludere ogni
possibile contraddizione adattando gli stessi contenuti
allatteggiamento (infuriato) del Bontate in precedenza riferito:
così, senza pregiudicare la congruenza del racconto, avrebbe potuto
rivelare che, chiamato dallimputato a fornire spiegazioni in ordine a
quella tragica determinazione, il Bontate, anziché contrapporsi
allillustre interlocutore replicando fermamente e veementemente alle
critiche da costui rivolte alloperato di Cosa Nostra, ne avesse
riconosciuto il fondamento e si fosse giustificato affermando che,
malgrado il suo contrario avviso, era prevalsa, con suo disappunto, in
seno alla organizzazione la decisione di assassinare il Presidente della
Regione, caldeggiata da altre fazioni con le quali egli non era in buoni
termini.
Si potrà obiettare che una siffatta versione avrebbe implicato la
esposizione del Bontate al rischio di intaccare dinanzi al suo eminente
interlocutore il proprio prestigio di capomafia, ma anche tale possibile
rilievo non avrebbe potuto radicare una logica incongruenza
delleventuale racconto alternativo del collaboratore: ed invero, un
simile, recuperabile, sacrificio del Bontate poteva logicamente valere
la conservazione dei buoni rapporti con linfluentissimo uomo politico,
pregiudicata dallatteggiamento di dura contrapposizione riferito dal
Marino Mannoia.
In merito alla erronea attribuzione al Presidente Mattarella della
adesione alla corrente andreottiana della D.C. ed alla affermazione del
Marino Mannoia circa i favori elargiti dallo stesso Presidente
Mattarella ad esponenti mafiosi si possono richiamare le,
dettagliatamente riportate, argomentazioni dedotte dai PM appellanti.
In particolare, la prima affermazione è chiaramente frutto di una
erronea deduzione del collaboratore che conferma la sua scarsa
dimestichezza con la politica e che non è, comunque, idonea ad incidere,
in termini sostanziali, sulla attendibilità del suo racconto, essendo
sufficiente sottolineare come sia, comunque, ragionevole ritenere che, a
prescindere dalla appartenenza a diverse correnti della Democrazia
Cristiana, fosse credibile per i mafiosi che ad un uomo della esperienza
e del prestigio di Andreotti non difettassero, in astratto, le occasioni
per cercare di influire, attraverso una opportuna attività di mediazione
politica, sul collega di partito Mattarella (e, come appare fin troppo
evidente dallo svolgimento dei fatti riferito dal Marino Mannoia, era
proprio quella della mediazione politica la sola strada ammessa
dallimputato).
Peraltro, si può riconoscere che i margini di tale eventuale mediazione
fossero oggettivamente assai angusti e che ciò renda, in qualche modo,
plausibile il rilievo del Tribunale e della Difesa circa la congruenza
della indicazione del Marino Mannoia: il punto merita, dunque, una
valutazione più approfondita, che verrà svolta nel paragrafo dedicato
alla crisi dei rapporti fra limputato e Cosa Nostra.
Quanto alle relazioni fra il Bontate, i Salvo ed il Presidente
Mattarella, si può concedere che il Marino Mannoia possa averle
tradotte, allesito di un procedimento meramente deduttivo, in favori
accordati ai primi, così come rivela, del resto, la genericità del
riferimento: malgrado ciò, nel rinviare alle corrette e condivisibili
argomentazioni dei PM appellanti, in questa sede ci si può limitare a
rimarcare come gli elementi di fatto dai medesimi richiamati e
trascurati dai primi giudici - valgano, comunque, ad escludere che sia
rimasta smentita la esistenza di pregressi rapporti fra leroico uomo
politico ed esponenti mafiosi, cosicché dalla relativa affermazione del
Marino Mannoia, al di là della prova dello specifico, effettivo
fondamento della elargizione di favori, non può trarsi valido argomento
per mettere in dubbio la attendibilità del racconto del medesimo.
La erronea, risalente indicazione del Marino Mannoia concernente la
partecipazione di Francesco Davì allassassinio del Presidente della
Regione costituisce un fatto del tutto specifico e marginale, che nulla
ha a che fare con le dichiarazioni in esame, riguardanti lincontro
della primavera del 1980: è evidente che nessuno potrebbe affermare la
assoluta infallibilità, specie sui dettagli, dei ricordi di qualsivoglia
collaboratore e ciò vieppiù allorché gli stessi, come accade nel caso in
parola, facciano riferimento non ad una conoscenza diretta, ma ad una
notizia del tutto peculiare (la indicazione dei singoli partecipanti ad
una delle innumerevoli imprese criminose poste in essere dalla
organizzazione mafiosa), acquisita presso terzi.
In ogni caso, ammesso che sul punto il Marino Mannoia si sia sbagliato
ed egli stesso ha palesato esplicite incertezze in merito nel corso
dellesame dibattimentale -, non si vede come la inesattezza de qua
possa minare la affidabilità di un racconto avente ad oggetto tuttaltro
episodio, del quale il collaboratore è stato, invece, diretto testimone.
In termini logici, il fallimento della ricerca di un riscontro
probatorio - ricerca che nella fattispecie è stata resa, per di più,
ardua dal trascorrere del tempo e da circostanze del tutto peculiari,
quale è la oggettiva impossibilità di reperire conferme documentali,
connessa, come bene evidenziato dai PM, alla originaria esigenza di
tenere riservato il viaggio di Andreotti - non può valutarsi alla
stregua di una smentita ed assumersi, dunque, come indice di
inattendibilità della affermazione da verificare: ne deriva che non può
condividersi il convincimento dei primi giudici, che hanno tratto un
elemento negativo di valutazione dallesito infruttuoso della indagine
diretta ad individuare i due velivoli PA20 e DA20 che nel mese di aprile
del 1980 erano atterrati nellaeroporto di Birgi senza essere registrati
dal personale civile dello scalo.
Analoga notazione può essere formulata a proposito dellargomento
desunto dal Tribunale dal convincimento negativo cui è pervenuto in
ordine alla esistenza dellincontro che, secondo quanto riferito dal
Marino Mannoia per averlo appreso dal Bontate, era avvenuto nella
primavera-estate del 1979 nella tenuta La Scia dei fratelli Costanzo:
in proposito, al di là delle argomentazioni dedotte dai PM appellanti,
nel fare rinvio alla disamina che verrà effettuata più avanti, si può
anticipare che, a giudizio della Corte, le affermazioni del Marino
Mannoia non possono ritenersi smentite da elementi di prova esterni alle
stesse; inoltre, ribaltando il procedimento logico seguito dai primi
giudici, appare più corretto prendere le mosse dallepisodio della
primavera del 1980, frutto della conoscenza diretta del collaboratore, e
valutare, semmai, alla luce dello stesso le affermazioni, solo
indirette, del medesimo, concernenti lincontro presso La Scia.
Sul tema della personale, specifica affidabilità del Marino Mannoia
appaiono alla Corte inconducenti i rilievi difensivi vertenti sugli
irritati atteggiamenti processuali dal predetto, talora, assunti a
fronte dellincalzante controesame al quale è stato sottoposto, dovendo
riconoscersi netta prevalenza alle già valorizzate indicazioni, nonché
ai leali atteggiamenti che la stessa Difesa non esita a richiamare,
senza, però, coglierne leffettivo significato (per esempio, la
ammissione di essere stato più volte nella villetta dove si svolse
lincontro o di aver visto in altre occasioni la vettura dei Salvo,
correttamente invocate per escludere che gli oggettivi e positivi
accertamenti al riguardo potessero fungere da significativi riscontri).
Allesito delle illustrate considerazioni, non sembra conclusivamente
alla Corte che le argomentazioni del Tribunale possano sorreggere un
negativo convincimento circa la attendibilità delle dichiarazioni del
Marino Mannoia concernenti lo specifico episodio in trattazione.
Ciò che, per contro, induce a formulare un giudizio di particolarissima
attendibilità del predetto è la evidente, assoluta peculiarità dei fatti
narrati sul conto dellimputato, peculiarità che ragionevolmente induce
ad escludere che gli stessi siano frutto di maliziosa invenzione.
Ed invero, collegare i diretti rapporti fra limputato ed il Bontate
alla questione Mattarella, che presentava aspetti, in qualche modo,
squisitamente politici che interessavano anche lassetto di potere
allinterno dei locali organismi della D.C.; riferire, al riguardo, di
aver appreso dal Bontate che Andreotti era intervenuto nellincontro
avvenuto presso La Scia; aggiungere che il predetto era ritornato in
Sicilia per chiedere spiegazioni in ordine alla soluzione cruenta
successivamente prescelta dai mafiosi; parlare del regalo di un quadro
per il quale limputato impazziva significa fornire apporti del tutto
peculiari, estranei ai tradizionali rapporti di scambio che potevano
caratterizzare le relazioni fra politici e mafiosi quali, per esempio,
gli interventi volti ad aggiustare processi o ladozione di
provvedimenti amministrativi compiacenti (per una descrizione,
ovviamente approssimativa e sommaria, del genere di favori richiesti ai
politici dai mafiosi, si vedano le seguenti dichiarazioni di Giovanni
Brusca: <>) -.
In altri termini, la narrazione del Marino Mannoia, soggetto
particolarmente vicino al Bontate, del quale raccoglieva qualche
confidenza, circoscrive gli incontri personali fra il Bontate medesimo
ed Andreotti alla questione Mattarella, mentre la stessa ricostruzione
del contesto delineata nei dettagliatamente riportati e, almeno in
parte, condivisibili motivi di gravame, ai quali può farsi rinvio,
suggerisce che limputato si sia occupato personalmente della questione
proprio per la importanza del personaggio politico che aveva suscitato
il malcontento dei mafiosi ed era, perciò, entrato nel mirino dei
medesimi (ma, in ordine ai motivi che hanno spinto Andreotti ad
incontrare personalmente i mafiosi, si ritornerà più avanti).
La accennata peculiarità delle indicazioni del collaboratore investe,
poi, in modo particolarmente spiccato, la narrazione dellepisodio della
primavera del 1980, che non descrive affatto limputato in una posizione
adesiva rispetto a Cosa Nostra: egli, lungi dal compiacersi per
loperato della organizzazione mafiosa, che aveva, comunque, preservato
la locale corrente politica andreottiana dalla minaccia costituita dalle
possibili iniziative del Presidente Mattarella ed aperto addirittura la
strada della Presidenza della Regione ad un esponente della stessa
corrente, lon. Mario DAcquisto (particolarmente gradita ai cugini
Salvo, i quali, come ricordano i PM appellanti, ne beneficiarono
ampiamente), manifesta il suo forte disappunto ed assume una posizione
assai critica rispetto alla uccisione dello stesso Presidente
Mattarella, tanto da subire la irritata replica del Bontate,
inusitatamente alterato nei toni, e perfino le minacce di questultimo.
La valorosa Difesa dellimputato ben coglie la particolarissima
significanza della evidenziata peculiarità, al punto che cerca
sintomaticamente di obliterarla sostenendo che, secondo il racconto del
Marino Mannoia, il Bontate avrebbe convocato (v. pag. 414 della
memoria conclusiva) a Palermo Andreotti per manifestare le ragioni per
le quali Mattarella era stato ucciso e minacciare Andreotti a non
pensare ad azioni di ritorsione e ad adottare misure eccezionali perché
altrimenti Cosa Nostra avrebbe ritirato il suo appoggio a tutta la
Democrazia Cristiana (pag. 438 della medesima memoria).
Ma, a parte che la deferenza dei mafiosi verso leminente uomo politico
renderebbe, in ogni caso, del tutto improprio luso del verbo
convocare, è evidente che la strumentale versione prospettata travisa
completamente le chiarissime e inequivocabili affermazioni del Marino
Mannoia, il quale ha, al contrario, costantemente dichiarato che era
stato limputato a scendere a Palermo per avere chiarimenti
sullomicidio Mattarella ed a provocare per questo la inconsueta ira
del Bontate e latteggiamento minaccioso da lui assunto.
Più in generale, si può notare come la attentissima Difesa, nellansia
di respingere tutti gli apporti accusatori e di sostenere la globale
inattendibilità dei propalanti, rinunzi perfino a citare le indicazioni
favorevoli allimputato dai medesimi fornite (si pensi a quelle, già
richiamate, del Marino Mannoia, ovvero a quelle, che verranno più avanti
considerate, di Giovanni Brusca), ovvero le richiami in modo marginale e
sommesso (si pensi alla negativa affermazione del Marino Mannoia in
ordine al coinvolgimento di Andreotti nelle manovre volte ad
aggiustare il maxiprocesso) o le utilizzi addirittura per attaccare il
propalante (si pensi alla rivelazione del Siino in ordine alla
strumentale esortazione rivoltagli dal Di Maggio perché confermasse
lepisodio del presunto incontro fra Andreotti e Riina, risolta con la
sbrigativa ed apodittica prospettazione della comune inattendibilità
degli stessi Siino e Di Maggio, il quale ultimo, evidentemente animato
dalla esigenza di preservare la sua genuinità, aveva, al contrario,
affermato che sarebbe stato il primo ad offrirgli una sponda).
Ma, tornando allepisodio in trattazione, si osserva che se esso, da un
lato, costituisce elemento atto a comprovare la esistenza di relazioni
dellimputato con Cosa Nostra - ed, in particolare, con il gruppo che
faceva riferimento al Bontate -, dallaltro, proprio alla stregua della
sua peculiarità, non può che essere letto come un momento di crisi di
tale rapporto, che ne segna, per le logiche ragioni che saranno
analizzate più avanti, linevitabile declino - e, del resto, di lì a
poco sarebbero stati eliminati da ogni influenza nel sodalizio criminoso
i referenti tradizionali: il gruppo che faceva capo al Badalamenti,
peraltro già estromesso dalla organizzazione, ed al Bontate, assassinato
nellaprile del 1981, è stato pressoché sterminato a seguito della c.d.
guerra di mafia -.
Si tratta, ora, di verificare se gli elementi processuali acquisiti
supportino adeguatamente le indicazioni si ripete, in sé
particolarmente attendibili del Marino Mannoia.
La profilata, notevolissima attendibilità intrinseca del Marino Mannoia
e delle specifiche dichiarazioni de quibus consente, di per sé, di
ammettere un riscontro dalla efficacia dimostrativa meno spiccata,
secondo il condivisibile e ragionevole criterio alla stregua del quale
la pregnanza probatoria della conferma esterna è inversamente
proporzionale al grado di affidabilità della fonte e della specifica
chiamata.
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2. Posto ciò, nel dedicarsi alla ricerca dei riscontri ci si deve,
innanzitutto, occupare delle dichiarazioni con le quali il
neocollaboratore Antonino Giuffrè (udienza del 16 gennaio 2003) ha
riferito alla Corte di aver appreso da Michele Greco di incontri che
sarebbero avvenuti tra limputato e il capomafia Stefano Bontate, nonché
di contrasti che sarebbero intervenuti fra i due, nel contesto dei quali
il secondo avrebbe ammonito il primo ricordandogli che il Sicilia
comandava la mafia (<>).
Notevole è la coincidenza con la narrazione del Marino Mannoia, che ha,
peraltro, interessato solo le indicazioni appena citate, non essendo il
Giuffrè stato in grado di specificare in alcun modo le circostanze ed i
temi dei riferiti incontri o le ragioni del menzionato contrasto.
Ora, tenuto conto che lepisodio era stato oggetto di ampio dibattito
nel corso del primo grado del giudizio e che, inevitabilmente, era stato
riportato dai mezzi di comunicazione, si deve riconoscere che la
genericità della nuova propalazione non può non menomare la efficienza
dimostrativa della stessa, del resto frutto di una conoscenza solo
indiretta, posto che, a tutto volere concedere, neppure il Greco,
asserita fonte del Giuffrè, era portatore di cognizioni dirette, non
risultando fra i presenti a quella riunione.
Peraltro, lo stesso dichiarante, come si è visto, non ha esitato ad
affacciare fugacemente la possibilità che le notizie de quibus fossero
una leggenda che circolava in Cosa Nostra, ed il tenore univoco di
tale dichiarazione (
dentro Cosa Nostra, come ho detto, si diceva, qua
siamo ai discorsi per sentito dire, che tra Stefano Bontade e il... e
Andreotti vi erano stati dei contatti diretti, degli incontri diretti.
Non so se fosse leggenda o meno, ma addirittura c'era qualcuno che
diceva che ci fossero stati anche dei contrasti tra i due
) rende, in
qualche modo, insufficiente la precisazione, fornita in sede di
controesame, con cui il propalante ha inteso ancorare la sua precedente
affermazione alla importanza del fatto (<>): in verità, le affermazioni del
Giuffrè devono essere correttamente interpretate come la dimostrazione
della genuinità del medesimo, il quale, nel riferire di un fatto così
eclatante, del quale aveva avuto solo indiretta notizia, ha inteso, in
qualche modo, lealmente sottolineare di non avere avuto modo di
verificare personalmente se esso fosse frutto di una invenzione (una
leggenda) ovvero se si fosse realmente verificato.
Nel ricordato contesto, conferma la esigenza di una valutazione
particolarmente rigorosa la novità (prontamente rilevata dalla Difesa,
che, come si è avuto modo di ricordare, dopo essersi inizialmente
opposta, ha chiesto ed ottenuto la acquisizione del verbale
dellinterrogatorio reso sui temi in questione del Giuffrè il 7 novembre
2002 ai magistrati inquirenti) della indicazione rispetto alle
affermazioni fatte dal predetto nel circoscritto arco temporale di
centottanta giorni previsto dalla più recente disciplina che regola i
contributi dei collaboratori di giustizia art. 14, comma 1, L.
n. 45 -, normativa che prevede espressamente che le notizie e
le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono quelle processualmente
utilizzabili che, a norma dellart. 194 del codice di procedura penale,
possono costituire oggetto della testimonianza e che le dichiarazioni
rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oltre il termine
previsto dallo stesso comma 1 non possono essere valutate ai fini della
prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal
dichiarante, salvo i casi di irripetibilità (art. 14, comma 9, L.
citata).
La Corte ritiene che, una volta che, come è pacifico, le propalazioni
sul conto dellimputato sono state inserite nel verbale illustrativo
dei contenuti della collaborazione, debba escludersi che possa
immediatamente estendersi la profilata inutilizzabilità a dichiarazioni
tardive che, come è accaduto nel caso di specie, siano soltanto
integrative del complessivo dictum del collaboratore e siano state rese
dinanzi al giudice nel contraddittorio delle parti.
Altra cosa è il peso probatorio da riconoscere alla indicazione de qua,
peso che, per le ragioni rassegnate, deve essere valutato con molta
cautela.
Al riguardo la Corte osserva che un ulteriore apporto ed una
considerazione logica consentono, però, di non privare la affermazione
del Giuffrè di efficienza dimostrativa.
Devono, invero, essere qui richiamate le convergenti indicazioni di
Giuseppe Lipari, teste (assistito) addotto dalla Difesa e certamente non
sospettabile, alla stregua di quanto già precisato in relazione al
complessivo tenore delle sue dichiarazioni, di essere incline a
procurarsi la benevolenza degli inquirenti accusando limputato.
Il Lipari, confermando quanto già affermato deponendo dinanzi agli
inquirenti (v. pagg. 35/36 del verbale del 18 dicembre 2002: in detta
sede, peraltro, il dichiarante ha parlato di voci diffuse in seno al
sodalizio mafioso, ma non ha specificato che la sua fonte era il
Provenzano), ha ricordato di aver appreso dal noto boss corleonese
Bernardo Provenzano della esistenza, nellambito di Cosa Nostra, di voci
circa incontri di Bontate, inteso il principe (di Villagrazia, zona di
Palermo nella quale esercitava il suo predominio, quale capo della
famiglia di Santa Maria di Gesù), con limputato ed ha anche aggiunto
una notazione peculiare, precisando che lo stesso Provenzano rimarcava
la prosopopea del principe Bontate, il quale si vantava di tale
rapporto con leminente uomo politico (<>).
Rilevato che la prospettazione del Lipari suggerisce, in qualche modo,
che il Provenzano aveva saputo degli incontri in questione non da
generiche voci, ma direttamente dal Bontate (che ne traeva vanto), si
deve aggiungere che, a specifica domanda della Corte, il Lipari medesimo
ha precisato di aver appreso tali fatti dallo stesso Provenzano in epoca
anteriore allinizio della clamorosa inchiesta a carico dellimputato
(<>), confermando, peraltro, quanto già dichiarato in proposito
ai magistrati inquirenti il 18 dicembre 2002 (): ne deriva che deve escludersi, secondo la
stessa versione del Lipari, che le voci in questione possano aver tratto
origine, in realtà, da notizie che si erano diffuse a proposito del
contenuto delle propalazioni del Marino Mannoia.
Le indicazioni convergenti del Giuffrè e del Lipari appaiono, poi, in
qualche modo confortate dal seguente argomento logico: il diretto
rapporto fra il Bontate ed uno dei più eminenti uomini politici
nazionali costituiva un fatto idoneo a solleticare la vanità di un
capomafia ed a indurlo ad accrescere il suo prestigio parlandone ai
consociati di vertice e vantandosi di non aver avuto remore a
puntualizzare allillustre interlocutore chi comandasse in Sicilia. Ne
consegue che dovrebbe ritenersi strano, semmai, che dellepisodio non
fossero a conoscenza almeno gli esponenti mafiosi di spicco, sia pure
appartenenti a fazioni diverse da quella, sterminata dalla successiva
guerra di mafia dei primi anni 80, che faceva capo al Bontate ed al
Badalamenti, quali erano il Greco ed il Provenzano, rispettivamente
fonti del Giuffrè e del Lipari.
Il quadro acquisito resiste, poi, alla obiezione che la propagazione
allinterno del sodalizio mafioso delle voci di cui hanno parlato il
Giuffrè ed il Lipari sia stata il frutto di una semplice millanteria del
Bontate, finalizzata ad accrescere il proprio prestigio fra i
coassociati.
Innanzitutto, si deve puntualizzare che, contrariamente a quanto deduce
la Difesa (memoria conclusiva, pag. 1265), la prosopopea di cui ha
parlato il Lipari non indica un atteggiamento millantatore, ma semmai
quello di chi si dà unaria di importanza, che, nella specie, poteva
risultare particolarmente fastidiosa al Provenzano (fonte delle notizie
del Lipari), il quale, alla stregua di quanto riferito dallo stesso
Lipari (e del resto, delle notorie vicende di Cosa Nostra sono stati
proprio i corleonesi a fare assassinare il Bontate ed a fare
sterminare i suoi fedeli -), era prevenuto nei confronti del Bontate,
verso il quale non provava alcuna simpatia.
Inoltre, nessuno dei collaboratori che lo hanno conosciuto descrive il
Bontate come un fanfarone millantatore e lepisodio, riferito dal Siino,
avvenuto al ritorno dalla tenuta denominata La Scia (vedasi infra)
induce ad escludere che il defunto boss fosse un chiacchierone
vanaglorioso.
Infine, il rilievo difensivo potrebbe assumere consistenza se lincontro
fra lo stesso Bontate e limputato fosse testimoniato esclusivamente da
indicazioni fondate sulle voci in questione: sennonché la prova
dellepisodio, come si è visto, poggia principalmente sullattendibile
apporto oculare del Marino Mannoia, che priva la obiezione di ogni
fondamento.
Appare, dunque, legittimo considerare le indicazioni del Giuffrè e del
Lipari alla stregua di, sia pure indiretti, elementi di prova
convergenti, idonei a confermare i personali contatti fra il Bontate ed
Andreotti di cui ha parlato il Marino Mannoia: ciò, tenendo conto della,
già rimarcata, specialissima attendibilità che va riconosciuta a
questultimo e della evidenziata possibilità che le voci riferite dal
Giuffrè e dal Lipari non fossero di incontrollata origine ma
provenissero specificamente dal diretto interessato, Stefano Bontate, e
facendo cauto uso del criterio di giudizio secondo cui in materia di
valutazione della prova orale, costituita da dichiarazioni di soggetti
imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi
interprobatoriamente collegati, non sono assimilabili a pure e semplici
dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a
fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio
criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua
qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio,
specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base
gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo
derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di
quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo,
relativamente ai fatti di interesse comune (Cass., sez. I, ,
Algranati).
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3. Ma, quandanche si volessero emarginare dal novero degli elementi
valutabili le convergenti, sia pure indirette, indicazioni del Giuffrè e
del Lipari, dovrebbe escludersi, ad avviso della Corte, che le
specifiche dichiarazioni del Marino Mannoia non trovino negli elementi
acquisiti il necessario conforto estrinseco.
Attese le evidenziate peculiarità del procedimento a carico
dellimputato, il contesto, doviziosamente descritto nei motivi di
gravame (ai quali è stato dato ampio spazio), e, in questambito, in
particolare, la importanza del Presidente Mattarella, pur offrendo una
logica ragione del riferito, diretto interessamento dellimputato
medesimo (ma si è già avvertito che si tornerà in modo più analitico
sulle ragioni che spinsero limputato ad incontrare personalmente i
mafiosi), non dovrebbe reputarsi sufficiente ad offrire il necessario
riscontro alle affermazioni del Marino Mannoia.
Tuttavia, come pure accennato, le indicazioni di questultimo, per le
ragioni precisate (sintetizzabili nella collocazione temporale delle
stesse, che rendeva ancora difficile fare quel passo, a differenza di
come è avvenuto per quelle di più recenti collaboratori di giustizia,
rivelatrici, al contrario, di una spiccata e, talora, anche disinvolta
- propensione ad accusare limputato), non partecipano di quelle
peculiarità, cosicché non appare consona la pedissequa applicazione dei
rigorosissimi criteri di giudizio già delineati.
Dunque, il generico contesto appare, in questa occasione, valorizzabile
al fine di assicurare una conferma logica alla narrazione del Marino
Mannoia, anche perché la gravità dei fatti che stavano maturando e la
eminente personalità del Presidente Mattarella spiegano (ma, si torna a
ribadire, sulla questione di dovrà ritornare più avanti), in qualche
modo, il personale intervento di Andreotti, che in altre, contemporanee
vicende, che pure interessavano particolarmente i mafiosi, non risulta
essere stato sollecitato (si veda, in particolare, quanto si dirà in
merito al caso Sindona).
Si potrà, però, obiettare che, anche ad ammetterla, la plausibilità
dellinteressamento diretto dellimputato nella vicenda non può tradursi
tout court in una conferma degli incontri di cui ha parlato il
collaboratore, cosicché appare opportuno ricercare ulteriori riscontri,
che, peraltro, non potranno che essere indiretti e, del resto, è
pacifico che il riscontro non debba essere costituito da elementi idonei
a provare autonomamente il fatto -.
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4. Pregnante significato si può attribuire, in merito, alla indicazione,
da parte del Marino Mannoia, dellatterraggio di Andreotti allaeroporto
di Birgi, che, come bene evidenziato nei motivi di gravame (ai quali
ancora una volta può farsi rinvio per evitare inutili ripetizioni), da
una parte poteva apparire anomala essendo lo scalo trapanese assai più
distante dal luogo dellappuntamento rispetto a quello palermitano di
Punta Raisi, ma dallaltra particolare questo di cui non può dirsi che
il Marino Mannoia fosse al corrente era ben giustificato, in quanto
garantiva la necessaria riservatezza del viaggio: laver riferito una
circostanza apparentemente anomala, rivelatasi, alla stregua dei
successivi accertamenti, pienamente congrua, accresce e convalida ab
extrinseco la attendibilità del collaboratore (per contro, a causa della
intrinseca equivocità del dato, può accordarsi una valenza solamente
vaga, suggestiva, ma, in definitiva, insufficiente al fortunosamente
accertato - atterraggio nel medesimo aeroporto, nel periodo di tempo in
questione, di un paio di velivoli atti allo scopo, elemento sul quale i
PM appellanti si sono diffusi con il consueto scrupolo).
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5. Volendo superare anche tale importante elemento di conferma, si
osserva che non può revocarsi in dubbio la assoluta singolarità della
inaudita rivelazione del Marino Mannoia, a tenore della quale uno dei
più eminenti e noti personaggi politici nazionali, apparentemente
estraneo allambiente siciliano, sarebbe sceso in Sicilia per
incontrare alcuni capimafia (Bontate ed Inzerillo in primo luogo) e per
chiedere spiegazioni sullassassinio del Presidente della Regione
Siciliana, on. Pier Santi Mattarella: è evidente che il primo compito
dellinterprete chiamato a valutare la credibilità della medesima,
stupefacente rivelazione è quello di verificare se un fatto così
eclatante trovi possibile supporto, quanto meno generico, nella, non
meno sorprendente, esistenza di relazioni fra quel personaggio ed
esponenti mafiosi.
Più specificamente, posto che lepisodio si incentra su un incontro con
esponenti mafiosi di primo piano, appartenenti al gruppo di Cosa Nostra
che può definirsi moderato e che già si contrapponeva a quello dei
corleonesi, incontro al quale Andreotti sarebbe stato accompagnato dai
cugini Salvo, un riscontro ultimativo deve, a parere della Corte,
riguardare due aspetti essenziali, la cui assoluta singolarità -
rafforzata, per quanto riguarda le relazioni con i Salvo, dalle recise
negazioni dellimputato, il quale, come da lui stesso osservato, non
avrebbe, apparentemente, dovuto avvertire alcuna remora ad ammetterli -
si traduce, di per sé, in conferma:
a) la effettiva esistenza di rapporti fra limputato e quegli esponenti
mafiosi;
b) la effettiva esistenza di legami fra i cugini Salvo e limputato,
legami che vanno letti tenendo presente quanto deve logicamente
desumersi dalle costanti e recise negazioni dei medesimi da parte
dellimputato. Ed infatti, se Andreotti ha ritenuto possibile negare la
conoscenza con i Salvo, deve ragionevolmente ritenersi che la stessa non
poteva essere notoria allepoca delle affermazioni del Marino Mannoia e
non poteva, dunque, essere sfruttabile da chiunque per una maliziosa,
falsa delazione (e mette conto rimarcare come prima del Marino Mannoia
nessuno avesse parlato di rapporti diretti fra limputato ed i Salvo).
Sul primo punto si può osservare che al di là della moltitudine di
concordanti apporti di collaboratori di giustizia che confermano, sia
pure in termini indiretti, i rapporti in questione, si possono
focalizzare alcuni contributi più specifici, che rendono concreto ciò
che, per via dei certi, stretti legami fra Andreotti e Lima e di
questultimo con quella frangia di Cosa Nostra e con i cugini Salvo,
sarebbe soltanto presumibile.
A) Ci si riferisce, in primo luogo, alle dichiarazioni del collaboratore
Tommaso Buscetta.
Questultimo può essere accomunato al Marino Mannoia sia per il
risalente percorso collaborativo, che solo nellaprile del 1993 è
approdato ad una franca rivelazione delle conoscenze in merito ai
rapporti fra esponenti politici e Cosa Nostra, sia per la consolidata
posizione di prezioso collaboratore da tempo residente fuori
dallItalia, sia per la totale indipendenza dalla autorità nazionale del
proprio regime di vita con la conseguente insussistenza di compiacenze
volte a procurarsi possibili benefici -, sia per la misura delle
dichiarazioni, che non si sono mai abbandonate a, sia pure indirette,
indicazioni o illazioni in ordine a favori procurati da Andreotti alla
mafia al di fuori di ununica occasione, peraltro soltanto ventilata.
A tale proposito possono, dunque, ripetersi le osservazioni formulate in
merito alla elevata attendibilità del Marino Mannoia con riferimento
alle specifiche propalazioni sul conto dellimputato e si può aggiungere
che dalle dichiarazioni dei testi Martin e Petrucci si ricava che il
Buscetta ebbe già a fare cenno ad Andreotti quale protagonista di
rapporti con mafiosi - in tempi assai risalenti, che lo pongono al
riparo dal sospetto di aver coinvolto (falsamente) limputato solo dopo
che si erano diffuse (alla fine di marzo del 1993, con linoltro al
Senato della richiesta di autorizzazione a procedere) le notizie sulla
clamorosa inchiesta giudiziaria a carico del medesimo. Poco importa, al
riguardo, che il Martin sia entrato in contraddizione con il Petrucci e
con lo stesso Buscetta in ordine alla assunta disponibilità di
questultimo a parlarne, se richiesto, in pubblico dibattimento, posto
che sullaccenno ad Andreotti e sulloccasione in cui lo stesso avvenne
mentre il Martin, preparando la deposizione del collaboratore, lo
ammoniva sulla necessità, inderogabilmente prevista dalla normativa
statunitense, di rispondere a tutte le domande dicendo la verità - si
registra una totale concordanza.
Del pari, oziose ed inconducenti devono ritenersi le considerazioni
critiche della Difesa vertenti sulla omessa comunicazione alle
competenti autorità statunitensi o al dr. Giovanni Falcone del semplice
accenno del Buscetta: senza voler indugiare sulle spiegazioni fornite
dal Martin e dal Petrucci e senza voler sottolineare che il chiaro
atteggiamento riottoso del collaboratore poteva dissuadere dal
diffondere una semplice allusione del medesimo, si deve, comunque,
convenire che la omessa esternazione della stessa a terzi, comunque si
voglia valutare, non influisce sulla storicità della medesima allusione.
Le rivelazioni, non particolarmente ricche, che il Buscetta si è
determinato, infine, a fare per la prima volta nellaprile del 1993 non
sono, dunque, altro che la esplicitazione dei fatti che stavano a base
di quanto egli aveva semplicemente accennato dinanzi al Martin ed al
Petrucci.
Ora, è vero che le dichiarazioni del Buscetta in ordine ad alcuni, anche
importanti, dettagli di quanto specificamente appreso direttamente dal
Bontate e dal Badalamenti rivelano un andamento contraddittorio e,
talora, una consistente approssimazione, frutto della comprensibile ed
ammessa difficoltà di ricordare con precisione, a distanza di parecchi
anni, lesatto tenore delle brevi frasi scambiate con i predetti, e,
tuttavia, al di là delle oscillazioni, esse evidenziano un nucleo
costante, che si può individuare:
nella esistenza di rapporti ancorché intermediati da terzi ed, in
particolare, dai cugini Salvo - fra la fazione mafiosa facente capo al
Bontate ed al Badalamenti, da una parte, e limputato, dallaltra;
nella esistenza di un incontro avvenuto in Roma, avente, comunque, ad
oggetto il processo a carico di (Vincenzo e) Filippo Rimi, che aveva
visto protagonista limputato, uno dei cugini Salvo, il Badalamenti e
Filippo Rimi.
In questa sede non interessa approfondire particolarmente gli ulteriori
dettagli delle varie dichiarazioni del Buscetta, sui quali il Tribunale
e le parti si sono ampiamente ed analiticamente soffermati per
evidenziarne discordanze ovvero sostanziali convergenze, con un
esercizio esegetico talora fin troppo cavilloso (per esempio, la
disquisizione sulla distinzione fra studio ed ufficio di Andreotti,
tra Cassazione e Corte di Appello romana che il Buscetta, uomo di
cultura giuridica tuttaltro che raffinata, poteva comprensibilmente
confondere), che, a parere della Corte, finisce con il perdere di vista
la realtà essenziale delle cose, alla quale si deve mirare per eludere
oziosi ragionamenti, che finiscono con lo smarrire il contatto con la
concreta verità processuale e con lo sconfinare nellassolutamente
opinabile.
Va, innanzitutto, chiarito che il Buscetta sconta indiscutibili
improprietà lessicali, suscettibili di incidere sulla formazione dei
suoi pensieri e, quindi, sulla formulazione delle proprie affermazioni,
rendendole involute, ambigue e di difficile comprensione (un buon
esempio è la seguente, testuale proposizione, che ha dato luogo a lunghe
dissertazioni: E nel 1971 incontrando il Rimi all'Ucciardone mi dicono
che stanno aspettando per una sentenza che possa andare in Cassazione e
prosciogliersi per questa cosa, frase nella quale, peraltro, la Difesa
arbitrariamente individua senzaltro la attesa di una sentenza della
Corte di Cassazione e non di una sentenza destinata successivamente ad
essere vagliata dalla Corte di Cassazione). Il dato suggerisce vieppiù
la necessità di analizzare le dichiarazioni del predetto nella loro
complessiva sostanza e sconsiglia, per converso, una indagine capillare
e formale, che si soffermi su ogni singolo passaggio e su ogni
sfumatura.
Appare piuttosto evidente e, in definitiva, lo riconoscono i primi
giudici, che non hanno ritenuto la inattendibilità del collaboratore, ma
anche la Difesa, che non ha risparmiato critiche alla estrema confusione
ed alle oscillazioni del medesimo che il Buscetta ricorda i colloqui
con il Bontate ed il Badalamenti e, grosso modo, loggetto degli stessi,
ma, comprensibilmente, non serba precisa memoria, nel dettaglio, dei
loro esatti contenuti, spesso legati, nella sua narrazione, alluso di
un termine anziché un altro (per esempio, interessamento e
ringraziamento), cosicché su questo punto le sue varie e talora
contraddittorie affermazioni restano condizionate a quanto, di volta in
volta, rammenta nel momento contingente, anche sulla scorta delle
eventuali suggestioni cui è, di volta in volta, sottoposto.
Del resto, si può legittimamente affermare che la presenza delle
oscillazioni ragionevolmente esclude che il collaboratore abbia
inventato quanto riferito: se le sue indicazioni fossero state il
deliberato parto di una maliziosa fantasia e fossero state guidate da
intenti persecutori nei confronti del sen. Andreotti, egli, al di là di
qualche marginale aggiustamento ed incoerenza, sarebbe rimasto
costantemente fedele alla versione originariamente immaginata e fornita
e non avrebbe palesato in seguito le oscillazioni e le incertezze
determinate da un ricordo comprensibilmente poco limpido sui dettagli.
Per esemplificare, se il Buscetta avesse deliberato di affermare
falsamente di aver appreso in termini certi che era stato limputato a
chiedere espressamente di sopprimere il Pecorelli non avrebbe corretto
le sue iniziali dichiarazioni (peraltro verbalizzate in modo soltanto
sintetico, metodo che non si addice alle dichiarazioni di un soggetto
così involuto come il Buscetta, in quanto suscettibile di tradirne
leffettivo pensiero), ma le avrebbe costantemente reiterate; se il
Buscetta avesse deliberato di rivelare falsamente di aver appreso che
limputato si era adoperato per condizionare lesito del processo Rimi e
che il suo interessamento era stato sollecitato in occasione del
riferito incontro, non avrebbe palesato le oscillazioni fra la
sollecitazione ad intervenire ed il ringraziamento per la fausta
conclusione della vicenda, che appaiono alla Corte il frutto di una
autentica incertezza dello stesso dichiarante, come è provato dalla
significativamente generica formula di esordio (in relazione
all'interessamento svolto da quest'ultimo per un processo in Cassazione
riguardante Rimi Filippo).
Non può, poi, validamente confutare lesposto convincimento il fatto che
il Buscetta abbia corretto (secondo la Difesa, artatamente) talune sue
dichiarazioni dopo aver appreso di alcune indicazioni del Badalamenti:
la circostanza che qualche correzione sia stata operata conferma che il
collaboratore ha profittato di qualche indicazione esterna per chiarire
i suoi ricordi, come detto non sempre limpidi sui dettagli e sulla
precisa collocazione temporale dei fatti.
Del resto, come accennato, la stessa Difesa finisce con il convenire
sulle incertezze del Buscetta in merito ai precisi contenuti delle brevi
conversazioni riferite (si veda il seguente passaggio della memoria
conclusiva: - pag.
216 -).
E evidente che le indiscutibili incertezze sui dettagli non possono che
riflettersi negativamente sulla valenza probatoria degli specifici
contenuti, oggetto delle oscillazioni, dei riferiti colloqui fra il
Buscetta, da una parte, ed il Bontate o il Badalamenti, dallaltra: ne
consegue che è difficile avvalersi delle dichiarazioni in questione
utilizzandole quali pregnanti elementi di prova della effettiva
commissione da parte dellimputato delle specifiche condotte
ipotizzabili a carico del medesimo (leffettivo intervento
nellaggiustamento del processo Rimi; leffettivo coinvolgimento,
quale mandante, nellomicidio del giornalista Carmine Pecorelli).
Va lasciato a chi di competenza il giudizio sulleventuale
coinvolgimento dellimputato nellassassinio del Pecorelli, anche perché
una compiuta verifica al riguardo non potrebbe limitarsi, attraverso una
ardua finzione dialettica, alla attendibilità del Buscetta, ma
entrerebbe inevitabilmente nel merito dei fatti e delle responsabilità.
In questa sede si può brevemente osservare come la istruzione sul punto
soffre di apporti - sui quali insistono i PM appellanti e che, talora,
sono stati giustamente trascurati dal Tribunale - tuttaltro che esenti
da incongruenze e contraddizioni e, in qualche caso (come le deposizioni
dei giornalisti), scarsamente conducenti in relazione allo specifico
tema di prova.
In particolare, si può ricordare come sullatteggiamento del gen. Dalla
Chiesa nei confronti di sen. Andreotti nel periodo precedente lomicidio
Pecorelli possano registrarsi le contraddittorie indicazioni del m.llo
Incandela, che ha parlato di un particolare accanimento dellufficiale
contro luomo politico, e del teste Fernando Dalla Chiesa, che,
nellambito di una complessiva smentita delle affermazioni del primo,
dalle quali, a suo dire, emergeva un ritratto del padre del tutto
contrastante con quanto gli constava e con quanto aveva potuto
apprendere dai collaboratori del medesimo, ha negato di essere in alcun
modo a conoscenza di attriti fra il genitore e limputato (<>).
Conforme alla indicazione del teste Dalla Chiesa è la testimonianza
dellex Ministro Virginio Rognoni, il quale ha riferito che il gen.
Dalla Chiesa gli aveva sempre parlato in termini positivi dellimputato
(<>).
Più ambigue appaiono le indicazioni della teste Setti Carraro, la quale,
nellambito di una deposizione non immune da incongruenze, ha, da una
parte, riferito che il genero, gen. Dalla Chiesa, ammirava e stimava
lon. Andreotti, che considerava addirittura il solo vero uomo politico
di quel periodo (<>) ed escluso di
aver mai appreso dalla figlia che lo stesso ufficiale coltivasse
lintento di incastrare limputato (<>); per altro verso, la stessa teste, con affermazione da
valutare con estrema cautela per le ragioni ampiamente evidenziate dal
Tribunale, ha tardivamente indicato nellimputato luomo politico che
nel corso di una conversazione familiare lo stesso gen. Dalla Chiesa
aveva negativamente descritto come soggetto di cui non ci si poteva
fidare (<>).
Contrariamente alle deduzioni dei PM appellanti, che ancora una volta
incorrono nellerrore di una lettura parziale ed unilaterale delle
risultanze processuali, una opinione non negativa del Generale
sullAndreotti si coglie anche nella pagina del diario del 6 aprile
1982, nella quale il primo, pur menzionando gli interessi elettorali
siciliani del secondo, gli rimprovera una sottovalutazione del fenomeno
mafioso più che una maliziosa connivenza con lo stesso ([
] Sono
convinto che la mancata conoscenza del fenomeno, anche se mi ha voluto
ricordare il suo lontano intervento per chiarire la posizione di Messeri
a Partinico, lo ha condotto e lo conduce ad errori di valutazione di
uomini e circostanze.[
]), giudizio che, come avanti si dirà, può
essere, almeno in parte, condiviso.
Altro momento di possibile incompatibilità fra i diversi apporti
accusatori concerne il possesso o meno, da parte del gen. Dalla Chiesa,
di una copia più completa del memoriale dellon. Moro, che il predetto
non avrebbe consegnato alla Magistratura e neppure dato in visione
allon. Evangelisti ed allon. Andreotti: alla negativa indicazione
proveniente dal m.llo Incandela, secondo cui lUfficiale ricercava
spasmodicamente quei documenti per incastrare limputato, si
contrappone la testimonianza della Setti Carraro, dalla quale si desume,
in sostanza, che il gen. Dalla Chiesa era in possesso degli stessi
documenti, che non avrebbe integralmente consegnato alla Magistratura ed
a Andreotti dopo averli rinvenuti presso il covo delle Brigate Rosse di
via Monte Nevoso.
Ma, al di là di tali fugaci notazioni, che evidenziano come
laccertamento processuale incontri, sul punto, notevolissime
difficoltà, legate anche alla, a tutto volere concedere, non
tranquillizzante attendibilità delle dichiarazioni o dei ricordi di
alcuni testi, si può rilevare che gli attacchi e le insinuazioni che
compaiono negli articoli del Pecorelli richiamati dai PM appellanti
rendono plausibile un malumore, un fastidio, una inquietudine di
Andreotti o, comunque, dellentourage del medesimo.
In particolare, che nellambito degli stretti sodali dellimputato (che
erano, peraltro, in rapporti con i cugini Salvo) vi fosse, quanto meno,
una attenzione per il Pecorelli e per le iniziative giornalistiche del
medesimo si può ricavare dalle dichiarazioni rese il 2 maggio 1980 al
magistrato inquirente di Roma dallon. Franco Evangelisti, confermate in
più occasioni dal medesimo (deposizioni del 20 novembre 1980 e del 28
maggio 1993), dichiarazioni delle quali si riportano i seguenti,
eloquenti passi: .
Non rileva, poi, in alcun modo se gli attacchi e le insinuazioni del
Pecorelli avessero o meno effettivo fondamento o fossero semplici
illazioni del giornalista assassinato, essendo essi, tuttavia,
suscettibili di destare qualche allarme o qualche fastidio in chi veniva
preso di mira o nella cerchia dei di lui sodali.
Ne consegue la sostanziale inutilità di tutta la defatigante indagine
vertente sulle differenze dei due diversi memoriali dellon. Moro,
sulla maggiore o minore lesività per la figura di Andreotti del
contenuto di quello dattiloscritto dai brigatisti rossi (rinvenuto nel
1978) o di quello manoscritto dallo stesso on. Moro (rinvenuto nel 1990)
- ma, sul punto, è difficile confutare le considerazioni del Tribunale e
gli esiti della accuratissima indagine della Difesa -, sulla esistenza o
meno di una più ampia, mai rinvenuta, copia dello stesso memoriale,
della quale, comunque, non risulta provato che il Pecorelli avesse il
possesso o di cui Andreotti o i suoi amici avessero contezza (il che era
indispensabile per valutare eventuali pericoli legati alla
pubblicazione).
Ma la sostanziale inutilità della stessa indagine scaturisce ancor prima
da un realistico approccio alle dichiarazioni del Buscetta: le
oscillanti, vaghe e confuse affermazioni di costui concernenti il
movente dellassassinio del Pecorelli (eloquente è la sintetizzazione
nel verbale del 6 aprile 1993 della prima dichiarazione sul punto del
Buscetta: )
dimostrano, infatti, come il collaboratore avesse, in proposito,
cognizioni soltanto approssimative e lacunose, colmate, di volta in
volta, alla rinfusa da contraddittorie indicazioni (incentrate ora su
fatti segreti che ruotavano attorno al sequestro Moro, ora sul possesso
da parte del Pecorelli di documenti o, addirittura, di bobine),
probabilmente desunte anche da frammentarie informazioni ed ipotesi
attinte dai mass media.
In buona sostanza: se vi è traccia di attacchi di diversa natura che il
Pecorelli portava o si proponeva di portare allimputato, magari anche
occasionati da qualche contenuto del pubblicato memoriale Moro (si
pensi, per esempio, allaffare Italcasse), dalle dichiarazioni del
Buscetta non può trarsi una seria indicazione che suggerisca eventuali,
effettive conoscenze di segreti legati al sequestro dellon. Moro ed al
memoriale del medesimo.
Allo stesso modo, nessuna certezza in proposito possono, comunque,
consentire gli altri, largamente contraddittori, elementi di prova
addotti dai PM.
Anche emendato dagli incerti e contradditori apporti, il quadro
delineato conferisce, comunque, plausibilità alla eventualità che
qualche zelante sodale dellon. Andreotti, che coltivava stretti
rapporti con i Salvo, abbia esternato (pur, in ipotesi, senza averne
ricevuto alcuna richiesta) lamentele sulla attività giornalistica del
Pecorelli e che i Salvo abbiano ritenuto di agevolare luomo politico
inducendo i loro amici mafiosi Bontate e Badalamenti a sopprimere il
predetto per favorire limputato.
Daltronde, ciò che in questa sede conta non è tanto la positiva
dimostrazione della attendibilità specifica dei contenuti delle
indirette ed approssimative affermazioni del Buscetta riguardanti, in
particolare, le causali dellomicidio Pecorelli, ma, appunto, la
astratta plausibilità della vicenda e la conseguente assenza di elementi
che possano giustificare un giudizio negativo sulla complessiva
affidabilità del nucleo centrale delle dichiarazioni del collaboratore
che qui interessa mettere in risalto e che deve individuarsi nei
seguenti fatti: Pecorelli, nellesercizio della sua attività di
giornalista, dava o poteva dare fastidio ad Andreotti; Pecorelli è stato
soppresso per ordine dei capimafia Stefano Bontate e Gaetano
Badalamenti, su sollecitazione dei Salvo, per favorire Andreotti.
Quanto alleventuale condizionamento dellesito del processo Rimi, si
può subito avvertire, richiamando quanto già accennato, che lepisodio
indirettamente riferito dal collaboratore non assicura affatto la prova
della effettività di un intervento dellimputato volto a pilotare quel
verdetto, non essendo, in ogni caso, quanto narrato vuoi che si
propenda per la richiesta di interessamento, vuoi che si opti per la
esternazione di un ringraziamento - incompatibile con un attivarsi
soltanto simulato del predetto e con un merito indebitamente acquisito
nei confronti dei mafiosi, atteggiamento a mezzo del quale il medesimo
ha, in ipotesi, mandato avanti il suo disegno di conseguire, senza, in
realtà, sporcarsi le mani, benemerenze presso gli interlocutori
siciliani (analogamente a quanto, secondo la definitiva prospettazione
degli stessi PM, avrebbe fatto circa dieci anni dopo, in relazione alla
vicenda del maxiprocesso - vedasi infra -).
Al riguardo logicamente rilevano le doviziose notazioni del Tribunale
circa il contenuto delle relative sentenze (si veda la relativa
trattazione svolta nel capitolo IX della appellata decisione), essendo,
tra laltro, fin troppo evidente che lo snodo essenziale del processo
Rimi è stata la decisione di annullamento pronunciata dalla Corte di
Cassazione il 3 dicembre 1971 e non già quella emessa, in sede di
rinvio, dalla Corte di Assise di Appello di Roma il 13 febbraio 1979 e
dovendosi, per di più, registrare la totale assenza di elementi
specifici che consentano, in qualche modo, di dare corpo ad un effettivo
collegamento fra limputato ed i componenti dei collegi giudicanti
interessati.
Quello che, però, non si può obliterare è che le propalazioni, sia pure
indirette, di altro storico collaboratore, della cui attendibilità, in
ordine ai ricordati contenuti sostanziali, non vi è ragione di dubitare
anche per la risalente allusione alla vicinanza di Andreotti ai mafiosi,
assicurano, in ogni caso, una autonoma conferma della esistenza di quei
singolarissimi rapporti, che costituiscono il necessario presupposto
dellepisodio narrato dal Marino Mannoia: in altri termini, sfrondate
dalle parti inficiate dalle incertezze, non può dubitarsi che le
dichiarazioni del Buscetta attestino, comunque, che egli ebbe ad
apprendere dai più importanti capi dello schieramento moderato di Cosa
Nostra, il Bontate ed il Badalamenti, che costoro avevano intrattenuto
rapporti, quanto meno indiretti, con Andreotti e che in una occasione,
in relazione al processo Rimi, lo stesso Badalamenti aveva personalmente
incontrato limputato in compagnia del cognato, Filippo Rimi, e di uno
dei cugini Salvo.
Inconducenti e sintomaticamente cavillosi, pure nel quadro delle
evidenziate, pacifiche incertezze ed imprecisioni del Buscetta, appaiono
alcuni rilievi mossi dalla Difesa in ordine alla congruità logica del
racconto del collaboratore.
E stato osservato, in particolare, che abbinando la ricostruzione
temporale proposta dal PM al racconto del Buscetta, si dovrebbero
conferire contorni piuttosto surreali al riferito incontro
Andreotti-Badalamenti, in quanto, a poche settimane dallomicidio
Pecorelli si sarebbero riuniti, senza fare alcun cenno al predetto ed al
piano per sopprimerlo, uno degli organizzatori del delitto
(Badalamenti), uno dei mandanti (Salvo) ed il soggetto che ne avrebbe
beneficiato (Andreotti): non si comprende, però, come possano ricavarsi
dalla circostanza elementi che inficino la narrazione del collaboratore,
né la ragione per cui si sarebbe dovuto parlare (ammesso che fosse stato
già elaborato) del piano per sopprimere il Pecorelli, in merito al quale
può esprimersi riserva circa la stessa consapevolezza da parte
dellimputato (che alla Corte, come già si avrà modo di osservare nella
parte della sentenza che verrà dedicata alla crisi dei rapporti fra
limputato e Cosa Nostra, non pare affatto persona che ammetta il
ricorso a metodi cruenti per liberarsi dei possibili avversari).
E stato rilevato che il Buscetta, differenziandosi marcatamente dagli
altri collaboratori, avrebbe tratteggiato la figura del sen. Andreotti
come quella di un soggetto incauto e sprovveduto, incurante di adottare
ogni cautela per evitare di essere visto in compagnia del capomafia
Badalamenti: ma Roma non è Cinisi (paese siciliano di residenza del
boss) e neppure Palermo e Badalamenti non era un personaggio famoso
dalla inconfondibile fisionomia, cosicché non si comprende come
laccesso nello studio di Andreotti del Badalamenti medesimo accesso
del quale il collaboratore non ha affatto precisato le modalità e gli
orari, che, in ipotesi, possono essere stati debitamente discreti -,
dovesse essere immediatamente percepito da eventuali terzi, che non
avevano certo occasione di ravvisare in quello che era un anonimo
visitatore un capomafia siciliano.
Non ci si intrattiene, poi, sui rilievi difensivi concernenti la
conducenza delle indicazioni fornite da altri collaboratori a proposito
dellinteressamento dei mafiosi per aggiustare il processo Rimi: si
tratta di indicazioni che sono frutto di notizie indirette ed assai
risalenti, non immuni da eventuali errori di dettaglio e da possibili
contraddizioni, ma la coralità delle stesse deve essere valutata come
una conferma del particolare impegno profuso in particolare, proprio
dal Badalamenti, cognato di Filippo Rimi per un esito favorevole di
quella vicenda processuale.
Lo stesso Tribunale, del resto, pur allesito della penetrante analisi
critica alla quale ha sottoposto le dichiarazioni del Buscetta, ha
finito con il riconoscere che le contraddizioni del medesimo erano
verosimilmente dovute anche al lungo arco di tempo trascorso dallepoca
dei colloqui del collaboratore con il Bontate ed il Badalamenti
(risalenti ai primi anni 80) e che non vi era prova che il predetto
avesse mentito inventandosi conversazioni, in realtà, mai avvenute.
I primi giudici hanno, peraltro, rilevato che la carenza di concreti ed
apprezzabili elementi di riscontro escludeva che fosse stata acquisita
prova certa che i fatti riferiti al Buscetta dalle sue fonti fossero
corrispondenti al vero: ma, trascurando il fatto che non si scorgono
decisive ragioni che potessero giustificare false confidenze dei due
capimafia al collaboratore, si può ribadire che la conclusione del
Tribunale può, a tutto concedere, essere accettata con riguardo agli
specifici comportamenti delittuosi attribuiti o attribuibili ad
Andreotti (il concorso morale nellomicidio Pecorelli; leffettivo
intervento volto ad aggiustare il processo Rimi), ma lo stesso non può
farsi con riferimento alle relazioni dellimputato con gli esponenti
dellala moderata di Cosa Nostra, che trovano rispondenza in svariate
e concrete emergenze processuali e, fra tutte, in primo luogo, quelle
desumibili dalle affermazioni del Marino Mannoia, testimone oculare di
un incontro.
Le inaudite dichiarazioni con cui lo stesso Marino Mannoia ha riferito
per la prima volta nellaprile del 1993 dellincontro, al quale aveva
direttamente assistito, fra limputato ed il Bontate, agevolato dai
cugini Salvo, non costituiscono, dunque, una indicazione, stupefacente
ai limiti dellincredibile, che cade in un deserto probatorio ed in esso
sia destinata a scomparire: esse, per contro, trovano piena plausibilità
e logico supporto non solo e non tanto nella, piuttosto diffusa,
conoscenza, allinterno del sodalizio mafioso, della vicinanza al
gruppo Bontate-Badalamenti di Andreotti, quanto nelle autonome
dichiarazioni del Buscetta, relative ad episodi diversi, che sciolgono
il nodo della apparente inverosimiglianza delle prime, confermando,
comunque, la conoscenza, sintomaticamente negata dallimputato, fra
questultimo ed i Salvo e le relazioni intrattenute dal medesimo con i
capimafia della fazione moderata di Cosa Nostra.
B) Ancorché, per le svariate oscillazioni ed approssimazioni del
Buscetta, si volesse dissentire sulla efficacia corroborativa delle
richiamate indicazioni del medesimo, non potrebbe, comunque,
disconoscersi che una ulteriore beninteso, sempre indiretta - conferma
alle affermazioni del Marino Mannoia provenga dalle dichiarazioni di
Giovanni Brusca, il quale, a differenza dei primi due propalanti, non è
un collaboratore della prima ora, non è astrattamente immune dal
possibile condizionamento esercitato dalla diffusa conoscenza del
procedimento a carico del sen. Andreotti e dei temi di prova relativi,
non è virtualmente esente dal sospetto di perseguire benefici
processuali e personali, dipendenti anche dallapparato inquirente: per
il predetto, in buona sostanza, potrebbero teoricamente valere le
peculiarità già delineate in premessa e le conseguenti, massime cautele
da adottare nel vagliare le sue dichiarazioni.
Posto ciò in termini astratti, scendendo nel concreto deve evidenziarsi
che il Brusca non può essere legittimamente sospettato di intenti
persecutori nei confronti del sen. Andreotti o di interessate
compiacenze verso gli inquirenti.
In proposito è sufficiente rilevare che, quando erano già notorie le
propalazioni di Baldassare Di Maggio sullepisodio forse più eclatante
addotto dalla Accusa, costituito dal presunto incontro dellimputato con
Salvatore Riina in casa di Ignazio Salvo, propalazioni che il Brusca
aveva avuto modo di considerare con attenzione tanto che, allepoca in
cui era spinto dal confessato intento di sbugiardarlo, aveva concluso
che sul punto le affermazioni del Di Maggio era deboli ed attaccabili -,
lo stesso Brusca ha riferito di nulla sapere in merito, aggiungendo
perfino di aver interrogato al riguardo Paolo Rabito che, secondo il
Di Maggio, nelloccasione avrebbe svolto le consuete mansioni di
portinaio in casa di Ignazio Salvo e di averne ricevuto risposta
negativa.
Lungi, dunque, dallassecondare lassunto accusatorio rispetto ad un
avvenimento di assoluta rilevanza probatoria, il Brusca non solo ha
escluso di esserne venuto, in qualche modo, a conoscenza (cosa che egli
avrebbe potuto, in ipotesi, agevolmente affermare senza rischiare di
essere smentito sarebbe stato sufficiente, per esempio, riportare un
breve accenno diretto del Riina, con il quale il collaboratore aveva
intrattenuto serrati rapporti proprio in relazione alla fase finale
della vicenda del maxiprocesso, che non poteva non essere stato oggetto
del presunto colloquio fra limputato ed il capomafia -), fornendo così,
stante la sua posizione di vertice in Cosa Nostra ed attesa la sua
intima parentela con altri propalanti, i suoi fratelli Emanuele ed Enzo
Salvatore, valido argomento logico alla tesi difensiva, ma non ha
esitato a riferire un elemento astrattamente idoneo a contraddire lo
stesso assunto, menzionando la negativa risposta del Rabito, sia pure,
come più avanti si vedrà, non mancando di prospettare il dubbio che lo
stesso Rabito fosse stato nelloccasione reticente.
Né può dirsi che la negazione del Brusca sia semplicemente il deliberato
frutto della pervicace volontà di smentire il Di Maggio, che egli, per
sua stessa ammissione, aveva, fino ad un certo momento, coltivato e,
quindi, abbandonato: a parte che detti, iniziali intendimenti sono stati
lealmente confessati, mette conto sottolineare come il Brusca abbia
riconosciuto in termini espliciti che, per quanto aveva avuto modo di
desumere dalle sue conoscenze, il Di Maggio aveva, di massima, sempre
detto la verità (<>) ed
abbia precisato di non essere in grado di escludere che anche
sullepisodio in questione il predetto avesse riferito il vero (<>).
Il Brusca, poi, non si è abbandonato a inventare di essere a conoscenza
di leggi o provvedimenti favorevoli a Cosa Nostra emessi per intervento
dellimputato, avendo, al contrario, affermato di non esserne al
corrente (<>).
Le stesse, piuttosto vaghe ed incerte, affermazioni in ordine alla
bocciatura dellaccesso del dr. Giovanni Falcone a capo dellUfficio
Istruzione del Tribunale di Palermo sembrano essere state ricondotte ad
insondabili e dubbi - interessi personali di Andreotti piuttosto che
ad un interesse di Cosa Nostra (<>).
In conclusione, valorizzando i rassegnati elementi (sui quali, come
anticipato, la Difesa significativamente tace) possono senzaltro
superarsi i profilati, pur astrattamente legittimi, elementi di sospetto
sulla personale attendibilità del Brusca in merito alle specifiche
dichiarazioni riguardanti il sen. Andreotti e la notazione, che si
ribadisce - comporta la chiara esclusione di ogni significativa
compiacenza verso le tesi degli inquirenti, consente di respingere
recisamente la prospettazione difensiva volta a privilegiare la
attendibilità delle affermazioni iniziali del Brusca medesimo - che egli
ha esplicitamente e reiteratamente ammesso essere state funzionali al
malizioso disegno, poi abbandonato per una sincera collaborazione, di
mettere a repentaglio la attendibilità dellodiato Di Maggio -,
affermazioni che sarebbero state successivamente modificate per
assecondare le esigenze della Accusa.
Ora, anche omettendo di considerare che il Brusca, al pari di svariati
altri collaboratori, ha dichiarato di avere avuto, sia pure indiretta,
conoscenza delle relazioni fra Andreotti ed il gruppo
Bontate/Badalamenti, precisando di averle apprese dai discorsi del padre
e di Salvatore Riina (<>), relazioni che provocavano la irritazione ed il
risentimento degli esponenti della fazione dei corleonesi, i quali ne
erano tagliati fuori, si può citare lo specifico episodio riguardante la
esplicita frase con cui Nino Salvo replicò alle sollecitazioni ad
interessarsi per laggiustamento del processo per lomicidio del cap.
Basile recategli dallo stesso Brusca: nelloccasione il Salvo accampò
difficoltà e citò, per contro, il successo ottenuto, in altri tempi, nel
processo Rimi, per il quale era riuscito a far intervenire lon.
Andreotti (<>).
Nel quadro della evidenziata attendibilità personale del Brusca
lepisodio riportato costituisce elemento che vale a confermare le
relazioni del Salvo con limputato ed anche il fatto che a questultimo
venne in qualche modo sollecitato un interessamento per il processo
Rimi, poi conclusosi positivamente, processo che stava particolarmente a
cuore proprio al capomafia Gaetano Badalamenti, cognato di Filippo Rimi,
e per il cui aggiustamento (come numerosi apporti confermano) si era
verificata una notevole mobilitazione fra i mafiosi, tanto che ne era
stata tramandata memoria anche ad affiliati più giovani.
Lo stesso episodio dà corpo alla affermata, generica vicinanza di
Andreotti alla fazione di Cosa Nostra che faceva riferimento ai boss
Bontate e Badalamenti e, per più, avvalora la confidenza fatta da
questultimo al Buscetta, ragionevolmente escludendo che la stessa sia
stata frutto di una mera millanteria del capomafia. La stessa
valutazione può farsi, per speculari ragioni ed anche per i motivi che
saranno precisati più avanti, per la riportata affermazione di Nino
Salvo, che, tra laltro, nella scomoda situazione riferita dal Brusca
non aveva certo interesse ad irritare vieppiù il Riina inventandosi
precedenti interventi (attuati per favorire esponenti della fazione
rivale) del genere di quello richiestogli, per il quale, invece,
manifestava difficoltà.
A torto, invece, la Difesa rileva che le versioni del Buscetta e dello
stesso Brusca sarebbero disarmoniche in quanto la negativa risposta data
da Antonino Salvo alla sollecitazione del secondo contraddirebbe la
opinione del primo, secondo cui i cugini Salvo avevano con lon.
Andreotti un rapporto, a mio avviso, addirittura più intenso di quello
dellon. Lima ed in quanto lintenso rapporto personale tra Andreotti
ed i Salvo contrasterebbe con le parole, riferite dal Brusca, : così, secondo la Difesa, per il Buscetta
limputato .
Premesso che, secondo quanto riferito dal Brusca, il Salvo, nel
rievocare in quel contesto la vicenda Rimi, ha attribuito a se stesso
(usando il singolare e non il plurale) e non al suo, indistinto, gruppo
il merito dellintervento dellimputato (<>), davvero non si comprende la inconciliabilità, profilata
dalla Difesa, fra la possibilità di fare intervenire Andreotti e gli
amichevoli rapporti con lui intrattenuti; inoltre, non si scorge la
dedotta incompatibilità delle due rappresentazioni di Andreotti, ma,
semmai, una diversa disponibilità del medesimo nei confronti delle
sollecitazioni del Salvo, sulla quale ci si intratterrà più oltre;
infine, nella espressione del Salvo non può certo ravvisarsi il preteso,
solo indiretto contatto del medesimo con limputato, essendo la stessa,
a tutto volere concedere, sotto tale profilo neutra.
----------------------------------------
6. Dalla congerie degli elementi addotti dalla Accusa può trarsi un
ulteriore episodio che la Corte ritiene di dover valutare in modo
difforme rispetto al Tribunale e che conferma la esistenza delle
relazioni de quibus e ne suggerisce una plausibile caratteristica
fondamentale: si tratta dellintervento che il capomafia Stefano Bontate
ha attuato, su una richiesta proveniente dallimputato, in favore
dellindustriale Bruno Nardini, raggiunto da pretese estorsive
provenienti da esponenti della ndrangheta calabrese, che il Tribunale
ha trattato nel capitolo VII della appellata sentenza.
Al riguardo la Corte condivide i rilievi sopra, come di consueto,
analiticamente riportati formulati dai PM appellanti ed osserva quanto
segue.
Benché sia innegabile lanomalia dellatteggiamento processuale del
Mammoliti, già messa in risalto nella parte introduttiva dei motivi
della presente decisione, e benché essa imponga una rigorosa valutazione
delle dichiarazioni del predetto, tuttavia la stessa non autorizza un
giudizio aprioristicamente negativo sulle indicazioni del medesimo e la
immediata emarginazione delle stesse, non preceduta dalla opportuna
verifica del loro fondamento collegata agli altri elementi acquisiti,
alla stregua del criterio - costantemente seguito dalla Corte, precisato
nelle premesse introduttive e sul quale, come ricordato, conviene la
Difesa - che tende a privilegiare la unitaria valutazione del materiale
probatorio rispetto al preventivo giudizio sulla attendibilità della
fonte.
Se, dunque, può convenirsi che non siano arbitrari alcuni rilievi
difensivi in merito alla personale attendibilità del Mammoliti in
particolare, quelli legati alla non esaurientemente e coerentemente
spiegata genesi delle dichiarazioni contro limputato, alla
individuazione più precisa del nome di alcuni dei mafiosi palermitani
che intervennero nella vicenda, alle reticenze sulla storia criminale e
sulle responsabilità del dichiarante -, deve, per contro, rimarcarsi
come una sintomatica ansia di respingere laccusa induca la Difesa ad
affastellare ogni argomento apparentemente utile a screditare il
propalante, sollevando questioni di scarsa consistenza, quali: a) la
approssimazione e la progressione delle indicazioni del Mammoliti
riguardanti la collocazione temporale dei fatti, che appaiono
assolutamente giustificabili alla stregua del lungo tempo trascorso e
risolvibili sulla scorta delle oggettive risultanze acquisite: del
resto, il rilievo in questione appare con ogni evidenza inconducente in
vista della dimostrazione della inattendibilità del propalante, atteso
che il presupposto del racconto del Mammoliti è, come denunciato dalla
stessa Difesa, la conoscenza della macchinazione estorsiva perpetrata ai
danni del Nardini nella seconda parte del 1977 e che deve ritenersi
incontestabile che lo stesso Mammoliti sia stato a Palermo e sia stato,
in particolare, condotto presso il negozio Battaglia -; b) la sostenuta
falsità del riferito legame fra limputato ed il Nardini, che deve,
invece, negarsi alla stregua di quanto si preciserà; c) le incertezze
del Mammoliti su alcuni dettagli della sua visita a Palermo, ancora una
volta comprensibili nel quadro di un appannamento del ricordo che deve
ritenersi assolutamente naturale se si considera che dallepoca dei
fatti (che non erano certamente tali da essere costantemente tenuti vivi
nella memoria) alla propalazione sono trascorsi ben oltre quindici anni.
In ogni caso, nessuno dei rilievi difensivi è dotato di efficacia tale
da giustificare la immediata espulsione dal quadro probatorio delle
dichiarazioni del Mammoliti (quale potrebbe essere loggettivo
accertamento di una circostanza del tutto incompatibile con il
racconto).
Per contro, non può trascurarsi la assoluta peculiarità di quanto
rivelato dal propalante, il quale, in buona sostanza, non ha riferito un
episodio che vede collegati nellillecito limputato ed i mafiosi, ma,
al contrario, mostra gli stessi protesi a bloccare la esecuzione di una
attività estorsiva in corso.
E vero che la maliziosa invenzione può non conoscere limiti di sorta,
ma la singolarità dellepisodio suggerisce di valutare con la massima
attenzione le indicazioni del Mammoliti ad onta delle legittime
perplessità che possono essere nutrite sulla personale attendibilità del
medesimo.
Anche in questo caso è ovviamente necessario procedere ad una rigorosa
verifica esterna delle dichiarazioni del Mammoliti e, al riguardo, si
può riconoscere che non manchino di una certa qual ambiguità i richiami
operati, con il consueto approfondimento, dai PM appellanti agli
elementi probatori che dimostrano la esistenza dei rapporti del Bontate
con esponenti della ndrangheta (ad essi può aggiungersi la più recente
indicazione del Lipari, il quale ha riferito che il Bontate aveva per
lungo tempo favorito la latitanza del Piromalli a Palermo).
Ed invero, se da una parte gli stessi radicano un contesto che rende
plausibile lepisodio narrato dal Mammoliti, dallaltra depotenziano in
qualche modo il racconto del predetto nella parte concernente la sicura
conoscenza dei mafiosi palermitani ed il riferito viaggio nellIsola,
che, attese le comprovate relazioni fra i clan calabresi e quelli
siciliani, potrebbero essere stati occasionati da tuttaltre
circostanze.
Resta, peraltro, la rimarcata, indubbia peculiarità del narrato, che
ragionevolmente esclude che il Mammoliti abbia sfruttato conoscenze di
luoghi e di persone acquisite in circostanze del tutto diverse per
elaborare una indicazione accusatoria che, in buona sostanza, come
meglio di vedrà in sede di interpretazione dei fatti, conferisce alla
condotta dellimputato una particolarissima fisionomia, che ne attenua,
in qualche modo, la connotazione negativa.
Sintetizzando, il Tribunale ha ritenuto di trarre dalle dichiarazioni
del Nardini e dalla sua versione dei fatti, cui ha prestato credito, una
decisiva smentita alle affermazioni del Mammoliti.
La Corte non ritiene di poter condividere tale giudizio, posto che la
approfondita valutazione del quadro probatorio e, in questambito, delle
dichiarazioni del Nardini radica perplessità di numero e consistenza
tali da giustificare la conclusione che le medesime dichiarazioni
avvalorino, piuttosto che la versione del predetto, le affermazioni del
Mammoliti e la ipotesi accusatoria.
Gravano, in primo luogo, sulla personale attendibilità del Nardini i
suoi incontestabili legami con ambienti politici di matrice
democristiana non potrebbero spiegarsi altrimenti gli accertati,
svariati incarichi di nomina politica che sono stati affidati al
predetto - ed i suoi certi rapporti con limputato poco importa, con
riferimento alla astratta verifica di possibili remore psicologiche del
teste, che manifestazioni degli stessi rapporti siano state acquisite
per la gran parte in relazione ad episodi soltanto successivi alla
attività estorsiva subita dal Nardini nel 1977 -.
In proposito non possono che apprezzarsi come sintomaticamente reticenti
e, in definitiva, inverosimili le affermazioni del Nardini in ordine
alla sua ignoranza circa le circostanze in cui sono maturati svariati
incarichi di nomina politica, a lui affidati in una zona in cui, come
riconosciuto dallo stesso Nardini, il grande politico di riferimento era
Andreotti, per interessamento del quale erano stati accordati diversi
contribuiti e finanziamenti.
La vicenda degli incarichi di nomina politica, alcuni dei quali
tradizionalmente spettanti alla corrente andreottiana, gli svariati
contatti personali che il Nardini ha avuto con Andreotti il più remoto
dei quali, almeno alla stregua di quanto acquisito, risale ad epoca
precedente lattività estorsiva de qua (<>) ed il fatto che
limputato fosse, per usare le parole dello stesso Nardini, il grande
politico della zona rendono, di per sé, poco plausibile la negazione
del teste circa la sua veste di grande elettore di Andreotti.
Per contro, del tutto plausibile deve ritenersi che il Nardini,
intervistato dal giornalista Moncada, la abbia affermata, cosicché la
conferma dibattimentale del contenuto dellintervista telefonica
proveniente dallo stesso Moncada deve senzaltro preferirsi alla
negazione del Nardini medesimo.
Questultimo ha, altresì, negato di aver mai chiesto ad Andreotti di
interessarsi della vicenda estorsiva (<>), prospettando la difficoltà ma non, almeno inizialmente,
la impossibilità di sollecitare limputato in relazione alla stessa
(<>).
Ma, anche a voler credere a dette affermazioni, è evidente che, in
termini astratti, non può escludersi che allimputato sia pervenuta in
modo solo indiretto la notizia delle difficoltà in cui il Nardini si
dibatteva a causa delle iniziative estorsive in corso in Calabria e che
si sia determinato ad intervenire per aiutarlo: tale eventualità forma
oggetto degli opportuni quesiti rivolti al teste dal Presidente del
Tribunale, quesiti ai quali il predetto ha dato risposta negativa,
sostenendo, in sostanza, che sulla vicenda aveva mantenuto assoluto
riserbo e che, in particolare, non ne aveva parlato con lon. Iozzelli,
andreottiano, con il quale intratteneva solide relazioni, né con lon.
Bonomi (<>).
Un tale riserbo, che appare, di per sé, poco plausibile (tenuto conto
anche che le svariate iniziative di danneggiamento prodromiche alla
estorsione non potevano rimanere segrete e che, almeno a livello locale,
la stampa aveva dato notizia degli attentati subiti dagli impianti di
pertinenza della società di cui il Nardini era socio ed amministratori),
viene, però, smentito dalla testimonianza di altro uomo politico, il
quale conosceva il Nardini pur non intrattenendo legami particolarmente
intimi con lui: si tratta di Antonino Murmura, già parlamentare e
Sindaco di Vibo Valentia.
Sul punto, infatti, il Murmura, escusso come teste nella udienza del 16
giugno 1996, ha riferito: <>.
Anche sotto il profilo considerato, dunque, le affermazioni del Nardini
non appaiono affidabili e suggeriscono lartificioso tentativo di
accreditare una realtà inesistente, che finisce con il radicare una
logica conferma della ipotesi accusatoria.
Poiché la Corte non si sente di escludere la possibilità di un semplice,
cattivo ricordo del teste, già avanti negli anni (egli è nato il 14
novembre 1913), non ritiene di dover enfatizzare particolarmente,
adducendolo a comprova decisiva della scarsa attendibilità della
versione del Nardini, la contraddittoria indicazione della somma che
egli avrebbe consegnato al Piromalli, quantificata in lire in
occasione della deposizione resa il 9 agosto 1995 ed in lire
nel corso dellesame dibattimentale del 9 ottobre 1996: tuttavia, la
discrasia non può certo giovare alla complessiva affidabilità del
predetto.
Più rilevante, sempre sul giudizio di attendibilità del Nardini, appare
la non corrispondenza con il contenuto delle telefonate estorsive del
riferito, maturato accordo che prevedeva il pagamento della somma di
lire 150 milioni: al riguardo non può che condividersi la analisi dei PM
appellanti, alla quale può farsi rinvio, e concludere che, così come
evidenziato dallo stesso Tribunale, alla stregua delle trascrizioni
delle telefonate estorsive, il pagamento di detta somma era stato, a
tutto concedere, malvolentieri accettato dagli ignoti interlocutori del
Nardini come mero acconto di un importo che avrebbe dovuto essere assai
più elevato.
Si riportano, al riguardo, i seguenti, eloquenti passi delle
trascrizioni della telefonata delle ore 10,30 del 24 settembre 1977:
.
Infine, a conferma che i malviventi non fossero affatto disponibili ad
accettare - e men che meno a totale tacitazione delle loro pretese - il
proposto importo di 150 milioni, si può rilevare come in due accenni
contenuti nelle ultime due conversazioni intercettate in cui si
rintraccia un esplicito riferimento allimporto che il Nardini avrebbe
dovuto recare si menzioni la somma di 200 milioni: così è avvenuto,
infatti, nella conversazione delle ore 8,30 dell1 ottobre 1977, nel
corso della quale il Nardini continua a resistere alla pretesa ed il suo
interlocutore sembra accettare, per il momento, un importo inferiore
(>) ed in quella, più breve, delle ore 18,38 del medesimo giorno,
nel quale lanonimo estortore ribadisce linvito a recare due (<).
Un ulteriore elemento che mette in crisi la versione del Nardini
proviene dalle dichiarazioni di Vincenzo Riso, il quale ha smentito di
essersi concretamente interessato della vicenda e di avere, pertanto,
preso in mano la trattativa ottenendo una riduzione, secondo i casi, a
lire o a lire della somma da pagare agli estortori
e di avere procurato lincontro con il Piromalli in occasione del quale
il Nardini ebbe a consegnare il denaro al Piromalli medesimo.
In proposito non appare esaustivo il rilievo del Tribunale secondo cui
il Nardini, se consapevole della falsità della propria versione, non
avrebbe avuto necessità di coinvolgere il Riso (che la avrebbe
inevitabilmente smentita) ed avrebbe potuto semplicemente riferire di
aver abbandonato la somma in un luogo concordato con gli estortori: non
si trattava, infatti, semplicemente di variare le modalità di consegna
della somma, giacché il Nardini, nellelaborare la propria versione,
sarebbe stato inevitabilmente chiamato a spiegare le circostanze
attraverso le quali, dopo le telefonate registrate, aveva, questa volta
non direttamente ed a mezzo del telefono, proseguito la trattativa
eludendo i controlli degli investigatori dellArma.
In tale quadro egli ha menzionato, quale tramite, il Riso (il quale già
in passato si era reso utile nella vicenda che aveva visto la
gambizzazione di un autotrasportatore), consapevole di aver
effettivamente cercato (sia pure con il negativo esito riferito dallo
stesso Riso) di interessarlo alla faccenda e fiducioso che una eventuale
smentita del predetto avrebbe potuto essere agevolmente attribuita ad un
atteggiamento reticente ed omertoso del medesimo ed alla volontà di non
compromettersi.
Ma, nella necessaria, scrupolosa valutazione dei fatti, la Corte non
ritiene di dover omettere di contemplare questultima possibilità e con
essa la eventualità che il Riso si sia effettivamente adoperato per
procurare al Nardini un incontro con il Piromalli, nel corso del quale
sia stata corrisposta a costui la somma di denaro variamente indicata
dallo stesso Nardini.
Ma, posta tale eventualità, si deve evidenziare che il Nardini non è
stato in grado di spiegare attraverso quali mezzi il Riso, che non
consta sia individuo influente e che lo stesso Nardini ha escluso
facesse parte della ndrangheta, avrebbe ottenuto, infine, la riferita,
notevole riduzione della somma da pagare agli estortori (<>): ne consegue che, a tutto volere concedere, la
reticenza del Riso può aver investito linteressamento per procurare
lincontro fra il Nardini ed il Piromalli, ma non lopera di
intermediazione volta ad ottenere una riduzione della somma da
corrispondere agli estortori.
Il tema introduce lelemento essenziale che rende il racconto del
Nardini inidoneo a smentire quello del Mammoliti e che, induce, per
contro, a ravvisare in esso una conferma del secondo: esso è costituito
dalla totale assenza di giustificazione della enorme decurtazione che lo
stesso Nardini avrebbe ottenuto rispetto alla originaria pretesa degli
estortori, i quali fino alle ultime telefonate si erano mostrati
particolarmente decisi ed accaniti e tuttaltro che disposti, anche nel
corso delle trattative telefoniche, ad accettare, a completa tacitazione
delle loro illecite pretese, la somma offerta (lire ), che
era assai più elevata di quella che, secondo il Nardini, sarebbe stata,
infine, pagata al Piromalli e che appare addirittura irrisoria rispetto
a quella inizialmente richiesta.
Al riguardo deve essere respinta la eventualità, velatamente sostenuta
dal Nardini, che gli estortori si siano persuasi della abnormità delle
loro pretese per via della prospettazione di condizioni economiche che
non consentivano allo stesso Nardini di pagare quanto richiesto.
Se è vero che una certa mitigazione frutto naturale delle trattative -
delle iniziali pretese delle estortori emerge dalle trascrizioni delle
telefonate, tuttavia non traspare affatto una arrendevolezza dei
predetti e la disponibilità ad accontentarsi di una somma irrisoria
rispetto a quella inizialmente richiesta.
Né può dirsi che una presunta disponibilità in tal senso sia stata
propiziata dalla ignoranza di costoro in ordine alle notevolissime
capacità economiche del Nardini e della sua società (che, come
riconosciuto dal teste, fatturava, allepoca dei fatti - 1977 - circa
500 miliardi allanno), come ventilato dalla Difesa, che, allo scopo di
suggerire una siffatta eventualità, nel corso dellesame del Nardini ha
fatto in modo di rimarcare come del fatturato della società non si fosse
mai parlato nel corso delle telefonate estorsive (<>).
Ma il notevole patrimonio sociale era sotto gli occhi degli estortori,
la cui illecita attività e le cui pretese non erano certo frutto del
caso, ma presupponevano la consapevolezza di aver a che fare con una
impresa dai larghi mezzi, in grado di pagare robuste somme: ed invero,
la società amministrata dal Nardini possedeva nella sola Calabria una
trentina di impianti di distribuzione di carburante e due depositi
costieri (<>). Inoltre, i malviventi potevano trarre utili
indicazioni circa una più vasta possidenza anche dalle affermazioni del
Nardini, il quale nel corso delle telefonate estorsive aveva fatto
riferimento ad impianti ubicati altrove, dalla cui vendita avrebbe
potuto procurarsi il denaro necessario a soddisfare le pretese estorsive
(conversazione delle ore 10,30 del 24 settembre 1977: ).
Deve, allora, considerarsi logicamente corretta la osservazione dei PM
appellanti circa la mancanza di una ragionevole spiegazione della,
asserita, notevolissima riduzione ottenuta dal Nardini, carenza che
suggerisce un autorevole intervento esterno, idoneo a fornire valido
riscontro alle affermazioni del Mammoliti ed alla ipotesi accusatoria.
Si potrà obiettare che il Mammoliti ha riferito che la attività
estorsiva era stata bloccata ad opera del Piromalli a seguito della
richiesta dei mafiosi palermitani e che la affermazione cozza con la
corresponsione della, pur ridotta, somma allo stesso Piromalli, ma al
riguardo, trascurando di rilevare che il pagamento, affermato dal
Nardini, è contraddetto dagli elementi sopra evidenziati, si osserva:
che, anche a volerlo ammettere, lo stesso pagamento, proprio per la
esiguità non spiegata della somma consegnata al Piromalli, non può
ritenersi direttamente collegato alla attività ed alle pretese degli
estortori, ma deve considerarsi, semmai, frutto di una dazione
spontanea, cui il Nardini si sia determinato perché spinto, da una
parte, dallintento di ringraziare il capomafia Piromalli, che,
peraltro, era il mafioso più importante della zona ma non lautore della
attività delittuosa, per lopera di mediazione prestata ed anche
dallintento di ingraziarsi il boss e di evitare futuri inconvenienti.
La estraneità del Piromalli alla attività estorsiva, riconducibile,
secondo il Mammoliti, al capomafia di Palmi, Gaetano Parrello,
costituisce una ulteriore indicazione che milita a favore della tesi
accusatoria, posto che non si vede per quale ragione, diversa da quella
prospettata, il Nardini abbia recato la somma di denaro da lui riferita
al Piromalli medesimo. Si potrebbe obiettare che la attribuzione della
attività estorsiva al Parrello è affermata dal solo Mammoliti: ma, a
parte che non si scorge alcun valido motivo per mettere in dubbio la
attendibilità della specifica indicazione (anche a voler ammettere,
senza concedere, che il Mammoliti abbia inteso falsamente accusare il
sen. Andreotti, non si vede perché avrebbe dovuto mentire su tale
punto), mette conto rimarcare come il teste col. Angiolo Pellegrini
abbia riferito che nel corso delle indagini svolte al fine di
individuare i responsabili delle telefonate estorsive, attuate a mezzo
di allacciamenti volanti alle linee telefoniche, erano stati fermati,
come sospetti i fratelli Cagliostro, parenti del Parrello, inteso Lupo
di notte, definito capo della cosca mafiosa operante a Palmi
(<>);
che nella delineata, del tutto plausibile, ottica, che per la sua
logicità deve senzaltro preferirsi allinspiegata accettazione, da
parte degli estortori, di una somma così esigua rispetto alle loro
insistite pretese, non è possibile ravvisare alcuna contraddizione con
la versione del Mammoliti, il quale, nel riferire dellesito della
vicenda fermandosi alla cessazione della attività estorsiva, ottenuta
dal Piromalli intervenendo sul Parrello e, quindi, comunicata dallo
stesso dichiarante ai mafiosi palermitani, poteva non essere a
conoscenza della successiva dazione con cui il Nardini si era
disobbligato con il Piromalli medesimo (e la prospettata eventualità è
resa plausibile dal fatto che, come ricordato dalla stessa Difesa, il
teste Pellegrini ha riferito che il Mammoliti è stato tratto in arresto
il 30 gennaio 1978);
che la circostanza in cui, secondo il racconto del Nardini, sarebbe
avvenuto il pagamento della somma di denaro nelle mani del Piromalli
rinvia non già alla definizione del rapporto estorsivo e, dunque, ad un
contatto inevitabilmente risentito fra estorto ed estortore, ma ad
una occasione piuttosto cordiale, nel corso della quale lo stesso
Piromalli si spinse addirittura a chiedere al suo interlocutore se fosse
in grado di interessarsi presso la Corte di Cassazione in relazione ad
un procedimento che ivi pendeva a carico del capomafia (<>);
che, esaminando il passo della deposizione del Nardini appena riportato,
linterprete non può esimersi dal rilevare come laccenno sfuggito allo
stesso Nardini confermi la ipotizzata, reale funzione del pagamento
della somma di denaro, con cui, in realtà, il predetto non aveva
corrisposto il prezzo della estorsione, ma aveva inteso, da un lato,
compensare lassistenza prestatagli dal Piromalli (che, si ribadisce,
non era lautore della attività estorsiva) e, dallaltro, assicurarsene
la protezione anche per il futuro (gli avevo dei denari per... per
assistermi, per aiutarmi e per continuare a... a aiutare... aiutare...
evitare insomma tutto quello che era avvenuto fin ora).
In conclusione, le peculiari affermazioni del Mammoliti appaiono
adeguatamente confermate dal restante compendio probatorio e, in
particolare:
dalla effettiva esistenza della attività estorsiva ai danni del Nardini;
dalla comprovata esistenza, che non poteva essere nota al Mammoliti e
che è emersa dalle indagini, di relazioni piuttosto approfondite del
Nardini con la DC e, in questambito, con la corrente andreottiana ed
anche, personalmente, con il suo capo, relazioni significativamente
minimizzate dal Nardini medesimo (una, sia pure indiretta, conferma del
fatto che in quelle circostanze il Piromalli e, quindi, il Mammoliti
vennero a conoscenza delle ricordate, importanti relazioni del Nardini
si desume dalla, già accennata, affermazione, sfuggita allo stesso
Nardini, circa la richiesta di un eventuale intervento presso la Corte
di Cassazione, rivoltagli, in occasione dellincontro, dal Piromalli: la
richiesta, invero, sottende la consapevolezza, da parte di questultimo,
di importanti agganci del Nardini, posto che, altrimenti, non si
comprenderebbe come una sollecitazione del genere potesse essere rivolta
a quello che, in apparenza, era un semplice, benché importante,
imprenditore laziale);
dalla sintomatica, complessiva inaffidabilità delle dichiarazioni del
Nardini e della versione dei fatti da lui fornita, specie in merito alle
sue relazioni politiche;
dalla conclusione, comunque positiva, della vicenda, che, a tutto
concedere, ha visto il Nardini trarsi inspiegabilmente di impaccio con
il pagamento al Piromalli (estraneo, si ripete ancora una volta, alla
attività estorsiva) di una somma che, rispetto alle originarie pretese
degli estortori, giustificate dai notevoli mezzi economici della
impresa, può fondatamente ritenersi esigua.
In questo quadro, non può ritenersi incompatibile con le affermazioni
del Mammoliti la circostanza che, alla stregua di quanto riferito dal
teste Pellegrini (erroneamente indicato nelle trascrizioni della udienza
del 26 giugno 1996 come Traduttore), il Nardini ricevette una
ulteriore, ultima telefonata (estorsiva) il 9 o il 19 gennaio 1978 (<<
Le telefonate proseguirono come ho detto a Roma nellottobre del 1977,
proseguirono anche successivamente a Roma, l'ultima di queste fu il 26
ottobre sempre nel 1977, anche questa proveniente dal distretto di Palmi
e cessarono, dopo ci fu una sola telefonata il 9 gennaio '78 pervenuta a
Viterbo, dove l'interlocutore diceva che erano gli amici "siamo gli
amici e siamo gli stessi amici di prima e teneteci sempre presenti,
vogliamo che ci teniate sempre presenti" - PRESIDENTE: Questo quando? -
PELLEGRINI A.: Questo il 9 gennaio 1978. Sta di fatto che per quanto
risulta dagli atti il capitano Argenziano, comandante della compagnia di
Palmi, riferì al magistrato, al Giudice Istruttore, allora il dottor
Puntorieri che il giorno 28 gennaio '78, che non si erano più verificati
attentati e non si erano più verificate richieste estorsive.>> - ud. 25
giugno 1996 -. <> - ud. 26
giugno 1996 -).
Anche ad ammettere che la esatta data di detta, ultima telefonata sia
stata quella del 19 gennaio 1978 (nella udienza del 25 giugno 1996 il
teste aveva reiteratamente e spontaneamente indicato il 9 gennaio 1978,
cosicché non può escludersi che nella udienza del giorno successivo sia
stato influenzato dalla diversa indicazione del difensore che lo
controesaminava), ed anche a ritenere che la medesima telefonata (il cui
contenuto non risulta trascritto) provenisse effettivamente dai
precedenti malviventi e fosse la una prosecuzione della precedente
attività estorsiva, interrotta con la telefonata (trascritta) del 26
ottobre 1977 (il tenore della chiamata in questione, riportato dal teste
Pellegrini, appare lontano dal tono aggressivo delle precedenti e
linterlocutore sembra rivolgere un invito piuttosto che una minaccia),
non è affatto persuasiva la argomentazione con cui la Difesa (memoria
conclusiva, pag. 365) ipotizza che i circa dieci giorni che la
separarono dallarresto del Mammoliti (30 gennaio 1978) non bastassero
per risolvere la situazione nel senso indicato dallo stesso Mammoliti:
ed invero, i tempi dei mafiosi non possono certo assimilarsi a quelli di
una lenta macchina burocratica e dieci giorni possono ritenersi più che
sufficienti per concludere felicemente una faccenda del genere.
Nel corso dellintervento svolto nella udienza del 17 aprile 2003 la
Difesa ha cercato di rafforzare la già assunta incompatibilità adducendo
che il col. Pellegrini avrebbe precisato che lultimo danneggiamento in
pregiudizio del Nardini si era verificato il 28 gennaio 1978 (e, dunque,
appena due giorni prima dellarresto del Mammoliti): sennonché, come si
può desumere dalla già riportata, testuale trascrizione del relativo
passo della deposizione del col. Pellegrini, costui non ha affatto
dichiarato quanto dedotto dalla Difesa, giacché, ricollegandosi alla
appena menzionata telefonata del 19 (o 9) gennaio 1978, ha precisato che
il cap. Argenziano, c.te della Compagnia dei CC. di Palmi, il 28 gennaio
1978 aveva riferito al G.I. che non si erano più verificati attentati e
richieste estorsive. Risulta, infatti, chiaro, anche se il trascrittore
avrebbe fatto meglio a inserire alcuni puntini di sospensione dopo le
parole dottor Puntorieri che, che la citazione del 28 gennaio 1978
specifichi la data in cui il cap. Argenziano riferì la riportata notizia
al G.I., essendo evidente che, altrimenti, il teste avrebbe dichiarato
che lUfficiale aveva riferito che dal 28 gennaio 1978 non si erano più
verificati attentati o richieste estorsive.
Sempre nel corso dellintervento svolto nella udienza del 17 aprile
2003, la Difesa ha dedotto che dovrebbe trarsi significativa smentita
delle dichiarazioni del Mammoliti dal silenzio dei collaboratori Marino
Mannoia e Siino, i quali, benché vicini al Bontate e conoscitori e
frequentatori di esponenti della ndrangheta, nulla hanno riferito in
merito allepisodio in questione.
Largomento non è affatto decisivo per i seguenti motivi: a) il Marino
Mannoia non è stato specificamente interrogato sullepisodio: il suo
silenzio rimane, dunque, neutro e non si presta ad escludere la
esistenza dello stesso; b) niente può escludere che il Marino Mannoia
non ne sia venuto a conoscenza, magari perché in quei giorni era
impegnato in altre faccende: è un fatto che, in relazione alla vicenda,
il Mammoliti non lo cita in alcun modo; c) non si può neppure escludere
che il Marino Mannoia, non personalmente coinvolto nel fatto (assai
risalente nel tempo), lo abbia semplicemente dimenticato e non ne abbia,
pertanto, parlato; d) per il Siino valgono tutti i rilievi già formulati
ai quali va aggiunto che il medesimo era legato da amichevoli rapporti
con il Bontate ma non era un uomo donore e non faceva parte della
famiglia capeggiata dal boss: non può, dunque, ritenersi in alcun modo
indicativo il fatto che egli non abbia parlato dellepisodio in
trattazione.
Malgrado gli sforzi della Difesa, dunque, nessun elemento, incompatibile
con la versione dei fatti da lui fornita, smentisce il Mammoliti e, in
proposito, mette conto segnalare come il teste col. Pellegrini (si
ricorda che egli è stato erroneamente indicato nelle trascrizioni della
udienza del 26 giugno 1996 come Traduttore) abbia precisato che le
verifiche operate avevano consentito di accertare che nessuno dei
malavitosi citati dallo stesso Mammoliti come i protagonisti della
vicenda si trovava in stato di detenzione allepoca dei fatti
(<>).
Maggior fortuna non può accordarsi alla restante obiezione difensiva,
secondo cui sarebbe illogico che il Nardini si fosse rivolto, come ha
fatto, ai Carabinieri potendo disporre dellappoggio di Andreotti: il
rilievo trascura che il Nardini perseguì per parecchio tempo la via
ortodossa, assumendo un atteggiamento dilatorio e resistendo alle
pretese dei malviventi, e che, come, del resto, da lui stesso ammesso,
la abbandonò allorché si convinse che quella strada non avrebbe avuto
successo.
Peraltro, nessuno può sostenere che il Nardini fosse fin dallinizio
consapevole che Andreotti avrebbe potuto aiutarlo e può ritenersi che
siano sopravvenute forse anche in modo semplicemente casuale - le
circostanze, non rivelate, in cui limputato fu reso edotto della
situazione e si determinò ad intervenire in ausilio del suo grande
elettore mettendo a frutto le sue amicizie mafiose.
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7. In conclusione, il pregnante significato delle rassegnate,
attendibili indicazioni del Giuffrè, del Lipari, del Buscetta, del
Brusca e del Mammoliti costituisce, ad avviso della Corte, elemento di
valutazione sufficiente a confermare le relazioni del sen. Andreotti con
gli esponenti di spicco della c.d. ala moderata di Cosa Nostra ed a
riscontrare le dichiarazioni del Marino Mannoia concernenti lincontro
della primavera del 1980 al quale egli aveva personalmente assistito.
Del resto, sarebbe davvero impossibile attribuire la diffusa e
tramandata consapevolezza dei mafiosi circa le relazioni dellimputato
con Cosa Nostra ed i più specifici apporti appena esaminati ad una mera
coincidenza di fatti, di vanterie e di millanterie del tutto privi del
benché minimo fondamento, ai quali si sono aggiunte alcune innegabili
reticenze dellimputato quali, per esempio, quella, risalente ad epoca
ben anteriore alla inchiesta a suo carico, concernente il suo colloquio
con il gen. Dalla Chiesa del 5 aprile 1982 -, che non trovano adeguata
spiegazione al di fuori della coscienza di pregresse, non ineccepibili
ed incoffesabili condotte.
Del pari, limitandosi al sintomatico rapporto del sen. Andreotti con i
cugini Salvo, si può aggiungere che, al di fuori del quadro delineato,
rimarrebbe, in qualche misura, inspiegabile come il medesimo sia
costantemente rimasto del tutto estraneo ai pacifici, più o meno
intensi, rapporti intrattenuti con gli stessi Salvo da Salvo Lima, da
Claudio Vitalone e da Franco Evangelisti, tutte persone legate
allimputato da intime relazioni.
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B) Lincontro fra il sen. Andreotti e Stefano Bontate presso la tenuta
La Scia nella primavera-estate del 1979.
Posto, dunque, che la stessa vicenda riferita dal Mammoliti, lincontro
di Andreotti con il Badalamenti in relazione al processo Rimi ed il
colloquio dello stesso Andreotti con il Bontate ed altri mafiosi nella
primavera del 1980 si possono considerare sufficientemente provati, è
alla luce di tali dati processuali che devono essere valutate le
dichiarazioni dello stesso Marino Mannoia riguardanti quanto appreso dal
Bontate a proposito dellincontro avvenuto in precedenza nella tenuta
dei Costanzo, denominata La Scia, ubicata nei pressi di Catania (per
la esposizione degli elementi acquisiti in merito allepisodio si fa
rinvio al sintentico resoconto della relativa parte della appellata
sentenza ed alla illustrazione dei motivi di gravame).
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1. Occorre, al riguardo, in primo luogo evidenziare come la prova di
tale episodio non sia, in definitiva, fondamentale: la eventuale
eliminazione dello stesso dal compendio probatorio non inciderebbe in
modo determinante sul quadro già acquisito, idoneo, di per sé, a
dimostrare la esistenza dei rapporti fra limputato, i Salvo, alcuni
esponenti di spicco dellala moderata di Cosa Nostra, nonché la
esistenza dellincontro, avvenuto in Palermo nella primavera del 1980,
riferito dal Marino Mannoia.
E, però, indiscutibile che questultimo episodio logicamente suggerisce
un pregresso, personale contatto fra limputato ed il Bontate - avente
ad oggetto la vicenda Mattarella -, contatto che giustificherebbe le
doglianze del primo e le spiegazioni successivamente richieste al boss:
diversamente opinando, infatti, non si comprenderebbe perché mai
Andreotti avrebbe dovuto personalmente recarsi dal Bontate per reclamare
chiarimenti e non si sia avvalso, al riguardo, delle indicazioni che i
suoi sodali e lon. Lima innanzitutto avrebbero potuto fornirgli.
La considerazione offre loccasione per introdurre il tema rimarcando
come la richiamata sussistenza di un pregresso contatto costituisca,
comunque, una forte conferma logica della indiretta affermazione del
Marino Mannoia, la quale, per quanto precisato e valutato, è impensabile
sia stata mendace, così come, nel quadro ormai acquisito, appare del
tutto inverosimile che sia stata falsa la presupposta confidenza del
Bontate.
Né può trarsi elemento negativo di valutazione dalla omessa, originaria
precisazione della ubicazione e della titolarità della riserva di caccia
in cui si era svolto lincontro, rivelata dal Marino Mannoia soltanto
nel corso dellesame dibattimentale: nel richiamare le corrette e
condivisibili osservazioni formulate sul punto dai PM appellanti, la
Corte rileva che davvero non si comprende come possa elevarsi a sospetto
il chiarimento dibattimentale del collaboratore, posto che lo stesso non
può che apprezzarsi come il frutto di un sopravvenuto ricordo, inidoneo
a conferire al racconto del medesimo alcun significativo, ulteriore
elemento di credibilità.
Il dato essenziale, rivelato dal Marino Mannoia nelle sue originarie
dichiarazioni del 3 aprile 1993, era che lincontro era avvenuto in una
riserva di caccia frequentata dal Bontate e da altri uomini donore,
sita in una località della Sicilia (e non, dunque, specificamente
nella zona di Palermo) che il collaboratore, in quella occasione, ha
affermato di non ricordare (e non, quindi, di ignorare per non averla
mai appresa): se si considera che le indagini dei magistrati inquirenti,
come ricordato dallo stesso Tribunale, si erano, quindi, rivolte a tutte
le riserve di caccia isolane e che non era emersa nessuna indicazione
che potesse specificamente indirizzare verso la azienda agricola dei
Costanzo, che non era, peraltro, propriamente una riserva, deve
escludersi che il Marino Mannoia abbia artificiosamente integrato il suo
racconto per adattarlo ad emergenze investigative di sorta e deve,
conseguentemente, respingersi ogni rilievo che contesti, in definitiva
senza alcun valido motivo, la genuinità del sopravvenuto ricordo.
In altri termini, nulla autorizza a collegare la integrazione
dibattimentale del Marino Mannoia ad eventuali, maliziose finalità di
sorta.
Per di più, si può osservare che se si ipotizzasse, ad onta dei
rassegnati, molteplici elementi che rassicurano sulla sua attendibilità,
che il Marino Mannoia sia un falso accusatore dellimputato, non si
comprenderebbe la ragione per cui egli avrebbe dovuto elaborare le
riferite, macchinose e peculiari circostanze dellincontro, di cui aveva
avuto notizia solo indiretta e che era avvenuto presso una riserva di
caccia della quale non ricordava la ubicazione, anziché, per esempio,
collocare lo stesso incontro in un sito a lui familiare, che avrebbe
potuto descrivere con dovizia di particolari, aggiungendo o meno la sua
personale partecipazione ad esso.
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2. Lo stesso Tribunale non nega, in definitiva, la astratta possibilità
di un breve viaggio di Andreotti a Catania di cui non sia rimasta
traccia documentale, tanto che si attarda a valutare la sua concreta
realizzabilità nei giorni che ha ritenuto di prendere in considerazione
sulla scorta delle indicazioni temporali raccolte.
Sulla questione dei viaggi dellimputato si deve premettere che i
risultati delle faticosissime indagini sul punto non possono essere
utilizzati come riscontri delle dichiarazioni del Marino Mannoia, in
quanto non è stata acquista alcuna specifica conferma di un viaggio a
Catania dellimputato nel periodo interessato, specifica conferma che
non può ricavarsi, ancorché in via semplicemente indiretta, da eventuali
pratiche omissive (delle comunicazioni degli spostamenti) che limputato
medesimo ed i fedeli uomini di scorta abbiano, eventualmente, adottato
in altre occasioni.
La imponente documentazione acquisita e le diatribe in ordine alla
lacunosità della stessa attribuita dalla Accusa alla deliberata,
strumentale omissione delle dovute comunicazioni degli spostamenti e,
per contro, dalla Difesa alla incompletezza del lavoro investigativo ed
al lungo arco di tempo trascorso appaiono alla Corte inutili esercizi
dialettici, posto che non può conferirsi il carattere della decisività
né alla tendenziale inclinazione verso pratiche omissive, né
alleventuale assoluto rispetto delle norme e delle procedure.
Ed invero, in questa sede non si discute né di una diffusa pratica poco
ortodossa, né di un assoluto rispetto delle regole, ma semplicemente di
un singolo viaggio in Sicilia dellimputato, che non poteva non essere
intuitivamente circondato da notevole discrezione e, dunque, non poteva
evidentemente risultare da atti e comunicazioni ufficiali il che non
equivale a dire che lo stesso fosse assolutamente segreto ed
eventualmente ignoto perfino agli strettissimi e fedelissimi
collaboratori dellimputato, che godevano della piena fiducia del
medesimo -.
Per questi motivi non possono ritenersi decisivi né, da un lato, la
certa carenza di una traccia documentale del viaggio, né, dallaltro, le
astratte condizioni sulle quali si diffonde la Difesa che rendevano
difficile (ma come finisce con il riconoscere la Difesa
nellintervento svolto nella udienza del 17 aprile 2003 - non
assolutamente impossibile per linfluentissimo uomo politico) la
organizzazione di un breve viaggio riservato, magari favorito dalla
possibilità, riferita (come ricordato dalla stessa Difesa nella citata
udienza del 17 aprile 2003) dai piloti escussi, di mutare nel corso del
tragitto i piani di volo senza che restasse traccia sui registri.
In definitiva, anche a voler convenire con tutte le obiezioni della
Difesa, compendiate nelle pagg. 490/545 della memoria conclusiva ed
anche volendo prescindere dalle doviziose e persuasive deduzioni dei PM
appellanti (alle quali è stato, come di consueto, dato ampio spazio),
rimane il fatto che, da un lato, non è stata acquisita specifica
dimostrazione documentale della fugace puntata in Sicilia in questione,
e che, dallaltro, nessun decisivo e troncante elemento o argomentazione
consente di escludere in modo certo ed inequivocabile la astratta
possibilità dello stesso breve viaggio nellIsola, circondato dalla
opportuna discrezione e non risultante, pertanto, da atti o documenti
ufficiali.
In ogni caso, in merito ai rilievi difensivi si osserva brevemente
quanto segue.
La addotta rilevanza della elusione dellonere della dimostrazione
esaustiva del viaggio con la precisa indicazione dei mezzi, della data,
degli orari, introdurrebbe, se riguardata anche alla luce della
oggettiva difficoltà di fornirla dipendente anche dal notevolissimo arco
di tempo trascorso dal fatto, una sorta di prova legale sottratta al
libero convincimento del giudice: largomento avrebbe avuto validità se
in merito al viaggio in questione non fossero stati acquisiti aliunde
elementi di prova fattuali e logici, ma non nel contesto delineato che
verrà completato da quanto si dirà a proposito delle dichiarazioni del
collaboratore Angelo Siino -, che radica adeguata dimostrazione
dellepisodio.
La assunta lacunosità della attività investigativa di ricerca
documentale rimane evidentemente neutra: leventuale rinvenimento di
ogni minima traccia documentale dei movimenti ufficiali dellimputato
non escluderebbe, evidentemente, la possibilità di un viaggio riservato,
quale quello che si ipotizza. Per converso, è palese che una eventuale
maggiore diligenza della ricerca dei documenti non avrebbe, comunque,
consentito di individuare un viaggio destinato a non lasciare traccia.
Per chiarire meglio il concetto ci si può riferire allepisodio addotto
in via esemplificativa dalla Difesa a pag. 504 della memoria conclusiva.
E stato evidenziato che il m.llo Pulizzotto al quale erano state
demandate le indagini sugli spostamenti dellimputato - aveva rilevato
la carenza di documentazione relativa al viaggio a Firenze del 3 maggio
1980, viaggio di cui, però, aveva accertato la esistenza a mezzo di
svariati documenti (ordinanza acquisita presso la Questura di Firenze;
programma del seminario con il nome Andreotti; fonogramma del Ministero
dellInterno; nota con cui era stato indicato che lon. Andreotti
sarebbe arrivato in quel giorno ed avrebbe alloggiato allHotel Villa
Dei Medici; cassetta Rai in cui era stato registrato il programma;
comunicato Ansa): da ciò è stato dedotto che era impossibile occultare i
movimenti di Andreotti, che era fuorviante il modus procedendi degli
investigatori, i quali avevano concentrato tutte le indagini negli
archivi dei Comandi dei Carabinieri, e che, in definitiva, i documenti
citati dal m.llo Pulizzotto, se integrati con quelli prodotti dalla
Difesa, dimostravano che la vita quotidiana dellimputato, soprattutto
negli anni dei presunti incontri (1979/80), era stata osservata,
vigilata, documentata, spiata, fotografata.
Ma la esemplificazione è, con ogni evidenza, inconducente: a parte che,
comunque, nel caso citato (come in svariati altri accertati) la carenza
di documentazione del viaggio negli archivi dei Carabinieri è un fatto
incontestato, è palese che laccertamento del viaggio medesimo è legato
a circostanze ufficiali che nessuno aveva interesse ad occultare. Per
contro, è perfino banale osservare che nessuna comunicazione o nessun
documento ufficiale avrebbe potuto circondare una breve puntata in
Sicilia quale quella di cui si discute, cosicché la eventuale carenza di
comunicazione dello spostamento ai comandi dei CC. ne avrebbe precluso
laccertamento in quanto non avrebbe potuto essere colmata con altri
mezzi.
E indubbiamente vero che la notorietà dellimputato rendeva difficile
mantenere la necessaria riservatezza: ma, ribadito che la salvaguardia
della riservatezza non si estendeva necessariamente ai più fidati
collaboratori, così come non si estendeva ai mafiosi e a coloro che si
accompagnavano a loro per definizione tenuti alla massima discrezione
(era ancora da venire la stagione dei pentiti) -, si deve osservare
che non è affatto detto che gli spostamenti a mezzo di una autovettura
o di un velivolo - non potessero essere gestiti con la dovuta
discrezione, anche avvalendosi di velivoli privati e della
collaborazione di facoltosi soggetti, direttamente interessati, quali
erano, per esempio, i cugini Salvo.
Per inciso, si può dire che la disconosciuta attendibilità della
indicazione del teste Vito Di Maggio non scaturisce certo dalla pretesa
incongruenza della presenza dellimputato su una autovettura guidata
dallautista di un noto e a quellepoca stimato imprenditore,
presenza che sarebbe stata solo estemporaneamente constatata dallo
stesso Di Maggio, il quale, a suo dire, scorse Andreotti che non si
era certo messo in mostra - soltanto perché casualmente si avvicinò alla
vettura per salutare il Lima che si allontanava (in definitiva, a
conferire un connotato illecito a quanto sarebbe stato constatato dal Di
Maggio sono la presenza del Santapaola e, soprattutto, la vanteria del
medesimo, non già, in sé, la presenza dellimputato a bordo di quella
vettura).
Del pari, non sarebbe stata, a quellepoca, compromettente la
eventualità, peraltro ragionevolmente remota, che qualcuno avesse
percepito la presenza dellimputato a bordo di una autovettura insieme a
cugini Salvo, che, secondo quanto rilevato dallimputato medesimo, erano
allora stimati e noti imprenditori siciliani, notoriamente vicini alla
Democrazia Cristiana.
E indubbiamente vero che limputato a quellepoca era strettamente
scortato anche per prevenire i colpi dellallora ancora vitale
terrorismo politico: ma le modalità di un viaggio in Sicilia quale
quello di cui si discute escludono del tutto la possibile ricorrenza di
una siffatta preoccupazione, che poteva investire, semmai, i movimenti
sistematici ed i percorsi usuali, suscettibili di destare la attenzione
dei terroristi in vista della organizzazione di un attentato.
In ordine alle indicazioni del teste amb. Riccardo Sessa il quale,
peraltro, non collaborava con limputato nel periodo interessato - si
può brevemente richiamare quanto già evidenziato: la eventuale
impossibilità di muoversi senza avvisare e senza lasciare tracce
presupponeva, da parte dellimputato e dei suoi stretti collaboratori,
lassoluto rispetto di norme e procedure. Per contro, è del tutto
ragionevole pensare che nel singolo caso in esame (un breve viaggio di
poche ore in Sicilia destinato a rimanere riservato) norme e procedure
ortodosse non potevano che essere momentaneamente accantonate, anche con
la opportuna copertura di qualche fidato collaboratore.
Peraltro, appare aberrante sostenere, come fa la Difesa, che lobbligo
di reperibilità onerava lAccusa della dimostrazione che limputato
fosse in grado di eluderlo: a parte la possibilità di tenere
collegamenti via radio, è, infatti, più che evidente che Andreotti non
era un prigioniero e che, pertanto, era astrattamente in grado di
eludere momentaneamente un obbligo, mentre altra cosa è lausilio di
opportune coperture, in merito al quale la carenza di specifica prova
che sarebbe quanto mai difficile fornire per intuitive ragioni, non solo
connesse con il tempo trascorso - non può certo valere ad escludere
levento.
Si sorvola, infine, sulle, sostanzialmente ininfluenti, deduzioni
difensive riguardanti la questione delle scorte e le deposizioni dei
relativi addetti e si può concludere ribadendo che nessun decisivo
elemento consente di escludere la possibilità che limputato si sia reso
protagonista, nel periodo interessato, di un breve viaggio a Catania del
quale non siano rimaste tracce.
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3. Posto ciò, si può osservare che nel complessivo quadro probatorio
acquisito il solo aspetto suscettibile, in astratto, di ostacolare il
pieno riconoscimento della attendibilità della affermazione del Marino
Mannoia è dato dalla eventuale incompatibilità con altre risultanze
della collocazione nel tempo dellincontro presso La Scia, che è stata
circoscritta non già in forza delle dichiarazioni del predetto, che sono
rimaste piuttosto approssimative (nella primavera-estate del 1979,
comunque dopo il 9 marzo 1979, data dellassassinio del segretario
provinciale della D.C. Michele Reina), ma degli elementi forniti dal
collaboratore Angelo Siino.
Prima di affrontare il tema specifico occorre soffermarsi sulle
dichiarazioni di questultimo per vagliarne la intrinseca attendibilità
e conducenza.
Al riguardo non si può disconoscere che le stesse abbiano preso lo
spunto proprio dalla conoscenza delle dichiarazioni del Marino Mannoia,
che, come riferito dallo stesso Siino, richiamarono alla mente del
medesimo il ricordo dellepisodio poi rassegnato con notevole ricchezza
di dettagli malgrado il lungo arco di tempo trascorso.
Se tale genesi si concilia perfettamente con il racconto del Siino e, in
particolare, con il riferito, scarso peso che il medesimo, in quella
circostanza, diede allavvenimento, rimasto per tanti anni sepolto nella
sua memoria, si deve considerare concreta la eventualità che le
dichiarazioni del Marino Mannoia abbiano condizionato la propalazione
del predetto e che costui ne abbia maliziosamente profittato per
inventare il proprio falso contributo alla importante inchiesta a carico
dellimputato.
Ora, a parte la considerazione che nella ipotesi prospettata il Siino
difficilmente avrebbe rivelato che era stato proprio il racconto del
Marino Mannoia a risvegliare il suo ricordo, la Corte, alla stregua del
complessivo tenore delle affermazioni dello stesso Siino, deve
ragionevolmente escludere un malizioso disegno del medesimo, volto a
compiacere artatamente le ragioni della Accusa.
In proposito è sufficiente considerare la assoluta misura delle
dichiarazioni del predetto, che mai ha forzato i toni del suo racconto,
al punto da esporre a notevoli rilievi di ambiguità la parte
probatoriamente essenziale dello stesso, costituita dalla presenza di
Andreotti a La Scia, che il collaboratore ha, in buona sostanza,
affidato pressoché esclusivamente allaccenno dellindividuo che
svolgeva presso la azienda agricola dei Costanzo funzioni di
sorvegliante o guardiacaccia, soprannominato u cchiu.
Nessuno avrebbe potuto impedire al Siino di riferire che, dopo aver
avvertito il rombo delle autovetture in arrivo presso la azienda dei
Costanzo e lo strepito degli sportelli che si chiudevano, aveva
intravisto (o gli era parso di intravedere) a distanza Andreotti o
qualche personaggio politico siciliano a lui vicino (eventualità che
egli ha, invece, finito con il negare, non mancando di precisare che, in
buona sostanza, la sua posizione gli avrebbe astrattamente consentito di
distinguere i soggetti sopraggiunti); allo stesso modo, il Siino avrebbe
potuto riferire che nel corso del pasto consumato dopo che le
autovetture erano ripartite ed il Bontate era riapparso qualcuno dei
mafiosi presenti (magari scegliendolo fra quelli nel frattempo deceduti)
aveva fatto riferimento allappena concluso incontro con Andreotti; del
tutto incontrollabile, poi, sarebbe stato un resoconto più pregnante (in
senso accusatorio) del colloquio avuto dal Siino con il Bontate durante
il viaggio di ritorno a Palermo, posto che, stante la ormai risalente
- morte dellinterlocutore, nessuno avrebbe potuto smentire che
questultimo avesse esplicitamente confermato, a seguito della specifica
domanda del collaboratore, la presenza dellimputato a La Scia; allo
stesso modo, nessuno avrebbe potuto smentire il Siino se egli, anziché
proporre quella in ipotesi, falsa - macchinosa versione dei fatti
culminante nellaccenno dellu cchiu e nel rassegnato dialogo con il
Bontate, avesse dichiarato che questultimo già in precedenza per
esempio, allatto di fissare lappuntamento ovvero durante il percorso
mattutino verso Catania - gli aveva chiaramente rivelato che il reale
scopo di quel viaggio a La Scia e la ragione del suo abbigliamento più
accurato del solito era lincontro con Andreotti.
In altri termini, se il Siino fosse stato ispirato da maligni intenti
persecutori o avesse voluto compiacere gli inquirenti apportando un
falso contributo alla investigazione è assolutamente ragionevole pensare
che le sue affermazioni sul punto essenziale in considerazione sarebbero
state assai più nette ed esplicite.
Le esposte notazioni resistono evidentemente alla obiezione difensiva
che addebita al Siino di ritagliarsi deliberatamente, sugli aspetti più
delicati degli episodi da lui riferiti, il ruolo di mero dichiarante de
relato e di scaricare su altri la responsabilità delle sue affermazioni:
ed invero, volendo per un momento ammettere il prospettato, malizioso
atteggiamento del collaboratore, che presupporrebbe, a monte, il preciso
intento di lanciare false accuse contro il sen. Andreotti mettendosi al
riparo da possibili responsabilità, non si comprenderebbe la ragione per
cui il predetto avrebbe scelto di formulare le evidenziate, solo
indirette, indicazioni, anziché mettere in bocca al Bontate o a
qualsiasi altro intervenuto a quella riunione espliciti e netti
riferimenti alla presenza dellimputato.
Per inciso, a conforto della attendibilità personale del Siino e della
assenza in lui di intenti persecutori nei confronti dellimputato ovvero
di una strumentale volontà di compiacere gli inquirenti si possono
citare le dichiarazioni con cui il predetto ha riferito della
sollecitazione rivoltagli da Baldassare Di Maggio perché confermasse
lincontro fra Andreotti e Riina ed ha negato di essere a conoscenza di
tale importantissimo episodio, nonché le misurate affermazioni con cui
ha parlato della telefonata fra Michele Sindona e linterlocutore a nome
Giulio: in tale occasione il Siino ha rassegnato che il Vitale ebbe a
suggerire era nellimputato che doveva indentificarsi la persona
appellata dal Sindona con il nome Giulio, ma ha anche rappresentato
questultimo in netta contrapposizione allo stesso Sindona, sì da
escludere ogni possibilità di accomunarlo in quella fase - ai disegni
del finanziere siciliano (si veda quanto si dirà più avanti, a proposito
della vicenda Sindona).
Tornando alle specifiche indicazioni de quibus, mette conto sottolineare
come un ulteriore motivo che milita a favore della attendibilità del
Siino si ricavi da quanto da costui riferito in occasione della
deposizione dibattimentale del 7 aprile 1998: il predetto, infatti, ha
dichiarato di avere già parlato delle medesime circostanze prima ancora
di iniziare la collaborazione con la giustizia, nel corso di informali
conversazioni avute con il col. dei CC. Giancarlo Meli, conversazioni
che costui, ad insaputa dello stesso Siino, aveva registrato e che gli
erano state successivamente contestate dalla autorità giudiziaria di
Caltanissetta (<>).
Se, allora, il racconto piuttosto dettagliato - di quella giornata
fornito dal Siino deve ritenersi intrinsecamente degno di fede in quanto
non sospettabile di essere il frutto di un disegno maliziosamente
accusatorio, va verificato il significato probatorio delle indicazioni
del medesimo, come evidenziato non particolarmente incisive proprio
sullaspetto essenziale costituito dalla presenza dellimputato a La
Scia.
In proposito due sono gli elementi principali da prendere in
considerazione: laccenno dellu cchiu alla presenza di Andreotti e
latteggiamento assunto dal Bontate allorché il Siino, nel corso del
viaggio di ritorno a Palermo, gli chiese conferma della stessa presenza.
Sul primo punto la Corte rileva:
che il sorvegliante, per le mansioni che svolgeva nella azienda dei
Costanzo, era astrattamente in grado di sapere che in quella giornata
era attesa una personalità della importanza dellimputato;
che laccenno dellu cchiu (cè Andreotti) è significativamente
intervenuto dopo che il medesimo si era avvicinato al Siino allatto
dellarrivo delle autovetture percepito da questultimo;
che un carattere semplicemente scherzoso dello stesso accenno deve
ragionevolmente escludersi, posto che non si comprenderebbe la ragione
per cui il sorvegliante di una azienda agricola siciliana, al
sopraggiungere di alcune autovetture, dovesse per pura celia evocare la
presenza di Andreotti, illustre uomo politico nazionale, del tutto
estraneo (almeno apparentemente) a quellambiente;
che, infine, malgrado le parole del collaboratore, riprese dai primi
giudici, il comprensibile scetticismo con cui il Siino accolse laccenno
del sorvegliante è stato solo relativo e non può equipararsi alla
assoluta incredulità di chi ne avesse escluso ogni fondamento,
immediatamente rilevando il tono scherzoso del predetto e percependo la
affermazione del medesimo come una semplice boutade (espressione
impropriamente usata dallo stesso Siino per significare, in realtà, lo
scarso peso che egli diede a quella rivelazione). Ed invero, una
siffatta incredulità, benché - si ribadisce - affermata dal Siino,
viene, di fatto, smentita dalla circostanza che il collaboratore venne
più tardi indotto a chiedere al Bontate conferma della presenza di
Andreotti, anche a prezzo di violare, esponendosi al prevedibile
rimbrotto del capomafia, il dovere di riservatezza, pregnante connotato
della mentalità mafiosa, che gli avrebbe imposto di non mostrare
curiosità su faccende che non lo riguardavano.
Dunque, fin qui si può affermare che la espressione dellu cchiu,
riferita dal Siino: si è inserita in un contesto fattuale congruo,
oggettivamente percepito e, quindi, riferito dal collaboratore (larrivo
di alcune autovetture); al di là dei possibili, immediati convicimenti
del Siino, è stata, in realtà, seria; è stata pronunciata da persona che
poteva essere astrattamente informata e che non aveva alcuna ragione, in
quella particolare circostanza, di inventarsi, celiando, la presenza
dellimputato.
Si tratta, pertanto, di un elemento probatorio degno di considerazione,
che, per di più, trova riscontro nella congrua lettura della ricordata,
successiva conversazione intervenuta fra il Bontate ed il Siino.
La reazione del Bontate alla domanda del Siino (la frase ma perché non
ti fai i cazzi tuoi? accompagnata da un paio di amichevoli
scappellotti) appare, invero, da un lato, perfettamente in linea con
latteggiamento riservato che si addiceva ad un capomafia sollecitato,
da un soggetto esterno alla organizzazione, a rivelare un avvenimento
inerente alla vita del sodalizio, ma, dallaltro, non può che
presupporre la veridicità del fatto su cui verteva il quesito e, dunque,
della presenza di Andreotti: ed infatti, nella ipotesi in cui il quesito
del Siino fosse stato del tutto privo di fondamento, sarebbe stato
logico, per via della assoluta singolarità della cosa (la presenza in
una azienda agricola catanese, contestualmente a numerosi esponenti di
Cosa Nostra, di un eminente personaggio politico nazionale, estraneo a
quellambiente), che il Bontate, più che invitare il suo interlocutore a
non essere curioso, avesse manifestato quanto meno stupore per la
domanda rivoltagli ed avrebbe, a sua volta, chiesto al Siino le ragioni
e le scaturigini di quella inattesa ed ingiustificata interrogazione.
Il riferito atteggiamento del Bontate va, dunque, legittimamente
interpretato come una conferma della presenza dellimputato, cosicché le
attendibili affermazioni del Siino finiscono con il riscontrare il
racconto del Marino Mannoia, con il quale convergono perfettamente.
Impropriamente, poi, il Tribunale ha tratto dalla totale obliterazione
dellepisodio da parte del Siino argomento per negare la conducenza di
quanto da lui riferito, sulla scorta del convincimento che il
collaboratore non aveva abbandonato il suo scetticismo in merito alla
presenza di Andreotti anche dopo lo scambio di battute con il Bontade.
Come già accennato a proposito dellatteggiamento mentale del Marino
Mannoia, occorre sforzarsi di considerare che per un uomo donore
ovvero per un soggetto, quale era il Siino, che gravitava nellambiente
di Cosa Nostra, non particolarmente incline alle cose della politica
nazionale ed avvezzo a ritenere piuttosto normale la esistenza di
rapporti fra mafiosi ed esponenti politici anche di primo piano, un
fatto quale quello in trattazione non presentava il carattere eclatante
che comprensibilmente ad esso annetterebbe qualunque onesto cittadino.
Se si aggiunge, poi, che nel frangente il Siino non dispose di alcuna
esplicita conferma che gli consentisse di farsi almeno unidea delle
circostanze e dei motivi di quella singolare presenza, non può destare
meraviglia che egli, come da lui stesso lealmente ammesso, non abbia
conferito rilievo allepisodio e lo abbia relegato nei reconditi meandri
della sua memoria (e non può negarsi che la franca affermazione, ancora
una volta, confermi la sicura attendibilità di quanto rassegnato).
In ogni caso, se è vero che il Siino non aveva dato particolare peso al
fatto e lo aveva dimenticato, ciò non vuol dire che egli avesse desunto
dal colloquio con il Bontate la certezza della totale infondatezza della
battuta dellu cchiu, circostanza, questa, che è smentita proprio
dalla circostanza che lepisodio, benché accantonato, è rimasto,
comunque, impresso nella memoria del predetto ed il ricordo del medesimo
è riaffiorato vivido allorché, a seguito delle specifiche dichiarazioni
del Marino Mannoia, è prepotentemente tornato alla attenzione del
propalante, comprensibilmente indotto a riflettere sulla veridicità
dello stesso.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non appare per nulla
significativo il silenzio dei mafiosi presenti sul singolarissimo evento
(silenzio ancora una volta desunto dalle leali affermazioni del Siino):
basta considerare, al riguardo, che, senza laccenno sfuggito allu
cchiu, lo stesso Siino non ne sarebbe venuto a conoscenza, cosicché è
improprio parlare di un incontro non circondato da alcuna riservatezza,
che è stata, invece, rigorosamente mantenuta con il suo amico ed
accompagnatore dal Bontate, il quale non si è neppure attardato a
spiegare al predetto la ragione del suo nervosismo di quella mattina
(percepito e riferito dal Siino) ovvero (malgrado la specifica
sollecitazione dello stesso Siino) a confidargli il motivo per cui si
era vestito in modo inusitatamente accurato (<>).
Peraltro, il nervosismo e la premura del Bontate, che liquidò in tutta
fretta lautomobilista che aveva investito, linsolita cura
nellabbigliamento del medesimo, il suo allontanamento protrattosi per
circa un paio dore sono circostanze che finiscono con il confermare la
peculiarità, per il capomafia, di quella giornata, che non era certo
incentrata su una normale battuta di caccia, e costituiscono, pertanto,
indicazioni atte a fornire un riscontro, sia pure indiretto, allassunto
accusatorio.
Per concludere largomento in trattazione, si osserva, infine, come sia
del tutto corrispondente alle regole di Cosa Nostra ed al ribadito
atteggiamento riservato del Bontate il fatto che alla presenza di
estranei allorganizzazione (quale, per esempio, era il Siino) gli
uomini donore presenti a La Scia non si siano abbandonati a
commenti concernenti la presenza dellimputato.
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4. Non ci si intrattiene sulle osservazioni dei primi giudici vertenti
sul motivo dellincontro a La Scia riferito dal Marino Mannoia,
essendo stato accennato che non può essere conferita valenza dirimente
alle perplessità dei medesimi, basate sulla ipotesi che leventuale
opera di mediazione politica dellimputato si dovesse risolvere in un
intervento personale e diretto sul Presidente Mattarella: il vero è che,
a prescindere dalle strade che Andreotti avesse eventualmente ritenuto
di percorrere, è del tutto verosimile che le doglianze dei membri
siciliani della corrente del medesimo e, soprattutto, degli amici
mafiosi vertenti sulloperato del Presidente Mattarella, che rivestiva
la maggiore carica regionale, si rivolgessero al più importante
referente politico degli stessi.
Peraltro, come si è già più volte anticipato, una più approfondita
valutazione del comportamento assunto dallimputato nella circostanza va
rinviata al prosieguo.
La complessiva valutazione degli elementi di prova rassegnati induce,
dunque, a concludere che sia stata acquisita valida dimostrazione anche
dellepisodio costituito dallincontro presso La Scia.
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5. Resta, però, da verificare se le indicazioni temporali, si ribadisce
attinte esclusivamente dalla deposizione del Siino, ed i connessi
approfondimenti siano idonei a ribaltare detta conclusione, inducendo un
quadro probatorio incompatibile con essa.
Va premesso che, su tale aspetto, i meticolosi rilievi della Difesa
che vorrebbe trarre utile argomento dalle difficoltà e dalle possibili
incongruenze ravvisabili nella collocazione temporale dellepisodio
sembrano trascurare che nel caso in esame, come in molti altri venuti
alla attenzione, si verte su fatti assai remoti nel tempo e non già su
fatti recenti o almeno relativamente recenti: tenendo ben presente tale
non accantonabile dato, un approccio valutativo assolutamente
ragionevole legittimerebbe, allora, un consistente sospetto di
inattendibilità per una indicazione precisa ed immune da dubbi, laddove,
per converso, non potrebbe, di per sé, giustificare un giudizio negativo
sulla fonte qualsivoglia, possibile approssimazione o incongruenza.
Inoltre, nel quadro di una ricostruzione comprensibilmente difficoltosa
ed approssimativa, deve escludersi che sia un criterio valutativo
accettabile quello di conferire il crisma della certezza ad affermazioni
semplicemente indicative: così, richiamando le dichiarazioni del Siino,
la Difesa assume come assolutamente certo che in quel giorno il predetto
ed il Bontate si incontrarono alle ore 4,00, allalba, e, dopo
lincidente ed il conseguente cambio di vettura, partirono da Palermo ed
arrivarono a destinazione verso le ore 6,00/7,00, concludendo senzaltro
che il periodo dellanno interessato sarebbe indefettibilmente
ricompreso fra la fine di giugno e linizio di luglio, nel quale il sole
sorge tra le ore 5,30 e le ore 5,45 circa.
Ma così categoriche conclusioni non sono oggettivamente autorizzate
dalle stesse, richiamate dichiarazioni del collaboratore, che ha
avvertito di non ricordare, ha parlato al contempo di chiarore e di buio
(<>) ed ha indicato lorario di arrivo in termini
meramente orientativi (<>).
Sempre con riguardo alla collocazione temporale dellepisodio, la Corte
concorda solo in parte con la prospettazione dei PM appellanti, che,
sulla scorta della sopravvenuta individuazione nel 26 agosto del 1979
della data della apertura della caccia in Sicilia in quella stagione,
hanno ritenuto che tutta la ricostruzione del Siino fosse inesatta
perché fondata sullerroneo, rivelato presupposto che la attività
venatoria in quellanno fosse stata autorizzata a partire dal mese di
giugno o dal mese di luglio.
Se è vero che il Siino, dopo aver precisato che lepisodio risaliva ad
epoca precedente larrivo in Sicilia del Sindona (agosto 1979), ha, sia
pure in modo accennato, fatto riferimento alla apertura della caccia nel
mese di giugno o nel mese di luglio, è anche vero che le affermazioni in
questione sono molto oscillanti, avendo il medesimo lasciato chiaramente
intendere che quella era una mera ipotesi e che, comunque, la chiusura
della caccia non li distoglieva in modo assoluto dallesercizio della
attività venatoria (<>).
Inoltre, degno di nota è che La Scia, così come precisato dal Siino,
non era una vera e propria riserva di caccia, ma un fondo chiuso nel
quale veniva allevata un enorme quantità di lepri, cosicché deve
ritenersi che lo stesso fondo non fosse soggetto a particolari
attenzioni da parte dei guardiacaccia, suscettibili di dissuadere
dallesercitare la attività venatoria soggetti che, di per sé, non erano
certamente inclini a rispettare rigorosamente le leggi.
Laccenno del Siino ad un clima già caldo, poi, rimanda proprio al
periodo primavera-estate indicato dal Marino Mannoia, laddove la
eventualità, pure ventilata dal P.G., che lincontro sia avvenuto solo
nellultima parte dellestate o addirittura nella prima parte
dellautunno avrebbe semmai indotto lo stesso Marino Mannoia a
collocarlo nel periodo estate-autunno.
Altra indicazione che induce ad escludere che lincontro sia avvenuto
negli ultimi giorni di agosto o nel settembre del 1979 o addirittura più
tardi si trae dalle dichiarazioni del collaboratore Francesco Di Carlo,
il quale ha collocato nel medesimo mese di settembre il colloquio con
Totò Greco, detto il senatore, nel corso del quale apprese che la
sorte del Presidente Mattarella era ormai segnata e che il medesimo
sarebbe stato ucciso (<<[
]DI CARLO F.: Stiamo sulla macchina e parlando
così e le dico: sì, però la corrente di Mattarella e Mattarella vedo che
va forte. Mi fa: Mattarella è finito. Ci ho detto: no, vedi che io ...
No, no, dice, Fra', Mattarella è finito. Io lo guardo, ci facciamo un
sorrisino. Ho detto: come è finito politicamente? In tutti i sensi. Ma
non siamo andati più avanti di là. - PM: E siamo in che periodo, Di
Carlo? - DI CARLO F.: Verso settembre. - PM: Del 19...? - DI CARLO F.:
Settembre '79.>>).
Al riguardo si deve considerare che proprio lesito dellincontro presso
La Scia e la situazione di attesa che ne era scaturita (che il Bontate
confidò al Marino Mannoia utilizzando la espressione staremo a vedere)
suggeriscono un apprezzabile scarto temporale fra lepisodio e la, solo
successiva, decisione di assassinare il Presidente della Regione,
rimanendo, così, impraticabile lipotesi che lo stesso incontro sia
avvenuto nellarco di tempo, assai vicino, compreso tra la fine di
agosto ed il mese di settembre del 1979.
Da ultimo, sul punto, si può osservare che deve escludersi che la
inesatta memoria del Siino circa la data di apertura della caccia nel
1979 abbia condizionato la ricordata anteriorità dellepisodio avvenuto
presso La Scia rispetto alla presenza del Sindona in Sicilia: ed
invero, lerroneo convincimento che la apertura della caccia fosse
avvenuta in quellanno nel mese di giugno o di luglio non precludeva in
alcun modo al collaboratore la collocazione dellepisodio in epoca
posteriore allarrivo del Sindona nellIsola. Ne deriva che alla
riferita anteriorità dello stesso episodio rispetto a questultima
circostanza deve riconoscersi un significato autonomo e pregnante,
svincolato da ogni collegamento con la inesatta indicazione della data
di apertura della stagione venatoria.
In definitiva, ancorché debba riconoscersi che le indicazioni temporali
del Siino non siano affatto dotate di certezza, in quanto inficiate da
notevole, comprensibile approssimazione (si ribadisce che la distanza di
tempo dal fatto, che era rimasto del tutto dimenticato, renderebbe
sospetto il contrario), frutto non di un immediato e limpido ricordo ma
di una ricostruzione a posteriori, largamente influenzata dai
progressivi riferimenti, potenzialmente fuorvianti, suggeriti dal PM, si
deve, però, escludere che gli elementi acquisiti consentano di collocare
lincontro presso La Scia in periodo successivo alla data di apertura
della stagione venatoria (coincidente, come precisato, con il 26 agosto
1979).
Tanto premesso, per quanto esposto ed, in particolare, per le ricordate
modalità di acquisizione del dato, non può affatto escludersi la
possibilità che il Siino sia incorso in errore nellindividuare
senzaltro lepoca dellavvenimento in momento anteriore non solo
allarrivo in Sicilia di Michele Sindona, ma anche alla partecipazione
alla gara automobilistica denominata 12 ore di Campobello.
La ipotesi, del resto, trova una qualche concretezza allesito di una
ordinata considerazione della ricostruzione temporale fornita dal Siino.
Costui, che, significativamente, prima di ricevere una più precisa
indicazione dal PM, aveva genericamente collocato la citata gara fra la
fine di luglio ed i primi giorni di agosto (<>), ha
riferito:
che si era eclissato, per una relazione galante, immediatamente dopo
lo svolgimento della 12 ore di Campobello (<>), per circa quindici giorni (<>);
che aveva, quindi, incontrato a Cefalù i suoi amici Giacomino Vitale,
Francesco Foderà e Michele Barresi, i quali gli avevano rivelato la
presenza in Sicilia del Sindona (<<
e dopo essere stato cercato e
ricercato in tutti i modi e le maniere da parte del Barresi, mi recai
all'hotel Baia del capitano, dove trovai ... - PM: Dove si trova la Baia
del capitano? - SIINO A.: Baia del capitano si trova a Mazzaforno in ...
Cefalù. - PM: Mazzaforno, Cefalù. - SIINO A.: Che è una cosa ... una
borgata di Cefalù dove c'è questo albergo e praticamente lì incontrai il
Vitale, il Foderà ed il Barresi, con le rispettive signore. Erano
particolarmente euforici. Mi chiamarono a parte e mi disse: "Ti
comunichiamo ..." prima mi rimproverarono perchè ero sparito. - PM: E
perchè era sparito? - SIINO A.: Ero sparito perchè diciamo che avevo
avuto ... - PM: Se è cosa che è possibile dire. - SIINO A.: Un problema
così, avevo conosciuto una signora e gli ho fatto girare un pò la
Sicilia. [
] Io praticamente vado a Mazzaforno, vedo queste persone che
bonariamente mi rimproverano: "Al solito tuo, quando c'è bisogno di te
scompari"! e ci dico: "perchè" "Eh, perchè! Prima di tutto ti
comunichiamo che praticamente Sindona è qui con noi a Palermo e poi tu
dovevi recarti con Giacomino e Ciccio a prenderlo ad Atene">>);
che egli a quellepoca era già al corrente, per averlo appreso dalla
lettura dei giornali, del (finto) rapimento di Sindona (<>);
che era stato, quindi, presentato al Sindona, alla cui assistenza era
stato adibito, in pieno agosto (<>), nella seconda decade di quel mese (<>).
Alla stregua delle riportate indicazioni, si può evidenziare che:
in quellanno la gara automobilistica 12 ore di Campobello si svolse,
in realtà, il 14 ed il 15 luglio;
successivamente il Siino, a suo dire, si eclissò per quindici giorni
prima di incontrare in Cefalù i suoi amici, che lo avevano inutilmente
cercato perché collaborasse allingresso di Sindona in Italia;
lo stesso Siino, allatto dellincontro con gli amici, era già al
corrente del (finto) rapimento del Sindona, ma non poteva averlo appreso
dalla stampa nei primissimi giorni di agosto, posto la telefonata con la
quale un anonimo individuo lo aveva annunciato era pervenuta la mattina
di venerdì 3 agosto 1979 nellufficio del Sindona di New York;
nel frattempo era già stato curato dal Vitale e dal Foderà lavventuroso
ingresso del Sindona in Italia, dove era pervenuto proveniente dalla
Grecia. Al riguardo, quanto evidenziato nella sentenza della Corte di
Assise di Milano del 18 marzo 1986 consente di collocare nel 15 agosto
1979 larrivo in Sicilia del Sindona (si trascrive, per comodità
espositiva, il seguente brano del più ampio stralcio della citata
sentenza, riportato nelle motivazioni della decisione qui appellata:
Michele Sindona lasciò Vienna nel pomeriggio del 6 agosto e giunse ad
Atene la sera con il volo 0S 381 (
). L8 agosto Joseph Miceli Crimi
prenotò un biglietto aereo per Atene, valido per il 9; non utilizzò
tuttavia questo biglietto, pur essendosi recato ad Atene il 9 agosto. Lo
stesso 9, infatti, egli prenotò quattro biglietti, tutti per la capitale
greca, intestandone uno a sé, uno a Francesco Foderà, uno ad Ignazio
Puccio e uno a Giacomo Vitale (
); egli ne utilizzò uno e giunse ad
Atene lo stesso giorno (
). Gli altri vennero utilizzati il 12 agosto.
Prima di partire per la Grecia, Miceli Crimi si era preoccupato di
trovare persone fidate che lo potessero accompagnare e aiutare per il
rientro clandestino di Sindona in Italia. La scelta era caduta su
Giacomo Vitale, che Miceli Crimi sapeva essere cognato dei Bontade
(famiglia mafiosa palermitana) ed essere persona che sapeva mantenere
il silenzio (
). Il 7 agosto, quindi, Miceli Crimi telefonò a Michele
Barresi (in contatto con Vitale per essere entrambi affiliati alla
loggia massonica Camea
), (
) e gli chiese come poter rintracciare
Giacomo Vitale (
). Grazie alle indicazioni di Barresi, Miceli Crimi
rintracciò Giacomo Vitale e gli espose la situazione. Vitale accettò di
organizzare il rientro di Sindona (
) e si preoccupò di trovare le
persone adatte ad aiutarlo, Francesco Foderà e Ignazio Puccio. Il primo
era pure un massone affiliato alla Camea (
), il secondo era lesperto
di navigazione che, grazie ai suoi precedenti di contrabbandiere, aveva
in Grecia le entrature necessarie per reperire un natante da utilizzare
per raggiungere la Sicilia (
). Contemporaneamente Miceli Crimi aveva
(
) telefonato a Gaetano Piazza, massone di Caltanissetta che conosceva
da qualche anno e che gli era stato presentato da Salvatore Bellassai
dirigente presso la Regione Siciliana e affiliato alla loggia massonica
P2 e gli aveva chiesto la disponibilità ad ospitare Sindona. Il Piazza
(
) aveva accettato. Il 12 agosto Giacomo Vitale, Francesco Foderà e
Ignazio Puccio giunsero ad Atene utilizzando i biglietti acquistati da
Miceli Crimi il 9 (
). I cinque (
) partirono alle 21,30 del 14 agosto
con la motonave S. Andrea e giunsero a Brindisi alle ore 15,45 del
giorno successivo. A Brindisi si divisero: Vitale, Foderà e Sindona si
diressero verso la Sicilia su una Fiat 131 noleggiata allAvis (
);
Miceli Crimi e Puccio partirono per Palermo in treno (
). Già da Atene,
con alcune telefonate, Miceli Crimi aveva preavvertito Francesca Paola
Longo e Gaetano Piazza che Sindona sarebbe giunto a casa di questultimo
la notte fra il 15 e il 16 agosto. Così avvenne: Sindona giunse a
Caltanissetta, dove erano ad attenderlo il Piazza e la Longo, verso le
1,30 di notte. Subito dopo aver cenato, Vitale e Foderà se ne andarono,
ed il loro posto di accompagnatori venne preso, la mattina successiva,
da Miceli Crimi che era arrivato da Palermo.);
infine, il Siino è stato adibito alla assistenza (messo a disposizione)
del Sindona nella seconda decade di agosto.
Sulla scorta dei testé rassegnati elementi si deve convenire che nella
ricostruzione del Siino esiste una notevole lacuna temporale, che non
consente di collegare - come indurrebbero, a tutta prima, le
affermazioni del collaboratore - attraverso un filo ininterrotto la gara
automobilistica, lallontanamento per quindici giorni, lincontro con
gli amici (al momento del quale la notizia del finto - rapimento del
Sindona si era già diffusa e lo stesso Sindona era già arrivato in
Sicilia) e, quindi, la presentazione del Sindona, avvenimenti che si
sono svolti nellarco temporale di circa un mese e non di circa quindici
giorni. In altri termini, lincontro del Siino con gli amici a Cefalù
non è intervenuto dopo circa quindici giorni dalla gara automobilistica
(14 e 15 luglio 1979), ma lo stesso va certamente collocato nella
seconda decade di agosto del 1979, a circa un mese di distanza.
Per contro, diversa congruenza cronologica potrebbe riconoscersi alla
narrazione del collaboratore se si riflettesse sul fatto, già segnalato,
che, alla stregua del ricordo del Siino, la gara automobilistica si
svolgeva verso la fine di luglio/inizio di agosto, periodo compatibile
con la ricostruzione temporale fornita.
Per le considerazioni già esposte e per la oggettiva difficoltà di
collocare esattamente nel tempo avvenimenti verificatisi quasi venti
anni prima e, per di più, niente affatto rimasti costantemente vivi
nella memoria, deve escludersi, contrariamente a quanto opina la Difesa,
che le incertezze in questione possano radicare una negativa valutazione
della attendibilità del racconto del Siino, cosicché non si può che
concludere che quanto illustrato confermi semplicemente la scarsa
affidabilità delle indicazioni temporali del medesimo e lasci ampio
margine alla possibilità che egli si sia allontanato per la sua
avventura galante circa quindici giorni prima dellincontro con gli
amici a Cefalù e che lepisodio presso La Scia sia avvenuto nel
periodo compreso fra la 12 ore di Campobello e detto allontanamento e,
dunque, nella seconda metà di luglio del 1979.
La esattezza della individuazione del periodo in cui avvenne lincontro
operata ed approfondita dal Tribunale (20 giugno/8 luglio 1979) rimane,
allora, a tutto concedere, possibile ma non certa, con la conseguenza
che la ragionata esclusione della eventualità che in quellarco
temporale sia stato effettuato dallimputato un breve e riservato
viaggio a Catania non esaurisce la gamma delle possibilità, non
sussistendo elementi certi, suscettibili di escludere che lo stesso
viaggio si sia, in realtà, verificato in altro, non lontano ma
successivo, momento.
Non mancano, alla stregua delle annotazioni contenute nella agenda
dellimputato e delle indicazioni desumibili dal suo libro Gli anni
della solidarietà Diari alcuni giorni in cui gli impegni o
la assenza di impegni avrebbero consentito una rapida discesa in
Sicilia.
In particolare, degna di attenzione è la data del 26 luglio 1979
(giovedì), sotto la quale nella agenda dopo una annotazione riferibile
allincirca alle ore 8,00, non compare alcuna altra scritturazione prima
di quella (senato capigruppo) accostata alle ore 18,00, mentre nel
citato libro sotto la stessa data, prima del riferimento alla riunione
dei capigruppo, compaiono soltanto alcuni commenti concernenti, per lo
più, sviluppi della situazione politica.
Ma, del resto, non ci si può esimere dallosservare che la indagine
sugli impegni di Andreotti e sulla compatibilità degli stessi con un
rapido viaggio a Catania, con riguardo ad alcuni specifici giorni, è
fondata esclusivamente sulle annotazioni contenute nella agenda
dellimputato e sui contenuti dei diari del medesimo, pubblicati nel
citato libro Gli anni della solidarietà - Diari 1976/1979: è, allora,
sufficiente immaginare la plausibile possibilità che qualche
appuntamento annotato in agenda sia stato spostato o annullato in
coincidenza con linconfessabile viaggio in Sicilia senza apportare
(deliberatamente o per mera trascuratezza, non importa) la relativa
correzione per compromettere in modo radicale la conducenza del dato.
Peraltro, appare tuttaltro che certa la assoluta precisione degli orari
dei vari avvenimenti indicati nelle agende dellAndreotti, ben potendo
le annotazioni essere soltanto approssimative: in merito giova ricordare
che lo stesso Tribunale ha avuto modo di rilevare una, sia pure
contenuta, discrasia fra gli orari di uno stesso avvenimento indicati su
due diverse agende dellimputato - In data 8 gennaio 1979, alle ore
16.30 o alle ore 17 (secondo le annotazioni rispettivamente contenute in
due diverse agende dellimputato), si svolse un altro incontro tra
lavv. Guzzi e l'on. Andreotti -.
Né, al riguardo, può validamente obiettarsi che i contenuti della agenda
trovano rispondenza in quelli dei Diari, posto che alcune annotazioni
di questi ultimi sono assolutamente laconiche e rendono, perciò,
plausibile che siano state semplicemente e liberamente desunte a
posteriori dalle scarne (e, per quanto rilevato, potenzialmente
inattendibili) indicazioni dellagenda (vedasi, in merito, quanto si
osserverà fra breve).
In questo quadro si può segnalare come una annotazione riguardante
Biasini - c.s.] BIASINI (la sottolineatura è dellestensore) - compare
nella agenda sotto la data 26 giugno 1979, laddove nel citato libro si
fa menzione di un colloquio con il medesimo Biasini sotto la data del 25
giugno 1979: in qualche modo, la medesima annotazione può essere
accostata a quella concernente Piccoli - PICCOLI (c.s.) (la
sottolineatura è dellestensore) - che è stata vergata in corrispondenza
delle ore 12,00 del giorno precedente.
Per scendere nel concreto, con specifico riferimento al periodo
analizzato dal Tribunale, si può evidenziare come i primi giudici
abbiano escluso che lincontro presso La Scia possa essersi svolto il
lunedì 25 giugno 1979 evidenziando che dai documenti prodotti dalla
Difesa si desumeva che in quel giorno, alle ore 18,00, aveva avuto luogo
una seduta del Consiglio dei Ministri sotto la presidenza dellon.
Andreotti che era terminata alle ore 20,40 e che le annotazioni
contenute nella agenda (ore 8,30 un nome illeggibile e P. Scotto; ore
12,00 Piccoli con altra annotazione illeggibile; tra le ore 17,00 e
18,00 Longo Consiglio Min.) e nei Diari 1976/1979 (Consiglio dei
Ministri. Problemi dei precari delle scuole medie e altri decreti legge.
Dio ce la mandi buona. Colloqui con Piccoli, con Pietro Longo e con
Biasini.) fossero incompatibili con un, sia pure breve, viaggio a
Catania a causa della ristrettezza dellarco temporale a disposizione in
coincidenza con le ore centrali della giornata.
Ma, è sufficiente ipotizzare che, rispetto alle annotazioni contenute
nella agenda, il colloquio con Piccoli sia stato annullato, rinviato
(eventualmente al giorno successivo: si ricordi lipotizzato
accostamento a quello con Biasini), ovvero sia stato anticipato per
allargare larco temporale e, dunque, pregiudicare tutta la
ricostruzione operata dai primi giudici.
In tale quadro appare, in qualche modo, significativa anche la
laconicità della menzione, contenuta nei Diari, dei colloqui con
Piccoli, Pietro Longo e Biasini, che non esplicita alcun accenno,
neppure fugace, alloggetto dei medesimi: per contro, limputato, nelle
innumerevoli occasioni in cui menzionava un incontro o un colloquio,
usava generalmente aggiungere quantomeno una brevissima notazione.
Al riguardo, soffermando la attenzione su un periodo apprezzabilmente
lungo e vicino al 25 giugno 1979 ed analizzando, perciò, il contenuto
dei Diari a partire dall1 gennaio 1979 fino al 5 agosto 1979 (data
con cui si concludono i resoconti pubblicati con il libro), si può
osservare che, escludendo i casi in cui loggetto dei colloqui era,
comunque, sottinteso (per esempio quando gli stessi si inserivano nelle
consultazioni politiche volte alla formazione del Governo), si riscontra
la citazione di incontri senza il minimo accenno alloggetto della
conversazione nelle seguenti occasioni, concernenti pressoché totalmente
abboccamenti con personalità straniere:
13 gennaio: la faticosa ed impegnativa messa a punto dello schema di
programma triennale (protrattasi dalle ore 8,00 alle ore 22,00) era
stata interrotta da tre brevi parentesi per vedere Gardner, Bufalini e
mons. Angelini: solo a proposito dellincontro con questultimo i
Diari contengono qualche annotazione;
24 gennaio: Vedo il senatore canadese Bosa, italiano emigrato laggiù
due giorni prima del 18 aprile 1948: non manca, comunque, qualche
parola di commento;
19 febbraio: Incontro Egon Klepsch, insieme al quale lavorammo a
Strasburgo: non manca, comunque, qualche parola di commento;
30 marzo: Vedo Gardner (Tokyo Round): la annotazione fra parentesi,
peraltro, suggerisce i temi del colloquio;
11 aprile: A colazione a Palazzo Chigi Indro Montanelli: la presenza
del famoso giornalista suggerisce, peraltro, una intervista;
9 maggio: In serata, visita ai Reali del Belgio, ospiti a Roma: si
trattava, peraltro, evidentemente di una visita di prammatica e di
cortesia, non una occasione di incontro politico significativo;
11 maggio: Colloquio e colazione con il ministro USA Califano;
2 giugno: Vedo il ministro venezuelano Machado;
9 luglio: Ricevo il ministro polacco del Commercio Estero;
13 luglio: ricevo il primo ministro dellAlto Volta.
Alla luce delle, già più volte ribadite, difficoltà che il Siino ha
incontrato nella collocazione nel tempo dellepisodio riferito, non
appare, poi, per nulla persuasiva la analisi operata dal Tribunale sulla
giornata di domenica 8 luglio 1979, caratterizzata dalla sola
annotazione, sulla agenda dellimputato, del nome Solari alle ore
10,00, annotazione astrattamente compatibile con un rapido viaggio in
Sicilia, come riconosciuto dai primi giudici.
Gli argomenti con cui è stata esclusa la possibilità di individuare, in
concreto, l8 luglio come il giorno del viaggio a La Scia si
incentrano, invero, su considerazioni fondate su semplici, generiche
abitudini agonistiche del Siino che avrebbero dovuto rendere più agevole
il ricordo e sul fatto che, essendo l8 luglio una domenica, sarebbe
stato più facile rammentarsi di tale particolare, non menzionato,
invece, dal collaboratore.
Invero, tale ultimo dato appare, di per sé, di incerta valenza e, del
resto, sarebbe agevole rilevare come il Siino non abbia in alcun modo
escluso che il giorno della battuta di caccia a La Scia fosse una
domenica; inoltre, può legittimamente dubitarsi che la ricorrenza
festiva fosse significativa per un soggetto che, come il collaboratore,
non risulta che a quel tempo fosse credente e praticante o fosse
impegnato in una occupazione lavorativa particolarmente disciplinata
(tanto da poter assistere a tempo pieno il Sindona), che potesse
personalmente indurlo a differenziare, specie nel difficile ricordo, un
giorno feriale da uno festivo (mette conto, in proposito, richiamare il
seguente passo delle dichiarazioni rese dal Siino nella udienza
dibattimentale del 18 dicembre 1997: <>).
Quanto, poi, alla abitudine di perlustrare il percorso di una gara nella
domenica anteriore allo svolgimento della stessa, essa non era
inderogabile (ci andavamo già quasi ogni domenica in precedenza, per
cui questo lo facevamo.), cosicché può legittimamente dubitarsi che un
difforme non certo unico - comportamento adottato nelloccasione
sarebbe stato con certezza ricordato.
Ma, al di là di quanto esposto, si deve, più in generale, tenere conto
che, come più volte rilevato, i riferimenti temporali del Siino sono
quanto mai incerti ed approssimativi, cosicché appare davvero arbitrario
desumere dalla omissione di eventuali precisazioni o dalla presenza di
possibili lacune elementi significativi di valutazione ed addirittura la
esclusione, dal novero di quelli in cui potenzialmente è avvenuta la
riferita battuta di caccia a La Scia, di un giorno, ricadente nel
periodo individuabile alla stregua delle indicazioni del medesimo,
astrattamente compatibile con le altre acquisizioni processuali.
Né, alla luce del robusto ed esauriente quadro probatorio delineato,
potrebbe assumersi quale elemento decisivo, connotato da valenza
negativa, il fatto che non sia stato individuato dalla Accusa, in
relazione al periodo esaminato particolarmente dal Tribunale (20
giugno/8 luglio 1979), , posto che il tempo
trascorso, le esigenze di riservatezza, la astratta possibilità che sia
stato fatto scalo nellaeroporto militare di Sigonella con la
conseguente eliminazione di ogni documentazione rendono il dato niente
affatto decisivo.
Analoga notazione vale per la carenza di apporti eventuali del personale
addetto agli aeroporti di partenza e di arrivo (ammesso che se ne
conservi memoria a distanza di anni, dovrebbe risolversi il problema
della disponibilità a renderne testimonianza), ovvero del personale di
scorta, la cui compiacenza, del resto, non può affatto escludersi dati i
legami consolidati e risalenti con limputato.
In proposito non si può trascurare il tentativo di condizionare la
testimonianza di alcuni fedeli capiscorta facendo loro avere un elenco
dei viaggi in Sicilia dellimputato, così come rivelato dal teste m.llo
Zenobi: la Difesa contesta tale lettura dellepisodio, ma, se non vi
fosse stato nulla da nascondere e se dal ricordo dei predetti non
potesse sortire alcun fatto compromettente, davvero non si
comprenderebbe per quale ragione limputato avrebbe dovuto preoccuparsi
di fare avere ai medesimi detto elenco (al di fuori del quale,
ovviamente, non poteva parlarsi di ulteriori viaggi).
A proposito della scorta non ci si può esimere, poi, dal considerare
arbitraria la notazione del Tribunale secondo cui nelloccasione, a
voler seguire il racconto del Siino, limputato sarebbe stato
accompagnato da un notevole numero di addetti alla sua sicurezza, come
dimostrerebbe il corteo di (quattro o cinque) autovetture al seguito:
ma, invero, nulla esclude che le vetture che arrivarono a La Scia
insieme a quella su cui prendeva posto Andreotti recassero a bordo non
uomini di scorta (salvo, magari, qualche fedelissimo caposcorta), ma
altri esponenti politici locali, ovvero anche mafiosi che avevano
accolto limputato al suo arrivo in aeroporto e lo avevano condotto
presso la azienda dei Costanzo.
Emendando un non condivisibile convincimento del Tribunale, deve, poi,
ricordarsi che lassunto accusatorio non è fondato esclusivamente del viaggio dellimputato in
Sicilia in alcuni dei giorni astrattamente considerabili, ma sui
concreti dati che possono desumersi dalle attendibili e convergenti
indicazioni del Marino Mannoia e del Siino e che sono stati
approfonditamente esaminati: ne consegue che, inserendosi in tale quadro
probatorio, anche le mere possibilità e compatibilità sono idonee a
consolidarlo e che, per contro, solo la dimostrata impossibilità o
incompatibilità potrebbe, a tutto concedere, confutarlo.
In buona sostanza, la argomentazione del Tribunale difetta nel metodo,
giacché, omettendo di tener conto che sullepisodio erano stati
acquisiti convergenti elementi di prova forniti da fonti diverse, della
cui attendibilità non vi era ragione di dubitare, elementi, in
definitiva, immuni da rilievi che potessero minarne la intrinseca
affidabilità e, per di più, sia pure indirettamente, confermati da altre
indicazioni, sia logiche che di fatto, i primi giudici, nel vagliare la
possibile confutazione incentrata sulla collocazione temporale del
fatto, hanno, in qualche modo, ricercato una prova autonoma dello
stesso, senza accontentarsi, come avrebbero dovuto, di constatare che le
acquisizioni in merito non erano, in definitiva, idonee a smentire
levento, la cui esistenza restava, pertanto, adeguatamente dimostrata.
Concludendo, anche lincontro presso La Scia e, conseguentemente, le
ragioni dello stesso, possono considerarsi adeguatamente comprovati.
*************************************
2) ALCUNE CONSIDERAZIONI SUI RAPPORTI FRA IL SEN. ANDREOTTI ED I CUGINI
ANTONINO ED IGNAZIO SALVO.
E opportuno, a questo punto, soffermarsi brevemente sui rapporti fra
Andreotti ed i cugini Salvo (di cui, tra laltro, a dire del Buscetta,
costoro gli avevano personalmente parlato <> -) ed, in particolare, sul significato della recisa
negazione degli stessi da parte dellimputato.
Quanto illustrato consente senzaltro di considerarli dimostrati e
supera il macchinoso percorso argomentativo prescelto, al riguardo, dai
primi giudici, i quali hanno accantonato, non ritenendoli
sufficientemente dimostrati, anche apporti fondati sulla personale
percezione del dichiarante (come nel caso del Marino Mannoia) e basato
la propria valutazione su alcuni dati, la cui idoneità a fungere da
elementi principali di prova della tesi accusatoria appare quantomeno
incerta: invero, detti dati - almeno non tutti - non appaiono dotati di
sicura conducenza e di significato inequivoco.
Si consideri, infatti, che gli stessi sono fondati: 1) sulla macchinosa
ricostruzione della riferibilità allimputato di un numero telefonico
annotato su una agenda di uno dei cugini Salvo, che non è stata
oggettivamente rinvenuta; 2) sulla utilizzazione della autovetture della
SATRIS, procurata, peraltro, dal Lima che metteva a disposizione
dellimputato il suo autista; 3) sulla impressione di familiarità tratta
dai testi Vittorio De Martino e Sebastiano Conte dallatteggiamento
tenuto dallAndreotti e da Antonino Salvo nel corso del ricevimento
svoltosi il 7 giugno 1979 presso lHotel Zagarella; 4) sulla controversa
prova della vicenda del regalo del vassoio in occasione delle nozze
della figlia di Antonino Salvo con Gaetano Sangiorgi, prova fondata
sulle variegate rivelazioni, riferite da terzi, dello stesso Sangiorgi,
personaggio descritto come un fanfarone, il quale, per limitarsi ad una
osservazione, avrebbe riferito ad una persona appena conosciuta il La
Forgia quanto avrebbe pochi giorni prima cercato di occultare agli
inquirenti nascondendo il vassoio in questione; 5) sul già ricordato
episodio della telefonata allospedale civico, i cui contorni appaiono
quanto mai incerti.
Alla luce di quanto, al contrario del Tribunale, la Corte ha ritenuto
dimostrato, è evidente che gli stessi indizi perdono efficacia
determinante e che alcuni di essi possono, semmai, assumere una più
modesta e, in definitiva, pleonastica funzione corroborativa di quanto
aliunde e con mezzi assai più pregnanti accertato, cosicché su di essi
non mette conto soffermarsi.
Degno di nota è, però, che, nel quadro della negazione della conoscenza
con i cugini Salvo, la accertata conversazione con Nino Salvo presso
lHotel Zagarella costituisca una conferma del mendacio dellimputato
che travalica il significato intrinseco dellepisodio: posto che è
pacifico che i Salvo erano imprenditori noti anche a livello nazionale,
che, per di più, intrattenevano intimi rapporti con persone strettamente
legate ad Andreotti (Salvo Lima, Claudio Vitalone), limputato non
avrebbe potuto dimenticare di aver conosciuto uno di loro e relegare
quella, sia pure breve, conversazione ad un insignificante abboccamento
con un qualunque, anonimo imprenditore alberghiero che nelloccasione
aveva fatto gli onori di casa.
Rilevante è, in ogni caso, che, ad eccezione della, piuttosto equivoca,
telefonata in ospedale del settembre 1983, che non è con certezza
attribuibile personalmente allimputato (con la conseguenza che la
eventuale richiesta di parlare con uno dei cugini Salvo può essere
stata formulata da un terzo frequentatore della segreteria dellimputato
interessato a chiedere notizie del degente e non mancano davvero
esempi di persone vicine ad Andreotti, quali Lima, Evangelisti, lo
stesso Vitalone, che potessero frequentare la segreteria del primo e
palesare detto interessamento -), dagli stessi indizi non può, comunque,
ricavarsi argomento che consenta di collocare con certezza i rapporti in
questione oltre la primavera del 1980 e, tuttal più, se si volesse
considerare probante la (piuttosto debole, sotto laspetto dimostrativo)
utilizzazione delle autovetture blindate della SATRIS, oltre la
primavera del 1981 (si consideri che non consta alcun elemento che
consenta di ritenere che limputato sia stato invitato alle nozze,
celebrate il 29 agosto 1981 - e, dunque, in periodo in cui una eventuale
partecipazione non era ancora sospetta di Maria Daniela Salvo, figlia
di Antonino Salvo, con Giuseppe Favuzza, ovvero che abbia fatto
pervenire qualche regalo).
Piuttosto, occorre convenire che la mendace smentita di tali rapporti,
insieme con altre negazioni e, principalmente, quella, risalente
allepoca del maxiprocesso (udienza del 12 novembre 1986) e ribadita in
occasione delle dichiarazioni spontanee del 29 ottobre 1998, dei
contenuti del colloquio con il gen. Dalla Chiesa avvenuto il 5 aprile
1982 (si veda lesaustivo resoconto dellepisodio contenuto nel
paragrafo 2 della Sezione II del capitolo IV della appellata sentenza)
denota ragionevolmente lintento di non rivelare fatti e relazioni in
qualche modo compromettenti, che sottende la consapevolezza della
connotazione virtualmente illecita degli stessi e, dunque, finisce con
il corroborare lassunto accusatorio.
Con riguardo allo stesso incontro del 5 aprile 1982, non possono
condividersi le deduzioni difensive volte ad enfatizzare la differenza
fra il contenuto del diario del Generale ed il resoconto con cui il
figlio del medesimo, Fernando Dalla Chiesa, ha riferito di un successivo
colloquio con il padre vertente sullo stesso episodio. Se si può
concedere che il Generale abbia usato con il figlio un tono più
discorsivo ed accenti più coloriti e lo abbia, magari, arricchito di
qualche notazione sullatteggiamento dellimputato (che sarebbe
impallidito), non si può validamente contestare che vi sia una
sostanziale corrispondenza fra le confidenze fatte dal neoprefetto di
Palermo al figlio e da costui riferite in giudizio ed il contenuto del
diario ed, in particolare, il proposito, comunicato apertamente dal
neoprefetto medesimo allimputato, di svolgere in Sicilia, senza remore,
la propria azione di bonifica anche contro i sodali politici locali del
predetto. E che il diario si riferisca a questi ultimi e non,
genericamente, ai democratici cristiani o, come vorrebbe la Difesa, ad
ambienti anche autorevoli di Palermo e della Sicilia (pag. 899 della
memoria conclusiva) è confermato inconfutabilmente dallesplicita
indicazione dei medesimi come suoi (di Andreotti - n.d.e. -) grandi
elettori.
Proprio la prospettazione personalmente formulata dallimputato nelle
dichiarazioni spontanee rese nella udienza del 29 ottobre 1998 rende,
invero, irragionevole la ipotesi che la menzogna in ordine ai rapporti
con i Salvo fosse frutto semplicemente del tentativo di salvaguardare la
propria immagine pubblica o della preoccupazione di non rivelare un
aspetto che, al di là della intrinseca, reale valenza dello stesso,
potesse pregiudicare la propria posizione processuale: il sen.
Andreotti, sia pure con riferimento al significato del mancato
reperimento di ampia documentazione comprovante i negati rapporti, ha
sottolineato come a quellepoca i Salvo fossero ben considerati nella
società siciliana e i loro inviti erano ambitissimi e non vi sarebbe
stato quindi alcun motivo di nascondere la mia frequentazione con loro,
cosicché si deve concludere che il predetto avesse piena consapevolezza
di non avere ragione di smentire le relazioni con i medesimi, la cui
ammissione, anche sul piano dellimmagine, non poteva essere considerata
pregiudizievole per un frequentatore ignaro degli illeciti legami dei
predetti (e per chi non si era, in passato, astenuto da incontri,
contatti e frequentazioni con personaggi assai chiacchierati, quali il
Sindona, il Ciancimino e lo stesso Lima).
Quanto, poi, alla inesistenza di oggettive documentazioni di dette
relazioni, la stessa è agevolmente spiegabile con la riservatezza delle
stesse, suggerita dalla inopportunità per i Salvo, legati ad altra
corrente della Democrazia Cristiana, di partecipare ad avvenimenti
pubblici in occasione dei quali Andreotti interveniva in Sicilia come
capo della sua corrente; né, daltronde, gli amichevoli rapporti con
limputato implicavano necessariamente una spiccata intimità e la
frequentazione di medesimi ambienti mondani.
Peraltro, i Salvo, seguendo i modi comportamentali degli uomini
donore, quali essi stessi erano, dovevano improntare le loro relazioni
alla massima, possibile discrezione e non avevano alcun interesse a
rendere pubbliche le loro personali frequentazioni, ovvero a consentire
che le stesse venissero documentate (e, del resto, su alcune,
comprovate, occasioni di incontro con limputato era evidentemente
necessario mantenere la assoluta riservatezza).
Quanto rassegnato spiega, al di là di possibili reticenze, la ragione
per cui svariati esponenti politici siciliani abbiano dichiarato di non
sapere nulla di rapporti fra i Salvo e Andreotti e rende tali
indicazioni inidonee a smentirli.
Nel quadro delineato, poi, non possono ribaltare lunivoco significato
degli elementi di prova già positivamente valutati le affermazioni del
teste Graffagnini, già andreottiano e segretario provinciale della
Democrazia Cristiana di Palermo, secondo cui i cugini Salvo avrebbero
respinto la proposta, loro rivolta dallon. Lima, di partecipare ad
incontri conviviali con limputato e di essere presentati al medesimo
(al riguardo, peraltro, si può fare rinvio alle condivisibili
considerazioni critiche formulate dal Tribunale nelle pagg. 675 e ss.
della appellata sentenza, che suggeriscono, quanto meno, riserve sulla
veridicità anche sotto limportante il profilo della collocazione
temporale degli episodi riferiti dal teste).
Non possono, ancora, giovare alla tesi difensiva le negative indicazioni
dei familiari dei Salvo: anche a voler escludere un diffuso
atteggiamento reticente, le dichiarazioni dei predetti, alla stregua
delle condivisibili notazioni del Tribunale, potrebbero, tuttal più,
privare di rilievo la vicenda del regalo del vassoio, che essi non
potevano ignorare, ma non le effettive relazioni dei defunti congiunti
con limputato, in merito alle quali non sapevano nulla di pregnante.
Infine, ci si deve brevemente soffermare sul rilievo logico che la
Difesa ha così esposto nella memoria conclusiva: E questo un
argomento, sul piano logico, assolutamente insuperabile. Perché, pur
essendo certo che Andreotti non è uno sciocco, si dovrebbe pensare che
Andreotti avrebbe scelto la strada della negazione della sua conoscenza
con i cugini Salvo esponendosi al rischio che durando la conoscenza da
circa trenta anni - un qualche documento, un qualche testimone, una
qualsiasi prova lo potesse smentire..
La considerazione è astrattamente condivisibile, ma, nel concreto, essa
trascura la possibilità che la avvertita esigenza di respingere in
termini immediati ed assolutamente categorici le gravi accuse che gli
venivano mosse sulla scorta di alcune propalazioni di collaboratori di
giustizia che lo collegavano, in qualche modo, ai Salvo, abbia indotto
limputato, in sede di prima difesa, a negare ogni conoscenza con i
predetti, nella sicura fiducia che la inchiesta giudiziaria non sarebbe
stata ulteriormente approfondita e proseguita. Inoltre, si può
ragionevolmente ipotizzare che il sen. Andreotti abbia, in quel cruciale
momento, fatto affidamento sulla discrezione che aveva circondato i suoi
contatti con i Salvo, che avrebbe reso difficile (come, in effetti, è
avvenuto) rinvenire elementi di prova in proposito, ed anche ma su
questo aspetto si ritornerà più avanti sul notevole arco temporale
probabilmente trascorso dalla cessazione dei relativi rapporti.
La posizione originariamente assunta ha, quindi, inevitabilmente
vincolato il medesimo, posto che nel prosieguo della inchiesta sarebbe
stato evidentemente impossibile, senza compromettere la propria
posizione processuale, ammettere quella mendace negazione e spiegarne le
ragioni in termini di assoluta liceità.
Per necessaria conseguenza di quanto si è illustrato, si deve escludere
che siano stati mero frutto di millanterie la conoscenza ed i contatti
con limputato che, alla stregua di vari apporti, i cugini Salvo ed,
in particolare, Nino Salvo vantavano presso gli uomini donore e le
promesse di intercessione presso il predetto talora da essi formulate,
che, peraltro, non potevano affatto garantire che Andreotti si sarebbe
effettivamente attivato.
Al riguardo non si condivide la opinione dei PM appellanti secondo cui
il mancato raggiungimento dei risultati sollecitati, per i quali gli
stessi Salvo avessero assicurato la loro intercessione, avrebbe esposto
i medesimi a severe ritorsioni: il profilato nesso logico appare,
invero, il frutto di una interpretazione troppo rigida e basato su un
approccio largamente congetturale, posto che assicurare un
interessamento presso un terzo non può equivalere a garantire un
risultato che dipenda direttamente dal promittente e del quale costui
assume personalmente la responsabilità.
Men che meno la prospettata eventualità si attaglia al momento di
transizione, che, allesito della guerra di mafia dei primi anni 80
(rovinoso per il gruppo che si raccoglieva attorno al Bontate ed al
Badalamenti), indusse i Salvo a mettersi a disposizione della fazione
vincente dei corleonesi: in quel frangente, invero, secondo la stessa,
ragionevole prospettazione accusatoria, sono stati proprio i possibili
collegamenti con Lima ed Andreotti a risparmiare i Salvo, cosicché si
può ben comprendere come la immediata esigenza di salvarsi la vita non
lasciasse spazio alla preoccupazione di subire - eventuali - future
ritorsioni allorché sarebbe stato scoperto che gli interventi o i
presunti interventi presso limputato non avevano sortito effetto.
La considerazione suggerisce, anzi, levidente interesse dei Salvo, in
quel frangente, ad enfatizzare le loro buone relazioni con Lima e con
limputato e, magari, a rassicurare, sia pure in termini astratti, la
persistente, buona disponibilità di questultimo verso i mafiosi: in
questo quadro, si può ricordare quanto riferito dal Mutolo circa il buon
accoglimento manifestato, peraltro, in termini indiretti e piuttosto
vaghi - della richiesta di interessamento rivolta, nel gennaio-febbraio
1982, ad Ignazio Salvo dal boss Rosario Riccobono per il processo che
vedeva anche il genero, Michele Micalizzi, imputato dellomicidio
dellagente Cappiello, il cui esito, però, per i mafiosi in esso
imputati, fu disastroso, essendo stata annullata dalla Corte di
Cassazione la sentenza di assoluzione, che venne seguita, poi, in sede
di rinvio, dalla condanna dei medesimi.
Nel delineato contesto si devono inserire le dichiarazioni del Giuffrè
circa alcune visite che sono state rese da Nino Salvo a Michele Greco
durante la latitanza di questultimo e finché costui mantenne, almeno
formalmente, la carica di rappresentante provinciale e regionale di
Cosa Nostra, nonché circa alcuni commenti dello stesso Michele Greco.
In particolare, facendo riferimento alle originarie dichiarazioni rese
ai magistrati inquirenti il 7 novembre 2002 (il relativo verbale, come
più volte ricordato, è stato acquisito nella udienza del 16 gennaio
2003), sostanzialmente confermate dinanzi alla Corte, si può ricordare
che il Giuffrè ha riferito:
di una visita resa pare di capire durante il 1983 - al capomafia
latitante Michele Greco, a quellepoca capo della commissione
provinciale di Cosa Nostra, da Nino Salvo: nel corso di tale visita si
sarebbe parlato genericamente di appoggi che il Salvo avrebbe dovuto
procurare alla organizzazione mafiosa a Roma affinché venisse
alleggerita la pressione esercitata dalla forze dellordine e dalla
magistratura su Cosa Nostra ();
di una ulteriore visita resa al Greco dal Salvo e da tale Gioia,
fratello del più noto esponente politico e ministro democristiano, nel
corso della quale, come nella prima, i tre colloquiarono privatamente:
il dichiarante ha espresso la generica opinione che si fosse parlato
anche della azione di contrasto dei magistrati ed, in particolare, del
consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, dr. Rocco Chinnici
();
di quanto il Greco avrebbe riferito dopo detto colloquio: in
particolare, si sarebbe parlato dellon. Andreotti come riferimento
romano del Salvo ed il Greco avrebbe affermato che lo stesso Andreotti
era la sola persona alla quale ci si poteva rivolgere con una certa
fiducia; il Giuffrè ha aggiunto che gli emissari del Greco venivano
inviati presso Andreotti per sollecitargli interventi in favore di Cosa
Nostra ();
di ulteriori incontri con il Salvo ed il Gioia e di una presumibile,
positiva risposta sulla disponibilità di Andreotti, che avrebbe reso il
Greco più ottimista ().
Ora, al di là delle incertezze che inevitabilmente inducono le non
limpide affermazioni del Giuffrè in ordine al referente romano del
Salvo, in un primo momento solo generiche ( [
] PM: Ma linterlocutore di Nino Salvo o gli
interlocutori romani di Nino Salvo si indicarono quali potevano essere
o
- GIUFFRE: No
- PM:
anche in termini, così, ipotetici? -
GIUFFRE:
noi usavamo un nomignolo di un politico nostro influente di
allora, u Gobbo. Quando si parlava del Gobbo si parlava di Andreotti
(inc.)>), emerge evidente da tutto il contesto delle dichiarazioni del
collaboratore la insanabile discrasia fra lottimismo ostentato dal
Greco e la totale assenza di indicazioni, anche solo vaghe, di concreti
interventi dellimputato favorevoli a Cosa Nostra e, più in generale, la
totale insussistenza di segnali di un effettivo allentamento della
pressione sulla organizzazione mafiosa, così come esplicitamente
riconosciuto dallo stesso Giuffrè dinanzi alla Corte ().
Anche a volere escludere la eventualità che i commenti del Greco fossero
strumentalmente diretti a rassicurare i sodali che curavano la sua
latitanza, si fa, dunque, strada la concreta possibilità che in questa
fase le generiche rassicurazioni del Salvo, cui premeva, anche per
preservare la sua incolumità, manifestare la propria amicizia verso i
nuovi padroni di Cosa Nostra e di conservare il proprio apparente ruolo
di possibile tramite con Andreotti, non trovavano, in realtà,
rispondenza in un effettivo atteggiamento di disponibilità di
questultimo.
Per contro, abbandonando rassicurazioni solo generiche e, dunque, non
immediatamente controllabili, appare degno di nota che, al consolidarsi
del potere dei corleonesi, latteggiamento dei Salvo che, conclusa
la fase più cruenta della c.d. guerra di mafia, avevano recuperato
sicurezza sulla loro sorte - riveli un significativo, progressivo
mutamento con riferimento ad interventi concreti e specifici volti ad
aggiustare importanti processi a carico di uomini donore di spicco,
interventi sollecitati direttamente dal boss Salvatore Riina: di fronte
a tali, concrete sollecitazioni, che riguardavano processi avvertiti
come importantissimi dai corleonesi, alla disponibilità prima
manifestata è subentrata, infatti, la rappresentazione di ostacoli e
difficoltà, che non hanno mancato perfino di irritare il Riina.
Al riguardo si possono citare le resistenze frapposte, rispettivamente,
da Nino e da Ignazio Salvo in relazione alle sollecitazioni volte ad
adoperarsi per condizionare lesito di due importantissimi processi
contro esponenti di Cosa Nostra, quello avente ad oggetto lomicidio del
cap. Basile (si veda il resoconto del colloquio con Nino Salvo fornito
da Giovanni Brusca, sopra integralmente riportato) ed il maxiprocesso
(si tenga conto che, secondo quanto riferito da Giovanni Brusca, proprio
latteggiamento assunto nella seconda circostanza da Ignazio Salvo aveva
indotto il Riina a decretarne la morte ben prima della stessa
conclusione del maxiprocesso).
In conclusione, se non può escludersi che, allavvento dei corleonesi,
i Salvo abbiano deliberatamente simulato, confermandola, una
persistente, astratta, disponibilità dellimputato verso i mafiosi, il
profilato, nuovo atteggiamento dei medesimi vale a dimostrare che, nel
concreto, essi non promettevano interessamenti di Andreotti per
specifici risultati che sapevano che non avrebbero potuto ottenere e
che, anche a prezzo di esporsi a pericolosissimi risentimenti,
francamente rassegnavano, laddove sussistessero, le difficoltà di
intervenire in favore di esponenti del sodalizio mafioso sottoposti a
processo.
Rinviando ad altra parte la analisi del significato che tali
atteggiamenti assumono in relazione alla persistente disponibilità
dellimputato nei confronti della organizzazione mafiosa, resta, dunque,
ragionevolmente confermato che, al di là dei risultati raggiunti e della
effettività o meno degli interventi di Andreotti, i Salvo non avevano,
almeno nel periodo preso in considerazione nel presente capitolo,
barato simulando con i loro coassociati mafiosi entrature presso il
predetto che, in realtà, non possedevano.
Del resto, gli intimi ed autenticamente amichevoli rapporti che, in
quellepoca, i Salvo intrattenevano con la fazione c.d. moderata di Cosa
Nostra, rapporti con circondati da alcun negativo pregiudizio e da
sospetto, escludevano la necessità di simulare agganci politici del
massimo livello ed, in particolare, con Andreotti, agganci di cui,
peraltro, i loro interlocutori mafiosi, legati da uno strettissimo
rapporto anche con il Lima (a sua volta in dirette relazioni con
limputato), avrebbero avuto la immediata possibilità di verificare; per
contro, per le ragioni accennate, gli stessi Salvo hanno potuto
avvertire la ragionevole esigenza di richiamare e di enfatizzare detti
agganci, sia pure con generiche rassicurazioni, allorché assunsero il
controllo di Cosa Nostra gli esponenti della fazione nemica.
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3) LINCONTRO RIFERITO DAL TESTE VITO DI MAGGIO ED IL REGALO DEL DIPINTO
RIFERITO DAL COLLABORATORE FRANCESCO MARINO MANNOIA.
A) BREVE PREMESSA.
Qualche considerazione meritano gli episodi, afferenti al periodo in
esame, in relazione ai quali le negative valutazioni del Tribunale sono
state censurate dal Procuratore della Repubblica con i motivi nuovi
tempestivamente presentati si tratta del regalo del dipinto del Rossi
che il capomafia Stefano Bontate avrebbe fatto allimputato e della
testimonianza di Vito Di Maggio circa la presenza di Andreotti a Catania
ed il possibile incontro con il Santapaola -.
Preliminarmente si deve rilevare che la Difesa sembra non si
rintraccia una esplicita eccezione e la stessa Difesa non ha mancato di
intrattenersi diffusamente anche sui relativi temi di prova - aver
contestato la ritualità dei motivi nuovi in quanto gli stessi non
sarebbero rivolti contro punti della appellata sentenza già sottoposti a
critica con i motivi principali.
E certamente vero che, nel contesto di una ampia censura del verdetto
assolutorio, articolatasi nel minuzioso esame di svariati, specifici
temi di prova, i motivi principali non si occupano delle due vicende in
discorso, che sono indubbiamente caratterizzate da specificità rispetto
alle altre, numerose questioni e sono state, infatti, trattate
autonomamente nella appellata sentenza, rispettivamente nel capitolo
VIII e nel capitolo XII.
Può, dunque, dirsi che i motivi nuovi si incentrino su punti specifici
della appellata sentenza che non erano stati oggetto della impugnazione
principale, sicché il rilievo si ravvisa fondato, posto che, alla
stregua della costante giurisprudenza della Suprema Corte, i motivi
nuovi devono consistere in una ulteriore illustrazione delle ragioni di
diritto e degli elementi di fatto che sorreggono loriginaria richiesta
rivolta al giudice dellimpugnazione e non possono, invece, investire i
capi o i punti della decisione impugnata diversi da quelli
specificamente attinti dalloriginario gravame (cfr. Cass., sez. un.,
, Bono; Cass., sez. I, , Lauro; Cass., sez. I,
, Marraffa).
Peraltro, essendo loggetto della impugnazione il verdetto assolutorio
nella sua interezza, nelloperare una revisione critica della appellata
sentenza non può essere precluso alla Corte di considerare anche aspetti
e vicende siano stati o meno segnalati dalla parte appellante con
motivi nuovi o con memorie - non specificamente oggetto della amplissima
impugnazione principale, specie se sussista la esigenza di verificare la
possibile connessione degli episodi con altri già ritenuti ovvero se gli
stessi episodi siano utili a verificare la attendibilità di fonti che
hanno conferito apporti diversificati e non limitati al singolo e
circoscritto tema.
Per tale ragione, senza pretendere di ribaltare le (definitive)
conclusioni del Tribunale in merito ai fatti de quibus e di ricavare,
quindi, da una eventuale, diversa opinione della Corte elementi
pregnanti di valutazione in vista della decisione sulle contestate
imputazioni, si procederà, comunque, ad esaminare, sia pure brevemente,
anche le questioni proposte con i motivi nuovi.
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B) LINCONTRO A CATANIA FRA IL SEN. ANDREOTTI ED IL CAPOMAFIA BENEDETTO
SANTAPAOLA, RIFERITO DAL TESTE VITO DI MAGGIO.
Non ritiene la Corte di doversi soffermare particolarmente sullapporto
del teste Vito Di Maggio, per i dettagli del quale si rinvia, come di
consueto, alla appellata sentenza, nonché al sopra riportato resoconto
della stessa e dei motivi nuovi.
In ordine ai rilievi con i quali i PM appellanti hanno censurato il
negativo giudizio del Tribunale si osserva brevemente quanto segue.
La sperimentata propensione del Di Maggio a offrire la propria
collaborazione agli inquirenti e la non isolata inesattezza delle sue
affermazioni in materia di individuazione di persone costituiscono
elementi che largamente giustificano la particolare prudenza con la
quale i primi giudici hanno valutato le dichiarazioni del medesimo,
specie se si considera la, già evidenziata nelle premesse introduttive,
possibile spinta alla mitomania che una inchiesta clamorosa come quella
a carico del sen. Andreotti poteva suscitare.
Per di più, ulteriori perplessità scaturiscono dalle negative
indicazioni dei testi Giovanni Gallenti e Stefano Ridolfo, in merito
alla sostenuta inattendibilità dei quali gli argomenti dei PM appaiono
piuttosto deboli ed inidonei a confutare le congrue considerazioni del
Tribunale: il fatto che i predetti fossero operatori commerciali che
vivevano e lavoravano a Catania e che avevano subito taglieggiamenti da
parte dei mafiosi non li aveva, infatti, distolti dal confermare alcune
indicazioni del Di Maggio (per esempio, le presenze presso lHotel Perla
Jonica dei capimafia Benedetto Santapaola e di Giuseppe Calderone ed il
ruolo esercitato dai due) e, del resto, per via degli oggettivi sviluppi
storici, che avevano visto, in definitiva, limputato divenire inviso a
Cosa Nostra ed anche perdere la sua, in precedenza notevolissima,
influenza politica, davvero non si comprende la ragione per cui i due
testi avessero seri motivi per tacere e, più in generale, cosa i
medesimi dovessero temere dalla mafia se avessero fornito informazioni
atte a confermare lo specifico racconto del Di Maggio.
Senza escludere i rilevanti sospetti che legittimamente si possono
nutrire sulle negazioni provenienti da altri testi, che, però, non
possono ovviamente tradursi in elementi positivamente corroborativi
delle dichiarazioni del Di Maggio, si può, altresì, evidenziare che
milita contro la possibilità di riconoscere piena attendibilità alla
dichiarazione del Di Maggio anche la scarsa verosimiglianza della
eventualità che limputato si sia sobbarcato, nel giro di un breve arco
temporale, a due distinti viaggi riservati a Catania: lincontro presso
La Scia si colloca, infatti, nel medesimo contesto temporale
dellepisodio riferito dal Di Maggio, che, alla stregua delle, ancorché
incerte, indicazioni di questultimo, non può cronologicamente
allontanarsi in modo eccessivamente marcato dalla data del 15 giugno
1979 in cui il dichiarante aveva festeggiato il proprio onomastico,
posto che altrimenti non avrebbe avuto alcun senso accostare, come ha
fatto il teste, lepisodio medesimo alla ricorrenza.
La indicazione del Di Maggio, che ha collocato lepisodio in ora
pomeridiana, non è, però, associabile, per via della incompatibilità
degli orari, a quella del Siino, atteso che alla stregua delle
dichiarazioni di questultimo limputato giunse a La Scia in ora
mattutina.
In via meramente ipotetica potrebbe ritenersi che il Di Maggio,
nelloperare il suo difficile sforzo mnemonico, abbia, in realtà,
erroneamente posticipato lorario dellevento, che, se anticipato ad ora
mattutina, finirebbe con il convergere in modo significativo con il
racconto del Siino.
Si consideri, infatti, che questultimo ha riferito che quella mattina
il Santapaola raggiunse La Scia verso le ore 10,30 e se ne allontanò
quasi subito dopo (<>): ora, è difficile
immaginare che il Santapaola, capomafia di prima grandezza nella zona,
non abbia partecipato alla riunione con Andreotti, cosicché si può
ipotizzare che egli si sia, in realtà, solo temporaneamente allontanato
per svolgere lincarico di scortare lillustre ospite e gli altri
personaggi politici menzionati dal Di Maggio a La Scia, prima di
lasciare definitivamente la azienda agricola per accompagnare limputato
ed il suo seguito.
In questo quadro troverebbe congrua collocazione lappuntamento presso
lHotel Nettuno, dal quale il Di Maggio, a suo dire, vide partire la
appena arrivata vettura che recava a bordo limputato, sulla quale
presero posto lon. Lima e lon. Urso, nonché, subito dopo, lo stesso
Santapaola, che prese posto insieme allautista sulla vettura del
predetto on. Urso: il racconto del teste, invero, implica che i predetti
uomini politici si trasferirono in altro luogo per riunirsi con
limputato e che il Santapaola li seguì, cosicché lo stesso sembra
attagliarsi perfettamente salva, si ribadisce, la indicazione
dellorario , per occasione, personalità dei partecipanti e
compatibilità logistica, allincontro presso La Scia.
E più che evidente, peraltro, che la possibilità che le formulate,
plausibili congetture si traducano in argomentazioni utili a corroborare
lassunto accusatorio è ostacolata dalla indicazione temporale del Di
Maggio, sicché sfuma la possibilità di trarre dalla stessa un ulteriore
argomento di conferma dellincontro presso La Scia.
In buona sostanza, per via di quanto appena evidenziato, le
dichiarazioni del Di Maggio si rivelano non utili a causa delle
perplessità che suscitano sia le incongruenze rimarcate dal Tribunale,
non dissolte dai rilievi dei PM appellanti, sia la ricordata, scarsa
verosimiglianza di un duplice viaggio riservato di Andreotti a Catania
nel giro di poche settimane.
Peraltro, quandanche, forzando le rassegnate risultanze e facendo leva
sul conforto apprestato dal più generale contesto probatorio, lapporto
del Di Maggio si volesse valutare positivamente, riconoscendo ad esso
valenza dimostrativa di un autonomo episodio di contatto fra esponenti
mafiosi e limputato ovvero di ulteriore conferma dellincontro presso
La Scia, lo stesso, in definitiva, non aggiungerebbe nulla di decisivo
alla prova già acquisita, posto che, con riferimento al periodo in
questione (1979), gli amichevoli rapporti e gli incontri dellimputato
con alcuni esponenti mafiosi devono ritenersi, in ogni caso, dimostrati.
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C) IL REGALO DEL DIPINTO.
In merito alla vicenda del regalo del dipinto, che il Bontate, tramite
linteressamento del Calò, avrebbe fatto ad Andreotti, deve,
innanzitutto, segnalarsi la oggettiva incertezza, dipendente dagli
approssimativi riferimenti temporali forniti dal Marino Mannoia e dalla
teste Sassu, circa la collocazione temporale della stessa: se, infatti,
può desumersi dalle indicazioni dei predetti che lepisodio vada
collocato nel corso della prima parte del 1980, rimane dubbio se si sia
verificato prima o dopo lincontro fra limputato ed il Bontate della
primavera di quellanno.
La questione, tuttavia, appare di rilievo non essenziale, atteso che il
solo connotato distintivo è costituito dal fatto che, nella seconda
ipotesi, la solerzia del capomafia potrebbe inquadrarsi, oltre che nella
più generale inclinazione ad ingraziarsi leminente uomo politico,
nellambito del tentativo di recuperare terreno dopo il ricordato,
burrascoso svolgimento di quel colloquio. Anche a ritenere che
limputato abbia effettivamente accettato il regalo del dipinto, cedendo
alla irresistibile bramosia di possederlo (per usare la espressione del
Marino Mannoia, egli impazziva per quel quadro), rimane, comunque,
fermo che dopo il medesimo colloquio non si registrano ulteriori fatti
che possano autorizzare nemmeno il sospetto di una attività
dellAndreotti a favore dei suoi tradizionali interlocutori mafiosi
(Bontate e Badalamenti) e che possano, dunque, convalidare la
persistente disponibilità del medesimo ad interagire con essi o,
comunque, ad agevolarli. Allo stesso modo, non risultano fatti da cui
desumere che limputato abbia, a sua volta, richiesto ai mafiosi di
attivarsi per lui o per suoi amici.
Posto ciò, occorre ribadire che, nel contesto dei comprovati, amichevoli
rapporti coltivati fino ad un certo punto dallimputato con alcuni
capimafia e, massimamente, con Stefano Bontate e della particolare
attenzione di costui a procurarsi la benevolenza del predetto, la
vicenda, in sé, poco aggiunge a quanto già evidenziato, cosicché la
stessa potrebbe essere accantonata.
E necessario, però, approfondirne brevemente lesame per puntualizzare
che, comunque si vogliano valutare gli elementi di prova, nella
fattispecie particolarmente esposti a possibili inquinamenti e
suggestioni, suscettibili di condizionare le affermazioni dei
dichiaranti, deve escludersi che possa trarsene argomento per mettere in
dubbio la complessiva attendibilità del Marino Mannoia.
A proposito della negativa incidenza delle notizie di stampa sulla
genuinità delle dichiarazioni acquisite, si può convenire con i PM che
non sia stata raccolta prova concreta del fatto che il Marino Mannoia,
prima della sua deposizione dibattimentale, sia venuto a conoscenza
delle sopravvenute indicazioni del Filastò e della Sassu: tuttavia, la
evidente e comprensibile diffusione sui mass media di notizie sulla
clamorosa inchiesta a carico del sen. Andreotti deve prudentemente
spingere linterprete a non scartare tale eventualità, che, del resto,
neppure i PM appellanti sembrano escludere gli stessi, invero, si
formalizzano, piuttosto, sulla questione della mancata acquisizione in
merito di sicura prova, che nella fattispecie, proprio per la assoluta
peculiarità della vicenda processuale, non può precludere di considerare
la ragionevole ipotesi prospettata dai primi giudici -.
E possibile, dunque, che il Marino Mannoia sia stato suggestionato
dalle indicazioni della Sassu e del Filastò e ne abbia tratto spunto per
ricordare loggetto e lautore del dipinto di cui aveva parlato, che nel
corso della deposizione dellaprile del 1993 non aveva rammentato.
Deve essere, pertanto, considerata la possibilità che le precisazioni
dibattimentali del Marino Mannoia siano state frutto di un ricordo non
spontaneamente maturato, ma sollecitato da notizie sopravvenute alla
prima propalazione, dalle quali la sua memoria abbia tratto, in perfetta
buona fede, giovamento.
La, ulteriormente gradata, eventualità che il collaboratore sia stato
così indotto a meglio circostanziare il suo scarno ricordo originario
omettendo di fare presente di averlo ravvivato a mezzo di informazioni
apprese nelle more inciderebbe inevitabilmente sulla genuinità delle sue
integrazioni dibattimentali e ne intaccherebbe la specifica
attendibilità.
Poiché ritiene di dovere, anche nella circostanza, procedere assicurando
allimputato la massima garanzia di un giudizio assolutamente prudente,
la Corte considererà effettive le predette, mere ancorché non
arbitrarie ipotesi e, pertanto, eliminerà dagli elementi valutabili le
precisazioni dibattimentali del Marino Mannoia.
Resta fermo, però, che costui, nella ricordata deposizione dellaprile
1993 ha spontaneamente parlato di un, non meglio precisato, dipinto, per
il quale limputato impazziva, che il Bontate, a mezzo del Calò, gli
fece avere in regalo dopo aver incaricato il futuro collaboratore di
reperirlo.
Anche a non voler considerare che non consta che il collaboratore fosse
per altre vie venuto a conoscenza della passione dellimputato per
larte pittorica, si tratta, in ogni caso, di una indicazione forse
ancora più peculiare di quella - già esaminata concernente lincontro
fra Andreotti e Bontate della primavera del 1980, indicazione che non ha
per oggetto una condotta, di per sé, criminosa non risulta affatto che
il regalo sia collegato ad una qualche attività esplicata dal
beneficiario né, come in altri casi, la sollecita, positiva risposta
ad una precisa richiesta proveniente dallimputato: essa, in definitiva,
si inserisce nel complesso della vicenda dei rapporti di questultimo
con i mafiosi come un elemento tutto sommato pleonastico, dal
significato meramente confermativo.
La testé formulata notazione e la incontestabile, assoluta singolarità
della medesima indicazione, che rende francamente inverosimile che essa
sia stata partorita dalla estemporanea fantasia di un propalante tra
laltro affaticato da svariate ore di interrogatorio, conferiscono alla
affermazione del Marino Mannoia una spiccatissima, intrinseca
attendibilità e consentono di ritenere superfluo uno specifico riscontro
e, per contro, sufficiente quello, sia pure indiretto, che può
legittimamente ricavarsi da quanto fin qui ritenuto provato: sarebbe,
invero, illogico, in relazione ad un episodio tutto sommato marginale,
dubitare della parola di un collaboratore al quale è stata riconosciuta
piena attendibilità con riferimento a dichiarazioni rese su fatti assai
più pregnanti.
La Difesa, per contro, enfatizzando la genericità delle primigenie
dichiarazioni del collaboratore, sostiene che il medesimo avrebbe tratto
argomento dalle sue esperienze di trafficante di opere darte e dalla
passione che il Bontate coltivava per la pittura per inventarsi
lepisodio in questione. Non spiega, però, la Difesa la ragione per cui
il Marino Mannoia, fra le innumerevoli, possibili opzioni che gli
consentivano di portare ad effetto il suo, presunto, malizioso disegno
di accusare falsamente il sen. Andreotti, abbia esercitato la sua
fantasia non nellinventare grevi scenari delittuosi nei quali
coinvolgere a pieno titolo il predetto, ma nel rivelare lo scontro con
il Bontate dipendente dalla sanguinosa scelta di assassinare il
Presidente Mattarella, o nellideare il regalo di un dipinto, che, nella
possibile gamma delle ignominie, assume una veste che può definirsi a
buon diritto insignificante. Né viene spiegata la ragione della misura
delle dichiarazioni del Marino Mannoia, che, come già sottolineato, ha,
di fatto, preservato il sen. Andreotti dalla accusa più grave, negando
che il medesimo avesse proseguito con i corleonesi i rapporti
amichevoli già intrattenuti con il Bontate.
Non può, poi, essere seguita la Difesa nella pretesa incompatibilità fra
il racconto del collaboratore e quello della Sassu: è, invero, evidente
che il dato fondamentale è costituito dal particolare apprezzamento del
sen. Andreotti per il dipinto de quo, che, venuto a conoscenza, da una
parte, del Bontate sprovvisto di informazioni sul luogo in cui poteva
reperirlo e dallaltra, dellEvangelisti, ha dato causa agli
incarichi, del tutto diversi, dai predetti, rispettivamente, conferiti
al Marino Mannoia ed alla Sassu.
Ma, anche voler disattendere lespresso convincimento ed a voler
ritenere necessario un riscontro più specifico, si dovrebbe, comunque,
convenire: 1) che, contrariamente a quanto assume la Difesa, a tutto
concedere non può dirsi che sia stata verificata la inattendibilità
della specifica propalazione del Marino Mannoia; 2) che le dichiarazioni
della teste Angela Sassu possono, comunque, assumersi a, sia pure
indiretta, conferma.
Occorre premettere che le acquisizioni processuali e la lettura delle
dichiarazioni della teste Sassu consentono di escludere ogni possibile
intento persecutorio della medesima ed ogni impropria interferenza
psicologica che possa averne influenzato il racconto: sia i rapporti
personali con Andreotti, esauritisi in una singola, cortese
conversazione, sia gli ambienti frequentati la Sassu era intima di
padre Gabriele dellAntoniano di Bologna e anche dellex Ministro
Bartolomei inducono ragionevolmente ad escludere che ella fosse, anche
solo ideologicamente, prevenuta nei confronti dellimputato.
La Sassu, inoltre, ha semplicemente parlato dellepisodio, in periodo
non sospetto, al suo legale, avv. Filastò, e non ha certo assunto
liniziativa di portarlo a conoscenza dei magistrati inquirenti, che ne
vennero informati dallo stesso avv. Filastò, le cui dichiarazioni
indirette, dense di imprecisioni ed anche di contraddizioni, devono
essere accantonate e non possono essere valorizzate per inficiare quelle
della Sassu, che, a comprova della sua genuinità e della totale assenza
di un concertato intento persecutorio nei confronti dellimputato, le ha
largamente smentite.
Tra laltro, la teste ha riferito che allorché era stata convocata dal
PM di Palermo non aveva neppure esattamente compreso su cosa sarebbe
stata chiamata a deporre ed aveva, anzi, creduto che si trattasse di una
vertenza relativa allacquisito di falsi dipinti di De Chirico (<>), nella quale era assistita proprio dallavv. Filastò, al
quale nel corso di una sessione aveva casualmente parlato dellepisodio
in questione (<>).
In aderenza allo stesso convincimento espresso dai primi giudici, deve
escludersi che sussistano ragioni per dubitare della attendibilità della
Sassu e certo non può, in questo quadro, essere enfatizzata la
circostanza che la predetta, a distanza di circa quindici anni, non
abbia (comprensibilmente) rammentato il nome della via di Roma dove si
apriva il negozio dellantiquario da lei visitato o il nome della ditta.
Ancora, qualche apparente incongruenza nello svolgimento dellepisodio
da lei riferito non può giustificare una valutazione negativa: la stessa
Sassu, che ha parlato esplicitamente dellintento di padre Gabriele di
aiutarla nella intrapresa attività di gallerista presentandole
personalità del mondo economico e politico (<>), riconosce esplicitamente di stentare a comprendere il
significato dellincarico affidatole dallon. Evangelisti (<>), abbozzando, peraltro, un inizio
di spiegazione, che è stata ostacolata a causa del suo contenuto
soltanto deduttivo, individuandola, infine, in qualche modo, in una
esagerata, bonaria esaltazione della sua competenza in materia da parte
di padre Gabriele (<>).
Sulla scarsa congruenza dellepisodio si è particolarmente soffermato il
Tribunale, ma al riguardo si deve concordare con la prospettazione dei
PM appellanti: la apparente illogicità si risolve se si ammette, come è
del tutto plausibile, che, nellambito dellintento ricordato, padre
Gabriele abbia voluto presentare la Sassu allon. Evangelisti
profittando anche del fatto che costui, a quellepoca, era interessato -
per conto dellimputato - a un dipinto del Rossi (pittore veneto) e che
la stessa Sassu aveva appena curato una mostra di pittori veneti. Non
offende, poi, la logica il fatto che lo stesso Evangelisti, una volta
presentatagli la Sassu, vuoi per compiacere padre Gabriele, vuoi per
acquisire la opinione di una persona che presumibilmente gli era stata
descritta dal sacerdote come particolarmente competente in materia, le
abbia affidato lincarico di visionare il dipinto e di chiederne il
prezzo ed abbia, quindi, scambiato con lei qualche parere circa la
congruità del corrispettivo richiesto dal gallerista.
Da condividere sono, inoltre, i rilievi dei PM concernenti il mancato
ritrovamento del dipinto ed il mancato inserimento dello stesso del
catalogo generale del Rossi, che, tra laltro, è stato escluso dalla
stessa Sassu (<>).
In buona sostanza, posta la ricordata attendibilità della Sassu, deve
escludersi la sussistenza di rilevanti controindicazioni che ne possano
minare il racconto e fra esse non può certo annoverarsi la contrastante
affermazione dellon. Evangelisti, che la teste ha dichiarato di non
essere in grado di spiegarsi (<>).
Anche in proposito non si può non concordare con la deduzione dei PM,
che hanno correttamente sottolineato che la attendibilità della
dichiarazione dellon. Evangelisti è negativamente condizionata dai suoi
risalenti rapporti di personale amicizia e di solidarietà politica con
limputato: in tale quadro, appare, peraltro, significativo che egli,
nel corso della medesima deposizione dell1 luglio 1993, abbia
spontaneamente aggiunto che era turbato per linterpretazione che è
stata data dalla stampa alle dichiarazioni da me date al PM Salvi. Io,
infatti, non ho mai inteso attaccare o danneggiare il Presidente
Andreotti..
Infine, non può conferirsi valore decisivo alla deposizione, richiamata
dalla Difesa, della teste Wilma Raimondi, già segretaria dellon.
Evangelisti, che si è dichiarata al corrente di tutte le frequentazioni
del predetto ed ha negato di conoscere la Sassu e padre Gabriele: a
radicare la inconducenza della affermazione della Raimondi circa la sua
pretesa onniscienza dei fatti che riguardavano il suo datore di lavoro è
sufficiente leggere il controesame alla quale il PM la ha sottoposta,
nel corso del quale ella si è dichiarata alloscuro di episodi o di una
serie di, più o meno intime, frequentazioni dellon. Evangelisti, di cui
il medesimo aveva parlato, dando anche la impressione di una
precostituita volontà di negare, anche senza essere specificamente
interrogata sul punto, lepisodio del dipinto di Gino Rossi (<>).
Concludendo, se, come evidenziato, il racconto della Sassu deve
ritenersi credibile, si può rilevare che, al di là della individuazione
dellautore e del soggetto, dallo stesso si trae conferma che nel corso
della primavera-estate del 1980 Andreotti ricevette in regalo un
dipinto: attesa la - già più volte evidenziata e sperimentata
spiccatissima affidabilità del Marino Mannoia e stante la elevata
attendibilità della correlata, specifica indicazione del medesimo, ciò
deve ritenersi sufficiente ad assicurare alla stessa adeguato riscontro
e, comunque, a tutto concedere, ad escludere che il collaboratore sia
rimasto smentito.
*************************************
4) SUGLI APPORTI CONFERITI DAL SEN. ANDREOTTI A COSA NOSTRA E, IN
PARTICOLARE, AGLI ESPONENTI DI QUELLA FRANGIA DEL SODALIZIO CRIMINALE
CON I QUALI INTRATTENEVA AMICHEVOLI RAPPORTI - BREVI CENNI SULLA VICENDA
SINDONA.
Occorre, a questo punto, formulare alcune considerazioni in ordine al
significato degli episodi esaminati, la cui sussistenza è stata ritenuta
adeguatamente provata.
Dagli stessi si desume, in primo luogo ed in termini inequivocabili, che
limputato, fino allepoca dellultimo episodio considerato (primavera
1980), ha effettivamente coltivato relazioni amichevoli con i cugini
Salvo e con i vertici della fazione moderata di Cosa Nostra (Bontate e
Badalamenti), presumibilmente occasionati dai legami di costoro con
lon. Lima, il più importante riferimento di Andreotti in Sicilia.
E del tutto ragionevole pensare che limputato sia, in tal modo,
divenuto un riferimento per i predetti mafiosi, che contavano sulla
amicizia del medesimo e da essa traevano prestigio allinterno della
organizzazione e fra gli uomini donore, provocando, come riferito da
più fonti, anche le invidie ed il risentimento dei membri del sodalizio
esclusi da tale rapporto.
Ciò, però, non implica necessariamente che la amichevole disponibilità
di Andreotti abbia dato luogo automaticamente al coinvolgimento del
medesimo in qualsivoglia, anche importante, affare la cui soluzione
premesse agli ossequiosi e deferenti mafiosi, pronti a soddisfare ogni
esigenza dellillustre uomo politico per conquistarsene la benevolenza,
ma restii a disturbarlo: è quanto mai significativo il termine
disturbare, utilizzato dal Di Carlo nel riferire la frase usata dal
Bontate (<>), che
sottintende la discrezione con la quale un mafioso, anche del più alto
livello, si poteva approcciare, anche per via indiretta, per rivolgere
petizioni, ad una personalità quale quella dellimputato.
Lo svolgimento della vicenda (per il quale si rinvia alla doviziosa
trattazione contenuta nel capitolo VI della appellata sentenza)
probabilmente più importante per gli interessi economici dei capimafia
Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo, quella del salvataggio della
Banca Privata Italiana del finanziere siciliano Michele Sindona, appare,
al riguardo, particolarmente significativo.
Se non si può negare che Andreotti abbia palesato interessamento per le
sorti del Sindona, interessamento che, peraltro, contrariamente a quanto
osservato dal Tribunale, non sempre è stato vivo (è sufficiente
leggere quanto rassegnato nella appellata sentenza a proposito della
ricostruzione dei fatti fornita dallavv. Rodolfo Guzzi, legale del
Sindona, ricostruzione nella quale non mancano accenni a momenti di
freddezza o di declinante attenzione), si deve, però, riconoscere che il
medesimo, allorché si è giunti al momento cruciale e si è trattato di
adoperarsi per il salvataggio del finanziere siciliano, non si è
spinto più in là di una benevola attenzione, che, si è particolarmente
manifestata verso il secondo progetto di sistemazione della Banca
Privata Italiana (denominato giroconto Capisec).
Tale ultimativa vicenda è la sola che, ad avviso della Corte, meriti di
essere riconsiderata, posto che quel che qui interessa non è, in
generale, accertare se ed in che misura limputato abbia agevolato nel
tempo il Sindona o se si sia incontrato con lui, ma soltanto, come è
ovvio, appurare se sussistano, in relazione alla vicenda del finanziere
siciliano, connessioni dello stesso imputato con Cosa Nostra.
Nel senso precisato, la attenzione può restringersi alla citata vicenda
del salvataggio della Banca Privata Italiana, che, come accennato,
assumeva effettivamente un interesse fondamentale anche per i mafiosi
che avevano affidato al Sindona i loro capitali, mentre appare superfluo
ripercorrere nuovamente fatti pregressi, quasi tutti oggettivamente
risoltisi, in definitiva, a svantaggio del finanziere siciliano, fatti
che, peraltro, in qualche caso appaiono di non inequivoca lettura (per
esempio, è oggettivamente dubbio se la agevolazione, da parte di
Andreotti ma non solo del medesimo , della nomina del dr. Barone ad
amministratore delegato dal Banco di Roma sia stata funzionale alla
salvaguardia degli interessi del Sindona o sia stata, piuttosto, indotta
dalla volontà di assecondare le aspirazioni dello stesso Barone), in
qualche altro caso di incerta prova (per esempio, lincontro fra
Andreotti e Sindona negli Stati Uniti del luglio 1977 per brevità si
può rinviare alle notazioni difensive contenute nelle pagg. 877/881
della memoria conclusiva -) ed in qualche altro caso, ancora, di
significato addirittura favorevole allimputato (per esempio,
latteggiamento assolutamente inerte mantenuto da Andreotti in occasione
della insuperabile opposizione manifestata dallon. La Malfa verso la
ricapitalizzazione della Finambro, che sarebbe stata fondamentale per la
soluzione dei problemi del Sindona).
Ora, a parte qualche promessa di interessamento e lincarico di
esaminare il suddetto progetto di sistemazione della Banca Privata
Italiana conferito al sen. Gaetano Stammati ed anche allon. Franco
Evangelisti, non risulta, in concreto, alcun effettivo intervento
dellimputato e men che meno risulta che costui abbia esercitato
indebite pressioni, siano esse dirette o indirette (per es. sulleroico
avv. Giorgio Ambrosoli, Commissario liquidatore della Banca Privata,
ovvero sui vertici della Banca di Italia, o su organi giudiziari
chiamati ad assumere decisioni sul conto del Sindona).
Ne deriva che, alla stregua di quanto acquisito, possono, in definitiva,
condividersi le affermazioni dellavv. Guzzi (principale fonte
probatoria in merito allatteggiamento mantenuto dallimputato nel corso
della lunga vicenda), il quale ha correttamente distinto il manifestato,
cortese interessamento del predetto da un effettivo e fattivo intervento
del medesimo (si trascrive la relativa parte della dichiarazione
dellavv. Guzzi, come già riportata a pag. 2086 della appellata
sentenza: <>).
Si può, poi, osservare, quanto al sen. Stammati, che costui, benché a
quellepoca ricoprisse la carica di Ministro dei Lavori Pubblici e,
dunque, non fosse istituzionalmente preposto allesame della questione,
era, però, un noto banchiere esperto di questioni finanziarie, cosicché
lincarico tecnico a lui conferito, in termini informali, non può dirsi
arbitrario e la spiegazione fornita in proposito dallimputato appare
sufficientemente plausibile, sia pure, beninteso, nel quadro di un
incontestabile interessamento per il caso del Sindona (si trascrive la
relativa, spontanea dichiarazione dellAndreotti, resa nella udienza del
17 novembre 1998 e riportata nella appellata sentenza: <>).
Per contro, a fronte di detta spiegazione e considerando che, come
riferito dallavv. Guzzi, lincarico al sen. Stammati non era stato
affatto gradito al Sindona (si veda il resoconto di cui alla pag. 2048
della appellata sentenza), non appare del tutto persuasivo il
convincimento dei primi giudici secondo cui le affermazioni
dellimputato non sarebbero credibili per via della formale incompetenza
del dicastero di cui lo stesso Stammati era titolare e perché il
medesimo risultava iscritto, così come il finanziare siciliano, nelle
liste della nota loggia massonica P2.
In buona sostanza, tenuto conto anche della ricordata reazione del
Sindona, nessun decisivo elemento autorizza a considerare il sen.
Stammati persona disponibile ad ogni illecita compiacenza in favore del
finanziere siciliano ed, anzi, a dar retta allon. Moro ed alla
definizione del predetto contenuta (come ricordato a pag. 2737 della
appellata sentenza) nel memoriale del medesimo che non ha certo
risparmiato critiche, anche feroci, ai maggiori esponenti del suo stesso
partito -, egli dovrebbe ritenersi un rigoroso ed intelligente
tecnico.
Altra cosa è, poi, il plausibile inquadramento dellinformale incarico
conferito al sen. Stammati e, successivamente, anche allon.
Evangelisti - nellambito del disegno di Andreotti di portare (senza
esporsi direttamente ed anche, come da lui precisato, senza radicare una
precisa sollecitazione riconducibile alla sua veste istituzionale) a
conoscenza degli organi competenti la volontà politica di aiutare il
Sindona, ma ciò non esclude che allorigine della scelta dello stesso
Stammati ci siano state le considerazioni esposte dallimputato.
Nella azione dello Stammati, poi, non è ravvisabile alcuna indebita,
incisiva pressione, essendosi essa, in buona sostanza, esaurita in
infruttuosi contatti con esponenti di vertice della Banca dItalia e nel
pregare (il 20 dicembre 1978) il dr. Carlo Azeglio Ciampi di ricevere
congiuntamente lavv. Guzzi e lavv. Ambrosoli per valutare insieme il
progetto di sistemazione: peraltro, tale sollecitazione non venne
accolta in quanto, come ricordato dal Tribunale, il dr. Ciampi ed il dr.
Mario Sarcinelli, di concerto con il Governatore della Banca dItalia,
ritennero inutile lincontro (essendo rimasta ferma la negativa opinione
dellIstituto sul progetto di sistemazione) e decisero semplicemente di
interpellare lavv. Ambrosoli dopo le festività di fine anno, tanto che
solo l11 gennaio 1979 avvenne lincontro fra lo stesso avv. Ambrosoli
ed il dr. Sarcinelli.
E, poi, in relazione a questultimo incontro, ovvero ad un semplice,
cortese atteggiamento del dr. Ciampi, che deve presumibilmente
circoscriversi la disponibilità del medesimo riferita dallo Stammati
allavv. Guzzi nel corso di una conversazione telefonica del 27 dicembre
1978, posto che deve escludersi che lo stesso Stammati abbia falsamente
prospettato al suo interlocutore una (inesistente) disponibilità a tutto
campo dello stesso dr. Ciampi: una indicazione in qualche modo
convergente si trae dalla annotazione contenuta nella agenda-diario
dellavv. Ambrosoli, trascritta integralmente nella appellata sentenza e
che di seguito si riproduce Viene Guzzi e dice: le ha telefonato
Ciampi? Allora mi secco e gli faccio sentire la telefonata del
picciotto. E a terra. Dice di aver detto a Sindona che Stammati gli
aveva assicurato che Ciampi mi avrebbe chiamato per parlare con
Sarcinelli e Guzzi: evidentemente dice Sindona lha detto al
picciotto. Iniziativa che deplora. Oggi telefonerà a Sindona.
Del resto, una diversa interpretazione non solo non spiegherebbe in
termini congrui il comportamento dello Stammati (non si vede per quale
motivo egli avrebbe dovuto falsamente assicurare una disponibilità che
non esisteva), ma cozzerebbe con il concreto atteggiamento del predetto,
che, successivamente ad un contatto con il dr. Ciampi, non mancò di
riferire allavv. Guzzi che sussistevano enormi difficoltà.
Venendo allEvangelisti, i suoi interventi sembrano essersi esauriti in
un paio di colloqui con il dr. Sarcinelli. Degno di nota è, al riguardo,
che dalle parole con cui il dr. Sarcinelli ha riferito del colloquio
avuto con il predetto il 5 settembre 1978 in merito al progetto di
sistemazione della Banca Privata non traspare minimamente una indebita
pressione ma, semmai, la semplice prospettazione di una soluzione della
vicenda e la richiesta di un parere in merito. Del resto, al complessivo
comportamento dello stesso on. Evangelisti deve ragionevolmente
conferirsi un significato del tutto opposto ad una indebita pressione,
atteso che egli: a) ha tradotto in un atteggiamento di totale chiusura
quella che, in qualche modo, era una risposta interlocutoria, ancorché
piuttosto indicativa, del dr. Sarcinelli (per il contenuto testuale
della medesima risposta, vedasi la trascrizione delle dichiarazioni del
Sarcinelli riportata nelle pagg. 2052/2053 della appellata sentenza); b)
ha manifestato, successivamente, allo stesso Sarcinelli che la cosa era
caduta (vedasi ancora la appellata sentenza, a pag. 2054).
Infine, come chiaramente indica la contestuale conversazione telefonica
con lavv. Guzzi, la consultazione del dr. Sarcinelli non era affatto
gradita dal medesimo avv. Guzzi e sembra essere stato il frutto di una
iniziativa estemporanea dellEvangelisti (Quasi quasi gli parlo del
progetto), il che conferma, in qualche modo, la versione dellimputato
e dello stesso Evangelisti, che hanno concordemente negato che fosse
stato il primo a suggerire al secondo la iniziativa di conferire con il
dr. Sarcinelli, versione che è stata ritenuta inattendibile dal
Tribunale sulla scorta di argomentazioni non del tutto persuasive (nel
quadro delineato deve convenirsi con la Difesa che anche la mancata
consegna al Sarcinelli del carteggio sembra convalidare la
estemporaneità e la autonomia della iniziativa dellEvangelisti).
Ma, al di là delle esposte, brevi notazioni, che sono sufficienti a
confermare come linteressamento dellimputato, più o meno vivo, non si
sia mai tradotto in incisivi interventi, ciò che in questa sede appare
maggiormente significativo è che proprio in relazione alla vicenda del
salvataggio del Sindona, la cui estrema importanza per alcuni
personaggi di vertice di Cosa Nostra è stata sottolineata dagli stessi
PM, non risulta, in definitiva, alcun elemento certo che consenta di
ritenere dimostrato un intervento di costoro presso limputato e che
convalidi, dunque, lipotesi che questultimo abbia agito in sinergia
con i mafiosi.
Sulle osservazioni dei PM e sulla ipotesi che il risalente
interessamento dellimputato per le sorti del Sindona sia avvenuto di
concerto con i mafiosi palermitani, si può, innanzitutto, rilevare
quanto segue.
Non risulta affatto che fosse limputato ad informare i mafiosi degli
ostacoli che si frapponevano alla sistemazione della situazione del
Sindona, posto che costui era in diretto collegamento con i mafiosi
medesimi ed era tenuto al corrente degli sviluppi dallavv. Guzzi (che
ebbe, in proposito, espressamente a dolersi con lavv. Ambrosoli - si
veda la sopra riportata annotazione contenuta nel diario-agenda di
questultimo -).
La sostenuta certezza della indicazione di Giacomino Vitale secondo cui
il Giulio con il quale il Sindona aveva interloquito telefonicamente
(tra laltro, rivolgersi al suo interlocutore con il tu) era
Andreotti, è fondata su una lettura atomistica delle dichiarazioni del
Siino, dalle quali, se lette nel loro complesso, scaturisce, al
contrario, la sensazione che il Vitale formulasse mere ipotesi. Il
predetto, infatti, semplicemente ipotizzò che il Sindona fosse arrivato
in Sicilia per ricattare Andreotti (e i ripetuti accenni, riportati dal
Siino, ai dubbi sulle vere finalità del finanziere costituiscono la
migliore conferma della inesistenza nel Vitale di certezze) e non
affermò esplicitamente, ma lasciò solo intendere, che lo stesso Sindona
fosse in possesso di carte compromettenti, formulando, pertanto, con
ogni probabilità, una nuova, mera ipotesi: come ciò si concili con la
sostenuta, coeva, sicura ed approfondita conoscenza, da parte del
Vitale, dei movimenti e delle macchinazioni del Sindona, dalla quale
deriverebbe la certezza che il Giulio appellato nel corso della
conversazione telefonica fosse Andreotti, non si comprende.
A questo riguardo deve rimarcarsi la erroneità del rilievo dei PM
secondo cui il Vitale era perfettamente informato dal Sindona di tutti
gli interventi che si venivano esplicando a suo favore e di tutte le
mosse da compiere di momento in momento (come si desume in modo
inequivocabile dallazione intimidatoria che frattanto [la
sottolineatura è dellestensore] lo stesso Vitale svolgeva nei confronti
del dott. Cuccia e dalle telefonate che faceva allavv. Ambrosoli): le
intimidazioni nei confronti del dr. Cuccia, nelle quali, peraltro, non
risulta un diretto coinvolgimento del Vitale, e le telefonate minatorie
allavv. Ambrosoli (gennaio 1979) non sono affatto coeve alla
comunicazione telefonica in questione, ma assai più risalenti rispetto
alla presenza del Sindona in Sicilia (si consideri, del resto, che, come
ricordato dagli stessi PM, lavv. Ambrosoli venne assassinato a Milano
nella notte dell11 luglio 1979).
Peraltro, dal complessivo contesto delle dichiarazioni del Siino si può
ricavare semplicemente che il Vitale, alla domanda del primo (Giacomo,
ma chi è questo Giulio a cui telefona?), rispose: Come chi è?
Andreotti. Rimane, però, oggettivamente dubbio se la affermazione fosse
frutto di una certezza del Vitale o se fosse, anche essa, una mera
ipotesi del medesimo, indotta dalla risalente consapevolezza delle
relazioni che il Sindona intratteneva con limputato e
dellinteressamento di costui per la sistemazione del caso è
sufficiente, al riguardo, rammentare il contenuto delle telefonate
minatorie ricevute tra la fine del 1978 e linizio del 1979 dallavv.
Ambrosoli, telefonate di cui, secondo quanto accertato, era stato autore
proprio il Vitale -.
Che la ricordata affermazione del Vitale fosse frutto di una ipotesi
sembra indicato dalla immediatamente successiva - dichiarazione con
cui il Siino è ritornato, per meglio precisare, sullargomento: il suo
incipit troncato (secondo
) sembra sottintendere, infatti, che,
rispondendo alla sua domanda, il Vitale abbia citato il nome di
Andreotti esprimendo mere opinioni e mere ipotesi (<>).
La presunta riservatezza mantenuta dal Vitale con il Siino, che, secondo
largomentare dei primi giudici ripreso dai PM appellanti,
giustificherebbe il silenzio sul fatto che il reale motivo del viaggio
di Sindona in Sicilia fosse il recupero dei capitali mafiosi
affidatigli, mal si concilia con lesplicito accenno ad Andreotti fatto
dallo stesso Vitale: non si vede, invero, per quale ragione il predetto,
se effettivamente avesse avvertito esigenze di assoluta riservatezza in
merito al reale, comune ed essenziale interesse che legava i mafiosi al
Sindona, dovesse mettere a parte il Siino dei rapporti del predetto con
limputato, che si concretizzavano proprio nei tentativi di sistemazione
della personale posizione del finanziere.
Più in generale, se avesse tenuto presenti esigenze di riservatezza non
si vede per quale ragione il Vitale dovesse a più riprese esternare al
Siino il sospetto che il vero scopo perseguito dal Sindona non fosse il
vagheggiato colpo di Stato, ventilandogli o lasciandogli intendere che
il predetto, in realtà, tentava di ricattare Andreotti a mezzo di
presunte carte compromettenti.
Resta, per contro, la concreta possibilità di un tentativo di ricatto
ordito contro Andreotti dal Sindona, che tragga il suo fondamento dalla
conoscenza di possibili, pregresse e discutibili vicende, potenzialmente
idonee a mettere in imbarazzo lesponente politico, tentativo messo
concretamente in moto dal finanziere siciliano allorché si rese conto
che limputato, in realtà, al di là di mere promesse di interessamento,
non si era, in effetti, adeguatamente impegnato per risolvere la
situazione.
Al riguardo il rilievo dei PM concernente la collocazione temporale dei
tentativi di ricatto è, in punto di fatto, esatto, ma è fin troppo
evidente che, anche prima della concreta esplicitazione di un
atteggiamento apertamente minaccioso, la (comune) consapevolezza di
precedenti, discutibili vicende poteva fungere per Andreotti da spinta a
compiacere il Sindona, cosicché il relativo argomento non appare affatto
conducente.
In questambito è agevole notare come segnali velatamente ammonitori
possano trarsi già dalla lettera, datata 28 settembre 1976, inviata dal
Sindona allimputato, nella quale, come ricordato dagli stessi PM
appellanti (vedasi il paragrafo D del capitolo I della parte I dellatto
di appello), il predetto, tra laltro, (la sottolineatura è dellestensore).
Più recenti, ma significativi della continuità del complessivo
atteggiamento ricattatorio del Sindona, sono i rilievi degli appellanti
concernenti i contatti, risalenti al mese di febbraio/inizio di marzo
del 1979, dellavv. Guzzi con Della Grattan, (vedasi ancora il sopra citato paragrafo dellatto
di appello).
Del pari inconducente appare il rilievo secondo cui dalle dichiarazioni
dellAndreotti non traspare alcun tentativo di ricatto: ed invero, per
motivi intuitivi il predetto può essere stato indotto a mentire in
ordine ai suoi eventuali rapporti non edificanti con il Sindona e, in
questo più generale ambito, a non rivelare, come sarebbe stato
necessario se egli ne avesse parlato, le vere ragioni delleventuale,
più o meno esplicitato, ricatto.
Certi erano i collegamenti del Gelli con Sindona e presumibili anche
quelli del Gelli con Andreotti, tanto che gli stessi PM ammettono che
nella vicenda si era verificata una libera e volontaria sinergia tra gli
interventi di Andreotti e quelli di vari esponenti della massoneria:
alla stregua di ciò, non si vede come, nella congerie delle, più o meno
plausibili, congetture formulabili, della quale fanno a pieno titolo
parte anche le prospettazioni dei PM, possa tassativamente escludersi la
ipotesi che limputato si fosse mosso anche perché indotto da
sollecitazioni di ambienti massonici facenti capo a Gelli (e, in
questottica, appare degno di nota che il sen. Stammati fosse iscritto
alla loggia massonica P2). Nel contesto profilato, poi, non si vede come
possa costituire una valida controindicazione il fatto che Andreotti,
non certo alieno dallallacciare relazioni, talora fin troppo
disinvolte, con i più disparati ambienti, personalmente non appartenesse
alla massoneria.
Con riguardo allaspetto in esame deve rimarcarsi come non possa
condividersi lassunto dei PM secondo cui in un processo penale possono
trovare ingresso fatti solo se pienamente provati: a parte che, come
accennato, i collegamenti che consentono di ipotizzare le sollecitazioni
di ambienti massonici sono piuttosto pregnanti e, si tratta, dunque,
semplicemente di prenderne atto e di tenerne conto nelloperare una
congrua ricostruzione dei fatti -, si può osservare che, nel prospettare
le articolate argomentazioni con cui hanno censurato la conclusione del
Tribunale, i PM appellanti hanno trascurato di tener conto che una
ipotesi alternativa favorevole allimputato deve essere sempre
considerata dal giudice, a prescindere dalla compiuta dimostrazione
della stessa, quando le acquisizioni processuali non siano incompatibili
con essa ed ancor più quando non sussistano elementi decisivi, idonei a
suffragare, in termini non contestabili, la contrastante tesi
accusatoria.
Nessun conclusivo argomento, in definitiva, consente di ritenere che il
non commendevole e, in verità, non particolarmente incisivo -
interessamento dellimputato per le sorti del Sindona sia stato frutto
dei rapporti amichevoli che egli intratteneva con alcuni esponenti
mafiosi o agli stessi sia, in qualche modo, ricollegabile.
Si può convenire che leventuale, potenziale atteggiamento ricattatorio
del Sindona e le sollecitazioni di ambienti massonici, pur sufficienti a
determinare linteressamento di Andreotti, non escludano, di per sé, che
questultimo fosse consapevole anche degli interessi dei mafiosi e che
abbia agito anche con lintento di agevolarli essendo stato da costoro
sollecitato in tal senso.
A voler essere inclini verso le ragioni dellAccusa, la consapevolezza,
da parte dellimputato, dei legami del Sindona con i mafiosi americani
si potrebbe trarre, oltre che dalle, peraltro piuttosto indirette,
indicazioni contenute nel memoriale Moro richiamate dai PM,
soprattutto dal resoconto, riportato nei diari del gen. Dalla Chiesa,
della conversazione da lui avuta con Andreotti il 5 aprile 1982.
Lo stesso resoconto appare, però, sul punto troppo sintentico () per consentire di farsi una compiuta
idea sullo svolgimento della conversazione, su quanto detto
nelloccasione dallimputato e sulle modalità con cui venne tratteggiato
il collegamento (che, in verità, sfugge) fra la vicenda del finanziere
siciliano e luccisione, avvenuta negli Stati Uniti il 15 gennaio 1982,
di Pietro Inzerillo, in bocca al cui cadavere era stato introdotto un
biglietto da dieci dollari per evidenziare, come ricordato dagli stessi
PM, che aveva sottratto denaro alla organizzazione ed era un uomo da
poco - cosa che induce ad escludere un, peraltro plausibile, rapporto
dellomicidio con la precedente eliminazione del fratello, Salvatore
Inzerillo, uno dei boss dellala moderata di Cosa Nostra che vennero
soppressi insieme a numerosi loro uomini e familiari nel corso della
c.d. guerra di mafia dei primi anni 80, e che induce ancor più ad
escludere una connessione, pure profilata dai PM, con la ospitalità che
uno zio della vittima, Rosario Di Maggio, ebbe a offrire al Sindona -.
Resta, così, incerto, per esempio, se sia stato nelloccasione il gen.
Dalla Chiesa, alla vigilia di assumere la carica di Prefetto di Palermo
e di riprendere la sua lotta alla mafia, ad introdurre largomento
Sindona ed a tratteggiare i possibili collegamenti del medesimo con la
mafia e se limputato sia, a sua volta, intervenuto richiamando il
macabro rituale che aveva circondato il recente assassinio di Pietro
Inzerillo, provocando nellUfficiale la osservazione vertente sulla
prevalenza, nel giudizio delluomo politico, del folklore e sulla
incapacità di comprendere i messaggi, osservazione inserita nellambito
di un più ampio commento che evidenziava la sottovalutazione del
fenomeno mafioso da parte del suo interlocutore (giova ancora una volta
riportare lultima parte della annotazione del Dalla Chiesa: .).
Né una decisiva indicazione proviene dalle mendaci negazioni
dellimputato, il quale ha smentito in larga parte il contenuto della
annotazione del gen. Dalla Chiesa già a partire dalla testimonianza resa
nella udienza del 12 novembre 1986 nel corso del maxiprocesso: sia a
quellepoca che nel presente processo è evidente come Andreotti abbia
avvertito la comprensibile esigenza di negare pubblicamente ogni
indicazione che potesse in qualche modo convalidare il suo (pregresso)
collegamento con esponenti mafiosi, collegamento di cui egli, alla
stregua di quanto evidenziato, non poteva non essere consapevole.
Ma, a prescindere da quanto esposto, si deve rimarcare che, come
correttamente rilevato dal Tribunale, il commento di Andreotti riportato
dal gen. Dalla Chiesa è intervenuto molto tempo dopo i fatti qui
esaminati, cosicché non può affatto escludersi che il collegamento che
si intravede sia stato, comunque, frutto di una conoscenza maturata solo
successivamente.
In ogni caso, immaginare la consapevolezza di Andreotti circa i legami
del Sindona con ambienti mafiosi americani non può giustificare
senzaltro il convincimento che il predetto fosse cosciente anche delle
intime relazioni e dei comuni interessi patrimoniali dello stesso
Sindona con i mafiosi palermitani, con cui limputato intratteneva
amichevoli rapporti.
Tornando, poi, alla ipotesi che Andreotti abbia interagito, in relazione
alla vicenda del Sindona, con i mafiosi palermitani in dipendenza di
sollecitazioni a lui fatte pervenire da costoro, alcuni elementi di
valutazione inducono, a tutto concedere, a ritenere non sufficientemente
provata tale eventualità.
In primo luogo, non può non sorprendere che il possibile intento
ricattatorio del Sindona nei confronti dellimputato sia stato
prospettato al Siino proprio da Giacomo Vitale (cognato di Stefano
Bontate, il maggiore interessato alla positiva soluzione della vicenda),
come ricordato, allatto in cui il collaboratore gli chiese chi fosse il
soggetto a nome Giulio al quale il Sindona si era rivolto, nel corso
della già richiamata conversazione telefonica, dicendogli non puoi
farmi questo.
La questione della identificazione del Giulio con limputato, della
quale il Tribunale ha dubitato non senza, come si è visto, qualche
legittima ragione, appare, peraltro, secondaria, posto che, in realtà,
il dato significativo non è costituito tanto dalla effettività del
contatto telefonico fra Sindona e Andreotti, quanto dalla ricordata
prospettazione del Vitale: ed infatti, il convincimento di costui circa
il possibile atteggiamento ricattatorio del Sindona, che presupponeva
una resistenza di Andreotti a condiscendere alle richieste del
finanziere siciliano, difficilmente si può conciliare con lassunto
accusatorio.
In particolare, è arduo armonizzare la ipotesi accusatoria con
latteggiamento dei vertici di Cosa Nostra ed in special modo del
Bontate, il quale, pur estremamente interessato a recuperare gli ingenti
capitali affidati al Sindona, non risulta essere intervenuto
personalmente, facendo valere gli amichevoli rapporti con limputato e
la disponibilità di questultimo, ma ha, di fatto, assistito inerte
alle supposte manovre ricattatorie dello stesso Sindona.
Stante il diretto collegamento dellimputato con il Bontate (e, dunque,
con il Vitale), che, sia pure in termini generici e non con specifico
riferimento al caso Sindona, deve, come si è visto, ritenersi provato
proprio in relazione al periodo interessato, non si comprende, poi,
perché lo stesso Bontate non abbia fermato sul nascere quei presunti
tentativi di ricatto diretti contro lamico Andreotti, spiegando al
finanziere che gli stessi erano inutili perché, nei limiti di quanto
poteva, il predetto si sarebbe impegnato in quanto sensibilizzato
direttamente da essi mafiosi, ai quali era legato.
Allargando largomento, ci si può chiedere, ancora, per quale ragione il
Sindona abbia avventurosamente raggiunto la Sicilia al fine di
ricattare Andreotti se una forte pressione su questultimo poteva
essere esercitata dal Bontate e dai suoi, in amichevoli rapporti con il
medesimo Andreotti: alla domanda si può ragionevolmente rispondere che,
in realtà, il Bontate ed i suoi, vuoi per libera scelta, vuoi per
volontà del Sindona, vuoi per altra, non meglio individuabile, ragione,
si sono astenuti dallingerirsi nella gestione dei rapporti con
Andreotti in relazione alla vicenda de qua.
A proposito di eventuali interventi su Andreotti del Bontate (beninteso,
in relazione alla medesima vicenda), giova rimarcare come sia
particolarmente significativo che nessuna positiva indicazione si ricava
dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e come sia in special
modo pregnante lassenza, al riguardo, del benché minimo accenno del
Marino Mannoia, assai vicino in quel periodo allo stesso Bontate, del
quale raccoglieva confidenze che, come si è visto, non escludevano
affatto le relazioni del capomafia con limputato ovvero, come
ampiamente ricordato nella appellata sentenza (v. capitolo VI, par. 1),
con il Sindona.
In buona sostanza, in tutto laffare Sindona e nelle relazioni piuttosto
disinvolte intrattenute con il predetto dallimputato ciò che difetta,
perfino nel momento cruciale del salvataggio, è proprio la prova di un
qualsivoglia intervento di Cosa Nostra e dei suoi esponenti di vertice,
con i quali, pure, lAndreotti coltivava, come accertato, gli
evidenziati, amichevoli rapporti.
Nel descritto contesto, inoltre, non è affatto da scartare la, già
accennata, eventualità che sia stato proprio il Sindona - ammesso che
fosse a conoscenza delle amichevoli relazioni dei mafiosi con limputato
(niente esclude, invero, che costoro abbiano ritenuto di tenerli
riservati) -, ad avocare esclusivamente a sé tutta la gestione dei
rapporti con Andreotti, rassicurando i suoi interlocutori circa la
disponibilità nei suoi confronti delluomo politico.
In conclusione, tutta la vicenda appare, ai fini della verifica della
responsabilità dellimputato in relazione alla partecipazione alla
associazione Cosa Nostra, sostanzialmente irrilevante e, piuttosto,
possibile indizio del fatto che, come già accennato, la amichevole
disponibilità del predetto verso gli esponenti mafiosi non si traducesse
automaticamente in richieste a lui rivolte in vista della soluzione di
problemi piuttosto importanti per la organizzazione criminale (torna
nuovamente in mente il tenore, piuttosto minimalista, del resoconto
fornito dal Di Carlo circa la affermazione del Bontate vertente sulla
disponibilità palesata dallimputato <>).
Malgrado le eventuali menzogne dellimputato concernenti i suoi rapporti
con il Sindona, contrariamente a quanto assumono i PM appellanti, il
quadro probatorio delineato non autorizza, a tutto concedere, a
spingersi più in là del mero sospetto che limputato conoscesse gli
interessi dei mafiosi palermitani ed abbia agito per tutelarli, mentre è
impossibile validamente respingere la conclusione dei primi giudici,
che, nellescludere che fosse stata acquisita persuasiva dimostrazione
del fatto che nelloccasione Andreotti si fosse mosso con il consapevole
intento di favorire i mafiosi, hanno evidenziato la concreta possibilità
che gli interventi dellimputato volti ad agevolare il finanziere
siciliano siano stati motivati non da una partecipazione dellimputato
allorganizzazione criminale cui il Sindona era strettamente collegato,
bensì da ragioni politiche (connesse, ad esempio, a finanziamenti
erogati dal Sindona a vantaggio della Democrazia Cristiana), ovvero da
pressioni esercitate sul sen. Andreotti da ambienti massonici facenti
capo al Gelli..
Sul punto, a parte la osservazione che è stata proprio lAccusa a
proporre come tema probatorio con lesito che qui non mette conto
commentare - i possibili rapporti fra limputato e Gelli e la massoneria
(tale è stato loggetto di svariate testimonianze) il che, ovviamente,
non implicava che Andreotti fosse personalmente un massone ed i
rapporti del Vitale e dello stesso Bontate con la massoneria, si deve
conclusivamente ribadire come ancora una volta i PM appellanti si
formalizzino erroneamente sulla assunta carenza di prova delle ipotesi
formulate dal Tribunale e non si rendano conto della necessità di
considerare, in bonam partem, anche semplici possibilità, specie se le
stesse trovino plausibilità negli elementi acquisiti.
Una ultima osservazione deve essere formulata sul caso Sindona al fine
di sottolineare come il lodevole impegno accusatorio abbia, anche in
questa occasione, forzato la mano ai PM appellanti, inducendoli a
travisare le risultanze processuali ed a rappresentare la condotta
dellimputato in termini assai più negativi di quanto essa meritasse: ed
infatti, contro la evidenza dei fatti, gli stessi PM, adducendo la
telefonata riferita dal Siino, hanno, in sostanza, sostenuto che
limputato aveva proseguito i suoi rapporti con il finanziere,
persistendo nelle iniziative volte a favorire illecitamente questultimo
anche nellestate del 1979, dopo lomicidio dellavv. Ambrosoli e nel
corso del simulato rapimento del predetto, quando sapeva che costui era
un assassino o era in possesso di tutti gli elementi per sospettarlo.
Ma è palese che la considerazione non può prescindere (se non
decontestualizzando e destrutturando il materiale probatorio) dalla
natura delleventuale contatto fra il Sindona e lAndreotti che sarebbe
avvenuto nella estate del 1979, quale si desume dallepisodio della
telefonata e dalle stesse ipotesi formulate dal Vitale. Ed invero,
ammesso che il Sindona si rivolgesse allimputato dandogli del tu e
che il Giulio in questione fosse effettivamente limputato medesimo,
si può agevolmente rilevare: a) intanto, a chiamare Andreotti (da una
cabina pubblica) era stato il Sindona e non viceversa; b) se si vuole
dare un senso alla esclamazione del Sindona (Giulio, tu non mi puoi
fare questo) percepita e riferita dal Siino, si deve concludere che
latteggiamento assunto dallimputato nella circostanza è stato
tuttaltro che compiacente con le sollecitazioni e gli interessi del
finanziere; c) infine, lo stesso atteggiamento di chiusura verso la
richieste del Sindona non può che essere confermato dai tentativi di
ricattare Andreotti che, secondo le supposizioni del Vitale, lo stesso
Sindona stava mettendo in atto.
Riportando le cose nella loro giusta dimensione, è corretto riconoscere
che, come è confermato da una altra tragica vicenda, che ha visto
lassassinio di un altro coraggioso servitore della propria comunità (il
Presidente Pier Santi Mattarella), quella certa qual spregiudicatezza
che consentiva allimputato di non avvertire particolari remore morali a
coltivare rapporti con personaggi assai discussi, non si spingeva fino
al punto di tollerare la soluzione delle questioni con la soppressione
di chi ostacolava il raggiungimento di un obiettivo.
Come accennato, deve dubitarsi, alla stregua di quanto acquisito, che la
astratta disponibilità dellimputato verso Cosa Nostra si sia, in
concreto, spinta oltre qualche intervento di significato non
particolarmente vistoso (appunto, ).
A parte la sintomaticità, nel senso delineato, della già richiamata
vicenda Sindona, il solo pregnante episodio agevolativo di cui il
processo offre concreta traccia è quello legato al condizionamento
dellesito del processo Rimi: al riguardo, però, si è già brevemente
rilevato come la rigorosa valutazione degli elementi acquisiti non
consenta di spingersi oltre una manifestata disponibilità dellimputato,
rimanendo irrimediabilmente incerto se il medesimo si sia, in concreto,
attivato.
Per il resto, non rimane che affidarsi alla logica ed alle generiche
affermazioni legate alle voci che circolavano nellambito di Cosa Nostra
circa la vicinanza di Andreotti al Bontate ed al Badalamenti, per
concludere che la ricordata frase dello stesso Bontate riportata dal Di
Carlo trova valido, ancorché generico, riscontro in quanto accertato,
che è sufficiente a dare corpo alla affermazione del capomafia circa la
effettiva esistenza di qualche, non meglio individuato, beneficio che
era stato propiziato dallintervento dellimputato.
In tale contesto può essere, in qualche modo, inquadrato il solo,
ulteriore e specifico episodio di agevolazione, richiamato dalla Accusa
sulla scorta di una indicazione del Calderone, concernente il caso del
dr. Cipolla, risoltosi nella informazione che il predetto, zelante
funzionario di Polizia, avrebbe lasciato Catania per sue specifiche
esigenze: si deve, peraltro, riconoscere che in proposito non è stata
offerta specifica prova di un coinvolgimento personale dellimputato.
In conclusione, se non può escludersi che Andreotti si sia, in qualche
occasione, pur rimanendo inerte, assunto meriti che, in realtà, non
aveva, deve ritenersi certo che egli abbia manifestato ai mafiosi con
cui era in contatto la sua amichevole disponibilità e la sua benevolenza
e che con il suo atteggiamento abbia, comunque, indotto in essi il
convincimento che egli fosse in alcuni casi intervenuto per agevolarli,
così procurandosi e conservando la amicizia ed i favori dei medesimi,
peraltro già intimamente legati ai suoi sodali, Lima e Salvo, e comunque
inclini ad ossequiare e blandire lillustre uomo politico.
*************************************
5) ALCUNE CONSIDERAZIONI SUI BENEFICI TRATTI DAL SEN. ANDREOTTI DAGLI
AMICHEVOLI RAPPORTI INTRATTENUTI CON COSA NOSTRA E, PIU PRECISAMENTE,
CON GLI ESPONENTI DI QUELLA FRANGIA DEL SODALIZIO CRIMINALE CON I QUALI
INTRATTENEVA AMICHEVOLI RELAZIONI.
Riallacciandosi a quanto appena evidenziato, si osserva che ben altri
devono ritenersi i benefici che limputato traeva o sperava di ricavare
coltivando personalmente rapporti con i mafiosi, benefici che rivelano,
in definitiva, che era piuttosto il predetto a servirsi di costoro.
In primo luogo possono considerarsi i benefici elettorali, dipendenti
dallappoggio concesso dai mafiosi agli esponenti siciliani della
corrente andreottiana.
La Corte, peraltro, riconosce che tale aspetto non vada eccessivamente
enfatizzato, posto che, alla stregua di alcune, pregnanti indicazioni
raccolte, appare piuttosto frutto di un luogo comune la attribuzione a
Cosa Nostra di un determinante peso nellorientamento del voto,
orientamento che, per quanto riguardava i mafiosi, rimaneva, del resto,
fortemente condizionato dai tradizionali legami ed, in particolare, dai
vincoli che univano gli uomini donore ai singoli candidati più che ad
una unitaria determinazione che coinvolgesse tutto il sodalizio e che
avesse come riferimento i vertici di quello o quellaltro partito della
maggioranza governativa ovvero i vertici di una o di altra corrente
democristiana.
La natura degli stessi favori (ancorati non già a grandi decisioni di
rango nazionale, ma a provvedimenti, più o meno rilevanti, di stretto
ambito locale) che i mafiosi chiedevano ed ottenevano dagli esponenti
politici conferma langusto contesto nel quale fiorivano i relativi
rapporti e la incidenza determinante del legame degli uomini donore
non tanto con un partito o una corrente, ma piuttosto con il singolo
personaggio politico di riferimento: al riguardo, a parte le già
riportate dichiarazioni di Giovanni Brusca, si possono citare le
indicazioni del Buscetta circa la agevolazione della speculazione
edilizia (riportate nel capitolo della appellata sentenza dedicato ai
rapporti fra il Lima ed i mafiosi), nonché le seguenti affermazioni del
collaboratore Gaspare Mutolo: <>.
E vero che lo stesso Mutolo ha parlato anche, in termini, peraltro, del
tutto generici se si eccettua il riferimento specifico al tentativo di
condizionare lesito del processo per lomicidio dellagente Cappiello
(sul quale brevemente si tornerà) -, dellaggiustamento di processi o
della rimozione di qualche pubblico funzionario per i quali era stato o
veniva disturbato limputato, ma si tratta di notizie derivate, che
riflettono più che altro voci troppo vaghe correnti fra i mafiosi, alle
quali, per le ragioni già esplicitate nelle premesse introduttive, non
può conferirsi esaustiva rilevanza probatoria.
Una ulteriore, significativa conferma della ristrettezza dellambito in
cui i mafiosi ricercavano lo scambio di favori con i politici si può
trarre anche dalle dichiarazioni del collaboratore Vincenzo Marsala,
anche esse parzialmente riportate nel citato capitolo della appellata
sentenza (al quale si fa rinvio).
Nella circostanza in cui si manifestò un intervento dei mafiosi diretto
a condizionare complessivamente lesito del voto (quella relativa alle
elezioni politiche del giugno del 1987) il Riina decise e dispose di
distogliere i consensi dal tradizionale partito di riferimento (la
Democrazia Cristiana) trasferendoli al Partito Socialista: ebbene, i
risultati oggettivamente dicono che lo spostamento non fu per la stessa
Democrazia Cristiana particolarmente sensibile, specie nella provincia
di Palermo, più direttamente controllata dallo stesso Riina, nella
quale, anzi, in termini assoluti, quel partito incrementò il numero dei
suffragi.
In proposito è sufficiente riportare testualmente il seguente passo
della deposizione dibattimentale resa nella udienza del 19 febbraio 1997
dal teste isp. Salvatore Bosco: <>.
I dati rassegnati, salvo il caso della provincia di Caltanissetta,
inducono a dubitare della esistenza di una rilevante e diretta
correlazione fra il decremento subito nel 1987 dalla D.C. e lincremento
conseguito nelle stesse consultazioni elettorali dal P.S.I. e
suggeriscono che i più numerosi voti confluiti sul Partito Socialista
siano, almeno in parte, da collegare allallargamento dei consensi
ottenuto su scala nazionale dal medesimo gruppo politico per precise
ragioni storiche (come è noto, il suo leader indiscusso, on. Bettino
Craxi, assunse e mantenne per linusitato periodo di ben oltre tre anni
la carica di Presidente del Consiglio, dallagosto 1983 al marzo 1987).
Una significativa indicazione proviene, poi, dal teste on. Mario
DAcquisto, il quale, in occasione della sua deposizione dibattimentale
del 19 giugno 1996, ha, da una parte, ammesso che negli ambienti della
D.C. si era avvertita una propensione della mafia ad indirizzare i voti
verso il Partito Socialista, che aveva conseguito un incremento dei
consensi non cospicuo in assoluto, ma più largo di quanto ci si sarebbe
potuti attendere; dallaltra, però, ha sottolineato come il decremento
dei consensi accordati dallelettorato alla D.C. fosse stato assai
contenuto e non idoneo a suscitare particolari preoccupazioni (<>).
Gli stessi dati elettorali ed i rilievi formulati in merito alla
incidenza preponderante dei personali legami fra i singoli uomini
donore o i singoli gruppi mafiosi ed i candidati si accordano, poi,
perfettamente con significative indicazioni fornite in proposito da
alcuni collaboratori di giustizia.
In particolare, si può ricordare come il Di Maggio abbia affermato, al
riguardo, che posso aggiungere pure che fu in particolare Madonia
Antonino a porre il problema di votare ugualmente candidati
democristiani, purché amici della famiglia, e che il Riina non obiettò
nulla (v. pag. 44 delle trascrizioni del verbale dellinterrogatorio
reso dinanzi ai magistrati inquirenti il 13 gennaio 1993).
A sua volta, il Marino Mannoia, sempre a proposito della prescrizione di
Riina di dirottare le preferenze elettorali, nel 1987, in favore del
PSI, ha precisato che del resto questo spostamento fu in pratica un
bluff, perché molti uomini donore dissero di sì, ma non si attivarono
per far votare P.S.I. Ciò a cominciare da me. (pag. 17
dellinterrogatorio reso il 3 ed il 4 aprile 1993 ai magistrati
inquirenti).
Anche il Siino non si allineò completamente allordine di votare per il
P.S.I. per ben precisi motivi di interesse, legati a situazioni
meramente locali: <>.
Al di là della preferenza tradizionalmente accordata dagli uomini
donore al partito di maggioranza relativa ovvero, più in generale, ai
partiti di governo, appare, dunque, arduo individuare un atteggiamento
unitario di tutta la organizzazione mafiosa in occasione delle
consultazioni elettorali ed una conferma in tal senso si trae, altresì,
dalle dichiarazioni rese nella udienza del 29 luglio 1997 da Giovanni
Brusca, dalle quali si desumono significative indicazioni circa la
precaria configurabilità di una inclinazione comune degli affiliati a
Cosa Nostra verso luno o laltro partito ovvero verso luna o laltra
corrente di uno stesso partito, circa il prevalente peso delle
situazioni locali, circa il relativo recepimento da parte degli uomini
donore dellordine emanato dal Riina in vista delle elezioni politiche
del 1987 e circa la, per quanto rilevante, tuttaltro che soperchiante
forza di condizionamento del voto esercitata dalla organizzazione
mafiosa (<>).
Le seguenti dichiarazioni dello stesso Brusca, concernenti le ragioni
dellassassinio dellon. Lima, ulteriormente rafforzano il convincimento
circa la relativa influenza di Cosa Nostra sui risultati elettorali e
circa la preponderante incidenza delle relazioni intrattenute con
lelettorato dai personaggi politici locali (e, nel caso di specie,
dallo stesso on. Lima): <>.
Ancora, una indicazione conforme proviene dal collaboratore Gioacchino
Pennino, già uomo donore ed attivo esponente locale della Democrazia
Cristiana, il quale ha descritto una situazione piuttosto fluida, che,
salvo che nel caso delle elezioni politiche del 1987, lasciava libere,
beninteso nellambito dei partiti di governo, le inclinazioni elettorali
dei singoli esponenti mafiosi (<>).
Con riguardo al tema in trattazione utili indicazioni si traggono anche
dalle dichiarazioni rese dal collaboratore Antonino Giuffrè.
Costui, infatti, in occasione dellinterrogatorio del 7 novembre 2002,
ha riferito, in proposito:
del favore sempre accordato dalla cosca di Caccamo alla corrente
dellon. Salvo Lima, che faceva capo al sen. Andreotti, corrente che,
peraltro, non era la sola che godeva dellappoggio della mafia in
Sicilia ();
della decisione assunta dal Riina ma non condivisa pienamente dal
Provenzano - alla vigilia delle elezioni politiche del 1987 di votare
per il P.S.I., delle difficoltà incontrate al riguardo dalla
organizzazione mafiosa, del risultato fallimentare raggiunto (ed
occorre, su questultimo punto, considerare che il collaboratore ha,
addirittura, palesemente esagerato, rispetto ai dati già rassegnati,
lincremento di suffragi conseguito dal PSI) e delle illusioni dei
mafiosi in ordine alla loro capacità di controllare e manipolare il voto
(<
Diciamo che ora mettiamo un pochina da parte a Provenzano e parliamo
di Riina e che, come era abitudine sua, acchiappare il toro per le corna
con una certa irruenza e decide, decide di cambiare rotta e si ha
appositamente, cioè forse per la prima volta, per quello che io
piccolino posso ricordare, che si ha un cambiamento di strategia
politica dalla Democrazia Cristiana che un termine imperfetto, perché
quando noi parliamo di Democrazia Cristiana parliamo anche, perché
vengono periodicamente, come ho detto, appoggiati anche i partiti che
fanno parte di questi e si chiudeva un occhio, non è che cera una legge
ben precisa in seno a Cosa Nostra che diceva che si doveva votare
- PM:
Cioè la coalizione lei vuole dire. - GIUFFRE: Perfetto. - PM: Quindi
non solo DC ma anche
- GIUFFRE: Repubblicano, Socialdemocratico e
Socialista; è una riunione drammatica perché giustamente andare a
prendere una decisione di questo genere con tutti i riflessi che ognuno
di noi in ogni singolo mandamento andavamo incontro, non era una cosa
bella e purtroppo, cioè in quella riunione si è concordato che vi era un
inversione di tendenza e che si doveva votare per i Socialisti. Non è
stata
è stata una riunione molto sofferta, anche da parte di Riina non
è che era, aveva delle sicurezze, è stata più un discorso di impulso,
una reazione a questa passività, mi faccia passare il termine, dei
vecchi referenti, referenti politici, in modo particolare su Lima e su
Andreotti cercando di puntarsi, cioè di giocarsi tutto sui Socialisti;
cera un salto che non si sapeva dove si andava a finire e più che mai
ne era convinto il Provenzano di questo, che Riina ha agito di impulso
come era abitudinario fare, a volte magari senza riflettere troppo su
determinate situazioni. Provenzano andava più
perché era più
conoscitore del
E giustamente ognuno di noi a parte (inc.) abbiamo
passato la notizia ai nostri rappresentanti locali e che, come ho detto
e se ricordo bene, ci sono stati dei risvolti ancora più drammatici in
alcune situazioni locali dove già vi erano, se ricordo bene cerano
delle elezioni amministrative locali che erano abbinate alle elezioni
nazionali. E cerano le liste pronte con persone vicine a noi che erano
inserite nella lista della Democrazia Cristiana di allora e che lordine
categorico era lestromissione immediata di tutte le persone vicine a
noi dalle altre liste. Era un incontro mio drammatico, è stato, se vado
giusto nel periodo, con Castronuovo. - PM: Cioè il paese di Castronuovo
di Sicilia. - GIUFFRE: Avevano, avevano le loro belle elezioni
- PM:
Amministrative locali. - GIUFFRE:
amministrative locali con
addirittura persone, parenti di uomini d'onore, amici dei nostri, cioè
persone nostre di fiducia che venivano immesse in seno al Consiglio
Comunale. E immediatamente io sapevo questo discorso, la sera stessa
quando
- PM: Cioè dopo la riunione. - GIUFFRE:
dopo la riunione, mi
sono messo di nuovo in macchina e me ne sono andato (inc.) successo,
succirìu u fini i munnu! Ma ora allultimo minuto, ognuno faceva tutti
i commenti di stu munnu: ma perché non si ci pensava prima, ma perché
il discorso è questo, punto e basta. E altro, si sono attenuti ognuno
nelle loro competenze alle disposizioni che erano uscite dalla
Commissione e diciamo che abbiamo appoggiato in modo particolare il
sottoscritto dei rappresentanti del Partito Socialista. Non voglio stare
a dire che sia stato insuccesso o che sia stato un successo perché penso
che i discorsi sono sotto gli occhi di tutti e cioè la cosa si è
aggravata ulteriormente perché poi sono subentrati fatti ancora più
gravi, perché da un lato già gli esponenti Democristiani e altre diciamo
persone pure nel contesto Democristiano, pure giustamente questo
discorso non è che labbiano, labbiano
- PM3: Gradito. - GIUFFRE:
gradito. Di contro u Partito Socialista ca magari savissi aspettato,
signor Procuratore, u 25 o 30% ci parieva ca nuatri eravamo i padroni
del voto e se ne escono, sì, hanno raddoppiato i voti però non è che
abbiano, cioè da un 7-8% sono passati a un 13-15% grosso modo, mi pare
che la cifra dovrebbe essere questa, cioè è stata una situazione un
pochino brutta. - PM: Può essere che qualcuno di Cosa Nostra non aveva
seguito queste indicazioni, per quello che le risulta? - GIUFFRE: Può
essere anche successo, cioè noialtri diciamo pure che parte di Cosa
Nostra un pochino di voti, diciamo, sono andati anche ai Radicali,
diciamo tranquillamente lo possiamo dire quello che il signor
Procuratore stava dicendo che certuni si sono un pochino astenuti,
diciamo, non tutti hanno fatto come ho fatto io nel comportarmi, nel
seguire perfettamente i suoi ordini, cioè i discorsi che sono usciti
dallinterno della Commissione. E le posso tranquillamente dire che da
quel momento si va, in modo particolare nel discorso politica, ad
allargarsi la fenditura tra Provenzano e Riina, su questo apro il
discorso (inc.) diciamo che tra i due da alcuni anni non è che vi erano,
non si vedevano esteriormente, si vedevano un pochino poi da piccole
cose e dallinterno dei buoni rapporti, tra laltro, un discorso molto
importante: buona parte della Commissione non vedeva di buon occhio
Provenzano. Perché? Perché era un corpo estraneo alla Commissione,
perché come ho detto, Provenzano non ha mai partecipato, in mia presenza
alla Commissione. Cioè molte persone dei componenti cioè vedevano un
avversario perché giustamente il nostro era Totò Riina e siccome cioè
guardavano Bagheria, non si ci poteva avvicinare, il discorso era
chistu. Cioè automaticamente cercavano di aizzare e di fare allargare
sempre più questo contrasto tra i due: ma zu Totò ma qua stu discorso
di Baghera
Poi prendiamo Caltanissetta e altri discorsi diciamo che
>);
della situazione maturata in conseguenza del risultato elettorale: lon.
Claudio Martelli, che sarebbe stato il tramite con il quale i mafiosi
avevano concluso laccordo elettorale, si sarebbe tirato indietro a
causa del deludente risultato elettorale e del trasferimento a Roma del
dr. Giovanni Falcone; nonché della difficile situazione, determinata
dagli errori politici del Riina (definito, in sostanza, un dilettante
allo sbaraglio), in cui si era imbattuta Cosa Nostra, essendosi, in
sostanza, ritrovata avversari il sen. Andreotti, Presidente del
Consiglio, lon. Martelli, Ministro di Grazia e Giustizia, ed il dr.
Giovanni Falcone, Direttore degli Affari Penali nello stesso Ministero
().
Anche tali dichiarazioni sono state sostanzialmente ribadite dal Giuffrè
nel corso dellesame reso dinanzi alla Corte, in occasione del quale
egli ha aggiunto che con la svolta del 1987 il Riina si era proposto di
trovare nuovi referenti politici che sostituissero Lima e la Democrazia
Cristiana, ormai ritenuti inaffidabili (<>).
In buona sostanza, è difficile affermare che lappoggio elettorale
accordato da affiliati a Cosa Nostra ad esponenti della corrente
andreottiana fosse il risultato (in qualche modo negoziato) degli
amichevoli rapporti dei vertici mafiosi con limputato e non piuttosto
il naturale ed autonomo portato dei legami intrattenuti a livello locale
dal Lima, innanzitutto, e dai singoli soggetti di volta in volta
candidati nei vari collegi o circoscrizioni.
Significative appaiono, al riguardo, le seguenti dichiarazioni del
collaboratore Angelo Siino, concernenti lesito delle elezioni per il
rinnovo del Parlamento Europeo del 1989: <>.
Malgrado le esposte considerazioni limitino la effettiva incidenza sui
rapporti fra limputato ed i mafiosi dellappoggio elettorale assicurato
da costoro, non si deve, però, trascurare che le medesime considerazioni
sono, almeno in parte, condizionate, a posteriori, dalla analisi
dellesito fallimentare della decisione del boss Salvatore Riina di
dirottare sul Partito Socialista i consensi prima accordati alla
Democrazia Cristiana e che prima di tale avvenimento era, al contrario,
convincimento comune la essenziale importanza di procurarsi o conservare
in Sicilia lappoggio elettorale dei mafiosi: in questo quadro si può
richiamare la perentoria affermazione fatta dal capomafia Stefano
Bontate in occasione del più volte ricordato colloquio della primavera
del 1980.
Dunque, almeno fino alle elezioni politiche del giugno 1987, lappoggio
elettorale degli ambienti mafiosi era, a torto o a ragione, comunemente
avvertito come niente affatto trascurabile, cosicché è del tutto
plausibile che un uomo politico potesse ritenere utile, a tale fine,
coltivare amichevoli relazioni con i mafiosi.
Inoltre, si deve tener conto che una cosa erano le difficoltà di
distogliere gli elettori dalla tradizionale preferenza accordata alla
Democrazia Cristiana, altra era quella di pilotare il voto verso luno o
laltro candidato del medesimo partito.
Peraltro, su questo punto si deve riconoscere che lappoggio elettorale
accordato da Cosa Nostra agli appartenenti alla corrente andreottiana
non è stato affatto esclusivo: invero, le aderenze politiche dei mafiosi
non si esaurivano certo negli esponenti andreottiani e, al riguardo, si
potrebbe ricordare che gli stessi Salvo appartenevano alla corrente
dorotea della Democrazia Cristiana e che il Marino Mannoia ha
specificamente riferito degli stretti rapporti fra Stefano Bontate e
Rosario Nicoletti ed ha anche affermato che (vedasi
linterrogatorio reso il 3 aprile 1993).
Ancora, torna utile citare le seguenti dichiarazioni del collaboratore
Pennino circa lorientamento del noto esponente mafioso Salvatore Greco,
detto il senatore: <>.
Per inciso, può aggiungersi che non può neppure ritenersi esaustivamente
provata la tesi, cui sono affezionati i PM appellanti, secondo cui la
forza della sua corrente siciliana stava particolarmente a cuore ad
Andreotti in quanto gli era necessaria per agevolare la sua carriera
politica e la occupazione delle cariche istituzionali e di governo, che
egli preferiva a quelle di partito (sul punto si possono citare le
seguenti dichiarazioni rese dal sen. Nicola Mancino nella udienza del 2
luglio 1997: <>).
Ed invero, le seguenti, testuali affermazioni del citato sen. Mancino e
dellon. Fermo Martinazzoli (udienza del 2 ottobre 1997), da lungo corso
esponenti di spicco della Democrazia Cristiana, forniscono indicazioni,
provenienti da fonti particolarmente edotte in merito alle vicende
interne di quel partito, che consentono di dubitare della fondatezza
dellassunto accusatorio (<>; <>).
In definitiva, senza voler negare che sulla manifestata disponibilità
personale di Andreotti verso alcuni uomini di vertice di Cosa Nostra
abbia inciso anche la esigenza di rafforzare legami - già esistenti e
solidi di questi ultimi con esponenti della sua corrente al fine di
assicurarsi o di conservare benefici di natura elettorale, non sembra
che la medesima esigenza possa, da sola, compiutamente spiegare le
personali relazioni intrattenute dallimputato con gli uomini donore,
posto che lorientamento dei consensi, in definitiva, non dipendeva, se
non in parte limitata, dal preciso riferimento alla sua persona.
Nel tentativo di spiegare la propensione dellimputato ad intrattenere
personali, amichevoli relazioni con esponenti di vertice di Cosa Nostra,
relazioni certamente propiziate dagli intimi rapporti già intrattenuti
dal Lima, appare più interessante considerare la spinta determinata
dalla possibilità di utilizzare la struttura mafiosa per interventi che
potrebbero definirsi extra ordinem, ovvero per arrivare, in taluni,
peculiari casi, a soluzioni difficilmente raggiungibili seguendo canali
ortodossi.
In questo quadro si inserisce a pieno titolo la illustrata vicenda
Nardini (che non a caso è la più risalente di quelle addotte dalla
Accusa), ma potrebbe includersi, altresì, il tentativo di interessare il
Bontate al salvataggio dellon. Moro, che viene prospettato in termini
espliciti, ancorché in via deduttiva dal Buscetta, che, peraltro,
nellambito di successive dichiarazioni sul punto non ha mancato di
rivelare, come spesso gli è accaduto, qualche approssimazione, qualche
incoerenza e qualche imprecisione ( - pagg. 8 e 9 del verbale della deposizione resa ai
magistrati inquirenti il 6 aprile 1993 -).
Ora, una indicazione analoga è stata fornita dal Marino Mannoia, dalle
cui dichiarazioni, come rilevato dalla Difesa, lo stesso Buscetta ebbe a
cogliere qualche spunto non già, però, in occasione delle ricordate,
originarie dichiarazioni dellaprile del 1993, ma in occasione di sue
successive deposizioni dibattimentali.
Il Marino Mannoia, invero, ha riferito che il Bontate aveva ricevuto, in
particolare, dai cugini Salvo e dallon. Nicoletti, limpulso ad
attivarsi per la liberazione dellon. Moro, narrando anche della diversa
posizione che era stata assunta dal boss Pippo Calò, il quale aveva
affermato che parte degli stessi compagni di partito di Moro non lo
volevano libero (<>).
Senza ovviamente pretendere di sostenere, al riguardo, il raggiungimento
di una piena prova, è, tuttavia, interessante notare come un, sia pur
vago, elemento che potrebbe confermare limpegno di Andreotti nel
tentativo di liberare lon. Moro, da attuare anche sperimentando, in
ipotesi, la via mafiosa, si trae, in qualche modo, dalle dichiarazioni
del sen. Francesco Cossiga, che, come è noto, allepoca del sequestro
dellon. Moro rivestiva la carica di Ministro dellInterno. Il teste,
invero, nella sua deposizione dibattimentale del 17 giugno 1998 ha
riferito che si parlò, in quei drammatici e concitati giorni, anche di
avvalersi della mafia per tentare di liberare il rapito, precisando che
lidea era stata da lui recisamente bocciata e che egli, probabilmente,
ne aveva parlato allimputato (allora Presidente del Consiglio). Lo
stesso sen. Cossiga ha escluso che questultimo avesse fatto alcun
commento al riguardo ed ha, altresì, escluso di aver appreso di alcuna
iniziativa da lui in tal senso assunta, aggiungendo un episodio dal
quale, appunto, può desumersi una sincera partecipazione dellimputato
al dramma dellon. Moro, con il quale, pure, non aveva grande sintonia
politica (<>).
Se le indicazioni fornite dal sen. Cossiga si mettono in relazione con
gli amichevoli rapporti che, come si è detto, a quellepoca limputato
intratteneva con i mafiosi e con la richiesta di aiuto (già sperimentata
con successo) rivolta ai medesimi mafiosi in occasione della vicenda
Nardini, si dovrà ammettere che le stesse conferiscono alla originaria
affermazione del Buscetta notevole plausibilità, pur senza disconoscere
che la stessa, come rilevato dal Tribunale, era fondata, in buona
sostanza, su una semplice deduzione del medesimo.
Si è in presenza, in buona sostanza, del ricorso a forme di intervento
para-legale, che conferisce, a chi sia in possesso dei canali che gli
consentano di sperimentarle, un surplus di potere rispetto a chi si
attenga rigorosamente ai mezzi legali, surplus di potere che mette in
grado di ottenere, talora, risultati, di per sé non necessariamente
riprovevoli, anche laddove essi non possano essere raggiunti con metodi
ortodossi: una situazione, in altri termini, suscettibile di affascinare
qualsiasi uomo di governo.
Insomma, anche al di là delle riflessioni da ultimo esposte, può
considerarsi ragionevole una interpretazione secondo cui, anche senza
arrecare al sodalizio mafioso contributi concretizzatisi in consistenti
ed effettivi interventi agevolativi ma si vedrà come per nulla
trascurabile sia stato lapporto rafforzativo assicurato ai mafiosi
dalla amicizia di Andreotti -, limputato si sia conquistato, con il
tramite del Lima e dei Salvo, lamicizia degli uomini donore,
ottenendone notevoli benefici.
Tutto ciò limputato ha fatto ritenendo di poter controllare a
piacimento gli uomini donore, forte del convincimento che essi
fossero individui di non eccelsa levatura, che subivano lascendente di
un illustre uomo politico ed erano, in definitiva, ispirati da un
assoluto rispetto per la istituzione pubblica e per i suoi esponenti,
specie per quelli più prestigiosi.
*************************************
6) LA CRISI DEI RAPPORTI FRA IL SEN. ANDREOTTI E COSA NOSTRA E, PIU
PRECISAMENTE, FRA IL SEN. ANDREOTTI E GLI ESPONENTI DELLA FRANGIA DEL
SODALIZIO CRIMINALE CON I QUALI INTRATTENEVA AMICHEVOLI RELAZIONI.
Le appena rassegnate certezze dellimputato erano fondate su una
oggettiva sottovalutazione della pericolosità dei suoi interlocutori,
già indotta da una visione riduttiva e, per usare le parole del diario
del gen. Dalla Chiesa, folkloristica del fenomeno mafioso, secondo la
quale le manifestazioni violente si limitavano, semmai, a qualche
regolamento di conti tutto interno alle cosche o alla eliminazione di
qualche personaggio esterno ad esse ma contiguo (è appena il caso di
rilevare come il tema della sottovalutazione, da parte dellimputato,
del fenomeno mafioso, sia reiteratamente richiamato dalla stessa Difesa
vedansi le pagg. 1151, 1235 e 1254 della memoria conclusiva -, che lo
ha dedotto, insieme con la necessità di fronteggiare lallora dilagante
terrorismo, a giustificazione della scarsa incisività della lotta dello
Stato alla mafia: pag. 1235
-).
Le certezze dellimputato si infrangono fra la seconda parte del 1979 e
linizio del 1980.
Chiamato ad interessarsi della questione Mattarella, limputato indica
nella mediazione politica la possibile soluzione, che, tuttavia, dopo
alcuni mesi, viene del tutto disattesa dai mafiosi, che perpetrano
lassassinio del coraggioso Presidente della Regione.
La scelta sanguinaria sgomenta Andreotti, il cui realismo politico
(abusando di un luogo comune si potrebbe più propriamente parlare di
cinismo) non si spinge certo fino a contemplare lomicidio del possibile
avversario.
Non interessa alla Corte commentare, al riguardo, la conclusione del
Vol. I della Parte V dei motivi di appello, densa di suggestivi
argomenti, con i quali i PM richiamano una considerazione ricorrente
nella analisi dei fatti di mafia (loppositore abbandonato a se stesso
che viene colpito nella sicurezza della impunità garantita dai potenti
amici) che può solo parzialmente condividersi, con limitato
riferimento allantefatto dellassassinio del Presidente Mattarella, ma
che sfugge allimprescindibile onere di ricostruire compiutamente la
vicenda sulla scorta dei concreti elementi di prova acquisiti e finisce
con lobliterare la complessità della realtà e la peculiarità del caso
in esame.
I fatti provati, alla stregua delle indicazioni fornite dalla sola fonte
diretta (Marino Mannoia), consentono serenamente di affermare che
limputato era decisamente contrario a qualunque soluzione cruenta della
questione Mattarella (pure vantaggiosa per la sua corrente e per i suoi
amici Salvo, i cui precisi interessi non è affatto certo che gli fossero
noti) e finiscono addirittura con il suggerire la concreta possibilità
che la ragione per cui Andreotti, superando le relative difficoltà, si è
determinato a scendere in Sicilia ed a intervenire personalmente
presso i mafiosi vada individuata proprio nellintento di evitare una
soluzione cruenta, quale quella che pochi mesi prima aveva visto
soccombere il segretario provinciale della D.C., Michele Reina
(lomicidio di questultimo non era, ovviamente, sfuggito alla
attenzione dellimputato, come risulta dal suo libro Gli anni della
solidarietà - Diari 1976/1979, nel quale sotto la data 9 marzo 1979
risulta annotato il sanguinario evento, attribuito, peraltro, con scarsa
verosimiglianza, che sembra celare una sorta di rimozione, al terrorismo
politico - Ucciso a Palermo il nostro segretario provinciale Michele
Reina. La Sicilia fino ad ora era sembrata immune dal terrorismo
politico. -).
Si tratterebbe, peraltro, mutatis mutandis, della stessa ragione (quella
di evitare fatti di sangue) che sarebbe stata a base, secondo le
prospettazioni dei PM appellanti, della decisione di incontrare, alcuni
anni dopo, il boss Salvatore Riina (vedasi quanto si dirà più avanti,
allorché ci si occuperà del relativo episodio).
Non appare, invero, soddisfacente la chiave di spiegazione politica
proposta dai PM appellanti, peraltro in relazione al coevo episodio
riferito dal teste Vito Di Maggio, che viene ricollegato alla assunta
necessità di Andreotti di rafforzare, in quel particolare frangente in
cui stava per uscire dallorbita del Governo del Paese, i suoi legami
con i mafiosi; né, venendo ad una spiegazione più specificamente
connessa con la questione Mattarella, può considerarsi congrua la
profilata necessità di Andreotti di preservare la sua corrente
palermitana dalle possibili iniziative del Presidente Mattarella.
Tenuto conto che la breve puntata in Sicilia è stata presumibilmente
attuata in periodo in cui Andreotti ricopriva ancora la carica di
Presidente del Consiglio e in cui, pertanto, un breve viaggio riservato
implicava la necessità di superare quella oggettiva serie di (comunque
non insormontabili) difficoltà desumibili dalle indicazioni del teste
Sessa, si deve ritenere che limputato considerò che fosse piuttosto
urgente incontrare personalmente i mafiosi (è evidente che i suoi sodali
politici avrebbero potuto comodamente contattarlo, con modalità niente
affatto clandestine, a Roma e riferire, quindi, ai mafiosi i suoi
eventuali suggerimenti, cosicché, se non fosse stata avvertita la forte
esigenza di un urgente incontro personale con gli stessi mafiosi, non vi
sarebbe stata alcuna necessità di scendere in Sicilia).
Ma, posto che i legami con i mafiosi erano, come si è visto, a
quellepoca amichevoli, tale ritenuta urgenza non può essere
adeguatamente giustificata dalla generica necessità di rafforzarli.
Quanto, poi, alla esigenza di prevenire possibili iniziative politiche
del Presidente Mattarella concernenti lassetto locale del partito, a
parte quanto già osservato a proposito della scontata possibilità che
una riunione politica avrebbe potuto avvenire a Roma, anche sotto tale
aspetto non si intravede alcuna urgenza, specie se si considera che
latteggiamento chiaramente attendista assunto dallimputato, poi
superato cruentemente dai mafiosi, costituisce la migliore riprova della
insussistenza di alcuna particolare premura.
Del resto, il solo, possibile apporto dei mafiosi alla soluzione di una
questione politica quale quella de qua non poteva che concretizzarsi
nel ricorso ai metodi di violenza e sopraffazione loro propri, ma gli
elementi forniti dal Marino Mannoia recisamente escludono che limputato
abbia nella circostanza inteso avvalersene chiamando a raccolta gli
esponenti di Cosa Nostra con i quali coltivava amichevoli rapporti.
Deve, allora, preferirsi unaltra spiegazione che coniughi logicamente i
fatti riferiti dal Marino Mannoia e che spieghi congruamente la
necessità, avvertita da Andreotti, di interloquire urgentemente con i
mafiosi in relazione alla vicenda Mattarella.
Agevole è immaginare che qualche intimo sodale dellimputato (per es.
lon. Lima, esplicitamente chiamato in causa da Marino Mannoia:
- verbale dellinterrogatorio del 3-4 aprile 1993 -), al
corrente dei pesanti e crescenti malumori dei mafiosi nei confronti del
Presidente Mattarella, gli prospetta una situazione di pericolo per la
stessa incolumità del Presidente della Regione, reo agli occhi degli
uomini donore non tanto di voler scompaginare lassetto locale del
potere democristiano (è ancora lontano labboccamento dello stesso
Mattarella con Rognoni, che il primo avvertì come sommamente pericoloso
per lui), ma, secondo quanto (più volte ricordato dai PM) riferito
dallon. Evangelisti proprio per averlo appreso dal Lima, di aver
tradito aspettative che, a torto o a ragione, gli stessi mafiosi
coltivavano.
Preoccupato per tale evenienza, limputato, dunque, avverte la necessità
di intervenire urgentemente e personalmente presso i mafiosi e si
determina ad incontrarli: in occasione della riunione presso La Scia,
ne frena limpeto, prende tempo, li rassicura additando una soluzione
politica, elude (almeno nellimmediato) ogni iniziativa cruenta, tanto
che il Bontate rimane in attesa e confida al Marino Mannoia che staremo
e vedere.
Giova, in proposito, precisare che la genesi dellincontro a La Scia
induce ad escludere che siano stati i mafiosi a sollecitare lincontro
con Andreotti per discutere della questione Mattarella e, del resto, le
primigenie (3 aprile 1993) e le successive dichiarazioni del Marino
Mannoia confermano tale ipotesi, atteso che non si rintraccia in esse
alcun accenno ad una sorta di invito rivolto allimputato e neppure a
richieste dirette a questultimo perché intervenisse sul Presidente
della Regione, avendo il collaboratore semplicemente riferito di aver
apppreso dal Bontate delle doglianze sul Presidente Mattarella espresse
dai mafiosi alluomo politico ().
Ma, in verità, i margini di manovra politica erano particolarmente
ristretti ed, anzi, potevano dirsi nulli e deve, invero, ragionevolmente
ritenersi che Andreotti ne fosse ben consapevole: egli non poteva e
probabilmente non voleva apparire al Presidente Mattarella o ad altro
collega di partito che potesse influire su di lui come portatore di
interessi mafiosi e persuaderlo a soddisfarli.
Tutto ciò dà conto delle legittime perplessità nutrite sul punto
specifico dal Tribunale e dalla Difesa, che colgono la scarsa
verosimiglianza di un intervento politico dellimputato volto a
condizionare il Presidente Mattarella, ma che non considerano la
possibile strumentalità della iniziativa (che non risulta aver avuto
corso), la quale trova idonea spiegazione proprio nella pressante
esigenza di salvaguardare lo stesso Presidente Mattarella dalla minaccia
di essere soppresso.
Tuttavia, con un peccato di presunzione, Andreotti erroneamente ha
reputato che la mancanza di risultati della indicata via politica, che
ben presto sarebbe apparsa chiara, non avrebbe determinato alcuna
conseguenza negativa per la incolumità del Presidente Mattarella,
inesattamente ritenendo che i suoi solidi legami con i mafiosi ed il suo
autorevole intervento che la aveva inequivocabilmente respinta avrebbero
bloccato qualsivoglia soluzione cruenta.
La drammatica disillusione, la emozione suscitata dalla estrema gravità
del tragico assassinio del Presidente Mattarella, soppresso alla
presenza dei familiari, e lo smacco provato nellaver visto la sua
indicazione disattesa spiegano la decisione di scendere a Palermo e di
incontrare nuovamente gli interlocutori mafiosi per chiedere chiarimenti
e non certo per felicitarsi di una soluzione che pure era stata, in
definitiva, foriera di rimarchevoli vantaggi per il suo gruppo politico
locale e per i suoi amici Salvo.
Si può cautamente ipotizzare che se il Bontate si fosse sottomesso
allautorevole richiamo delleminente uomo politico e si fosse in
qualche modo giustificato attribuendo la opzione sanguinaria al
prevalere di spinte estremistiche di altri suoi sodali, avrebbe
preservato i buoni rapporti con il medesimo: ed invero, se la scelta di
scendere in Sicilia per chiedere chiarimenti suggerisce un
atteggiamento determinato ad ottenere spiegazioni circa la decisione di
assassinare il Presidente Mattarella, la stessa, però, non può che
leggersi come espressione di una tendenziale volontà di verificare la
possibilità di conservare (appunto, chiarendo) le buone relazioni con i
mafiosi.
Ma, evidentemente, i reclami e le critiche di Andreotti sono stati
nelloccasione tanto fermi ed insistiti da suscitare la irritazione e
lira del capomafia, il quale, abbandonato latteggiamento solitamente
calmo e compassato, ha reagito alzando la voce e spingendosi perfino a
minacciare il suo illustre interlocutore di gravissime conseguenze se
fossero state adottate iniziative normative contro la mafia (come si è
espresso il Marino Mannoia nelle sue primigenie dichiarazioni del 3
aprile 1993: )
E se Andreotti, che mai aveva avallato la scelta di assassinare il
Presidente della Regione, aveva duramente chiesto conto al Bontate di
quella decisione provocando la irritata reazione del capomafia, il quale
aveva avvertito perfino la necessità di alzare la voce e di ricorrere
alle minacce, davvero non si vede sulla base di quali elementi, se non
la suggestione retorica di un argomento stereotipato, i PM appellanti
possano conclusivamente commentare lintero svolgersi della vicenda
riferita dal Marino Mannoia affermando che .
Anche prescindendo dalla, appena prospettata, verosimile motivazione del
personale intervento di Andreotti presso i mafiosi in relazione alla
questione Mattarella, ci si deve chiedere se e quali siano state le
conseguenze del colloquio fra limputato, già titolare di numerosi
incarichi di Governo anche al massimo livello, ed il Bontate della
primavera del 1980.
In proposito si può agevolmente immaginare quale sia stato lulteriore
impatto sulleminente uomo politico, già scosso dallassassinio del
Presidente Mattarella, del tono arrogante con cui il Bontate aveva
respinto le sue insistite richieste di chiarimenti: era stato un grave
errore minimizzare la pericolosità della mafia; era stato un grave
errore immaginare di poter agevolmente disporre dei mafiosi e di
guidarne le scelte imponendo, con la propria autorevolezza ed il proprio
prestigio, soluzioni incruente e politiche ai problemi insorti; era
stato erroneo il convincimento, del resto già scalfito da alcuni,
recenti e gravissimi fatti di sangue (forse attribuibili, peraltro, a
fazioni diverse da quella in cui militavano gli amici mafiosi gli
omicidi del comm. Boris Giuliano, perpetrato nel luglio del 1979, del
giudice Cesare Terranova, consumato nel settembre del 1979 e forse anche
del cap. Emanuele Basile, risalente allinizio di maggio del 1980 -),
circa il rispetto assoluto dei mafiosi verso gli esponenti delle
istituzioni pubbliche; era stato un abbaglio assegnare alla mafia il
riduttivo ruolo di strumento di ordine e di controllo della criminalità
torna utile richiamare il complimento rivolto al Badalamenti, riferito
dal Buscetta , attuato attraverso qualche ricorso alla violenza che,
tutto sommato, la società civile poteva tollerare, rimanendo preservata
la istituzione pubblica, verso la quale venivano, comunque, conservati
rispetto e deferenza; era stato, in definitiva, un grave errore
intrattenere buone relazioni con i mafiosi, chiedere loro qualche
favore, indurre in essi il convincimento di poter contare sulla sua
amicizia, convincimento che aveva probabilmente pesato sulla baldanzosa
previsione dei medesimi di non subire negative, tangibili conseguenze
per la decisione di sopprimere un esponente così in vista del partito di
maggioranza relativa.
Le inevitabili riflessioni di Andreotti lo rendono conscio della
inadeguatezza della propria analisi del fenomeno mafioso, rimasta
indietro rispetto allo sviluppo ed alla pericolosità ormai assunti dallo
stesso (in ciò, in realtà, risiede il peccato di sottovalutazione che,
secondo la Difesa, limputato avrebbe sempre ammesso).
Ma, al di là della possibile revisione critica della moralità di incaute
scelte pregresse che lo avevano indotto non certo senza tornaconto - a
palesare apprezzamento ed amichevole disponibilità verso i mafiosi, le
stesse riflessioni e la consapevolezza della impossibilità di mantenere
il controllo sulle azioni di Cosa Nostra, definitivamente maturata dopo
il colloquio con il Bontate, non possono che spingerlo a rivedere
radicalmente i propri rapporti con gli uomini donore ed a
allontanarsene, non senza lasciarsi indietro un pesante retaggio che ha
alimentato le aspettative o la immaginazione degli stessi.
A questultimo riguardo, torna utile richiamare e, per comodità
espositiva, trascrivere testualmente la efficace pagina dellatto di
appello già, in parte, sopra riportata (pag. 779), che dimostra come la
complessità di una certa realtà non sfugga ai PM (specie quando essa sia
funzionale a supportare le loro tesi): .
Gli avvenimenti della seconda parte del 1979, lassassinio del
Presidente Mattarella ed il burrascoso chiarimento con il Bontate
segnano, dunque, la crisi degli amichevoli rapporti di Andreotti con gli
esponenti di Cosa Nostra, rapporti che egli fondava sui ricordati
convincimenti, rivelatisi drammaticamente illusori, e, si ribadisce,
sulla sottovalutazione della pericolosità dei mafiosi.
Giova sottolineare che quella esposta, pur sondando, come nella
occasione appare inevitabile, le difficili sfere della psiche umana, è
una interpretazione di quanto avvenuto assolutamente ragionevole,
strettamente ancorata ai fatti acquisiti e lontana da una riflessione
puramente soggettiva ed opinabile ed, in qualche modo, politica.
Per averne conferma si possono ricordare, oltre che le dichiarazioni con
cui il Marino Mannoia ha parlato delle difficoltà incontrate dai
corleonesi (che di lì a poco avrebbero preso il comando incontrastato
di Cosa Nostra) ad ottenere la disponibilità dellimputato, quelle,
già riportate e sostanzialmente convergenti, rese dinanzi alla Corte,
nella udienza del 16 gennaio 2003, dal Giuffrè, il quale ha
espressamente indicato con la intuibile, inevitabile approssimazione -
la morte del Bontate (aprile 1981) come il momento in cui iniziano ad
incrinarsi i rapporti tra politica e mafia (<<
Ragion per cui, se noi in
questo contesto poi negli anni 80 parliamo di inaffidabilità, di
problemi che sono nati tra Cosa Nostra e la politica, appositamente sta
a significare che qualche cosa a partire dagli anni 80 e - per essere
ancora più precisi - dopo l'uccisione di Stefano Bontade, cioè qualche
cosa da allora in questo rapporto si comincia ad incrinare.>>).
In questo contesto, al di là di un possibile eccesso di enfasi, può
riconoscersi una qualche credibilità anche alla convergente indicazione
con cui il Lipari, a proposito di eventuali interventi presso limputato
perché si interessasse dellaggiustamento del maxiprocesso, ha
riferito di aver appreso da Salvatore Riina che il Lima aveva fatto
sapere, tramite Ignazio Salvo, di non poter affrontare con Andreotti
tali argomenti in quanto avrebbe rischiato di venir emarginato dalla
corrente (<>).
Gli stessi PM appellanti, senza, peraltro, trarne alcuna conseguenza,
hanno, del resto, fondato la propria tesi accusatoria proprio sulla
ricostruzione fornita dal Marino Mannoia, nella quale, spianandone ogni
complessità, hanno superficialmente colto soltanto la ricercata conferma
delle relazioni fra limputato ed i mafiosi: in questambito essi non
hanno, però, potuto disconoscere che (le sottolineature sono dellestensore).
Levidenziato contrasto fra il Bontate ed Andreotti e il riconosciuto
deterioramento dei rapporti fra i medesimi finisce con linterpretare il
significato dellaccaduto in linea con quanto qui sostenuto.
Di fatto, alla stregua degli elementi acquisiti, rimane confermato che,
dopo quel burrascoso colloquio della primavera del 1980, si esauriscono
le, in precedenza piuttosto ricche, indicazioni (non sempre traducibili
in prove piene) concernenti episodi sintomatici delle relazioni di
Andreotti con i suoi tradizionali referenti mafiosi (Bontate e
Badalamenti), dei quali, peraltro, come già ricordato, era già in corso
la emarginazione da Cosa Nostra.
*************************************
Nel rinviare alle conclusioni la valutazione giuridica dei fatti e delle
condotte fin qui esaminati, si passerà ora a verificare se gli elementi
ulteriori acquisiti, inerenti alla fase temporale successiva allavvento
dei corleonesi, confermino o smentiscano la profilata cessazione delle
amichevoli relazioni fra Andreotti e gli esponenti mafiosi e dei
rapporti di scambio (come si è visto, nettamente inclinati verso le
esigenze dellimputato) che ne costituivano la esplicitazione.
In proposito si può, qui, anticipare che la disamina che seguirà
consentirà di ribadire la personale, elevatissima affidabilità del
Marino Mannoia e la piena attendibilità delle indicazioni del medesimo,
con particolare riguardo, in questa sede, al riferito venir meno della
precedente disponibilità di Andreotti nei confronti dei mafiosi.
Come meglio si vedrà nel prosieguo, laccanimento che, allesito del
maxiprocesso, il Riina ed i suoi mostreranno nei confronti dellimputato
e di coloro che quanto meno un tempo gli erano stati vicini troverà
adeguata spiegazione nel solerte impegno antimafia progressivamente
manifestato da Andreotti, estrinsecatosi anche in, particolarmente
incisivi, provvedimenti adottati dagli ultimi Governi da lui guidati
(impegno che, per quanto assuma, con riferimento alla azione di sostegno
al buon esito del maxiprocesso, carattere quanto mai peculiare, non
caratterizza esclusivamente la figura del medesimo), ma anche nelle
deluse aspettative magari fino ad un certo punto strumentalmente
alimentate da chi aveva interesse a mantenerle vive - che i pregressi,
risalenti atteggiamenti delluomo politico avevano ingenerato nei
mafiosi.
Si vedrà, dunque, come lesito finale di tutta la complessa e lunga
vicenda finirà con loffrire una conferma, anche logica, sia delle
pregresse, disponibili relazioni dellimputato con gli esponenti della
c.d. ala moderata di Cosa Nostra, sia della cessazione delle stesse
relazioni allindomani della primavera del 1980.
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CAPITOLO III : I FATTI VALUTABILI CONCERNENTI LEPOCA SUCCESSIVA
ALLAVVENTO DEI CORLEONESI (DAL A SEGUIRE).
1) PREMESSE INTRODUTTIVE.
1. Si è già evidenziato come alcuni fatti fondamentali giustifichino il
convincimento che nella primavera del 1980 si sia consumata una frattura
nei rapporti fra Andreotti ed i suoi referenti mafiosi. Si tratta, per
riepilogare: a) del deterioramento delle relazioni fra limputato ed il
suo principale interlocutore mafioso, Stefano Bontate, deterioramento
che di certo non scaturiva da dissapori circoscrivibili nellambito
della sfera delle specifiche relazioni personali con il capomafia, ma
investiva, in generale, tutta Cosa Nostra e la attività criminale della
stessa nella essenziale connotazione ad essa, infine, conferita dalla
vicenda dellassassinio del Presidente Mattarella; b) della, già in
corso, progressiva emarginazione dai centri di comando di Cosa Nostra
dei capimafia che con limputato intrattenevano relazioni: era già
maturata la estromissione dal sodalizio del Badalamenti ed era già in
corso il progressivo isolamento del Bontate e dellInzerillo, culminato,
nella primavera del 1981, nellassassinio dei due, seguito dalla
decimazione degli uomini donore agli stessi fedeli; c) della
sintomatica assenza di indicazioni ulteriori concernenti fatti idonei a
comprovare la prosecuzione, nellarco di tempo che va dallincontro
della primavera del 1980 allassassinio del Bontate e dellInzerillo ed
alla presa del potere da parte dei corleonesi, delle pregresse
relazioni, che stride con il numero degli episodi significativi
riferibili al periodo precedente (a voler ricomprendervi anche quelli
solamente sospettabili, si potrebbero citare la vicenda Nardini, la
vicenda Moro, la vicenda Pecorelli, la vicenda Rimi, la vicenda Sindona,
la vicenda Mattarella, lepisodio riferito dal teste Di Maggio, il
regalo del dipinto sia pure, a questultimo riguardo, con qualche
dubbio in ordine alla precisa collocazione temporale del fatto -).
In particolare, al di là della generica possibilità della perpetuazione
inerziale di appoggi elettorali forniti ad esponenti della corrente
andreottiana, che, come già rimarcato, va, comunque, più correttamente
inquadrata nellambito delle dirette e personali relazioni del singolo
personaggio politico locale, non è stata acquisita, a differenza di
quanto accaduto per il periodo precedente, alcuna indicazione, anche
vaga e sfornita di idonea efficienza dimostrativa, concernente favori
concessi o richiesti dallimputato sul punto, come meglio si
preciserà, anche in relazione al periodo ancora successivo non è
destinata ad approdare ad esiti positivi la indagine sul comportamento
dellimputato, nel cui atteggiamento non sono ravvisabili neppure quelle
manifestazioni di disponibilità che, con riferimento allepoca
precedente, quanto illustrato autorizza a considerare provate -.
La rimarcata, oggettiva situazione ed il subentrare dellegemonia dei
corleonesi, fino ad allora estromessi da ogni rapporto con Andreotti
tanto da irritarsene, non consentono, se non a prezzo di un
inammissibile salto logico, di ipotizzare senzaltro una continuità
delle relazioni fra limputato e Cosa Nostra, fondata su quanto
accertato in riferimento allepoca antecedente: del resto, è del tutto
intuitivo che sui legami in questione esercitavano un peso determinante
non già le cariche occupate dagli interlocutori, ma le relazioni
personali fra i medesimi.
Oltre che defatigante, deve, allora, considerarsi inconducente il
sistematico e ripetuto richiamo operato dai PM appellanti al valore
probatorio corroborante dei dimostrati fatti pregressi e,
principalmente, dei rapporti intrattenuti da Andreotti con il Bontate ed
i suoi amici, con il Lima ed con i cugini Salvo e delle relative
menzogne dellimputato: quanto evidenziato e la radicale modifica delle
posizioni di potere allinterno di Cosa Nostra indebolisce fin quasi ad
annullarla la valenza logica di tali risultanze allorché debba
verificarsi se gli elementi acquisiti consentano di ritenere provato che
gli amichevoli atteggiamenti e la disponibilità dellimputato siano
stati manifestati con autentica partecipazione anche al nuovo gruppo di
potere che aveva assunto il predominio assoluto sul sodalizio mafioso.
In buona sostanza, proprio in dipendenza delle peculiarità evidenziate,
la dimostrazione dellassunto non può giovarsi del richiamo ad un
contesto ormai tramontato e necessita, pertanto, di una prova autonoma
ed autosufficiente, libera dalla possibile suggestione indotta (anche,
eventualmente, in alcuni dichiaranti) da vicende precedenti e dalla
conservazione, da parte dellimputato, di rapporti amichevoli e di
solidarietà politica con lon. Lima o dalleventuale mantenimento di
amichevoli relazioni con i cugini Salvo.
A tali ultime circostanze non può, invero, ai fini che qui interessano,
riconoscersi significato decisivo.
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2. Quanto alla conservazione del legame con il Lima, se si deve prendere
atto che i rapporti con costui non sono stati recisi dallimputato nel
corso degli anni pur nella consapevolezza dei legami che il medesimo
intratteneva con il Bontate ed altri mafiosi, tuttavia tre riflessioni
si impongono:
la prima è che, come già rimarcato, il Bontate ed i suoi amici di lì a
poco sarebbero stati eliminati dalla fazione corleonese, cosicché è
venuto ben presto meno ogni loro ruolo che potesse orientare
negativamente i rapporti fra Andreotti ed il Lima;
la seconda è che, per quanto riguarda il periodo successivo, si può
dubitare che il Lima abbia intrattenuto con i nuovi padroni di Cosa
Nostra, il boss Salvatore Riina ed i corleonesi, gli stessi, intimi e
diretti legami che lo univano al Bontate e che, comunque, limputato
abbia avuto esatta consapevolezza in merito alle, meno strette,
relazioni serbate dal predetto con i mafiosi;
la terza e troncante è, infine, che la responsabilità penale
dellimputato, qui oggetto di valutazione, non può che essere personale,
cosicché non potrebbe, di per sé, assumere rilievo decisivo il fatto che
egli, astenendosi da ogni disponibilità personale nei confronti dei
mafiosi, abbia continuato a coltivare il suo legame politico con il
Lima.
In ordine al punto 2) giova fare cenno al contenuto del lungo e
dovizioso capitolo dedicato dalla appellata sentenza ai rapporti fra
lon. Lima ed esponenti mafiosi: agevole è rilevare come alle ricche
indicazioni che caratterizzano la vicenda fino alla scomparsa del
Bontate, periodo nel quale non difetta affatto una consuetudine
personale e diretta del Lima con esponenti mafiosi del massimo livello
(ed, in primo luogo, con il Bontate medesimo), facciano da riscontro, in
riferimento allepoca successiva, scarne notazioni, che, in definitiva,
si esauriscono nella vicenda dellavv. Raffaele Bevilacqua, sulla quale
si ritornerà più avanti, e nellillecito concorso con il Siino nelle
pratiche spartitorie di alcuni grandi appalti pubblici.
In questultima situazione, peraltro, è difficile negare che, in realtà,
lintento del Lima non era tanto quello di agevolare gli interessi
mafiosi, ma quello di perseguire il proprio utile che addirittura poteva
entrare in conflitto con quello dei mafiosi medesimi (<>).
Al riguardo, per inciso, si deve sottolineare come appaia frutto di una
forzatura la osservazione dei PM appellanti secondo cui limputato
sarebbe stato ben consapevole della esistenza dello specifico patto di
scambio in materia di appalti tra la sua corrente siciliana e Cosa
Nostra, traendo spunto dalla affermazione del Siino circa la
raccomandazione dellimprenditore Catti De Gasperi rivolta (peraltro,
infruttuosamente) da un altissimo personaggio al sen. Andreotti e da
costui girata al Lima: è evidente che la enorme influenza di
questultimo in Sicilia rendeva assolutamente plausibile che il suo
capocorrente si rivolgesse a lui per girargli una raccomandazione
politica proveniente da un altissimo personaggio e concernente un
imprenditore impegnato nel tentativo di acquisire nellIsola una grossa
commessa pubblica, senza che ciò comportasse una precisa cognizione
delle malversazioni che, nellambito del sistema spartitorio degli
appalti, collegavano il Lima al Siino e, tramite costui, ai mafiosi.
Giova chiarire che la Corte non intende affatto affermare che il Lima,
dopo la scomparsa del Bontate, si sia rigorosamente astenuto da ogni
relazione con esponenti mafiosi: tuttavia, si deve ribadire che gli
elementi acquisiti non consentono di affermare che gli stretti e diretti
rapporti con il Bontate siano proseguiti con i corleonesi.
In questambito mette conto rilevare come sia significativo che nessun
importante collaboratore abbia riferito di diretti contatti fra il Riina
ed il Lima (deve, ovviamente, farsi salvo lapporto del Di Maggio,
collegato, peraltro, esclusivamente al riferito episodio dellincontro
in casa di Ignazio Salvo che dovrà essere esaminato separatamente) e
come i contatti con lo stesso Lima fossero, semmai, mediati dai Salvo e,
in particolare, dato il sopravvenuto decesso di Antonino Salvo, da
Ignazio Salvo.
Ciò, in particolare, si desume dalle dichiarazioni di Giovanni Brusca,
il quale ha precisato di aver sempre intrattenuto rapporti diretti con i
cugini Salvo ma di non aver mai incontrato direttamente il Lima (<>).
Da parte sua, Vincenzo Sinacori (udienza del 22 aprile 1997),
nellintrattenersi sui tentativi di condizionamento del maxiprocesso e
sulla strategia stragista voluta, dopo la conclusione dello stesso, da
Salvatore Riina, a proposito delleventuale ruolo del Lima ha affermato:
<>.
Parimenti, nessuna indicazione contrastante con lassunto si trae dalle
articolatissime dichiarazioni del Siino, il quale, al contrario, non ha
mancato di riferire di avere, invece, visto il Lima insieme al Bontate
(<>).
Anche il Marino Mannoia ha riferito di aver in svariate occasioni visto
insieme il Lima con il Bontate (<>) e, pur affermando che il
Riina era già in precedenza in buoni rapporti con lo stesso Lima, il
quale, insieme ai Salvo, era passato alle dipendenze del Riina e dei
corleonesi (<>), non ha riferito di diretti
incontri fra il parlamentare ed il capomafia.
Gaspare Mutolo, al di là delle notizie fornite sugli interventi del Lima
volti a favorire le speculazioni edilizie di costruttori mafiosi,
risalenti al periodo in cui il Bontate era vivo, ha, come già accennato,
parlato in modo soltanto generico del coinvolgimento dello stesso Lima
in altre attività dirette ad agevolare Cosa Nostra e, comunque, non
consta che egli fosse a conoscenza sicura, se non per sentito dire in
carcere o per mere deduzioni, di contatti diretti di esponenti del
sodalizio con luomo politico, con il quale, semmai, le relazioni
venivano curate, dopo la morte del Bontate, dai cugini Salvo
(<>).
Del resto, richiesto di precisare, a proposito dei trasferimenti di
funzionari scomodi per Cosa Nostra che sarebbero stati ottenuti
tramite linteressamento dellimputato, chi aveva sollecitato al Lima
lintervento di questultimo, il Mutolo ha citato, peraltro sempre in
termini generici, il Bontate o altri suoi stretti sodali (il Teresi o il
Vitale), ovvero il fratello di Michele Greco (<>).
Il fatto che i contatti fra il Riina ed il Lima non fossero diretti ma
fossero mediati dai cugini Salvo e, in particolare, dopo la morte di
Antonino Salvo, da Ignazio Salvo, si ricava anche dalle dichiarazioni
del Di Maggio, il cui apporto appare tanto più rilevante se si tiene
conto che egli era uno degli uomini di fiducia del Riina e che,
pertanto, difficilmente gli sarebbe sfuggito un incontro di questultimo
con il Lima medesimo (ed, anzi, si può rilevare come, sia pure
nellambito di una dichiarazione, a suo dire, parzialmente reticente
nella parte in cui escludeva di aver mai conosciuto il Lima -, egli
abbia ritenuto di dover smentire un resoconto di stampa secondo cui egli
avrebbe accompagnato il Riina nella casa del Lima, ubicata in Mondello -
<>
-).
Analoga indicazione si trae dalle dichiarazioni di Emanuele Brusca, il
quale ha fatto cenno, usando, peraltro, una espressione identica a
quella del Di Maggio (amico comune) ad una raccomandazione destinata
al Lima, da lui recata a Ignazio Salvo da parte del Riina e mette
conto evidenziare come dalle dichiarazioni del Brusca si ricavi anche la
indicazione di una declinante disponibilità del Lima medesimo
(<>).
Da ultimo, si devono citare, a palese conferma del progressivo
allontanamento del Lima da Cosa Nostra, le dichiarazioni rese dal
collaboratore Antonino Giuffrè.
Costui, in occasione delle dichiarazioni rese il 7 novembre 2002, ha
esplicitamente riferito di aver appreso dalla sua fonte, costituita dal
famigerato capomafia Bernardo Provenzano:
del venir meno, per Cosa Nostra, della affidabilità del Lima ();
del declino del rapporto dei mafiosi con il Lima ();
del contesto in cui sarebbe maturato lomicidio del Lima, la cui sorte
era stata segnata già da tempo, come già nel 1988 o nel 1989 era stato
comunicato al dichiarante dal Provenzano il Lima si sarebbe già
defilato negli anni 1987, 1988, 1989 - ();
del fatto che la candidatura del Lima alle elezioni europee (risalente,
peraltro, al 1979) era stata interpretata come un abbandono del campo:
il dichiarante ha ribadito che ormai Lima non poteva più essere utile -
();
del fatto che, dato lo stato delle cose, non si deliberò specificamente
lomicidio del Lima, che era, in qualche modo, scontato e che non
suscitò particolari commenti ().
Dette dichiarazioni sono state ribadite dal Giuffrè nel corso dellesame
reso dinanzi alla Corte, in occasione del quale il predetto ha precisato
che il Provenzano usava un termine dialettale colorito (babbiava) per
definire latteggiamento del Lima ed il sostanziale disimpegno del
medesimo, preoccupato dalle possibili attenzioni della magistratura
(<>).
Tale atteggiamento trova, peraltro, riscontro nella dichiarazione (sulla
quale si ritornerà) con cui il Buscetta ha ricordato le giustificazioni
addotte dal Lima (nel corso di un risalente incontro, avvenuto a Roma
nel 1980) a proposito della sua inerzia durante il periodo di detenzione
del collaboratore.
Rilevato che, per quanto può valere, indicazioni analoghe a quelle del
Giuffrè sono state fornite dal Lipari, si può aggiungere che ulteriori
perplessità possono desumersi dallo stesso episodio relativo
allincontro dellimputato con il giovane Andrea Manciaracina, avvenuto
in Mazara del Vallo il 19 agosto 1985 (beninteso, sempre che ad esso
voglia conferirsi la significanza di una relazione mafiosa): se letto in
adesione alla prospettazione accusatoria, lapproccio diretto
alleminente uomo politico del giovane rampollo di una importante
famiglia mafiosa, avvenuto sotto gli occhi del personale di Polizia
locale preposto alla tutela del primo, esponeva al rischio concreto di
maligne interpretazioni e, dunque, violava la prudenza e la riservatezza
con la quale siffatti contatti avrebbero dovuto coltivarsi. La testé
esposta, ragionevole considerazione finisce, allora, con il suggerire
che per fare pervenire allimputato una sollecitazione non era
considerato praticabile o affidabile il più prudente e riservato canale
costituito dal Lima.
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3. Quanto ai cugini Salvo, la negazione della conoscenza da parte
dellimputato induce a ritenere la concreta possibilità che costui
fosse, quantomeno, consapevole che i rapporti con i predetti erano
risalenti e che erano da tempo cessati, cosicché la carenza di contatti
relativamente recenti rendeva più difficile contrastare lazzardata
affermazione difensiva.
La testé prospettata possibilità che le relazioni fra lAndreotti ed i
Salvo si siano diradate trova un certo qual riscontro nelle seguenti
riflessioni, che devono essere collegate con quanto già considerato
sopra, nel paragrafo 2) del capitolo II dei motivi della presente
decisione.
I fatti successivi alla primavera del 1980, sui quali il Tribunale ha
poggiato la dimostrazione dei rapporti de quibus (la telefonata in
ospedale e luso delle autovetture della SATRIS), non appaiono, come già
accennato, particolarmente probanti: il primo episodio rimane inficiato
da una insuperabile incertezza, derivante dalle dichiarazioni della sola
fonte primaria (il dr. Gaspare Messina) in ordine alla effettiva
attribuibilità allimputato della voce dellinterlocutore che si trovava
allaltro capo del filo ed in ordine alla effettiva richiesta di parlare
con uno dei Salvo ed alla effettività della susseguente conversazione;
il secondo episodio, date le circostanze e tenuto conto che era il Lima
che procurava la vettura blindata inviando a prelevarla presso la SATRIS
il proprio autista, non appare affatto dotato di adeguata efficienza
dimostrativa.
Degna di nota è, altresì, la assenza di indicazioni circa le relazioni
fra limputato ed i Salvo provenienti da eminenti andreottiani della
seconda ora, che non sono stati restii a riferire francamente quanto a
loro conoscenza: ci si riferisce, in particolare, allon. Vittorio
Sbardella, il quale in occasione della deposizione resa al PM di Roma il
7 settembre 1993, a specifica domanda, ha dichiarato che non gli
risultavano rapporti tra il sen. Andreotti e i cugini Salvo.
Le esposte perplessità sulla prosecuzione degli stretti rapporti fra
Andreotti ed i Salvo si rafforzano se si considera che appare quantomeno
dubbia la disponibilità del primo a recepire dai secondi sollecitazioni
ad attivarsi per favorire qualche esponente mafioso.
E vero che è collocabile tra la fine del 1981 e linizio del 1982
lepisodio, riferito da Gaspare Mutolo, concernente la assicurazione
data da Ignazio Salvo al boss Rosario Riccobono a proposito di una
sollecitazione che, a mezzo dello stesso Salvo, avrebbe dovuto farsi
pervenire allimputato in relazione al processo per lomicidio
dellagente Cappiello, che avrebbe dovuto essere trattato dalla Corte di
Cassazione.
Tuttavia, è degno di nota che nelloccasione Ignazio Salvo si è proposto
come semplice intermediario fra il Riccobono ed il Lima - il quale, poi,
avrebbe dovuto parlare con Andreotti e non già come interlocutore
diretto dellimputato (<>); lo stesso Mutolo, del
resto, non ha mancato di precisare che era il Lima che, in quellepoca,
coltivava diretti rapporti con limputato (<>).
Per inciso, la cessazione, per lo meno dopo lavvento dei corleonesi,
di una diretta consuetudine intrattenuta da Ignazio Salvo (sopravvissuto
per qualche anno al cugino, prima di essere assassinato nel settembre
del 1992) con limputato sembra trovare riscontro nella affermazione del
Di Maggio concernente la sollecitazione comunicata (tramite lo stesso Di
Maggio) al predetto dal Riina perché si rivolgesse al Lima affinché
costui, a sua volta, richiedesse allamico comune (Andreotti) di
incontrare il capomafia: anche in questa occasione, invero, viene
prospettato un ruolo di tramite svolto da Ignazio Salvo fra i mafiosi ed
il Lima e non un accesso diretto del medesimo allimputato.
Ancora, in occasione dellepisodio specifico risalente alla fine del
1983 e linizio del 1984 e concernente il supposto intervento
dellimputato volto a procacciare al boss corleonese Leoluca Bagarella
il trasferimento dal carcere di Pianosa e quello di Novara, i Salvo non
vengono neppure menzionati come coloro che avrebbero sollecitato ad
Andreotti lo stesso intervento, giacché, secondo le dichiarazioni del
collaboratore di giustizia Gaetano Costa, era il Lima che si sarebbe
adoperato in quel senso.
Del resto, se si volessero considerare gli episodi valorizzati dal
Tribunale in vista della dimostrazione dei rapporti fra limputato ed i
Salvo e se, sullo stesso tema, si volesse tenere conto anche di varie
affermazioni di svariati collaboratori di giustizia (anche, per esempio,
quelle del Di Carlo, che riguardano, comunque, il periodo anteriore alla
primavera del 1980 e che si preferisce trascurare a causa
dellinfortunio in cui il collaboratore è incorso nellindicare la
ubicazione dello studio di Andreotti), si potrebbe agevolmente rilevare
che al centro degli eventi era quasi sempre Antonino Salvo e non il
cugino, essendo il solo fatto riferibile a questultimo costituito dalla
annotazione su una sua, non acquisita, agenda di un numero di telefono
diretto dellimputato.
Tale annotazione, in mancanza della possibilità di una verifica diretta
del numero di telefono e di accertamenti consequenziali, va riferita,
però ad un periodo anteriore non solo, come è ovvio, al momento del
sequestro della stessa agenda (12 novembre 1984, data dellarresto dei
Salvo) ma anche, al periodo 1981/1982: il già ricordato atteggiamento
assunto da Ignazio Salvo nella circostanza di cui ha parlato il Mutolo
suggerisce che già in quel periodo, appunto, 1981/1982 si tenga conto,
peraltro, che il Riccobono è stato assassinato il 30 novembre 1982 -, lo
stesso Ignazio Salvo non aveva consuetudine diretta con limputato e
che, pertanto, quel numero di telefono era stato, comunque, annotato in
epoca più risalente.
Il già ricordato esito del processo per lomicidio dellagente
Cappiello, del tutto opposto ai desideri del, nel frattempo soppresso,
Riccobono (la Corte di Cassazione, infatti, come già rammentato, annullò
la sentenza di assoluzione degli imputati, che vennero successivamente
condannati) ed i già accennati atteggiamenti assunti dai cugini Salvo
con riferimento alle pressanti, specifiche richieste di adoperarsi per
condizionare il verdetto del processo per lomicidio del cap. Basile e
del maxiprocesso suggeriscono non solo che limputato in relazione alla
vicenda in questione non si è adoperato in alcun modo, ma che, volendo
concedere senza ammettere - che una sollecitazione gli sia
effettivamente pervenuta, a differenza del passato, non ha neppure
palesato alcuna disponibilità.
In definitiva, i testé rassegnati elementi danno corpo alla indicazione
del Marino Mannoia secondo cui i nuovi capi di Cosa Nostra non avevano
ottenuto la disponibilità di Andreotti.
Né il rilievo è contraddetto dalle successive frequentazioni della casa
di Ignazio Salvo riferite da Emanuele e Giovanni Brusca e da Baldassare
Di Maggio, posto che lo stesso Giovanni Brusca ha rivelato che il Riina
considerava sostanzialmente inaffidabile il Salvo, tanto che aveva
deciso di eliminarlo ben prima del negativo esito del maxiprocesso
circostanza del tutto trascurata dai PM appellanti -.
Al riguardo interessanti appaiono le seguenti, esplicite indicazioni di
Giovanni Brusca a proposito delle ragioni per le quali venne decisa ed
eseguita la soppressione di Ignazio Salvo: <>.
Significativo è, altresì, che in altro, precedente momento della sua
lunga deposizione del 29 luglio 1997 il Brusca ha ipotizzato perfino che
le sollecitazioni rivolte ai Salvo non venissero, in realtà, neppure
trasmesse allimputato (<>).
In definitiva, gli elementi di valutazione acquisiti non offrono affatto
la prova certa che allindomani dellincontro della primavera del 1980
e, in ogni caso, dopo la morte del Bontate e lavvento dei corleonesi
i rapporti fra limputato ed i Salvo siano proseguiti e che, comunque,
si siano perpetuati con la pregressa intensità e con la comune
attenzione verso i nuovi padroni di Cosa Nostra, per i quali deve
dubitarsi si impegnassero con sincera e fattiva applicazione gli stessi
cugini Salvo, ai quali non mancavano affatto motivi per non provare
simpatia verso il Riina ed i suoi.
Per inciso, si può aggiungere, per quel che può valere, che una
indicazione in tal senso proviene dal Lipari, il quale, in occasione
dellinterrogatorio reso ai magistrati inquirenti ha dichiarato:
.
Per di più, è importante sottolineare come lepisodio dellincontro
della primavera del 1980 induca più di qualche dubbio in ordine alla
precisa e pregressa consapevolezza dellimputato circa la intraneità a
Cosa Nostra dei cugini Salvo, circa il grado di coinvolgimento dei
medesimi nel sodalizio criminale e circa il loro personale interesse ad
assassinare il Presidente Mattarella: non può, infatti, che destare, in
proposito, notevoli perplessità il fatto che Andreotti si sia fatto
accompagnare proprio dai Salvo ad un incontro nel quale si proponeva di
reclamare fermamente contro la scelta di uccidere leroico uomo
politico, scelta che certamente era stata condivisa dai Salvo e
presumibilmente dagli stessi addirittura caldeggiata.
Piuttosto, vi è motivo di pensare che, per limputato, i cugini Salvo,
al pari del Lima, semplicemente intrattenevano rapporti amichevoli con
alcuni capimafia per i quali, magari, in qualche occasione gli avevano
sollecitato qualche favore e con i quali accadeva che interagissero -,
convincimento, questo, probabilmente frutto di un approccio pragmatico,
che induceva il predetto a ritenere normale e, fino ad un certa fase,
tutto sommato non particolarmente disdicevole - che in Sicilia un grosso
imprenditore o un importante esponente politico di maggioranza facessero
in modo di conservare buone relazioni con il potere mafioso.
Lesposta riflessione non è smentita, a ben guardare, dal contenuto del
colloquio svoltosi il 5 aprile 1982 fra limputato ed il gen. Dalla
Chiesa e dalle impressioni che questultimo ebbe a trarne. Secondo
quanto fin qui ritenuto, invero, è ben possibile che latteggiamento
imbarazzato dellimputato, colto nella occasione dal Generale, così come
le successive menzogne del medesimo sullepisodio, fosse scaturito dalla
consapevolezza delle effettive, pregresse relazioni sue e del Lima con
esponenti mafiosi e dalla evidente impossibilità di ammetterla, ma ciò
non vuol dire che il medesimo fosse cosciente perfino della sostanziale
appartenenza a Cosa Nostra dello stesso Lima e di quella, addirittura
anche formale, dei cugini Salvo al sodalizio criminale.
Se, per le ragioni già esposte nel già richiamato paragrafo 2) del
capitolo II dei motivi della presente decisione, si può convenire con i
PM appellanti che i cugini Salvo (ma soprattutto Nino Salvo), quanto
alla fase precedente lassassinio del Presidente Mattarella, non siano
stati degli imprudenti millantatori, alla stregua di quanto
oggettivamente acquisito non si può sostenere, come piuttosto
disinvoltamente fanno gli stessi PM, che Andreotti sia stato
effettivamente destinatario, anche nel corso degli anni successivi al
periodo già preso in considerazione, di molteplici richieste di favori e
di interventi sollecitati dai cugini Salvo per conto di numerosi
esponenti di Cosa Nostra.
Benché, per le ragioni illustrate, appaia improprio richiamare fatti e
vicende antecedenti al fine di corroborare la interpretazione in senso
accusatorio degli episodi successivi alla primavera del 1980, nella
valutazione degli stessi non potrà non tenersi conto della ragionevole
incidenza esercitata dalla consapevolezza, da parte, almeno, dei
personaggi di spicco di Cosa Nostra, delle pregresse amichevoli
relazioni con i mafiosi intrattenute dallimputato e delle aspettative
che le stesse potevano indurre nei nuovi padroni della organizzazione
mafiosa.
I comportamenti passati, la conservazione del legame con il Lima ed il
possibile, ma dubbio, mantenimento delle relazioni con i cugini Salvo
non potevano non condizionare le azioni e le opinioni degli uomini
donore, non potevano non radicare in essi il convincimento della
accessibilità dellimputato ed indurli comprensibilmente a ritenere
funzionali a riconquistare una verginità gli atteggiamenti del
predetto che, a partire dal 1989, sarebbero stati inequivocabilmente e
manifestamente diretti a combattere la mafia.
Tanto premesso in termini generali, la indagine si deve spostare sui
singoli elementi di valutazione utili a orientare linterprete che si
accinga a verificare il comportamento dellimputato nella fase
successiva alla primavera del 1980.
*************************************
2) LA INDICAZIONE DI GIOVANNI BRUSCA CIRCA UN MESSAGGIO CHE IL SEN.
ANDREOTTI AVREBBE FATTO PERVENIRE TRAMITE ANTONINO SALVO NEL CORSO DELLA
C.D. GUERRA DI MAFIA.
Il primo elemento enucleabile dal compendio probatorio è costituito
dalla indicazione di Giovanni Brusca ricavabile dalla seguente
dichiarazione: <>.
Ora, nulla esclude che la ammonizione attribuita allimputato fosse, in
realtà, frutto di una iniziativa personale del Salvo, volta ad ottenere
la mitigazione delle violenze che in quellepoca colpivano i mafiosi dei
clan ai quali egli era precedentemente legato, iniziativa da inquadrare
anche nellambito della, già ricordata, esigenza del predetto di
mantenere vivo, presso i mafiosi, il convincimento circa il proprio
legame con limputato medesimo.
Peraltro, può concedersi la possibilità che Andreotti abbia
effettivamente commentato nei termini rassegnati la situazione in atto a
Palermo, formulando la fin troppo ovvia osservazione che il protrarsi
della stessa avrebbe costretto alla adozione di misure eccezionali.
Non è detto, però, che siffatta osservazione, in ipotesi direttamente
percepita dal Salvo o a lui riferita da terzi per esempio, dal Lima -,
fosse effettivamente un avvertimento da comunicare ai mafiosi, nulla
escludendo che la stessa fosse una mera constatazione che lo stesso
Salvo, animato dal plausibile, ricordato intento, si premurò di girare
al Brusca ammantandola di accenti ammonitori.
Al riguardo si consideri il diverso tenore del resoconto del Brusca:
costui, in prima battuta, ha messo in bocca al Salvo un vero e proprio
messaggio di Andreotti diretto agli amici, che sembra sottendere una
persistente solidarietà del medesimo con i mafiosi e la impossibilità,
suo malgrado, di arginare in Parlamento provvedimenti emergenziali (Fai
sapere agli amici che se non si danno una calmata, sono costretto, o
perlomeno non sono più in condizioni di potere mantenere qua in
Parlamento, sono costretto a prendere provvedimenti per la Sicilia, con
qualche legge speciale, con qualche cosa di speciale); successivamente,
chiamato a chiarire, il collaboratore ha sfumato i toni, eliminando ogni
riferimento esplicito ad un messaggio diretto agli amici e più
genericamente riferendo che Andreotti aveva fatto sapere (L'Onorevole
Andreotti ha fatto sapere che in base a quello che succede a Palermo,
sono costretto a prendere qualche provvedimento, perchè sono pressato
per prendere un provvedimento per la Sicilia).
Difficile appare, sotto altro profilo, comprendere a quali numerosi
favori accordati allimputato il Riina avrebbe fatto riferimento, posto
che, alla stregua del racconto dello stesso Brusca (pienamente recepito
dai PM appellanti), il capomafia ed i suoi accoliti erano rimasti
esclusi dal rapporto che con limputato coltivavano gli esponenti della
fazione avversa, tanto da irritarsene: certo, è possibile che il Riina
fosse al corrente di qualche singolo episodio per esempio, quello
concernente il regalo del dipinto, nel quale sarebbe stato coinvolto
anche il Calò -, ma non è affatto sicuro che egli avesse precisa
conoscenza del contenuto delle relazioni intercorse fra i vari Bontate e
Badalamenti e limputato, tanto da poter parlare di svariati favori
accordati a questultimo.
Si può, peraltro, ammettere che il Riina fosse persuaso, sia pure in
termini generici, che gli esponenti di spicco della fazione di Cosa
Nostra da lui smantellata avessero favorito limputato, sicché,
considerandosi, a torto o a ragione, lerede unico anche di quella
esperienza, ne rivendicava i meriti nei confronti dellimputato
medesimo: ciò suggerisce anche che egli coltivava precise aspettative in
ordine ai comportamenti dellimputato e spiega la sua frustrazione e la
sua irritazione nel constatare nel tempo che le stesse andavano deluse,
nonché le contromisure adottate (la rivoluzionaria scelta elettorale del
1987; la repressione successiva allesito del maxiprocesso, diretta
anche contro Lima ed Andreotti).
In buona sostanza, il quadro appare particolarmente ambiguo e non
consente senzaltro di attribuire ad Andreotti linvio di un messaggio
destinato agli amici da leggere nellottica di un sentimento
solidaristico verso i mafiosi.
Quandanche, poi, si volesse ritenere che limputato, tramite il Salvo -
le cui relazioni con gli uomini donore non potevano essergli ignote
-, abbia effettivamente voluto mandare un avvertimento ai mafiosi
affinché gli stessi, per usare le parole del Brusca, si dessero una
calmata e, dunque, perché cessassero le violenze e gli assassini, tale
atteggiamento non potrebbe assumersi a sicuro indice di una rinnovata
disponibilità ed amicizia del predetto verso i nuovi padroni di Cosa
Nostra, eventualità, questa, che necessiterebbe di ben altre conferme e
verifiche e di cui, come si vedrà, gli ulteriori fatti che verranno
esaminati non offrono adeguato riscontro.
*************************************
3) I RAPPORTI DEL SEN. ANDREOTTI CON VITO CIACIMINO, CON PARTICOLARE
RIGUARDO PER LACCORDO TATTICO CONCLUSO IN OCCASIONE DEL CONGRESSO
REGIONALE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA SVOLTOSI NEL 1983 IN AGRIGENTO.
Nel rinviare, a proposito del tema in trattazione, al breve resoconto
della relativa parte della appellata sentenza ed a quanto più
dettagliatamente rassegnato in merito ai motivi di gravame, la Corte
osserva che può essere condiviso il giudizio finale del Tribunale, che
ha, in definitiva, ritenuto di scarsa incidenza sulla valutazione della
imputazione contestata i non certo intensi - rapporti fra Andreotti e
Ciancimino.
Di fatto, deve escludersi che il Ciancimino, a differenza del Lima,
abbia mai intrattenuto un rapporto diretto e privilegiato con
limputato, con il quale risulta essersi incontrato in appena quattro
occasioni dal 1976 al 1983 (precisamente, a Roma attorno al 1976, il 20
settembre 1978 e nel 1983, ed a Palermo nel giugno 1979, in occasione
del comizio tenuto al cinema Nazionale per la campagna elettorale del
Lima, candidato al Parlamento Europeo).
Inoltre, agli interventi di Andreotti non può assolutamente assegnarsi
un ruolo propulsivo della collaborazione della sua corrente siciliana
con Ciancimino, essendosi il predetto limitato, in sostanza, a prendere
atto (se siete daccordo voi va bene pure per me; benissimo, auguri)
degli accordi, più o meno tattici e più o meno episodici, che erano
stati conclusi con lo stesso Ciancimino dagli esponenti locali del suo
gruppo.
Ancora, salvo quanto si dirà a proposito delle inedite rivelazioni del
Giuffrè, non risulta in alcun modo che il Ciancimino, legato ai
corleonesi, abbia, facendo da tramite, spianato la strada a relazioni
fra costoro e limputato: nessun elemento acquisito prima delle
dichiarazioni del Giuffrè conferma tale evenienza ed è piuttosto agevole
ricordare nuovamente che il Riina ed i suoi erano esclusi da ogni
relazione con lAndreotti, tanto da parlare con parole risentite dei
rapporti che, al contrario, erano intrattenuti con leminente uomo
politico da altri esponenti mafiosi.
Significativo è, in questo quadro, che alla fine del 1981, proprio
allindomani della soppressione o emarginazione dei boss mafiosi con i
quali lAndreotti coltivava amichevoli relazioni, il Ciancimino, lungi
dal proporsi come interlocutore fra il predetto ed i corleonesi, nuovi
padroni di Cosa Nostra, pose termine alla sua temporanea e travagliata
adesione alla corrente andreottiana.
Al riguardo il Tribunale ha opportunamente ricordato le affermazioni con
cui il collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino ha riferito che
verso la fine del 1981 il Ciancimino, in occasione di una riunione
organizzata presso la sua villa di Mondello, aveva comunicato la
decisione di interrompere i rapporti con la corrente andreottiana e con
lon. Lima e di ritornare in una posizione di autonomia.
Tale decisione, che oggettivamente allontanava il Ciancimino e
abbracciando la ipotesi accusatoria i suoi amici corleonesi da
Andreotti, non venne, peraltro, sintomaticamente osteggiata da costoro:
lo stesso Pennino ha, infatti, riferito che, dopo aver espresso il
proprio dissenso rispetto alla decisione del Ciancimino in occasione di
colloqui avuti con alcuni capimafia (Giuseppe Di Maggio e Michele
Greco), era stato condotto da Vincenzo Savoca in un magazzino ubicato in
territorio di Bagheria, dove aveva incontrato il noto boss corleonese
Bernardo Provenzano, che gli aveva intimato di restare con lo stesso
Ciancimino e di non fomentare alcuna ribellione allinterno del gruppo
facente capo a questultimo.
In buona sostanza, al di là della censurabile disinvoltura con la quale,
per mere ragioni di convenienza politica collegate a situazioni locali
ed anche contingenti, sono stati avallati accordi con un soggetto,
peraltro assai poco congeniale al Lima, i cui legami con i mafiosi non
erano un mistero, si deve ribadire che le relazioni dellimputato con il
Ciancimino non possono assumersi come significative di un rapporto
sottostante con esponenti di Cosa Nostra.
Al riguardo, al di là delle suggestioni evocate dalle unilaterali (e,
potrebbe dirsi, atomistiche) prospettazioni dei PM appellanti, è
sufficiente semplicemente riflettere su alcun circostanze pacifiche, che
gli stessi appellanti - nellintento di sostenere la sintomaticità, ai
fini delladdebito, delle variegate relazioni dellimputato e dei suoi
sodali (principalmente del Lima) con il Ciancimino - non esitano a
richiamare senza coglierne il logico significato: a) il Ciancimino era,
semmai, collegato ai corleonesi e, per contro, non riscuoteva affatto
particolari simpatie fra il contrapposto gruppo mafioso moderato
(vedasi anche quanto si preciserà infra, richiamando, peraltro, il
contenuto del gravame) e non era neppure in buona armonia con il Lima;
b) i corleonesi erano insofferenti ed irritati per la esclusività del
rapporto che gli esponenti della fazione moderata di Cosa Nostra
coltivavano con limputato; c) ne deriva, in termini assolutamente
incontestabili, che i travagliati rapporti del Lima e, per
conseguenza, dellimputato - con il Ciancimino almeno fino alla
soppressione del Bontate (aprile 1981), seguita, peraltro, come
ricordato, dallabbandono, da parte del Ciancimino, della corrente
andreottiana non possono validamente assumersi come significativi di
un legame fra limputato medesimo e Cosa Nostra.
La considerazione può essere estesa a quanto avvenuto in epoca più
direttamente interessata allo specifico tema in esame - attorno al
congresso regionale della Democrazia Cristiana del 1983, per la cui
descrizione si rinvia alla ampia trattazione contenuta nella appellata
sentenza.
Anche in questa occasione, nellambito di articolate vicende che vedono
alternarsi nel Lima avversioni e condiscendenze verso il Ciancimino, è
stato concluso dai predetti, a livello locale e senza alcuna specifica
sollecitazione dellimputato, un accordo tattico concernente la
confluenza verso la corrente andreottiana dei voti congressuali
(nazionali) di cui il Ciancimino poteva disporre, accordo che ha
ricevuto lavallo di Andreotti, il quale, secondo quanto da lui stesso
dichiarato nel processo di Perugia, ebbe a commentarlo con le parole
benissimo, auguri (<>).
Peraltro, secondo quanto precisato dal teste on. Giuseppe Campione, il
Lima, in vista del congresso di Agrigento, si adoperò per evitare la
estromissione di Ciancimino non già per favorirlo, ma, in sostanza, per
scongiurare la prevedibile eventualità che il predetto esercitasse
pressioni per essere inserito nella lista dello stesso Lima.
Indicazione in qualche modo analoga è stata fornita dallon. Sergio
Mattarella, il quale, su esplicita domanda della Difesa, ha anche
escluso che nelloccasione ebbe a ricevere pressioni dallimputato
affinché il Ciancimino non restasse escluso dal comitato regionale del
partito (<>).
Insomma, appare frutto di una indubbia forzatura desumere dalle
rassegnate vicende che hanno visto coinvolto il Ciancimino e, in
particolare, dallepisodio de quo una conferma (della persistenza) delle
relazioni dellimputato con i mafiosi.
Più in particolare, deve considerarsi una forzatura ritenere, come fanno
i PM appellanti, che limputato ebbe a fornire al Ciancimino ed al suo
gruppo un personale e concreto contributo in occasione del congresso di
Agrigento del 1983, consentendo la ulteriore sopravvivenza dello stesso
gruppo grazie ad un accordo tattico riguardante la confluenza verso la
corrente andreottiana dei voti congressuali di cui il Ciancimino poteva
disporre: non si vede, invero, come possa aver consentito la
sopravvivenza del gruppo che faceva capo al Ciancimino il benestare ad
un accordo che assicurava alla corrente andreottiana i voti congressuali
(nazionali) dei tre componenti che lo stesso Ciancimino era riuscito a
fare eleggere nella assise di Agrigento.
Peraltro, detto congresso, allesito al quale era rimasto del tutto
escluso dal comitato regionale del partito, aveva, in buona sostanza,
segnato la crisi del gruppo medesimo ed in proposito sovvengono le
eloquenti dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gioacchino
Pennino, già appartenente allo stesso gruppo, il quale ha testualmente
affermato che la <>.
Non va trascurato, poi, più in generale, che, come ricordato dal
Tribunale, lo stesso Pennino non ha indicato alcuna richiesta rivolta
dal Ciancimino allimputato funzionale al perseguimento degli interessi
di Cosa Nostra.
Né vale a modificare il giudizio il richiamo, operato come di consueto
dai PM appellanti, alla valenza probatoria corroborativa degli altri
elementi acquisiti a carico dellimputato, che, per quanto fin qui
verificato, riguardano fatti, persone ed ambienti mafiosi del tutto
distinti ed anche nettamente contrapposti a quelli cui faceva
riferimento il Ciancimino, con la conseguenza, già rimarcata, che appare
con ogni evidenza erroneo assimilare gli stessi fatti a quelli in
trattazione.
Allo stesso modo, privo di pregnante conducenza appare il richiamo alle
dichiarazioni mendaci dellimputato, che nel parlare dei suoi, non certo
assidui, rapporti con il Ciancimino avrebbe falsamente sostenuto di
avere appreso della esistenza dei finanziamenti elargiti da Gaetano
Caltagirone alla corrente del predetto soltanto quando la notizia era
divenuta di pubblico dominio per effetto delle ammissioni dellon.
Evangelisti ed avrebbe falsamente prospettato una riduttiva versione dei
fatti, sostenendo, al fine di negare gli autentici rapporti di
collaborazione e di cointeressenza con il Ciancimino, che voler legare
i nomi di Ciancimino e di Lima per ricondurre il primo nella cosiddetta
corrente andreottiana, è una clamorosa forzatura e che tutti sapevano
che delle questioni regionali non mi interessavo.
Anche a non volere entrare nel merito della esistenza e della
consistenza delle prospettate menzogne (ma è certo innegabile che sulla
relativa valutazione non può non incidere il fatto che a momenti di
collaborazione si sia effettivamente alternata, fra il Lima ed il
Ciancimino, una protratta conflittualità, che più significativamente
connota le relazioni fra i medesimi) ed a volere concedere che
limputato abbia voluto nascondere qualche pratica di finanziamento
discutibile ovvero minimizzare i suoi personali rapporti si ribadisce,
non particolarmente intensi con il Ciancimino, davvero non si vede
come tali atteggiamenti processuali possano modificare la sostanza delle
cose, che è quella già esposta.
Al riguardo deve essere richiamato quanto già osservato nelle premesse
introduttive a proposito del valore da assegnare alleventuale mendacio
dellimputato, dal quale non si può tout court desumere un decisivo
elemento di valutazione sfavorevole, specie se, come nel caso in esame,
si verta su singoli aspetti di una condotta assai composita e largamente
aspecifica, il cui approfondimento può comprensibilmente giustificare
nellincolpato la preoccupazione che la piena ammissione di alcune
peculiari relazioni, di per sé idonee a suscitare sospetti (nella
fattispecie, per via della notoria personalità del Ciancimino), venga
interpretata in modo pregiudizievole al di là dello stesso intrinseco
significato di esse.
Da ultimo, a confermare lo scarso rilievo della figura di Ciancimino nel
quadro dei rapporti fra limputato ed esponenti mafiosi si possono
citare le stesse argomentazioni dei PM appellanti, i quali, nel capitolo
del gravame dedicato al trasferimento di Leoluca Bagarella e di altri
mafiosi siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara (parte II,
capitolo V) hanno testualmente dedotto: .
Sempre dallepisodio del trasferimento di Bagarella dal carcere di
Pianosa a quello di Novara, sul quale tosto ci si soffermerà, si ricava
una ulteriore indicazione che conferma come, anche nei convincimenti dei
corleonesi (di cui il Bagarella, cognato del Riina, era fra gli
esponenti di maggiore spicco), il potenziale, presunto tramite fra i
mafiosi ed Andreotti non fosse affatto il Ciancimino mai citato dal
collaboratore Gaetano Costa che ha riferito dellepisodio - ma il Lima.
Il negativo quadro probatorio delineato non può essere ribaltato dalle,
soltanto generiche e, per di più, talora incerte, dichiarazioni del
collaboratore Antonino Giuffrè, il quale ha riferito quanto sul conto
del Ciancimino aveva appreso da discorsi avuti con il boss Bernardo
Provenzano e, in qualche occasione, con Pino Lipari, definito
fedelissimo uomo di fiducia del primo.
In particolare, si può ricordare che in occasione dellinterrogatorio
del 7 novembre 2002, il Giuffrè ha dichiarato:
che dopo il loro avvento, i corleonesi e, dunque, il Riina ma,
soprattutto, il Provenzano, erano subentrati nella cura dei rapporti con
i politici e che, in tale contesto, un ruolo rilevante era stato svolto
dal Ciancimino ();
che gli interlocutori politici del Ciancimino dovevano individuarsi, se
il dichiarante aveva ben compreso i discorsi del Provenzano (sulla
precisa datazione dei quali il predetto ha incontrato qualche
difficoltà), nel sen. Andreotti, con il quale, forse, sempre se il
dichiarante aveva ben compreso, il medesimo Ciancimino si era
incontrato, ma anche in altri, non meglio specificati personaggi
ministeriali ();
che egli non era, in sostanza, in grado di circostanziare tali
affermazioni ();
che il Ciancimino era considerato dal Provenzano il solo in grado di
perorare la causa di Cosa Nostra presso Andreotti ();
che, in sostanza, il Ciancimino era subentrato al Lima nel ruolo di
ambasciatore di Cosa Nostra presso limputato, con il quale, secondo
quanto il dichiarante aveva appreso, si sarebbe incontrato, in
circostanze non specificate e per trattare temi non precisati ().
Anche tali dichiarazioni sono state dal Giuffrè sostanzialmente ribadite
nella deposizione resa dinanzi alla Corte il 16 gennaio 2003, in
occasione della quale, come già ricordato, ha, in particolare, ripetuto
di non essere in grado di circostanziare le sue affermazioni riferendo
episodi specifici (<>).
Se alla intrinseca debolezza delle, generiche ed anche incerte,
indicazioni del Giuffrè si aggiunge che dalle dichiarazioni del medesimo
emerge in modo piuttosto evidente che nel corso degli anni 80 si è
registrata una sempre più marcata difficoltà di Cosa Nostra di fronte
allincalzante offensiva delle forze dellordine e della magistratura,
offensiva che non è stata alleggerita da alcun intervento politico teso
a rallentarla (tanto da indurre il Riina, alla vigilia delle elezioni
politiche del giugno del 1987, a disporre di abbandonare la D.C. e di
votare per il P.S.I.) e che, anzi, anche a livello politico, aveva visto
iniziative incisivamente pregiudizievoli per la organizzazione mafiosa,
davvero non si comprende come potrebbe attribuirsi al Ciancimino il
ruolo di decisivo mediatore fra il sodalizio criminale ed Andreotti
ritagliatogli, alla stregua di informazioni solo indirette e niente
affatto circostanziate, dallo stesso Giuffrè.
Per di più, sintomatico della scarsa plausibilità della persistenza dei
rapporti fra Cosa Nostra e limputato e, in questambito, del ruolo di
intermediario attribuito, dal solo Giuffrè, al Ciancimino è
latteggiamento del Lima, i cui intimi legami con Andreotti lo avrebbero
certamente reso edotto della circostanza: secondo quanto riferito dal
Siino, invero, il Lima ebbe addirittura a sospettare la regia del
Ciancimino dietro la ricordata decisione elettorale del Riina (<>).
A margine delle superiori considerazioni si deve ricordare, per
completezza, che il Lipari, deponendo nella udienza del 14 marzo 2003,
ha minimizzato le relazioni del Ciancimino con il Riina, il quale lo
avrebbe incontrato in una sola occasione e non avrebbe inteso più avere
contatti con lui, riferendo che, al contrario, il Provenzano aveva in
grande considerazione luomo politico, tanto da venire preso in giro per
tale legame (<>).
La indicazione del Lipari trova una certa qual rispondenza nelle stesse
dichiarazioni del Giuffrè, dalle quali traspare nettamente un rapporto
privilegiato fra il Provenzano ed il Ciancimino, nonché nel complessivo
compendio probatorio acquisito, dal quale non emerge un ruolo svolto
dallo stesso Ciancimino in ausilio del gruppo di comando di Cosa Nostra
che, ovviamente, faceva capo al Riina (si consideri che, come già
rimarcato, nella sola occasione in cui si riscontra la indicazione di un
concreto intervento che sarebbe stato attuato dallimputato in favore di
esponenti corleonesi il trasferimento carcerario del cognato del
Riina, Leoluca Bagarella non vi è traccia del Ciancimino).
Se le si volesse conferire valenza probatoria, la affermazione del
Lipari costituirebbe una ulteriore smentita del ruolo di tramite fra
Andreotti ed il centro di comando di Cosa Nostra che sarebbe stato
svolto dal Ciancimino.
Ma, anche a prescindere dalla propalazione del Lipari, alla stregua di
una serena e compiuta lettura delle risultanze del processo, si deve
concludere che i rapporti pregressi di Andreotti con il Ciancimino nulla
di significativo, in ogni caso, aggiungerebbero a quanto già acquisito
in relazione allepoca precedente la primavera del 1980, mentre, con
riferimento al periodo successivo ed alla frattura fra Cosa Nostra e
politica che è andata progressivamente delineandosi, alla episodica e
travagliata collaborazione del predetto con la locale corrente
andreottiana non potrebbe attribuirsi alcuna pregnante conducenza ai
fini della dimostrazione delle relazioni fra limputato ed il sodalizio
mafioso, così come deve escludersi che possano, a tale riguardo, essere
valorizzate le isolate, generiche ed anche incerte indicazioni del
Giuffrè, il quale, del resto, come già si è avuto occasione di
ricordare, non ha mancato di precisare che i rapporti fra i mafiosi ed i
politici avevano iniziato a deteriorarsi dopo la morte del Bontate
(aprile 1981).
*************************************
4) LINTERVENTO CHE SAREBBE STATO POSTO IN ESSERE DALLON. LIMA E DAL
SEN. ANDREOTTI PER OTTENERE IL TRASFERIMENTO DI ALCUNI DETENUTI
SICILIANI DAL CARCERE DI PIANOSA A QUELLO DI NOVARA NELLANNO 1984.
Come si desume dalle indicazioni fin qui esaminate, nel periodo
successivo alla primavera del 1980 continuano a difettare indicazioni
che possano suffragare il convincimento di una persistente (anche solo
apparente) disponibilità di Andreotti verso i mafiosi.
Tra laltro, fra la fine del 1983 ed il 1984 si deve registrare un
fattivo impegno profuso dal Ministero degli Esteri, a quellepoca retto
dallimputato, in vista del conseguimento della estradizione dal Brasile
di Tommaso Buscetta è superfluo ricordare la essenziale importanza,
nella lotta alla mafia, della collaborazione intrapresa dal predetto -:
al riguardo, dallesame del carteggio prodotto dalla Difesa ed ammesso
dal Tribunale con la ordinanza del 27 novembre 1995 emergono alcune
indicazioni degne di segnalazione e, particolarmente: a) il contenuto
della nota del 6 dicembre 1983 sottoscritta da Andreotti ed inviata al
collega Ministro di Grazia e Giustizia, sen. Fermo Mino Martinazzoli,
con la quale veniva lamentato che alcune, non formalmente corrette,
procedure seguite in vista delle rogatorie ritardavano la esecuzione
delle stesse per la opposizione delle autorità locali e si sollecitava
una migliore cura degli adempimenti necessari; b) limpegno profuso in
vista del felice e favorevole superamento della concorrente richiesta di
estradizione presentata, per il Buscetta, dagli Stati Uniti, la cui
istanza, benché successiva a quella italiana, avrebbe dovuto, in
astratto, ricevere preferenza in virtù della normativa brasiliana (art.
79, comma 3, L. 6815), intrattenendo gli Stati Uniti, a differenza
dellItalia, un trattato di estradizione con il Brasile (si vedano, in
particolare, le note del Ministero degli Affari Esteri datate 30 giugno
1984 e 3 luglio 1984).
E proprio nel richiamato arco temporale che si iscrive lepisodio in
trattazione: pure per esso si fa rinvio, per evitare inutili
ripetizioni, allampio resoconto, sopra riportato, delle considerazioni
del Tribunale e delle deduzioni dei PM appellanti, che ne ricostruiscono
i dettagli in modo che, salvo quanto si preciserà, può definirsi
compiuto.
Il primo tema che viene in considerazione è quello della attendibilità
personale del collaboratore di giustizia Gaetano Costa, unica fonte
probatoria addotta dalla Accusa, le cui prime dichiarazioni, a
differenza di quelle del Marino Mannoia e del Buscetta, sono state rese
quando la inchiesta giudiziaria a carico dellimputato era ormai ben
avviata ed i temi della stessa notori.
Secondo quanto già precisato a proposito della peculiarità del caso
Andreotti, dunque, le affermazioni del Costa devono essere valutate con
particolare rigore e nel verificare la attendibilità personale del
medesimo non ci si può accontentare di semplici e stereotipate
considerazioni legate a generici, positivi apprezzamenti concernenti la
coerenza, la ricchezza di particolari, il contenuto autoaccusatorio di
molte indicazioni, il disinteresse.
Per quel che riguarda, in particolare, il fondamentale requisito del
disinteresse, lo stesso, alla stregua di quello che è stato ampiamente
illustrato nelle premesse introduttive, non può essere riconosciuto
sulla scorta di un giudizio fondato su (inesistenti) rapporti personali
fra il dichiarante e limputato, non potendo la relativa valutazione
trascurare la possibilità di un condizionamento esercitato dalla volontà
di compiacere gli inquirenti fornendo indicazioni utili ad una inchiesta
alla quale, come era palese, era annessa una spiccatissima importanza.
E intuitivo, in particolare, che deve potersi categoricamente escludere
la eventualità che il Costa, in cerca di notorietà e benemerenze, si sia
inventato anche soltanto parte del proprio racconto, magari proprio
quella che accennava allimputato.
Ora, sotto questo profilo non si dispone di elementi di valutazione
particolarmente pregnanti e, tuttavia, può riconoscersi che militi, in
qualche modo, in favore della affidabilità del Costa la misura delle sue
dichiarazioni a carico dellimputato, il quale risulta chiamato in causa
in modo assai sommesso, più che altro quale riferimento del Lima, che,
secondo quanto sarebbe stato confidato al dichiarante dal Bagarella, si
stava adoperando per procurare il trasferimento dallindesiderato
carcere di Pianosa.
La notazione, che - si può ammettere - non è particolarmente incisiva,
consente, però, ad avviso della Corte, di non fermare la indagine
emettendo un reciso e categorico giudizio negativo in merito alla
dimostrazione della attendibilità personale del Costa; va da sé, però,
che il riscontro esterno deve essere dotato di spiccata efficienza
probatoria.
Volendo dare credito al Costa, risulterebbe riscontrata, fino allepoca
della vicenda (fine 1983/inizio 1984) da lui narrata, la fondatezza
della tesi qui sostenuta, che esclude che dopo la primavera del 1980
limputato abbia proseguito i suoi amichevoli e rapporti con alcuni
esponenti di Cosa Nostra ovvero che li abbia, in seguito, coltivati con
i corleonesi: come riconosciuto dagli stessi PM appellanti, non a caso
il Bagarella, nel rivelare al Costa i suoi piani, usò inizialmente
parole dispregiative nei confronti di Andreotti (appellato il gobbo) e
la circostanza costituisce forte indicazione che conferma che fino a
quel momento la pregressa disponibilità dellimputato non si era
manifestata nei confronti dei corleonesi, nuovi ed incontrastati
dominatori della organizzazione mafiosa (singolarmente contraddittorio,
peraltro, è largomentare dei PM appellanti, i quali non hanno mancato
di sostenere, da una parte, che il Bagarella era certo di poter fare
pieno affidamento su Andreotti e, dallaltra, che lo stesso Bagarella
inizialmente diffidava di questultimo a causa delle pregressa vicinanza
del medesimo con la fazione rivale di Cosa Nostra).
Esplicita, conforme indicazione proviene, del resto, dallo stesso Costa,
il quale ha avuto modo di precisare reiteratamente che <<
quel periodo
loro non... i corleonesi, in particolare, non vedevano di buon occhio
Andreotti; non lo vedevano perché lo sapevano vicino alla "famiglia"
Bontade. [
]
sì, è perché, in pratica, nell'ottica dei corleonesi... e
loro lo sapevano vicino alla formazione avversa a loro... [
]
non
era... non era ben visto dai corleonesi il Senatore Andreotti, perché lo
sapevano...>>.
Nel vagliare le risultanze relative allepisodio in trattazione il
Tribunale sembra aver supportato il suo giudizio finale negativo con una
motivazione complessivamente incongrua: ha, infatti, valutato senza
particolare approfondimento la sussistenza dei riscontri oggettivi alle
dichiarazioni del Costa, trascurando ogni possibile obiezione in merito,
per poi recuperare il giusto rigore e concludere che non erano state
acquisite conferme delleffettivo intervento dellimputato volto ad
ottenere il trasferimento dal carcere di Pianosa a quello di Novara dei
detenuti siciliani.
In particolare, i primi giudici hanno ritenuto di individuare un
esaustivo riscontro alle parole del Costa nelle dichiarazioni del teste
dr. Salvatore Cirignotta, direttore dellUfficio Centrale detenuti e
trattamento penitenziario del Dipartimento dellAmministrazione
Penitenziaria del Ministero di Grazia e Giustizia, dichiarazioni dalle
quali hanno tratto il convincimento della evidente ed assoluta
anomalia del provvedimento, comunicato con il fonogramma trasmesso il 3
febbraio 1984, con cui, senza alcuna indicazione di ragioni
giustificative ed in carenza di qualsiasi atto presupposto, venne
disposto nella circostanza il trasferimento dei detenuti (fra i quali
gli stessi Bagarella e Costa).
Sennonché, la conclusione appare troppo categorica e frutto di una
lettura piuttosto approssimativa delle dichiarazioni del Cirignotta, che
significativamente sono state semplicemente riassunte nella appellata
sentenza, in contrasto con il consueto metodo espositivo, che ha quasi
sempre fatto seguire o precedere la illustrazione sintetica delle
deposizioni dalla trascrizione testuale dei relativi stralci delle
stesse.
Occorre, allora, rivisitare la deposizione del dr. Cirignotta con
lopportuna trascrizione testuale dei passi richiamati.
Il teste non è stato, innanzitutto, in grado di confermare il racconto
del Costa nella parte in cui il medesimo aveva riferito che al suo
ingresso nel carcere di Pianosa, grazie ad un intervento del Bagarella,
era stato rinchiuso nella stessa cella in cui era stato internato
questultimo ed aveva evitato lisolamento: pur avvertendo che la
documentazione era frammentaria, il teste ha fornito indicazioni,
semmai, contrarie (<> - le sottolineature solo dellestensore -).
Venendo, poi, alla ritenuta, assoluta anomalia del provvedimento di
trasferimento dei detenuti in questione, lo stesso dr. Cirignotta, nel
prospettarla, si è subito corretto, precisando che lo stesso, piuttosto
che anomalo, dovesse considerarsi raro ed avvertendo, quindi, che non
poteva escludersi che il presupposto (non esplicitato) del provvedimento
medesimo, di cui non era stata rinvenuta traccia formale, dovesse
individuarsi in segnalazioni meramente verbali: <> (le sottolineature sono
dellestensore).
Del resto, deve escludersi che il provvedimento, che è stato eseguito in
modo assolutamente rituale, sia intervenuto, in maniera sospetta, in una
situazione carceraria assolutamente tranquilla che non lo giustificasse
minimamente: al contrario, lo stesso collaboratore Costa ha riferito di
una situazione di fermento (mantenuta nei limiti di uno sciopero della
fame) che poco prima si era verificata nel carcere di Pianosa ed il dr.
Cirignotta ha dichiarato che in proposito era stata rinvenuta una
relazione di servizio del 30 dicembre 1983, dalla quale risultava che un
brigadiere degli agenti di custodia aveva interloquito in merito a detta
situazione, che vedeva coinvolti svariati detenuti tra i quali il
medesimo Costa, proprio con Leoluca Bagarella, Santo Mazzei e Gaetano
Quartararo (<>).
Degne di nota sono, altresì, le seguenti precisazioni che il dr.
Cirignotta ha fornito in sede di controesame, con le quali il medesimo
non ha escluso che il trasferimento dei detenuti fosse stato disposto su
iniziativa del dr. Giovanni Selis (che aveva sottoscritto il relativo
fonogramma trasmesso il 3 febbraio 1984): <>.
Il dr. Cirignotta, ancora, ha precisato di aver informalmente richiesto
notizie sulla vicenda al brigadiere degli agenti di custodia Osvaldo
Mirra, il quale, come consuetudine, aveva siglato il provvedimento in
questione essendo stato loperatore che lo aveva materialmente
predisposto: il Mirra, anche per via del tempo trascorso, non era stato
in grado di riferirgli nulla in ordine alle ragioni del provvedimento
(<>).
Dato anche il tempo trascorso, alla negativa, informale indicazione del
Mirra, che cooperò direttamente alla adozione del provvedimento, non può
conferirsi una valenza esaustiva: essa, però, concorre, in qualche modo,
ad escludere una manifesta anomalia del provvedimento, giacché
diversamente il predetto avrebbe ragionevolmente serbato memoria di un
trasferimento così massiccio disposto in modo totalmente ingiustificato
da un funzionario che aveva appena assunto lUfficio e, in ipotesi, su
pressioni esterne che nulla avevano a che fare con la regolare gestione
dei detenuti.
In sede di controesame il dr. Cirignotta è tornato a parlare di una
situazione anomala, con riferimento, però, non alla sostanza ed alle
ragioni del provvedimento, ma, piuttosto, alla formulazione del
fonogramma con cui venne disposto il trasferimento dei detenuti
(<>).
Ora, deve essere evidenziato: a) che, tranne il Misso ed il Gritti,
tutti gli altri detenuti citati dal dr. Cirignotta come coinvolti nella
protesta verificatasi nel carcere di Pianosa alla fine del 1983 circa
un mese prima del provvedimento incriminato - sono stati interessati dal
trasferimento e che, in particolare, sono stati tradotti tutti gli
interlocutori (Bagarella, Quartararo e Mazzei) che comunicarono al non
meglio identificato brigadiere la attuazione della protesta; b) che, nei
fatti, sussisteva nel carcere di Pianosa una situazione di fermento
virtualmente sufficiente a consigliare il trasferimento di alcuni
detenuti che apparivano essere stati, in qualche modo, promotori di una
protesta suscettibile, in futuro, di degenerare in iniziative più
preoccupanti.
Date le descritte, oggettive premesse, non si può non rilevare, quanto
alla concreta formulazione del fonogramma che dispose il trasferimento,
che nella ipotesi in cui lo stesso fosse stato emanato con la
consapevolezza che la adozione del trasferimento medesimo fosse
ingiustificata e determinata semplicemente da un irrituale impulso
politico, non sarebbe stato affatto difficile motivarlo con un semplice,
per quanto strumentale, accenno alla descritta situazione di fermento:
così si può ragionevolmente pensare che avrebbe agito chi, cosciente
della illiceità della sua condotta, avesse avvertito la comprensibile
esigenza di mettersi al riparo dal possibile sospetto di aver agevolato
pericolosi mafiosi.
In ogni caso, alla stregua del concreto contesto dei fatti e delle
riportate indicazioni del dr. Cirignotta, è difficile concludere
senzaltro che il trasferimento in questione da un carcere di massima
sicurezza ad un altro carcere di massima sicurezza sia stato del tutto
privo di giustificazione e dettato da mere sollecitazioni politiche: non
appare, dunque, appropriato parlare di evidente ed assoluta anomalia e
quanto meno problematica è la possibilità di desumere dalle
dichiarazioni del Cirignotta, che descrivono una situazione piuttosto
fluida, un sicuro riscontro alla narrazione del Costa.
Tutto ciò senza dire che non si comprende la ragione per cui
lipotetico, illecito intento di favorire il Bagarella sia stato attuato
con il massiccio trasferimento di un folto gruppo di detenuti siciliani,
non tutti appartenenti a Cosa Nostra.
Un ulteriore, possibile riscontro alle dichiarazioni del Costa avrebbe
potuto essere acquisito con riferimento alla affermata disposizione di
far votare a Messina per i candidati della corrente andreottiana, che il
collaboratore, dopo la esecuzione del trasferimento, su impulso del
Bagarella, avrebbe trasmesso al suo referente allesterno, Domenico
Cavò, che era uno dei responsabili della famiglia mafiosa di comune
appartenenza.
A parte la assoluta genericità delle indicazioni de quibus, che il
Tribunale ha giustificato osservando che la stessa poteva spiegarsi con
la limitata cultura politica del collaboratore e con il lungo tempo
trascorso, in merito non risulta acquisito alcun elemento atto a
confermare che, in seguito alla vicenda in questione, si svolsero in
Messina elezioni in occasione delle quali esponenti mafiosi si
impegnarono a favore di candidati andreottiani, ovvero che questi ultimi
ottennero un effettivo incremento dei loro suffragi (si deve riconoscere
che questultima circostanza non sarebbe stata di agevole verifica,
posto che si deve fortemente dubitare di un incisiva capacità della
mafia di condizionare significativamente lesito delle elezioni).
La disamina degli elementi oggettivi va completata con la valutazione di
due considerazioni, fondate, comunque, sulle dichiarazioni del Costa,
formulate dai primi giudici, considerazioni che, con particolare
inclinazione verso le ragioni della Accusa, potrebbero, in astratto,
assimilarsi a riscontri di tipo logico.
Secondo la prima osservazione, il Bagarella, che aveva distolto il Costa
dalla organizzazione di una rivolta, non poteva essere interessato ad
evitare tale eventualità se non per impedire che essa potesse
pregiudicare le manovre in atto, volte a perseguire il suo trasferimento
in un altro carcere: la argomentazione desta qualche perplessità, posto
che non si comprende perché una situazione di fermento non potesse, al
contrario, agevolare il trasferimento, apprestando, in qualche modo, una
giustificazione allallontanamento dal carcere di Pianosa di possibili
sobillatori.
Con la seconda osservazione è stato considerato che se quella del
Bagarella fosse stata una mera millanteria egli ben presto avrebbe visto
incrinarsi la sua credibilità ed anche i suoi rapporti con il Costa: la
argomentazione appare artificiosa, non comprendendosi il motivo per il
quale, nel caso in cui il trasferimento prospettato non fosse seguito,
il Costa avrebbe dovuto ritenere il Bagarella un millantatore costui,
del resto, avrebbe ben potuto addebitare lesito non positivo della
vicenda al mancato adempimento delle promesse di interessamento di cui,
a suo dire, gli era pervenuta notizia -.
Ma, volendo accantonare tutte quante le rassegnate obiezioni e superare
il problema delle conferme esterne riguardanti il carattere
oggettivamente ingiustificato del trasferimento e la sua scaturigine da
sollecitazioni estranee alla amministrazione penitenziaria, occorre
occuparsi dei riscontri individualizzanti, atti a comprovare leffettivo
coinvolgimento dellimputato nella vicenda ed il suo concreto attivarsi
per ottenere il trasferimento dei detenuti.
In merito, come è stato a suo tempo ricordato, i PM appellanti censurano
il negativo giudizio del Tribunale lamentando, come di consueto, che era
stata del tutto omessa la valutazione globale di tutti gli altri fatti
che confermavano la connessione fra limputato e Cosa Nostra e che, in
sostanza, era stato preteso, più che un riscontro, una prova piena ed
autonoma del fatto.
Alla prima obiezione si può brevemente replicare richiamando quanto già
osservato circa la cautela con la quale, nel caso di specie, attingere
dal semplice contesto conferme alle dichiarazioni dei collaboratori.
Inoltre, devono essere richiamati i numerosi elementi che comprovano la
impossibilità di scorgere una continuità fra i comportamenti pregressi,
già considerati, e quello, presunto, in esame, elementi che prendono le
mosse dalla ricordata indicazione negativa del Marino Mannoia (secondo
cui Andreotti non era stato con i corleonesi disponibile come lo era
stato prima) e che si snodano attraverso gli episodi e gli apporti già
evidenziati, ai quali, da ultimo, si è aggiunto quello desumibile dalle
stesse affermazioni del Costa. Una lettura non decontestualizzata
finisce, dunque, con lo smentire lassunto accusatorio.
La seconda obiezione non può essere condivisa ed appare frutto di una
valutazione troppo frettolosa, che tradisce una cultura investigativa
restia perfino a concepire un approfondimento che vada al di là dei
primi, apparenti riscontri alle rivelazioni dei collaboratori di
giustizia.
Contrariamente a quanto dedotto, invero, non mancavano, in astratto,
margini di approfondimento della inchiesta, con particolare riferimento
alle eventuali modalità ed alle eventuali relazioni a mezzo delle quali
limputato potesse aver ottenuto il provvedimento incriminato a firma
dal defunto dr. Selis: ci si rende conto che, dato il tempo trascorso,
una indagine del genere non era affatto agevole, e, tuttavia, ciò non
può tradursi nella obliterazione della esigenza di acquisire, comunque,
i necessari riscontri individualizzanti, dalla cui carenza devono trarsi
le inevitabili conseguenze.
Né è possibile definire prove autonome del fatto elementi, in sé, idonei
semplicemente a corroborare, individualizzandola, una indicazione
accusatoria largamente insufficiente, quale è quella costituita dalla
propalazione di un collaboratore di giustizia che, in buona sostanza, ha
riferito di una rivelazione, quanto mai vaga nei confronti dellimputato
(Lima si stava interessando per ottenere il trasferimento e dietro di
lui cera Andreotti), fattagli da un terzo (Bagarella) sulla scorta di
quanto questultimo, a sua volta, aveva appreso da una fonte che il
dichiarante non è stato in grado di precisare (<>).
Alla stregua di questultima notazione, problematica, ai sensi dellart.
195, ultimo comma, c.p.p., appare la stessa utilizzabilità della
dichiarazione del Costa, non essendo, in definitiva, individuabile la
fonte primaria rispetto alla quale verificare la attendibilità della
propalazione a carico dellimputato.
In ogni caso, è più che evidente la debolezza probatoria di una
indicazione di tale genere e la conseguente, assoluta necessità di
riscontri individualizzanti più che pregnanti, che certamente non
possono attingersi da un semplice contesto, che, peraltro, come più
volte ricordato, non depone affatto per una disponibilità dellimputato
verso i corleonesi.
Riserve suscita, ancora, lo scetticismo, giustificato proprio dalle
vicende pregresse già prese in considerazione, circa la effettiva
disponibilità dellimputato ad impegnarsi concretamente al di là di,
eventuali, mere manifestazioni di amicizia e di benevolenza.
In questo quadro appare, poi, troppo frettolosa la reiezione
dellassunto difensivo secondo cui il Lima e limputato non si sarebbero
esposti nel sollecitare un provvedimento ingiustificato che favorisse
mafiosi del calibro del Bagarella.
Volendo trascurare le, già ricordate, indicazioni del Giuffrè
concernenti il disimpegno del Lima determinato dalle sue preoccupazioni
per le inquisizioni della magistratura, torna, al riguardo, utile citare
testualmente quanto rassegnato nelle pagg. 1171/1172 della appellata
sentenza a proposito di una vicenda in qualche modo assimilabile a
quella in trattazione, che aveva visto protagonista Tommaso Buscetta,
legato allo stesso Lima da rapporti di amicizia personale e, per di più,
vicino agli esponenti mafiosi con i quali il predetto e lo stesso
imputato intrattenevano rapporti amichevoli: .
Se, dunque, in tempi assai meno ardui (i mafiosi non avevano ancora
alzato il tiro su importantissimi uomini delle istituzioni, quali il
comm. Giuliano, il giudice Terranova, il cap. Basile, il procuratore
Costa, lon. La Torre, il gen. Dalla Chiesa, il sost. procuratore
Ciaccio Montalto), il Lima, per evitare di esporsi, si era astenuto dal
venire in aiuto del suo amico Buscetta nel corso della di lui
detenzione, non si comprende come si possa affermare senzaltro che il
predetto si sia effettivamente attivato per il Bagarella ed escludere,
dunque, che abbia avvertito il medesimo timore di esporsi in epoca
successiva, quando la estrema pericolosità di Cosa Nostra e dei suoi
affiliati si era prepotentemente imposta alla attenzione della intera
comunità nazionale.
E vero, come osservato dal Tribunale, che un eventuale intervento, se
attuato con accortezza ed attraverso un funzionario pienamente
affidabile, avrebbe facilmente potuto sfuggire alla attenzione dei
terzi, ma in questo quadro sarebbe stato ragionevole formulare il
relativo provvedimento in modo da non destare il minimo sospetto, cosa
che, in realtà, non è avvenuto. Inoltre, sul piano della prova, sarebbe
stato necessario dimostrare la prefigurata, assoluta affidabilità del
funzionario e le ragioni della stessa, approfondendo le relazioni che
potevano collegarlo al Lima ed, eventualmente, allimputato.
Si profila, allora, la concreta eventualità che il Lima, pressato da
qualche esponente mafioso - magari tramite i cugini Salvo - abbia
semplicemente promesso un interessamento e che di ciò sia pervenuta
notizia al Bagarella, unita o meno a quella della possibile interazione
dello stesso Lima con limputato, evenienza che potrebbe anche essere
stata il frutto di una semplice deduzione del boss mafioso, fondata
sulla notorietà del legame fra Andreotti ed il parlamentare siciliano
(suggestivo è, nel senso delineato, lo stesso tenore testuale della
dichiarazione del Costa: <>).
Lo stesso Tribunale non ha mancato di evidenziare ragionevolmente che le
affermazioni del Bagarella erano dettate da suoi personali
convincimenti, osservando che lindicazione del Bagarella, secondo cui
dietro lon. Lima vi sarebbe stato il sen. Andreotti, tendeva a
descrivere in modo sintetico le modalità in cui, a suo avviso, avrebbe
dovuto esplicarsi lintervento politico volto a sollecitare il
trasferimento dei detenuti; va da sé, poi, in questo quadro, che, a
trasferimento eseguito, il Bagarella sia rimasto persuaso che non solo
il Lima, ma anche limputato si fosse attivato per ottenerlo ed abbia,
pertanto, sollecitato il Costa a fare votare per esponenti della
corrente andreottiana.
Nel contesto delineato, devono richiamarsi le considerazioni già
illustrate, con le quali: a) sono state formulate perplessità circa la
ritenuta, assoluta anomalia del provvedimento di trasferimento dei
detenuti, che potrebbe essere intervenuto in modo del tutto casuale e
per ragioni del tutto diverse da sollecitazioni politiche; b) è stato
rimarcato come non fosse stato acquisito alcun elemento di riscontro in
ordine alleffettivo intervento dellimputato o del Lima e come non
fossero stati accertati gli eventuali canali attraverso i quali tale
intervento si sarebbe estrinsecato per esempio, eventuali rapporti,
anche indiretti, dei predetti o di uno di essi con funzionari del
Ministero e, in particolare, con il funzionario che aveva sottoscritto
il fonogramma del 3 febbraio 1984 che aveva disposto il trasferimento
dei detenuti, dr. Giovanni Selis -.
Infine, se non con il ricorso a mere congetture, non può fondatamente
definirsi inconsistente la stessa eventualità che il trasferimento fosse
stato sollecitato dal solo Lima e non anche dallimputato: al riguardo è
improprio richiamare, come hanno fatto i PM appellanti, le parole del
Costa, portatore di notizie di terza mano, il quale, peraltro, si è
espresso nei termini testuali sopra riportati.
Apodittica appare, poi, la affermazione secondo cui il Lima non poteva
intervenire nellambiente ministeriale romano se non attivando
Andreotti: lassunto, peraltro, trascura i possibili legami su cui il
parlamentare siciliano poteva contare nel mondo romano (egli, tra
laltro, era stato anche sottosegretario) e, al riguardo, si può, a
titolo esemplificativo, citare la amicizia che lo legava ad un influente
personaggio politico della capitale quale era lon. Evangelisti. Senza
dire, poi, che anche altri canali erano astrattamente attivabili dal
medesimo per esempio, tramite i cugini Salvo, poteva essere contattato
il sen. Claudio Vitalone, che con i predetti era in amichevoli rapporti
-.
A questo riguardo si possono citare le seguenti, sia pure generiche,
eloquenti parole (vedasi il verbale del 7 novembre 2002) con cui il
collaboratore Giuffrè ha prospettato la esistenza di entrature di Vito
Ciancimino presso personale ministeriale, evidenziando come talora
potesse rivelarsi più fruttuosa la disponibilità di un funzionario che
quella di un sottosegretario o, addirittura, di un ministro: .
A maggior conforto della suddetta indicazione si possono citare le
dichiarazioni del collaboratore Marino Mannoia concernenti lintervento
volto ad ottenere, nel 1978, il trasferimento carcerario di Tommaso
Buscetta, perché costui potesse contattare qualche appartenente alle
Brigate Rosse allo scopo di ottenere la liberazione dellon. Aldo Moro:
ebbene, quel trasferimento non venne chiesto al Lima (dietro al quale
cera Andreotti), che pure, come si è visto, intratteneva intime
relazioni con il Bontate, ma per ottenerlo si attivarono alcuni uomini
donore ed in particolare il boss Pippo Calò, il quale si avvalse della
compiacenza di un funzionario del ministero, che, peraltro, non comprese
perfettamente la richiesta e spedì il Buscetta in un carcere sbagliato
(<>).
In definitiva, la, necessariamente rigorosa, disamina del compendio
probatorio non consente di discostarsi dalle conclusioni del Tribunale,
non essendo possibile, a tutto volere concedere, considerare
adeguatamente provato che limputato sia intervenuto per propiziare il
trasferimento carcerario in ipotesi, ingiustificato - del Bagarella e
degli altri detenuti siciliani (e, come si vedrà, se si volessero
seguire fino in fondo le tesi della Accusa, si dovrebbe concludere che
le indicazioni del collaboratore Calvaruso in ordine ad una, assai più
tarda, esclamazione del Bagarella nei confronti di Andreotti mal si
armonizzano con la consapevolezza del primo di essere stato
personalmente favorito dal secondo).
Peraltro, in una situazione che, come più volte ricordato, esclude,
almeno a partire dalla primavera del 1980, una stabile disponibilità di
Andreotti verso Cosa Nostra e, a maggior ragione, una adesione organica
del predetto al sodalizio mafioso e che, per converso, offre qualche
significativa indicazione di un impegno istituzionale antimafia del
medesimo, se si volessero disattendere tutte le esposte argomentazioni e
convalidare lassunto accusatorio, si dovrebbe verificare se, alla
stregua dei canoni interpretativi dettati dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, leventuale, isolato favore che si sarebbe concretizzato
nel sollecitare il trasferimento del Bagarella e di altri detenuti dal
carcere di Pianosa a quello di Novara sarebbe idoneo ad integrare una
ipotesi di concorso nel delitto di associazione mafiosa.
Ebbene, pare alla Corte evidente che non potrebbero, comunque,
ravvisarsi in tale, presunta, condotta i connotati di un intervento
salvifico, che abbia consentito alla organizzazione mafiosa di
mantenersi in vita in un momento patologico della sua esistenza.
*************************************
5) IL COLLOQUIO RISERVATO TRA IL SEN. ANDREOTTI E ANDREA MANCIARACINA,
SVOLTOSI NELLHOTEL HOPPS DI MAZARA DEL VALLO IN DATA 19 AGOSTO 1985.
Come di consueto, per la ricostruzione dellepisodio in trattazione si
fa rinvio, per evitare inutili ripetizioni, allampio resoconto che si
può ricavare dal riepilogo delle considerazioni del Tribunale e delle
deduzioni dei PM appellanti.
A differenza di quello precedentemente esaminato, nel caso di specie non
viene in considerazione la questione della attendibilità della sola
fonte probatoria, il svr.te capo di P.S. Francesco Stramandino, e
neppure, in linea di massima, la ricostruzione dei termini oggettivi del
fatto da lui riferito ai magistrati inquirenti poco prima di morire: ciò
che rileva è, piuttosto, la interpretazione dellaccadimento, resa
difficile dai vuoti probatori che la osservazione esterna dello
Stramandino medesimo (riferita, peraltro, quasi otto anni dopo il fatto)
non è in grado di colmare, e la collocazione dellevento, utile o meno
allassunto accusatorio, nellambito del complessivo compendio
probatorio.
In ordine alla ricostruzione del fatto occorre, peraltro, puntualizzare
che non può valere a smentire le indicazioni dello Stramandino il
contenuto della missiva di recente inviata al sen. Andreotti dallex
Questore di Trapani, dr. Mario Gonzales, di cui, come si è già
ricordato, limputato ha dato lettura in appendice alla udienza del 14
marzo 2003, rendendo le seguenti, spontanee dichiarazioni: <
Quando nel 1985 lei Ministro degli Esteri venne a Mazara del Vallo io
ero il Questore di Trapani, ero presente all(incomprensibile) di quella
cittadina, quando dopo un incontro con i politici locali si portò in
altra sede, in altra sala dello stesso albergo per incontrare gli
armatori dei pescherecci mazaresi che intendevano rappresentare il loro
disagio per i continui sequestri dei loro natanti da parte della Marina
Militare Tunisia che li accusava di pescare nelle loro acque
territoriali.
Erano in molti e fra di essi non mancarono quelli che quanto meno erano
vicini agli ambienti mafiosi, era una circostanza che appartiene alla
realtà siciliana.
Escludo però con assoluta certezza che lagente di Polizia Stramandino,
ora deceduto, presente il Questore e altri funzionari di Polizia
prendesse liniziativa di redigere una relazione di servizio su un suo
riservato incontro, suo cioè mio, con lallora giovane Andrea
Mangiaracina recentemente arrestato dopo lunga latitanza per reati di
mafia.
Peraltro se il suddetto agente avesse compilato la relazione in
questione è strano che la stessa non sia mai arrivata sul mio tavolo
come può confermare il mio capo Gabinetto dellepoca.
Devo aggiungere che esigenze di sicurezza verso la sua persona di cui
avevo lesclusiva responsabilità non mi avrebbero consentito di farla
appartare con una persona che non era né un esponente politico, né un
rappresentante delle istituzioni.
È opportuno che sappia che durante la mia permanenza a Trapani venne
arrestato per presunte collusioni con la mafia un ispettore del
Commissariato di Mazara e mi risulta che qualche altro dipendente dello
stesso ufficio di Polizia sia stato incriminato per lo stesso motivo
dopo che lasciai quella sede.
Credo di avere adempiuto a un mio preciso dovere e le porgo i miei più
distinti saluti.
Mi consenta di aggiungere signor Presidente, la ragione per cui ero
andato a Mazara del Vallo, perché al convegno internazionale di Erice io
prima e dopo ho partecipato molte volte, ma non ho mai fatto alcuna
sosta né a Mazara né altrove.
In quellagosto io ero stato richiesto di andare a Mazara fermandomi un
momento prima di andare a Erice perché vi era una gravissima situazione
locale.
Qualche giorno prima un motopeschereccio di Mazara del Vallo denominato
Rosa Gancitano era stato affondato dalla Marina italiana nelle acque
tunisine e era stato fermato dai tunisini che avevano poi preso possesso
della nave, era stato richiesto lintervento di una nave della Marina
italiana, nave Todaro, questo è il rapporto della Marina e era arrivata
questa nave, poi o per un errore di manovra o per lo slalom che la nave
occupata dai tunisini faceva, fatto sta che fu affondata questa Rosa
Gancitano.
Di qui una grandissima emozione, per questo io fui pregato e trovai in
effetti che vi era una grandissima agitazione e c'era la richiesta
reiterata a me Ministro degli Esteri, ma al Governo in generale di
vedere di arrivare a un accordo con tunisini anche con algerini
(incomprensibile) perché di incidenti ne accadevano frequentemente e di
promuovere delle società di pesca mista.
Questa è la ragione per cui sono andato a Mazara del Vallo, certamente
non per incontrare né questo, né altri mafiosi che non avevo né la
volontà, né l'occasione di conoscere.
La ringrazio signor Presidente.>>.
Ed infatti, la ventilata inesistenza di qualsivoglia relazione di
servizio appare priva di qualsivoglia significato, posto che non si vede
per quale ragione le forze dellordine avrebbero dovuto riferire
formalmente di un incontro dellimputato con il giovane Manciaracina, il
quale a quellepoca non era certo un individuo sospetto, se non per la
cattiva fama del genitore; inoltre, non può neppure dirsi che siano
state violate disposizioni di sicurezza, posto che il Manciaracina si
avvicinò allimputato insieme al Sindaco di Mazara del Vallo, che glielo
presentò.
Del resto, nelle sue dichiarazioni spontanee del 29 ottobre 1998 lo
stesso imputato non ha, in buona sostanza, negato lepisodio, sia pure
riconducendolo alla normale routine degli incontri con vari postulanti,
nelloccasione presentatigli dal Sindaco di Mazara del Vallo (<>).
Può, dunque, ritenersi certo che nel tardo pomeriggio del 19 agosto
1985, trovandosi a Mazara del Vallo per assistere ad una seduta del
Consiglio Comunale riguardante il tema, assai spinoso in quellepoca,
dei rapporti italo-tunisini concernenti la pesca nel Canale di Sicilia,
limputato, allora Ministro degli Affari Esteri, su sollecitazione del
Sindaco Zaccaria che glielo presentò, concesse un breve colloquio
riservato ad Andrea Manciaracina, giovane rampollo di una famiglia molto
legata a Salvatore Riina che di lì a pochi anni sarebbe divenuto
reggente, insieme al futuro collaboratore di giustizia Vincenzo
Sinacori, del mandamento mafioso di Mazara del Vallo.
La Difesa ha indugiato parecchio sulla definizione di colloquio
riservato, preferendo parlare di una conversazione a quattrocchi, ma
largomento appare, in verità, ozioso: al di là della possibile
opinabilità delle definizioni, non pare alla Corte affatto arbitrario
qualificare come riservata una conversazione avvenuta fra due
interlocutori allinterno di una sala chiusa ed in assenza di terzi.
Occorre, piuttosto, stabilire quale significato e quale peso probatorio
attribuire al fatto, sul quale è, in qualche modo, sintomatico che nulla
ha riferito il citato Sinacori nel parlare ad ampio raggio delle
occasioni in cui aveva sentito parlare di Andreotti.
Al riguardo deve essere, in primo luogo, evidenziato che non risulta che
fra limputato ed il Manciaracina fosse stato concordato preventivamente
un appuntamento.
Le modalità dellincontro suggeriscono, al contrario, la opposta
eventualità, atteso che: a) il Manciaracina venne presentato ad
Andreotti dal Sindaco di Mazara del Vallo, il quale presumibilmente
sollecitò limputato ad accordare al giovane il breve colloquio
riservato che seguì; b) deve ragionevolmente escludersi che limputato
avrebbe, comunque, concordato un incontro con un emissario di Cosa
Nostra in una situazione niente affatto riservata quale era quella in
questione ed addirittura dinanzi a locali rappresentanti delle forze
dellordine, in grado di conoscere la personalità e soprattutto la
estrazione familiare del Manciaracina.
Si può, dunque, serenamente concludere che limputato subì ignaro la
iniziativa, piuttosto estemporanea, del Manciaracina, appoggiata ed
agevolata dal Sindaco di Mazara del Vallo, ed accordò il colloquio senza
che nessuno si sia nella circostanza preoccupato di segnalargli la
personalità e la estrazione familiare del suo interlocutore. Peraltro,
si può escludere che, allepoca dei fatti, fosse nota alle forze
dellordine la vicinanza al Riina di Andrea Manciaracina e del genitore,
Vito Mangiaracina, posto che lo Stramandino medesimo, nel riferire
dellepisodio, ha semplicemente affermato che il padre dello stesso
Andrea Manciaracina si trovava agli arresti domiciliari più
esattamente, il predetto era sottoposto alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale -. Tra laltro, come il Tribunale ha avuto modo di
ricordare, alla stregua di quanto riferito dai testi dr. Misiani e m.llo
Borghi, solo nel 1987 venne redatto nei confronti di Vito Manciaracina
(ed altri) un rapporto che ipotizzava a carico del medesimo il reato di
associazione mafiosa.
Deriva da quanto esposto che deve escludersi che possa fondatamente
ritenersi che lincontro fosse stato preceduto da un apposito contatto e
che, pertanto, vi fosse stata, al riguardo, una qualsivoglia, pregressa
relazione fra Andreotti ed i mafiosi, presunti mandanti del
Manciaracina.
In ordine alle ragioni per le quali lo Zaccaria si determinò a
sollecitare il colloquio il Tribunale si è oggettivamente abbandonato a
mere supposizioni.
Al riguardo avrebbe potuto offrire utili indicazioni un approfondimento
investigativo teso ad meglio acclarare la personalità dello Zaccaria e
la natura degli eventuali rapporti che il medesimo intratteneva con i
Manciaracina e/o con esponenti mafiosi, posto che la semplice
presentazione di Andrea Manciaracina allimputato non è sufficiente a
farsi una precisa idea in proposito. Deve, infatti, rimarcarsi che non
sono stati per nulla accertati i canali di collegamento fra il
Manciaracina e lo Zaccaria e, per quanto è stato acquisito, non è
possibile escludere neppure che il primo sia stato raccomandato al
secondo da un comune amico che gli abbia caldeggiato la intercessione
per il giovane presso Andreotti e la perorazione del colloquio.
In questo quadro assolutamente vago davvero non si comprende da quali
elementi il Tribunale abbia desunto che il Sindaco fosse addirittura al
corrente del fatto che il giovane godeva dellappoggio del boss mafioso
Salvatore Riina, quasi che la circostanza nel 1985 fosse notoria. La
profilata possibilità deve, dunque, ragionevolmente escludersi, a meno
di non ritenere che lo Zaccaria fosse profondamente addentro a vicende
di Cosa Nostra destinate a rimanere segretissime: al riguardo si
consideri che, secondo quanto riferito dal Sinacori, i Manciaracina,
anche prima di essere formalmente combinati uomini donore, non solo
erano persone di fiducia e prestanome del Riina, ma, soprattutto, erano
fra i pochi a conoscere i luoghi ove costui trascorreva la latitanza ed
avevano accesso diretto al medesimo (<>).
La evenienza che lo Zaccaria sapesse, ancorché genericamente, dei
personali legami esistenti fra i Manciaracina ed il Riina priverebbe,
del resto, di ogni plausibile supporto le argomentazioni del Tribunale
in merito alla scaturigine della intercessione del Sindaco ed alla
esclusione del medesimo dal colloquio: se il predetto, invero, fosse
stato a conoscenza delle cose del sodalizio mafioso al punto di essere
al corrente di notizie delicatissime e perfino idonee a mettere in
pericolo la lunga latitanza del Riina, quali gli intimi rapporti del
capomafia con la famiglia Manciaracina, si dovrebbe ritenere che egli
fosse profondamente inserito nella associazione criminale e non
troverebbe agevole spiegazione la sua esclusione dal colloquio anche
nella ipotesi in cui lo stesso dovesse vertere su temi mafiosi.
Del pari, puramente congetturale ed eventualmente, per le ragioni appena
esposte, incongrua appare la conclusione dei primi giudici secondo cui
lo Zaccaria avrebbe prontamente aderito alla richiesta di procurare al
Manciaracina un colloquio riservato con il Ministro degli Esteri perché
intimorito dalla consapevolezza dellappoggio che il Riina accordava al
Manciaracina medesimo.
Ancora, frutto di una semplice supposizione è la ritenuta esclusività
dellinteressamento dello Zaccaria in favore del Manciaracina. Ed
invero, la affermazione dello Stramandino secondo cui Andreotti
nelloccasione non ebbe a ricevere nessunaltra persona non è stata
formulata in termini di certezza (Per quanto io ricordo, non vidi lon.
Andreotti intrattenersi a parlare con nessun altro, né in quella stanza,
né altrove nellalbergo.) e, per di più, lo stesso dichiarante ha
riferito che, alluscita del Manciaracina dalla sala del colloquio, si
allontanò dal suo posto per seguire il predetto, che vide uscire
dallalbergo (Io seguii il Manciaracina, il quale si diresse verso
luscita dellHotel, e andò via.).
Posto che le affermazioni menzionate si fondano sul ricordo serbato dal
dichiarante in merito a quanto da lui personalmente percepito, si deve
convenire con la Difesa che difetta, al riguardo, un adeguato
approfondimento, che, per esempio, avrebbe potuto meglio verificare la
possibilità che, in quel particolare contesto, lo Stramandino si fosse
concesso qualche pausa ovvero, più in generale, non avesse costantemente
stazionato in prossimità dellimputato in dipendenza anche
dellassolvimento delle più ampie mansioni di controllo alle quali
doveva sovrintendere -
fui incaricato, dallallora Dirigente del
Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo dott. Germanà, di
sovraintendere al servizio dordine predisposto presso lHotel Hopps,
ove il parlamentare doveva recarsi e pernottare. Era con me altro
personale del Commissariato, tra cui ricordo lAgente di P.S. Giorgio
Mangiaracina. Il mio compito era quello di controllare le sale
dellalbergo onde prevenire pericolo di attentati, nonché di controllare
le persone che entravano, per verificare se non compivano qualche atto
sospetto (come ad es. lasciare borse o bagagli in qualche sala) -. Non
possono, in proposito, neppure trascurarsi le doglianze difensive
concernenti il mancato ricorso allincidente probatorio, che ha precluso
alla Difesa la partecipazione alla deposizione, che, peraltro, è stata
verbalizzata in modo solo sintetico, con la esclusiva riproduzione delle
risposte date dallo Stramandino.
Ma, a parte quanto rilevato, non si comprende da quali elementi i primi
giudici abbiano desunto che anche altre persone avevano (in ipotesi,
inutilmente) richiesto allo Zaccaria di intercedere per un colloquio
riservato con limputato e che il predetto aveva accordato un
trattamento di favore al solo Manciaracina.
Insomma, deve ribadirsi che sarebbe stato quanto mai opportuno un
approfondimento investigativo sullepisodio ed, in particolare, sui
rapporti fra lo Zaccaria ed il Manciaracina, ma la indagine sembra
essersi inspiegabilmente fermata alla acquisizione delle dichiarazioni
dello Stramandino. Si consideri che non risulta che sia stato sentito
neppure il dr. Germanà, validissimo funzionario di Polizia, allora
Dirigente del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, che, alla
stregua delle stesse affermazioni dello Stramandino, era stato presente
nella circostanza e che per la sua azione di contrasto alla mafia ebbe a
subire un attentato, come è stato ricordato dal teste dr. Francesco
Misiti (erroneamente indicato nelle trascrizioni come Visiti), il
quale subentrò al predetto (<>).
Ancora, non risulta che su tutta la vicenda siano stati richiesti
possibili, specifici chiarimenti al collaboratore Vincenzo Sinacori,
potenzialmente in grado, se opportunamente sollecitato, di riferirne
qualche dettaglio per via della posizione di spicco occupata nella cosca
mazarese di Cosa Nostra.
A questultimo proposito giova ricordare che il Sinacori ha parlato del
proprio buon rapporto con il Riina, basato su una conoscenza che
risaliva ad epoca precedente il 1981 (anno in cui il collaboratore era
stato combinato), precisando che egli faceva da guardaspalle al
capomafia quando costui si recava a Mazara del Vallo e che si incontrava
con il medesimo insieme a Mastro Ciccio, reggente della cosca
mazarese, al quale il propalante era particolarmente vicino e che, a sua
volta, era la persona più vicina al boss corleonese (<>).
Tanto precisato sullantefatto del colloquio, che, di per sé, non offre
alcuna particolare indicazione a carico dellimputato (si ritornerà
oltre sul possibile valore sintomatico dellepisodio), ci si può
concentrare sul contenuto dello stesso, in merito al quale la
ricostruzione non può che essere generica e logico-congetturale, non
disponendosi di alcuno specifico elemento.
Appare ragionevole pensare che la conversazione abbia avuto ad oggetto
una o più sollecitazioni o raccomandazioni che il Manciaracina rivolse
alluomo politico, non essendo immaginabile nessun altro argomento su
cui il predetto avrebbe potuto intrattenersi riservatamente con
limputato.
Si può convenire che lo svolgimento riservato del colloquio sembra
suggerire che dette sollecitazioni o raccomandazioni riguardassero
favori cui erano interessati esponenti mafiosi.
Benché ci si renda conto dei limiti probatori di una ricostruzione
inevitabilmente congetturale, non appaiono, al riguardo, prive di
plausibilità le ragioni evidenziate dal Tribunale (se si fosse trattato
di una semplice richiesta concernente la attività lavorativa o le
esigenze personali e familiari del Mangiaracina, non vi era motivo che
lo Zaccaria si astenesse dal presenziare al colloquio, posto che, in
tale ipotesi, lintervento del Sindaco avrebbe potuto autorevolmente
sostenere la richiesta medesima): si può, infatti, ritenere remota la
eventualità che le sollecitazioni non avessero nulla a che fare con Cosa
Nostra e che vertessero sul altri temi (per esempio, sulla attività
espletata dal Manciaracina nel settore della marineria mazarese, che era
proprio quello interessato dalla visita a Mazara del Vallo del Ministero
degli Esteri) e che, tuttavia, il Manciaracina non desiderasse, per un
qualsivoglia, imprecisato, motivo, che di esse venisse a conoscenza lo
Zaccaria.
Peraltro, anche aderendo alla tesi del Tribunale, dovrebbe escludersi
che lo Zaccaria avesse conoscenza precisa dei temi che sarebbero stati
trattati nel corso del colloquio, posto che, altrimenti, non vi era
ragione che se ne estraniasse: nella profilata ipotesi si deve
riconoscere la impossibilità di escludere in termini categorici la
eventualità che lo stesso Zaccaria, più o meno vagamente a conoscenza
della caratura criminale dei Manciaracina si è già ricordato che il
genitore di Andrea Manciaracina era sottoposto a misura di prevenzione
, abbia autonomamente avvertito la opportunità di mantenere un
rispettoso atteggiamento discreto e si sia autonomamente determinato a
non assistere al colloquio semplicemente supponendo che i temi che
sarebbero stati trattati riguardassero fatti strettamente personali e
delicati, possibilmente collegati a vicende criminali.
Ma tralasciando la testé esposta notazione, che metterebbe in crisi
tutto il costrutto accusatorio, e procedendo nella, non certo agevole,
ricostruzione, occorre stabilire se il favore o i favori in questione
avessero o meno una natura intrinsecamente illecita: in altri termini,
si tratta di determinare se gli stessi fossero riconoscibilmente
inerenti alla attività di Cosa Nostra (per esempio, il condizionamento
di un processo a carico di associati), ovvero se afferissero ad un
interesse di uno o più esponenti mafiosi, non strettamente attinente
alla medesima attività. Nella seconda ipotesi, in buona sostanza, la
illiceità del favore beninteso, per quanto qui può interessare -
risiederebbe non tanto nella natura e nello scopo dellinteressamento
sollecitato, ma nella personalità (mafiosa) del beneficiario, che non è
detto sia stata rivelata allimputato.
In questultimo caso diventerebbe meno agevole escludere la possibilità
che il Manciaracina non desiderasse mettere a parte il Sindaco delle sue
richieste: la riservatezza potrebbe essere stata suggerita, infatti,
dalla volontà che lo Zaccaria non venisse a sapere che era stato
perorato alleminente uomo politico un interessamento in favore di un
esponente mafioso.
Il fatto che Andreotti non conosceva il Manciaracina e la personalità
del medesimo, il fatto che lincontro non era stato previamente
concordato e la possibilità che limputato ignorasse leventuale
appartenenza alla mafia dei beneficiari dei favori (di per sé, in
ipotesi, non riconoscibilmente riconducibili alla mafia) sollecitati
renderebbero lepisodio del tutto irrilevante ai fini che qui
interessano.
Si può, tuttavia, ammettere che la riservatezza del colloquio e la
personalità e la estrazione familiare del Manciaracina nonché la
vicinanza del medesimo ai vertici assoluti di Cosa Nostra rendano meno
probabile la prospettata eventualità, cosicché si è indotti a preferire
la concreta possibilità che il colloquio abbia avuto effettivamente ad
oggetto fatti di riconoscibile natura mafiosa.
Ancorché, ad onta delle incontestabili difficoltà, si accettasse la
rassegnata conclusione, non potrebbe che condividersi il giudizio finale
del Tribunale.
E, infatti, evidente che non basta subire la estemporanea iniziativa di
un colloquio e rimanere ad ascoltare per pochi minuti le sollecitazioni
di un giovane mafioso, in ipotesi inviato al vertice di Cosa Nostra, per
attribuire alla relativa condotta pregnante significato ai fini della
attribuzione allimputato di una continuativa disponibilità verso il
sodalizio criminale ovvero - al di fuori ed in alternativa a tale ottica
- ai fini delladdebito al medesimo di un singolo comportamento
agevolativo dello stesso sodalizio dotato di connotati sufficienti a
radicare una ipotesi di concorso esterno nel delitto di associazione
mafiosa.
Per far ciò, in un contesto probatorio che, come si è evidenziato,
consente di escludere che sia stata dimostrata, per il periodo
successivo alla primavera del 1980, una disponibilità di Andreotti verso
Cosa Nostra e la sussistenza di amichevoli rapporti del medesimo con
esponenti mafiosi, occorrerebbe, infatti, poter, innanzitutto, affermare
che la misteriosa sollecitazione del Manciaracina sia stata raccolta e
che limputato si sia effettivamente attivato allo scopo di agevolare
gli interessi mafiosi: di ciò, però, il processo non offre alcuna
traccia e, come si vedrà infra, anche a voler essere particolarmente
inclini verso le ragioni della Accusa, i fatti a venire (e, primo fra
tutti, lordine del Riina di punire la Democrazia Cristiana e di votare
per il Partito Socialista in occasione delle elezioni politiche del
giugno 1987) continueranno a dare ragione alla affermazione del Marino
Mannoia, secondo cui i corleonesi si erano trovati male con limputato
in quanto costui non aveva mostrato la disponibilità precedente.
Né, per le ragioni più volte enunciate, può giovare alla Accusa la
consueta adduzione delle menzogne dellimputato.
Ed infatti, la prospettata valutazione dellepisodio ha indotto la Corte
a preferire la evenienza più gravativa per limputato (il colloquio
riguardò riconoscibili fatti ed interessi mafiosi), ma non ci si può
nascondere che tale opzione sia il risultato di una interpretazione
faticosa, ampiamente condizionata dalla suggestione esercitata dalla
vicinanza del giovane Manciaracina al Riina, che non senza difficoltà
esclude qualunque ipotesi alternativa.
In questo quadro non possono non valutarsi con ogni cautela le
affermazioni difensive con cui limputato ha cercato di rappresentare
lepisodio privandolo di ogni possibile connotazione illecita e
relegandolo nella normale routine delle innumerevoli sollecitazioni di
postulanti in cui nel corso della sua lunga carriera politica si era
imbattuto: in un contesto che non consente di apprezzare minimamente il
reale contenuto del colloquio e che impone di immaginarne, sia pure in
termini generici, loggetto, affermare senzaltro che sul punto
limputato abbia mentito costituisce una violazione del prudente
apprezzamento che deve informare lopera del giudice.
In merito, poi, alla falsa affermazione di Andreotti secondo cui egli
nelloccasione ebbe a ricevere vari postulanti, si è già evidenziato
come la contrastante dichiarazione dello Stramandino non sia stata
formulata in termini di assoluta certezza e come non sia neppure certo
che il predetto abbia costantemente osservato i movimenti dellimputato.
Si consideri, in proposito, che, alla stregua di quanto riferito dal
teste dr. Misiti (come già ricordato, erroneamente indicato nelle
trascrizioni come Visiti), limponente servizio dordine apprestato in
occasione della visita a Mazara del Vallo del Ministro degli Esteri era
stato curato da numerosi agenti e funzionari di Polizia (<>).
Non appare facilmente risolvibile il contrasto fra le dichiarazioni di
don Pernice e quelle dellimputato concernenti le modalità con cui il
primo ebbe a riferire al secondo della comunicazione telefonica con cui
aveva appreso delle imminenti dichiarazioni dello Stramandino: ed
invero, il sacerdote ha palesato di aver serbato dei fatti un ricordo
parecchio sbiadito, come, del resto, sottolineato dallo stesso
Tribunale. In proposito basta citare alcuni significativi passi della
deposizione del predetto: <>.
Non essendo state acquisite (peraltro, per la opposizione della Difesa)
le trascrizioni delle relative intercettazioni, è impossibile verificare
compiutamente la veridicità o meno della affermazione dellimputato
secondo cui erano state effettuate dal telefono della parrocchia
chiamate di contenuto osceno e volgare, che avrebbero indotto lo stesso
imputato a rivelare a don Pernice che il telefono era sottoposto a
controllo. Si può riconoscere che non sia sfornita di fondamento la
considerazione con cui il Tribunale ha osservato che un particolare del
genere non sarebbe sfuggito alla (sia pur debole) memoria del sacerdote
e, tuttavia, al rilievo non può assegnarsi valenza logica esaustiva in
quanto il teste non è stato specificamente interrogato sul punto, sul
quale non si è certo dilungato, avendo semplicemente riferito che aveva
appreso dallimputato che il telefono della parrocchia era sottoposto a
controllo, senza circostanziare in alcun modo tale informazione
precisando in quale specifico contesto gli era stata fornita il
Pernice ha solo chiarito di non essere a conoscenza dei modi con cui lo
stesso imputato era venuto a conoscenza della intercettazione (<>)
-.
Quanto, poi, allepoca in cui la stessa informazione sarebbe stata
fornita, non pare alla Corte che dalle, piuttosto confuse, dichiarazioni
di don Pernice si possano ricavare elementi decisivi, che autorizzino ad
anticiparla rispetto al momento in cui limputato prese ritualmente
cognizione delle relative trascrizioni e che siano, perciò, suscettibili
di smentire la versione dellimputato medesimo.
Ed infatti, il primo accenno di don Pernice al fatto, desumibile dalle
appena trascritte dichiarazioni, sembra indicare che limputato ebbe a
riferire la notizia al sacerdote molti mesi dopo linizio delle
intercettazioni sulla utenza della parrocchia Cristo Re di Roma
(<> - la circostanza, del
resto, è stata ribadita più oltre: <> -) e, dunque, non in periodo
immediatamente successivo alla comunicazione della chiamata telefonica
della nipote Nuccia, che, alla stregua di quanto si evince dal
controesame del PM, è avvenuta il 18 maggio 1993 (<>): invero, come
si ricava dalla dichiarazioni del teste dr. Misiti (<>),
la attività di intercettazione telefonica sulla utenza in questione
venne intrapresa soltanto dopo il rinvenimento in casa del Sinacori
delle fotografie che ritraevano la contestuale presenza presso la
parrocchia di don Pernice, fra i partecipanti alla inaugurazione della
chiesa, di Andreotti e del Sinacori, rinvenimento che è avvenuto
nellaprile del 1993, cosicché è difficile ritenere che limputato abbia
fornito al sacerdote la informazione da lui riferita nel maggio dello
stesso anno, mentre è più plausibile che lo abbia fatto in epoca assai
posteriore.
Le indicazioni temporali di don Pernice, peraltro piuttosto vaghe, non
appaiono, allora, del tutto persuasive allorché collocano il fatto in
prossimità della telefonata della nipote e, comunque, non sembrano
idonee a smentire senzaltro le affermazioni di Andreotti, che, al
contrario, potrebbero trovare, in qualche modo, conferma nellaccenno
del teste alla esibizione, da parte del suo interlocutore, di documenti
ufficiali che erano stati depositati ma anche tale dato non è univoco,
posto che non è certo che gli stessi documenti si riferissero proprio
alle trascrizioni delle intercettazioni de quibus, di cui, sempre
secondo il teste, egli non avrebbe mai avuto notizia (<>) -.
Dalla lettura delle dichiarazioni di don Pernice sembra emergere in modo
piuttosto chiaro che egli ha, inusitatamente (se si tiene conto della
assoluta approssimazione mnemonica che si coglie da tutta la sua
deposizione), ricordato che, nel comunicare ad Andreotti la informazione
trasmessagli dalla nipote Nuccia, ebbe specificatamente a precisare
che questultima era la moglie di Vincenzo Sinacori il quale era
latitante, e ciò al fine di spiegargli a chi si stesse riferendo
(<>). Appare, pertanto, mendace la affermazione
dellimputato secondo cui nella circostanza non si parlò del Sinacori e
del rapporto di coniugio di costui con la nipote del Pernice.
Tuttavia, non manca, anche a questo proposito, qualche elemento di
perplessità, in quanto: a) non si vede quale necessità vi era in quel
contesto di precisare con chi fosse maritata la nipote che aveva
comunicato a don Pernice la informazione sul proposito dello
Stramandino; b) in un passaggio della deposizione sembra che il teste
abbia prospettato che limputato sapeva bene (attraverso le carte
processuali) che il Sinacori era latitante, cosicché non era necessario,
sul punto, essere espliciti (<>).
In ogni caso, volendo superare le rassegnate obiezioni e ritenere che
Andreotti abbia fornito una falsa e riduttiva rappresentazione dei
fatti, si dovrebbe osservare che il valore sintomatico che avrebbe
potuto essere attribuito, nellambito della complessiva valutazione
della condotta dellimputato, alla eventuale ammissione di un colloquio
con un esponente di Cosa Nostra vertente su temi lato sensu mafiosi,
poteva indurre il predetto a nasconderlo. Del pari, la (falsa) negazione
di qualunque accenno fatto da don Pernice al Sinacori dovrebbe
ragionevolmente ricondursi ad un eccesso di ansia difensiva, dettato dal
convincimento che avrebbe potuto essere valutata negativamente la
consapevole ricezione di una informazione inviata dalla moglie del
latitante Sinacori: diversamente opinando, non si comprenderebbe,
infatti, per quale ragione limputato avrebbe dovuto smentire il teste,
tra laltro addotto a discolpa, su un punto che era piuttosto marginale
se si considera che non era stato raccolto alcun elemento atto a
comprovare un personale coinvolgimento nella specifica vicenda dello
stesso Sinacori, che, si ribadisce, escusso nella udienza del 22 aprile
1997, nulla aveva riferito in merito (e giova ricordare che lesame del
Pernice è stato raccolto il 19 maggio 1998, mentre la spontanea
dichiarazione di Andreotti è stata resa il 29 ottobre 1998).
La plausibile, descritta lettura dellatteggiamento processuale
dellimputato non può, comunque, divenire la scorciatoia attraverso la
quale pretendere di provare la esistenza di una effettiva disponibilità
del medesimo verso Cosa Nostra che, in realtà, non è stata dimostrata.
Inoltre, la eventuale consapevolezza (che sarebbe stata desunta dalla
stessa comunicazione del sacerdote) che don Pernice era imparentato con
un esponente mafioso e la coscienza dei pregressi rapporti con i
mafiosi, che sono stati accertati, potevano indurre limputato a temere
che attraverso il telefono della parrocchia potessero svolgersi
conversazioni suscettibili di danneggiare la propria posizione
processuale, cosicché la indicazione, trasmessa al sacerdote, della
sottoposizione della linea telefonica ad intercettazione può essere
stata dettata da tale, vaga preoccupazione, che, tuttavia, non risulta
che sia stata in qualche modo esplicitata con un velato invito a
mantenere un atteggiamento circospetto e prudente in occasione di
eventuali conversazioni telefoniche di contenuto delicato. In ogni
caso, la menzionata preoccupazione non necessariamente riguardava fatti
successivi alla primavera del 1980 e, in particolare, lepisodio in
trattazione.
Non si condivide, poi, il convincimento del Tribunale secondo cui
lattivarsi della moglie del Sinacori per fare sapere allimputato che
lo Stramandino si accingeva a rendere dichiarazioni a carico del
medesimo presupponeva necessariamente la chiara consapevolezza delle
conseguenze pregiudizievoli che avrebbero potuto scaturire per lui dalla
deposizione; allo stesso modo non si condivide linquadramento dello
stesso interessamento nel generale orientamento della organizzazione
mafiosa volto a impedire la ricostruzione dei contatti intercorsi tra
persone ad essa riconducibili ed esponenti politici.
Ed invero, non risulta da alcun elemento che il Sinacori o la moglie del
medesimo avessero precisa consapevolezza del contenuto delle, ancora non
rese, dichiarazioni dello Stramandino, che avrebbero riguardato una
specifica vicenda di cui il collaboratore, almeno alla stregua di quanto
si può desumere dalle sue stesse dichiarazioni, non era al corrente si
ripete che egli ha rassegnato, nel corso del suo esame dibattimentale,
le occasioni in cui aveva sentito parlare dellimputato, senza fare
alcun accenno allepisodio in questione -.
Peraltro, non si comprende come il Sinacori, al quale, si ribadisce, non
è stata rivolta alcuna specifica domanda a proposito della vicenda nel
corso del suo esame dibattimentale, potesse opinare che lo Stramandino
fosse a conoscenza delleventuale retroscena di quel colloquio e fosse,
pertanto, in grado di riferire elementi particolarmente pregiudizievoli
per la posizione dellimputato.
Riconoscere ai PM lo scrupolo investigativo testimoniato dalla quanto
mai complessa inchiesta autorizza, del resto, a dubitare che lo stesso
Sinacori, allepoca latitante, sia mai venuto a conoscenza del proposito
dello Stramandino.
Deve, allora, ragionevolmente ritenersi che la moglie del Sinacori,
Nuccia (la quale, secondo le spontanee dichiarazioni dellimputato,
lavorava quale infermiera presso lospedale di Mazara del Vallo -
neppure tale tema, così come quello concernente le modalità con cui la
predetta venne a sapere del proposito dello Stramandino, risulta
approfondito dalle indagini -), dopo esserne casualmente venuta a
conoscenza, abbia preso la iniziativa di comunicare telefonicamente allo
zio, don Pernice, perché ne informasse il di lui buon amico sen.
Andreotti, la intenzione dello Stramandino, ricoverato in ospedale
perché malato terminale di cancro, di rendere dichiarazioni a carico
dellimputato, dichiarazioni sulle quali, appunto, per via delle
compromesse condizioni di salute, il predetto non avrebbe in seguito
potuto testimoniare (<>).
La stessa iniziativa, però, sembra da connettere al (a lei noto almeno
fin dallepoca 1987 - della inaugurazione della chiesa parrocchiale di
Cristo Re, alla quale avevano partecipato, come documentato
fotograficamente, sia Andreotti che i congiunti del Pernice) rapporto di
amicizia che legava il sacerdote alluomo politico ed alla esigenza di
questultimo di essere preavvisato della acquisizione delle
dichiarazioni dello Stramandino, ma non già alle supposte esigenze di
garantire il segreto, che certamente non potevano essere soddisfatte
dalla semplice comunicazione di quella notizia ma, semmai, nella
violenta logica della mafia, anticipando cruentemente il prossimo
decesso del povero Stramandino -.
Daltronde, che la medesima iniziativa non sia inquadrabile in unottica
di appartenenza a Cosa Nostra è suggerito, altresì, dalla seguente
considerazione: secondo le stesse parole del Sinacori, Andreotti fin
dalla fine del 1991 era stato individuato come un nemico di Cosa Nostra,
tanto che erano stati perfino vagheggiati progetti di sopprimerlo (<>). Ne consegue che, volendo superare la già
più volte ribadita insussistenza di prova circa la conoscenza, da parte
del Sinacori, della vicenda, non si vede perché nel 1993 un esponente di
primo piano del sodalizio mafioso dovesse prendere a cuore le sorti
processuali dellimputato.
Né, infine, sembra logico sostenere che la iniziativa della Nuccia
potesse essere volta a tutelare Cosa Nostra o qualche affiliato alla
stessa, posto che dovrebbe ipotizzarsi che i mafiosi fossero persuasi
(contro il vero) che lo Stramandino avesse serbato segreti suscettibili
di compromettere taluno di loro o la organizzazione e si fosse
determinato a rivelarli solo in punto di morte.
Sostenere, dunque, come fanno i PM appellanti, che nella fattispecie si
era realizzata una perfetta sinergia tra il circuito mafioso e
limputato (essendosi il primo preoccupato di coprire Andreotti, ed il
secondo preoccupato di tutelare le sue fonti di informazione allinterno
dellorganizzazione) non appare in linea con una congrua lettura dei
fatti acquisiti.
Da ultimo, accantonando le difficoltà di ricostruzione dei contenuti del
colloquio fra limputato ed il Manciaracina e le relative refluenze, ci
si deve soffermare brevemente sul valore sintomatico che potrebbe essere
attribuito allepisodio in vista del giudizio sulla complessiva condotta
dellimputato.
Volendo conferire al colloquio medesimo sicuro contenuto mafioso, ad un
primo approccio potrebbe attribuirsi allaccesso diretto ad Andreotti di
un giovane esponente di Cosa Nostra, legato al Riina, un significato
confermativo della ipotizzata disponibilità dellimputato verso il
sodalizio criminale.
Tuttavia, tenendo conto delle rassegnate modalità di svolgimento
dellepisodio, la estemporanea iniziativa del Manciaracina e dei suoi
eventuali mandanti, che, peraltro, ha pretermesso le cautele che sarebbe
stato ragionevole attendersi dagli scaltri e riservati uomini donore,
troverebbe adeguata spiegazione nel richiamo di quanto già considerato a
proposito della influenza del retaggio del passato sulle opinioni e sui
comportamenti degli esponenti di Cosa Nostra e sulla ritenuta
accessibilità di Andreotti.
Al retaggio dei pregressi atteggiamenti di Andreotti, poi, si potrebbe
aggiungere, se letto dal punto di vista degli esponenti di Cosa Nostra,
lepisodio del trasferimento del Bagarella dal carcere di Pianosa a
quello di Novara: lo svolgimento e, soprattutto, lesito positivo dello
stesso, invero, a prescindere dalla effettività dellintervento
dellimputato, può aver convalidato nei mafiosi il convincimento
(erroneo) della astratta disponibilità del medesimo, convincimento sulla
cui reale fondatezza, alla stregua di quanto verrà illustrato, di lì a
poco sarebbero emersi negli uomini donore dubbi sempre più
consistenti.
Si potrebbe, ancora, obiettare che limputato, benché sollecitato, in
ipotesi, su temi mafiosi, non abbia assunto la doverosa iniziativa di
allontanare bruscamente il Manciaracina: il rilievo è legittimo, ma non
appare pregnante ai fini che qui interessano.
Un atteggiamento del genere implicherebbe, infatti, una intransigenza,
una capacità di indignata veemenza ed anche una sorta di teatralità di
modi che si possono a buon diritto disconoscere al compassatissimo e
navigato uomo politico, non certo alieno da relazioni spregiudicate,
avvezzo ad ascoltare le perorazioni di tutti e, potrebbe aggiungersi,
disponibile ad impegnarsi fattivamente per pochi.
Inoltre, non deve trascurarsi il peso della consapevolezza degli errori
passati, che, in qualche modo, esponevano limputato a sollecitazioni
del genere, errori dai quali era consigliabile, per il medesimo, uscire
percorrendo una, a lui congeniale, via politica e, dunque, non con
bruschi ed anche pericolosi strappi, ma attraverso comportamenti
concludenti, che gradualmente avrebbero indotto nei mafiosi la
consapevolezza del venir meno della sua, ormai datata, disponibilità.
Gli elementi acquisiti, in conclusione, autorizzano, tuttal più, a
reputare che Andreotti, sollecitato dal Sindaco di Mazara del Vallo, si
sia limitato ad accordare al Manciaracina un colloquio ed ad ascoltare
il predetto, ma non consentono neppure di affermare che egli abbia
formulato la benché minima assicurazione di qualsivoglia interessamento
e, men che meno, permettono di ritenere che limputato si sia, in
qualche modo, attivato per agevolare il perseguimento di interessi lato
sensu mafiosi.
Occorre, dunque, ancora una volta rimandare a future verifiche la
ipotesi che limputato abbia effettivamente rinnovato nei confronti
della Cosa Nostra dei corleonesi la ormai risalente amicizia già
dimostrata in anni passati al Bontate, al Badalamenti ed ai loro sodali.
A parte tutte le riserve già espresse in merito alla valutazione del
semplice contesto, occorre, comunque, riconoscere che quello desumibile
dai fatti del 1980 e da quelli successivi fin qui analizzati non
conforti la ipotesi di una persistente disponibilità di Andreotti nei
confronti dei mafiosi, cosicché, in definitiva, è la lettura dei fatti
prospettata dai PM appellanti che appare decontestualizzata.
E alla luce dello stesso contesto, il quale, si ribadisce, priva di
conducenza se non addirittura ribalta - le insistite argomentazioni
con cui i PM appellanti hanno lamentato la valutazione atomistica del
compendio probatorio, che ci si deve accostare allesame delleclatante
episodio del presunto incontro fra Giulio Andreotti ed il boss Salvatore
Riina.
*************************************
5) IL PRESUNTO INCONTRO TRA GIULIO ANDREOTTI E SALVATORE RIINA A
PALERMO.
1. Nellaccingersi ad esaminare lepisodio in questione, occorre
brevemente rimarcare come quanto fin qui accertato confermi la più volte
richiamata indicazione del Marino Mannoia circa le difficoltà incontrate
dai tentativi dei corleonesi di agganciare Andreotti e come il
contesto complessivo non comprovi affatto una disponibilità
dellimputato verso i nuovi ed assoluti dominatori del sodalizio
mafioso.
Alla stregua di quanto si è venuto evidenziando, sintomo chiaro di tali
difficoltà e, potrebbe dirsi, più in generale, della situazione di crisi
dei rapporti fra le fazioni mafiose uscite vincenti dal cruento
conflitto dei primi anni 80 ed il partito politico di maggioranza
relativa è la accertata decisione del Riina di orientare, alla vigilia
delle elezioni politiche del giugno 1987, i voti mafiosi verso il P.S.I.
per dare uno schiaffo alla D.C., decisione di cui, come ricordato,
hanno parlato svariati collaboratori di giustizia.
Lo stesso Marino Mannoia, anzi, ha esplicitamente collegato tale
decisione del Riina proprio al venir meno della disponibilità di
Andreotti (si vedano le dichiarazioni già riportate allorché si è
introdotta la trattazione dellincontro fra limputato ed il Bontate
della primavera del 1980, ribadite dal collaboratore nel corso del
prosieguo del suo esame dibattimentale: <>).
Del tutto irragionevole sarebbe ritenere che i risultati di quella
tornata elettorale abbiano potuto influire sullimputato e convincerlo
ad incontrarsi con il Riina, così come sarebbe stato prospettato da
questultimo, secondo le dichiarazioni di Emanuele Brusca, sulla cui
inaffidabilità in merito al presunto incontro fra limputato ed il
capomafia, radicata anche dalla incongruità di tale, riferito antefatto,
si ritornerà più avanti: <>. Non può, pertanto, non stupire che il
Brusca non abbia fatto alcuna menzione delleffettivo esito (disastroso)
del piano elettorale del Riina ed abbia, con la sua indicazione,
collegato ad esso (accreditando, in qualche modo, le parole del Riina)
la esigenza di Andreotti di incontrare il capomafia: anche tale aspetto
va messo nel conto della totale inattendibilità del Brusca, sulla quale,
come avvertito, ci si intratterrà infra.
Benché, come già ricordato in altra parte del presente elaborato,
sullesito del piano elettorale del Riina abbiano inciso defezioni e
deroghe, tuttavia deve riconoscersi che il disegno del boss, fondato su
illusorie aspettative (si rammentino le già riportate, esplicite
indicazioni del Giuffrè), si sia oggettivamente risolto in un
fallimento, posto che, ad onta di tutti i luoghi comuni, la decisione di
spostare i voti mafiosi aveva, alla prova dei fatti, determinato una
flessione della D.C. tutto sommato modesta, specie nella provincia di
Palermo, di gran lunga la più importante e popolosa della intera
regione.
Ed invero, richiamando brevemente quanto sopra già illustrato, si può
ricordare che, se si eccettua il risultato, assolutamente irrilevante
nel contesto generale ma in qualche modo indicativo della circoscritta
influenza elettorale della mafia, del seggio speciale della Casa
Circondariale dell'Ucciardone, nel quale, in effetti, lo spostamento è
stato sensibile (la D.C. passò, quanto alla Camera dei Deputati, dai 168
voti del 1983 ai 107 voti del 1987 ed il P.S.I. dai 30 voti del 1983 ai
122 del 1987, mentre, quanto al Senato, la D.C. vide diminuire i
suffragi da 109 a 70 ed il P.S.I. conobbe un incremento di consensi da
24 a 76), per il resto i dati riferiti dal teste isp. Bosco comprovano
che la D.C. nella provincia di Palermo ha incrementato il numero dei
consensi (da 275.177 a 280.020) ed ha perduto in percentuale un modesto
0,6%.
A parte le già accennate ragioni storiche suscettibili di spiegare,
almeno in parte, il forte incremento del P.S.I., appare assolutamente
evidente come del resto, esplicitamente evidenziato dal teste on.
Mario DAcquisto che la flessione della D.C. non poteva destare
particolari preoccupazioni nei suoi esponenti.
Anzi, approfondendo doverosamente la analisi dellevento elettorale,
occorre considerare che il medesimo DAcquisto non ha nascosto le
difficoltà incontrate nel corso di quella campagna elettorale dalla D.C.
in alcuni particolari quartieri a più alta densità mafiosa ed, in
sostanza, la consapevolezza della esistenza dellorientamento della
mafia di privilegiare il P.S.I. (si vedano le dichiarazioni del predetto
già testualmente riportate in precedenza).
Inoltre, alla stregua della, già riportata, affermazione del
collaboratore Angelo Siino, anche il Lima era ben consapevole della
scelta della mafia di appoggiare elettoralmente il P.S.I. (<>).
Si può, allora, ragionevolmente ritenere: a) che gli esponenti
democristiani e fra di essi, ovviamente, quelli appartenenti alla
corrente andreottiana - avevano consapevolezza che sul risultato
elettorale aveva pesato anche la scelta dei mafiosi di non votare il
partito e di preferire il P.S.I.; b) che, conseguentemente, i medesimi
esponenti democristiani avevano avuto la possibilità di verificare la
incidenza tuttaltro che determinante ed, invece, circoscritta del voto
controllato dalla mafia.
In tale ambito appare una incontestabile forzatura sostenere che lesito
delle elezioni del 1987 possa aver indotto Andreotti a correre ai ripari
accettando di incontrare il Riina. Al contrario, i risultati delle
votazioni del 1987 potevano, in astratto, indurre in qualsiasi esponente
politico il legittimo convincimento che la influenza elettorale della
mafia in Sicilia fosse largamente sopravvalutata: in definitiva, perfino
un cinico esponente del partito di maggioranza relativa che non
disdegnasse compromessi pur di garantirsi consistenti suffragi poteva,
tutto sommato, concludere che procurarsi o conservare la benevolenza dei
mafiosi non era condizione imprescindibile per conseguire un buon
risultato elettorale. In altri termini, la, ormai risalente, arrogante
ammonizione che allimputato era stata rivolta dal boss Stefano Bontate,
il quale aveva condizionato al favore dei mafiosi il successo elettorale
della D.C. nel Sud del Paese, aveva ricevuto sul campo una clamorosa
smentita.
Dalle dichiarazioni rese dal Giuffrè il 7 novembre 2002 si ricava, poi,
una indicazione che contrasta con la ipotesi che sia stata sanata in
occasione del presunto incontro in casa di Ignazio Salvo la frattura che
si sarebbe creata, per effetto della decisione di spostare i voti
mafiosi sul P.S.I., fra Cosa Nostra, da una parte, e la D.C. ed, in
particolare, Andreotti, dallaltra: la storica scelta elettorale era,
infatti, dipesa dalla declinante attenzione dei vecchi referenti
politici e dalla ricerca di nuovi punti di riferimento, che si era
ritenuto di individuare negli on.li Craxi e Martelli, ma il risultato
era stato lallargamento della spaccatura, già presente, fra mafia e
politica in quanto il Martelli si era schierato con il dr. Falcone ed
Andreotti si era rifatto una verginità a scapito di Cosa Nostra emanando
provvedimenti legislativi che avevano danneggiato il sodalizio ().
Come si è visto, negativi sono i risultati della indagine fin qui svolta
alla ricerca di concreti segnali da cui desumere una eventuale
disponibilità manifestata, beninteso dopo la primavera del 1980, da
Andreotti nei confronti dei mafiosi e nessun particolare evento poteva
giustificare, anche nella fase successiva alle elezioni del 1987, una
condiscendenza del predetto verso una ipotetica richiesta del Riina di
incontrarlo, richiesta che, ad ammetterne la esistenza, poteva essere
stata originata dal più volte richiamato retaggio dei precedenti, ormai
risalenti, comportamenti dellimputato e del suo persistente legame con
il Lima e sia pure con le riserve già esposte con il superstite dei
cugini Salvo, Ignazio.
Qui, per inciso, va ricordato che, secondo quanto riferito da Giovanni
Brusca, il Riina, ben prima dellesito negativo del maxiprocesso, aveva
deciso la uccisione di Ignazio Salvo: ora, tenendo conto che allepoca
indicata dal Brusca non erano ancora intaccate le speranze di un
aggiustamento del maxiprocesso, se si ammettesse che Ignazio Salvo si
era con successo attivato per ottenere che, come richiesto dal Riina,
Andreotti si incontrasse con lui, rimarrebbe scarsamente comprensibile
la ragione per cui il capomafia ne avesse decretato la morte. Per
contro, la ritorsione del Riina troverebbe giustificazione se si
opinasse che il Salvo non si era adoperato o, comunque, non era riuscito
ad ottenere lincontro che gli era stato espressamente richiesto,
cosicché la affermazione del Brusca potrebbe interpretarsi come una
controindicazione della tesi accusatoria.
Ma, anche tralasciando tali, pur plausibili, ipotesi, si osserva che il
soddisfacimento, da parte dellimputato, della eventuale richiesta del
Riina implicava un grave passo che non poteva essere compiuto con
leggerezza e senza più che importanti ragioni, cosicché deve
riconoscersi che il quadro che si presentava alla vigilia del presunto
incontro non giustifica un approccio compiacente alle dichiarazioni
accusatorie del Di Maggio, ma, al contrario, induce a valutarle con ogni
possibile cautela e rigore.
Insomma, contrariamente a quanto dedotto dai PM appellanti, una lettura
non decontestualizzata della situazione fin qui delineata non conforta
affatto lassunto accusatorio.
Peraltro, la Corte, soprattutto per le ragioni esposte nelle premesse
introduttive, non riterrebbe, comunque, possibile, data anche la
peculiarità delleclatante episodio (che avrebbe visto un eminente uomo
politico nazionale incontrare, in casa di un imputato sottoposto agli
arresti domiciliari, il famigerato capo assoluto di Cosa Nostra, da
lungo tempo latitante, che, abbandonando i tradizionali metodi mafiosi,
aveva decisamente orientato la attività del sodalizio verso una dura
contrapposizione frontale allo Stato ed ai suoi rappresentanti, molti
dei quali erano stati assassinati), trarre spunti corroborativi per le
affermazioni del Di Maggio da indicazioni indirette, suggerite dal
semplice contesto.
In buona sostanza, per ritenerlo provato occorre che lincontro fra
Andreotti e Riina trovi negli specifici apporti ad esso inerenti e,
perciò, in primo luogo nelle dichiarazioni del Di Maggio - adeguata e
rigorosa dimostrazione.
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2. Come è stato già ricordato nel riepilogo dei motivi di gravame, i PM
appellanti, nelloccuparsene, hanno ribaltato lordine cronologico dei
contributi dei vari collaboratori di giustizia, nellenunciato intento
di dimostrare che le indicazioni del Di Maggio si inserivano in un
quadro probatorio già, di per sé, pregnante.
In verità, legittimo è il sospetto che gli appellanti, con la loro
singolare operazione che ha posposto allesame delle propalazioni di
altri collaboratori quello delle originarie e fondamentali dichiarazioni
del Di Maggio -, abbiano, in realtà, inteso sottrarre gli apporti solo
successivi alla obiezione che su di essi avessero esercitato una
impropria incidenza le notizie concernenti le affermazioni dello stesso
Di Maggio, ampiamente diffuse dai mezzi di comunicazione: in altri
termini, hanno sottilmente inteso prevenire il rilievo che le
indicazioni cronologicamente successive fossero state ispirate o,
comunque, in larga misura condizionate dalla conoscenza delle precedenti
dichiarazioni del Di Maggio.
Ma, la anteriorità e la diffusione delle affermazioni del Di Maggio e la
potenzialità inquinante della pubblicazione delle stesse su apporti solo
successivi sono dati di fatto ineliminabili e che devono essere
debitamente considerati, cosicché un corretto e prudente metodo di
indagine non può che prendere le mosse dallanalisi delle propalazioni
del medesimo Di Maggio e tener conto della possibile incidenza della
diffusione delle stesse su indicazioni sopravvenute.
Passando, dunque, ad esaminare lapporto di questultimo, non si
ripeteranno in questa sede i contenuti delle dichiarazioni del medesimo,
per i quali si rinvia allesauriente riepilogo delle motivazioni della
appellata sentenza e dei motivi di gravame.
Ora, anche a voler essere particolarmente inclini con le ragioni
dellAccusa, si deve riconoscere che la attendibilità personale del
collaboratore non sia immune da consistenti rilievi.
Innegabili, invero, appaiono alcune contraddizioni nelle quali il
predetto è incorso nonché una certa inclinazione a raccontare fatti
inesistenti e, comunque, a non limitare rigorosamente la sua narrazione
a fatti effettivamente esistenti (al riguardo si può fare rinvio al
superiore resoconto delle motivazioni della appellata sentenza).
Tali atteggiamenti e dette contraddizioni, poi, non possono trovare
esauriente spiegazione nella originaria volontà di non parlare
delleclatante episodio in trattazione, giacché, in primo luogo, sarebbe
stato, alluopo, sufficiente non fare menzione dei fatti che anche solo
indirettamente potessero richiamarlo, sui quali nessuno lo aveva
specificamente interrogato.
Non si vede, poi, come detto intendimento del Di Maggio possa
giustificare, per esempio, le contraddittorie indicazioni fornite in
ordine ai rapporti ed ai contatti con i Salvo e, soprattutto, la storia
dello spostamento del maxiprocesso ad altra sezione della Corte di
Assise, spontaneamente riferita nel corso della prima deposizione del 9
gennaio 1993.
Fuori dal medesimo, possibile intendimento sono, inoltre, le
contraddittorie affermazioni riguardanti la collocazione temporale
dellasserito incontro fra limputato ed il Riina, che nella specie non
si limitano, come in altri casi, ad una indicazione comprensibilmente
solo approssimativa ma costante, ma si caratterizzano per rilevantissime
oscillazioni che investono addirittura la individuazione dellanno in
cui lepisodio si svolse.
Su questo punto specifico la Corte non ritiene di doversi soffermare
particolarmente, se non per rilevare che la erroneità del collegamento
temporale dellasserito incontro Andreotti-Riina con lomicidio
Dragotta, consumato nel settembre 1988, non appare sufficientemente
giustificata dalla possibile confusione con altri fatti di sangue,
avvenuti effettivamente nellautunno del 1987 (epoca in cui, secondo
lAccusa, va collocato lincontro medesimo). Il Dragotta, infatti, venne
assassinato il 22 settembre 1988 e, per di più, era stato già oggetto
delle attenzioni dei killer, avendo in precedenza - il 28 febbraio 1988
subito un attentato, cosicché la peculiarità della sua vicenda riduce
la possibilità di sovrapporla nel ricordo ad altri ed anteriori fatti di
sangue consumati dal Di Maggio nel 1987, con i quali, secondo i PM, il
predetto la avrebbe confusa. Inoltre, i PM hanno individuato tali
ulteriori fatti di sangue nellomicidio di Emilio Di Carlo, nel tentato
omicidio di Giuseppe Saputo e nel duplice omicidio dei fratelli Giuseppe
e Castrenze Balsano, tutti commessi il 23 ottobre 1987: ora, per quanto
si possa concedere ad un frequente assassino, quale era, per sua stessa
ammissione, il Di Maggio, una difficoltà di distinguere nel ricordo
lepoca delle svariate azioni omicidiarie da lui commesse, appare, però,
davvero anomalo confondere una singola uccisione con la vicenda di ben
quattro episodi delittuosi consumati nello stesso giorno, quasi un anno
prima. In altri termini, se, come opinano i PM appellanti, il Di Maggio
avesse voluto, in realtà, indicare che lincontro Andreotti-Riina era
avvenuto nel settembre 1987, sarebbe stato naturale, volendolo
cronologicamente avvicinare a qualcuno dei numerosi fatti di sangue di
cui si era macchiato, associarlo agli episodi del 23 ottobre 1987,
peculiari anche per uno sperimentato killer.
Ma è, in particolare, il ricordato, falso riferimento allo spostamento
del maxiprocesso che appare alla Corte di notevole importanza: esso,
infatti, rivela non solo uno scarso rigore ricostruttivo, ma anche una
capacità di inventare, senza uno scopo preciso (quale poteva essere, per
esempio, quello iniziale di screditare il Di Maggio che animava Giovanni
Brusca), che esuli dalla volontà di rivelare fatti eclatanti, dati ed
episodi del tutto inesistenti.
Giova precisare che la falsa informazione de qua non può essere
adeguatamente giustificata dalla stanchezza per il lungo interrogatorio
del 9 gennaio 1993, posto che una eventualità del genere può
plausibilmente spiegare un appannamento della memoria e, dunque, un
affievolirsi dei ricordi, ma non, al contrario, la invenzione di un
fatto inesistente (la analoga, lunga durata dellinterrogatorio, pure
contraddistinto dalla enumerazione degli svariati fatti di sangue di cui
il propalante si era reso protagonista, richiama quello reso il 3 ed il
4 aprile 1993 dal Marino Mannoia, al quale, appunto, si può rimproverare
qualche deficit di memoria solo successivamente colmato, ma non già la
ingiustificata invenzione di fatti inesistenti).
Deve, pertanto, prendersi atto che, a tutto volere concedere alla
Accusa, fin dallesordio il Di Maggio ha dato prova, nel riferire i
fatti, di una certa disinvoltura e di un insufficiente rigore.
A ciò deve aggiungersi che il collaboratore, come egli stesso, infine,
ha, sia pure con qualche sintomatica resistenza, riconosciuto, ha
parlato per la prima volta del riferito incontro Andreotti-Riina
soltanto il 16 aprile 1993, solo dopo aver appreso che era stata
ritualmente avviata, con grande strepito, la inchiesta giudiziaria a
carico delluomo politico (<>).
Ne deriva che grava, altresì, sullo stesso Di Maggio il sospetto di aver
preso lo spunto dalla recentissima, clamorosa notizia dellavvio della
inchiesta giudiziaria a carico dellimputato, dalle inaudite indicazioni
con cui il Marino Mannoia ed il Buscetta avevano recentemente parlato di
personali incontri di Andreotti con alcuni capimafia e da alcuni fatti
di cui era al corrente per assumere un atteggiamento processuale
strumentalmente compiacente verso le esigenze investigative degli
inquirenti e volto a acquisire la peculiarissima importanza che la
rivelazione delleclatante incontro dellimputato con il Riina avrebbe
presumibilmente procurato alla sua figura di collaboratore.
Tale sospetto, come si è rimarcato nelle premesse introduttive, deve
sempre coltivarsi nel valutare, nella vicenda giudiziaria di cui ci si
occupa, le dichiarazioni accusatorie provenienti, in special modo, dai
collaboratori di giustizia e la esigenza tanto più deve tenersi presente
se si considera che sicure indicazioni dimostrano, da un lato, come si è
detto, un incerto rigore narrativo del Di Maggio e, dallaltro, anche
con riferimento a comportamenti successivi, come più ampiamente
evidenziato dal Tribunale, una propensione del medesimo a mentire, a
calunniare, a concordare dichiarazioni con altri pentiti e perfino a
sfruttare la posizione di importantissima fonte accusatoria addirittura
per perseguire la propria impunità il relazione ai delitti, anche
gravissimi, commessi nel corso della collaborazione con la giustizia.
Se si tiene conto che il Di Maggio si determinò a collaborare solo per
sfuggire alla sua paventata soppressione decretata dai mafiosi, tanto
che, successivamente, riprese a delinquere commettendo ulteriori,
gravissimi reati, convinto che le sue propalazioni gli potessero
procurare una sorta di impunità, si può concludere che una, anche solo
elementare, analisi della personalità del predetto non soltanto non
mostra affatto un sincero ravvedimento per il suo passato di mafioso di
spicco e di pericolosissimo killer, ravvedimento al quale saldamente
ancorare la genuinità delle dichiarazioni del medesimo, ma rivela anche
un atteggiamento strumentale, attento ai benefici ricavabili dalla sua
posizione di collaboratore essenziale in quella che era intuitivamente
la più eclatante inchiesta giudiziaria avviata dalla Procura della
Repubblica di Palermo.
Anche volendo non disconoscere qualche fondamento agli articolati
ragionamenti che i PM sono stati costretti a svolgere per difendere la
attendibilità delle propalazioni del Di Maggio e per giustificare le
oscillazioni del medesimo, ed anche volendo concedere, per converso, che
il Tribunale abbia eccessivamente enfatizzato il significato di alcune
discordanze, non si può, tuttavia, non ammettere che dati certi
impongano di nutrire serie riserve sulla specifica affidabilità del
predetto e di valutare con ogni circospezione le sue dichiarazioni.
Come si è avvertito, la Corte non intende soffermarsi particolarmente
sul contenuto delle medesime dichiarazioni ed insistere su tutti i
rilievi già sollevati dal Tribunale e contestati dai PM appellanti, ma
ritiene sia sufficiente formulare solo alcune osservazioni di
incontestabile, oggettiva valenza, idonee di per sé a consolidare la già
profilata impossibilità di accogliere le indicazioni del Di Maggio alla
stregua di elementi di sicura efficacia dimostrativa, atti a concorrere
a provare il fatto con lausilio di un riscontro anche solo generico e
non particolarmente pregnante.
Nel riepilogare i motivi di gravame è stato dato conto che i PM nella
loro argomentazione assegnano alle indicazioni del Di Maggio, rispetto a
quelle degli altri collaboratori (i fratelli Enzo Salvatore ed Emanuele
Brusca, Antonio Calvaruso, Salvatore Cancemi, Tullio Cannella), prese in
anticipata considerazione, la funzione di colmare la carenza di alcuni
dettagli quali: a) i canali attraverso i quali era stato concordato
lappuntamento fra Andreotti e Riina; b) lorario in cui lincontro si
era svolto; c) la indicazione delle persone che avevano partecipato allo
stesso.
Ma, a ben vedere, nella ricostruzione del Di Maggio il primo punto è
significativamente incompleto.
In particolare, alla stregua di quanto riferito dal collaboratore, egli
stesso avrebbe recato ad Ignazio Salvo la richiesta del Riina di
incontrare Andreotti e, quindi, dopo circa quindici/trenta giorni,
sarebbe stato incaricato da Angelo La Barbera di andare a prelevare lo
stesso Riina e di vestirsi in modo decoroso, senza neppure essere
informato specificamente del contenuto della missione, di cui dato
lasserito riserbo del Riina - è ragionevole ritenere che neppure il
latore del messaggio fosse al corrente: è, pertanto, evidente che la
indicazione del Di Maggio non precisa affatto i canali a mezzo dei quali
venne concordato il presunto appuntamento, atteso che egli ha
esclusivamente riferito di aver comunicato al Salvo la richiesta del
Riina.
La lacuna appare particolarmente significativa, posto che non constano
altri canali a mezzo dei quali il Riina tenesse i contatti con il Salvo
al di fuori dei Brusca e del Di Maggio, il cui intervento in questa fase
deve essere escluso, atteso che costoro hanno tutti collaborato con la
giustizia e nessuno di essi ha parlato delle modalità con cui venne
perfezionato e comunicato il presunto appuntamento. A questo riguardo è
utile richiamare le dichiarazioni con cui Emanuele Brusca, a seguito di
specifica domanda della Difesa, ha negato di aver ricevuto dal Riina
incarico di prendere contatto con Ignazio Salvo con riferimento al
presunto incontro con Andreotti: <>.
Del resto, se si vuole dare retta alle dichiarazioni del Cancemi, sulle
quali si ritornerà più avanti, in quel periodo era proprio il Di Maggio
a svolgere lincarico di fare da tramite fra il Riina ed Ignazio Salvo;
inoltre, deve ragionevolmente ritenersi che il Riina non avrebbe
affidato la sua latitanza e, dunque, la possibilità di reperirlo che
ad una ristrettissima cerchia di persone nelle quali riponeva la massima
fiducia, sicché deve dubitarsi che Ignazio Salvo disponesse di canali
per raggiungere il Riina e per fargli pervenire una comunicazione al di
fuori dei fidatissimi Di Maggio e Brusca, i quali, del resto, erano
coloro che con lui intrattenevano i relativi rapporti e gli recavano i
messaggi del boss (si ricordino, a titolo esemplificativo, le
dichiarazioni, sopra testualmente riportate, di Emanuele Brusca,
concernenti i contatti con Ignazio Salvo relativi ad una raccomandazione
del Riina destinata al Lima).
Ancora, alla stregua della narrazione del Di Maggio e della asserita,
estrema riservatezza che sarebbe stata conferita alla faccenda dal Riina
- il quale avrebbe addirittura imposto al futuro collaboratore di non
comunicare al Salvo la richiesta dellappuntamento alla presenza di
Emanuele Brusca ed avrebbe, inoltre, espressamente raccomandato al
medesimo di non parlare con nessuno dellavvenuto incontro -, deve
ragionevolmente individuarsi nello stesso Di Maggio il soggetto al quale
il Salvo avrebbe dovuto fare riferimento (si ritornerà più avanti sul
possibile significato della presunta, particolare riservatezza del
Riina, che trova oggettivo riscontro nella circostanza che la conoscenza
dellepisodio non era, a tutto concedere, niente affatto diffusa in Cosa
Nostra).
Degno di nota è, poi, che, alla stregua delle stesse dichiarazioni del
collaboratore, il Rabito uomo di fiducia di Ignazio Salvo e
presumibile tramite fra costui ed i mafiosi nella ipotizzata vicenda
era perfettamente in grado di reperire sia i Brusca che il Di Maggio
medesimo, che gli era stato ritualmente presentato proprio da Giovanni
Brusca, circa sei mesi prima, allinterno della officina dello stesso Di
Maggio (<>).
E, del resto, lo stesso Ignazio Salvo era perfettamente in grado di
indirizzare il Rabito dal Di Maggio, che era stato il latore della
presunta richiesta del Riina ed era, quindi, il naturale destinatario
della relativa risposta, specie se si considera che il predetto non ha
affatto riferito di aver raccomandato al Salvo di utilizzare un diverso
canale di comunicazione: il Salvo ed il cugino Antonino erano stati,
infatti, in una precedente occasione accompagnati da Giovanni Brusca
presso la officina del collaboratore (<>).
Sulla stessa linea si collocano le dichiarazioni con cui Giovanni Brusca
(udienza del 29 luglio 1997) ha precisato il ruolo di intermediario
ordinariamente curato dal Rabito, specificando anche che i Salvo
facevano costantemente riferimento, per le loro comunicazioni, proprio
alla famiglia di San Giuseppe Jato - alla quale, come è noto,
appartenevano i Brusca ed il Di Maggio - (<>).
Ancora, mette conto evidenziare come lo stesso Emanuele Brusca abbia
parlato, sia pure non ricordandone lo specifico oggetto, di alcune
occasioni in cui Ignazio Salvo ebbe a contattarlo per comunicare qualche
messaggio al Riina (<>).
Il P.G., del resto, ha mostrato di condividere levidenziato monopolio
dei rapporti con il Salvo detenuto dai mafiosi di San Giuseppe Jato ed,
in particolare, dal Di Maggio e dai fratelli Emanuele e Giovanni Brusca:
nellambito di un intervento (udienza del 4 aprile 2003) teso a
screditare la attendibilità delle dichiarazioni di Giuseppe Lipari, il
P.G. ha, infatti, rilevato come costui non avesse potuto fare a meno di
ammettere che i Brusca ed il Di Maggio erano gelosissimi di tale
funzione di tramiti fra il Riina ed Ignazio Salvo.
Daltronde, malgrado ci si possa avvalere di numerosi apporti
collaborativi di svariati soggetti che hanno anche ricoperto posizioni
di spicco in Cosa Nostra, non si intravede, al di fuori del Di Maggio e
dei Brusca, altro personaggio al quale plausibilmente attribuire la
eventuale funzione di tramite fra il Salvo ed il Riina. Anche a voler
dare credito al Cancemi, il tramite non potrebbe neppure individuarsi
nel boss Raffaele Ganci assai vicino al Riina - o in altro mafioso
della cosca del medesimo, posto che lo stesso Ganci avrebbe, a dire del
Cancemi, asseverato la veridicità di quanto il Di Maggio andava
raccontando facendo riferimento proprio alla funzione di collegamento
fra il Riina ed il Salvo dal medesimo svolta e non, dunque, ad
interventi nella vicenda di terzi di cui era a conoscenza (<>).
Dunque, contrariamente a quanto apoditticamente assumono i PM
appellanti, il Di Maggio non ha affatto colmato la lacuna in questione
precisando le modalità con cui venne fissato il presunto appuntamento e,
per di più, per le brevi considerazioni esposte, la totale assenza di
indicazioni al riguardo induce ad affacciare la ipotesi che il
collaboratore, magari prendendo spunto dalla richiesta del Riina da lui
recata al Salvo (evento che potrebbe essere effettivamente avvenuto) e,
in ipotesi, anche da una possibile visita resa dal Riina allo stesso
Salvo, in occasione della quale egli lo aveva accompagnato (evento che
potrebbe essere effettivamente avvenuto), abbia inventato lincontro
dellimputato con il capomafia senza curare di completare il proprio
fantasioso racconto corredandolo di quello snodo essenziale.
Anche volendo superare la obiezione testé formulata ed ipotizzare, ad
onta del contesto che indicherebbe proprio lo stesso Di Maggio, un
misterioso, diverso tramite fra Ignazio Salvo ed il Riina, non si
potrebbe, comunque, negare che la congruenza complessiva del racconto
del collaboratore esca menomata dalla evidenziata lacuna, che getta una
ulteriore ombra sulla specifica affidabilità del medesimo.
Proseguendo nella ricerca di elementi che consentano valutare la
attendibilità del Di Maggio e che possano, al contempo, allontanare la
possibilità che egli abbia semplicemente inventato lepisodio, la Corte
osserva che una verifica essenziale riguarda la coerenza della relativa
narrazione.
In proposito si deve considerare che, rispetto al nucleo essenziale
della vicenda, il Di Maggio sarebbe stato testimone oculare di pochi
istanti cruciali: a suo dire, infatti, egli stesso ed il Riina sono
stati accolti dal Rabito presso il cancello che chiudeva lingresso
secondario dello stabile in cui abitava Ignazio Salvo, sono stati
condotti tramite lascensore interno direttamente fino al piano attico,
sono stati introdotti nellappartamento di Ignazio Salvo e, percorso un
corridoio, sono entrati in una sala dove hanno trovato Andreotti e Lima;
il Di Maggio ha salutato e si è appartato in altro vano (dove è rimasto
ad aspettare in compagnia del Rabito); quindi, è stato chiamato, ha
salutato e si è allontanato con il Riina.
Ebbene, in relazione alla, ben delimitata, diretta osservazione dei
pochi istanti in questione ci si sarebbe attesi una narrazione costante
e priva di contraddizioni, sennonché, come rilevato dai primi giudici,
le dichiarazioni del collaboratore hanno oscillato su un particolare
apparentemente secondario, ma che non manca di incidere profondamente
sulla coerenza del circoscritto racconto: esso è costituito dalla
presenza di Ignazio Salvo sulluscio dellappartamento allarrivo del
collaboratore e del capomafia, accompagnati dal Rabito.
Sul punto occorre brevemente ricordare che la presenza del Salvo
sulluscio è stata affermata nella prima dichiarazione del 16 aprile
1993 [], negata nella seconda dichiarazione del 13
dicembre 1993 [] e riaffermata, quindi, in sede
dibattimentale sia dinanzi ai giudici di Palermo che davanti a quelli di
Perugia, cosicché, almeno con riguardo alle prime tre deposizioni del Di
Maggio, non è possibile riscontrare una sequenza di indicazioni costanti
e coerenti, interrotta accidentalmente da altra discordante, frutto di
un occasionale appannamento della memoria o di un contingente errore.
Inoltre, come si può agevolmente evincere dai brani nuovamente riportati
in modo testuale, il resoconto in entrambi i casi è fluido ed
articolato: per essere più chiari, il collaboratore non si è limitato il
16 aprile 1993 a collocare incidentalmente e fugacemente il Salvo
sulluscio dellappartamento, ma, al contrario, ha articolato il suo
racconto, riferendo specificamente che lo stesso Salvo aveva
accompagnato lui ed il Riina lungo un corridoio e li aveva introdotti
nella sala dove si trovavano Andreotti e Lima; allo stesso modo, però,
il 13 dicembre 1993 il propalante non si è limitato a collocare
incidentalmente e fugacemente il Salvo allinterno del salone anziché
sulluscio dellappartamento, ma, al contrario, ha dettagliato il suo
racconto precisando specificamente che il predetto, allingresso nel
salone dello stesso dichiarante e del Riina, era andato loro incontro e
li aveva salutati entrambi baciandoli.
Ancora, sempre dalla lettura dei brani suddetti si ricava in termini
incontestabili che il dichiarante non palesa la benché minima incertezza
nella ricostruzione di quei brevi momenti, ricostruzione che, del resto,
non è legata alla, possibilmente fallace, memoria di una parola anziché
unaltra o di una espressione anziché unaltra o di un fugace gesto
anziché un altro, ma a un movimento ben definito del Salvo, direttamente
osservato dal collaboratore.
Insomma, alla stregua delle formulate notazioni si dovrebbe concludere
che il Di Maggio abbia in entrambi i casi (16 aprile e 13 dicembre 1993)
rappresentato lo svolgimento dei fatti sulla scorta di un ricordo sicuro
e vivido, immune da qualunque possibile errore.
La palese discordanza, però, inevitabilmente dimostra che, a tutto
concedere, il Di Maggio ha, in termini obiettivi, mentito almeno in una
delle due occasioni e la evidenziata, sicura ed articolata ricostruzione
offerta in ambedue le circostanze rende difficile ipotizzare che
loggettivo mendacio sia espressione di un cattivo ricordo su quanto in
effetti sarebbe avvenuto in quei pochi istanti, cattivo ricordo che il
collaboratore avrebbe, di volta in volta, colmato a casaccio: nel già
profilato quadro di incerta attendibilità del Di Maggio si è piuttosto
indotti a pensare che il cattivo ricordo abbia, in realtà, investito, in
occasione della seconda e della terza deposizione, la fantasiosa
ricostruzione fornita nella circostanza immediatamente precedente, il
che spiegherebbe in modo congruo le oscillazioni del collaboratore.
Anche a non voler giungere a tale drastica conclusione, non può,
comunque, negarsi che la discrasia sulla quale i PM appellanti, che
pur hanno profuso nella elaborazione del gravame una scrupolosissima
cura, sintomaticamente sorvolano - costituisca oggettivamente un
ulteriore elemento di perplessità sulla specifica attendibilità del Di
Maggio, che si aggiunge a quelli già ricordati.
Notazioni analoghe possono essere formulate a proposito della
discordanza ravvisabile nelle diverse indicazioni con cui il Di Maggio
ha descritto (ma, sarebbe più proprio dire, ha definito) il vano nel
quale egli sarebbe rimasto in attesa nel corso del presunto colloquio
fra limputato ed il capomafia.
Deve rilevarsi, in proposito, che il predetto, a suo dire, sarebbe
rimasto per parecchio tempo (secondo la versione più limitata, due ore)
allinterno di quel vano, cosicché si deve ritenere che il medesimo
abbia avuto inevitabilmente modo di osservarlo con attenzione e che non
sia, pertanto, ipotizzabile un cattivo ricordo.
Posto ciò, si deve brevemente rammentare che il collaboratore, in
occasione della deposizione del 16 aprile 1993, ha parlato di una sorta
di stanza da pranzo, collegando la definizione alla presenza di un
grande tavolo e di alcune sedie (Laltra stanza dove io rimasi ad
aspettare con il Rabito doveva invece essere una stanza da pranzo, dato
che c'era un tavolo grande con delle sedie). Nelle successive
dichiarazioni, per contro, egli ha parlato di una cucina e, in
particolare, nel corso del dibattimento, sollecitato dalla Difesa, ha
precisato che la stanza era corredata degli elementi strutturali e degli
arredi tipici di un vano adibito a cucina (<>).
Se così è e se, pertanto, nella stanza esistevano segni inequivocabili
della sua destinazione a cucina, alla quale, alla stregua della comune
esperienza, non può certo considerarsi estranea la presenza di un tavolo
e di alcune sedie, risulta difficile comprendere la ragione per cui
nella prima dichiarazione il collaboratore abbia parlato, nei termini
nuovamente sopra riportati, di una stanza da pranzo e non abbia
immediatamente precisato che si trattava di una cucina.
In ogni caso, alla luce del ricordato contesto e delle dichiarazioni
testualmente riportate, appare palesemente forzata la deduzione con cui
i PM appellanti significativamente sorvolando sulla evidenziata
discrasia - hanno sostenuto che il collaboratore avrebbe fornito una
esatta descrizione anche del vano adibito a cucina, dimostrando di
conoscere un luogo dellabitazione del Salvo normalmente precluso a
visitatori occasionali: in primo luogo, infatti, non è detto che il Di
Maggio, che in altre occasioni si era recato presso la abitazione di
Ignazio Salvo, non abbia potuto fugacemente percepire la esistenza della
cucina; in secondo luogo, la descrizione del vano fornita dal Di Maggio,
che, si ribadisce, secondo il suo racconto sarebbe rimasto allinterno
dello stesso per almeno due ore, appare piuttosto generica e niente
affatto dettagliata ed individualizzante.
Si deve convenire con il Tribunale che la specifica discordanza non sia,
in sé, determinante, avendo, a differenza della prima considerata, un
contenuto in qualche misura definitorio e, dunque, un significato non
del tutto univoco, ma non è possibile non tener conto che la stessa si
inserisce nel già evidenziato quadro di incerta attendibilità del
dichiarante, al quale, conseguentemente, si aggiunge un ulteriore motivo
di sospetto.
Rinunciando ad approfondite considerazioni critiche sulla evenienza, che
appare difficile da credere, che il Riina abbia salutato limputato ed
il Lima baciandoli non consta, invero, che essi si conoscessero ed
intrattenessero rapporti affettuosi (cfr. le seguenti dichiarazioni di
Emanuele Brusca, vicino al Riina: <>) -, si osserva
conclusivamente che se la funzione dellinterprete è quella di
verificare o escludere, con rigorosa valutazione, la presenza di
elementi astrattamente idonei ad autorizzare il convincimento che il
propalante abbia inventato i fatti narrati, a tutto volere concedere la
indagine fin qui svolta attenendosi a temi oggettivi e trascurando
argomenti di valenza maggiormente opinabile quali quelli legati al
significato delle oscillazioni delle indicazioni temporali o delle
contraddizioni concernenti i contatti con i Salvo -, non consente
affatto di dissolvere il relativo sospetto.
Va da sé che, per via della evidenziata, incerta attendibilità delle
indicazioni del Di Maggio, per tradurre le stesse in prova sicura e
compiuta dellepisodio in trattazione occorrono riscontri di
particolarissima pregnanza, provenienti da fonti immuni da ogni sospetto
di inaffidabilità e di compiacenza verso gli inquirenti e da elementi
indiziari di univoca interpretazione.
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3. Venendo, dunque, allesame degli elementi di riscontro addotti dalla
Accusa, prima di passare alle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia appare opportuno soffermarsi brevemente sulla conversazione
telefonica, intervenuta fra il già citato Rabito e la madre, Maria
Scimemi, intercettata alle ore 13,08 del 13 maggio 1993.
Rinviando, come di consueto, alla esposizione delle motivazioni della
appellata sentenza e dei motivi di gravame per il contenuto e le
circostanze della medesima conversazione, la Corte non ha difficoltà a
riconoscere che nella fattispecie non manchino di pregio le articolate
deduzioni con cui i PM appellanti hanno sostenuto la efficacia
confermativa della telefonata.
Le stesse deduzioni si incentrano in gran parte sulla inattendibilità
delle reticenti dichiarazioni del Rabito e della Scimemi, la cui
conducenza probatoria è, tuttavia, limitata dalla circostanza che detto
atteggiamento processuale non riguarda esclusivamente e specificamente
la conversazione telefonica in questione e le circostanze della stessa,
ma, come ricordato dagli stessi PM, investe, in qualche modo, tutta la
deposizione dei predetti, spinti a negare qualsiasi elemento che potesse
convalidare il racconto dei Brusca e del Di Maggio, che avevano indicato
il Rabito come affiliato a Cosa Nostra ed uomo di fiducia di Ignazio
Salvo (e, così, è stata negata perfino la conoscenza da parte del Rabito
degli stessi Brusca e Di Maggio).
In buona sostanza, gli argomenti dei PM appellanti non riescono a
superare la sostanziale equivocità della complessiva vicenda evidenziata
dal Tribunale, che ha correttamente osservato che, dato il ruolo (di
portinaio) pacificamente svolto dal Rabito in casa di Ignazio Salvo,
il predetto poteva legittimamente attendersi che qualsiasi propalazione
avente ad oggetto illeciti rapporti o incontri dello stesso Salvo
avvenuti nella abitazione del medesimo lo avrebbe inevitabilmente
chiamato in causa. Ne consegue che, diffusasi la notizia che il Di
Maggio, già frequentatore della abitazione di Ignazio Salvo e noto anche
per tale motivo al Rabito, aveva iniziato a collaborare con la giustizia
ed aveva anche parlato di un incontro fra Andreotti e Riina avvenuto
nella medesima abitazione, lo stesso Rabito non poteva che aspettarsi
che il propalante avrebbe fatto inevitabilmente riferimento nel suo
racconto a prescindere dalla veridicità o meno dello stesso alle
consuete modalità riservate con cui era stato da lui più di una volta
introdotto in quella casa.
Si spiega, dunque, il fatto che il Rabito, appreso del pentimento del
Di Maggio, si fosse allontanato da Palermo e si spiega, del pari, che
egli abbia potuto commentare con la Scimemi anche le propalazioni del
predetto concernenti il presunto incontro fra Andreotti ed il Riina e
che, insieme alla madre, sia stato indotto a seguire con particolare
attenzione e preoccupazione la relativa vicenda (proprio al fine di
cogliere segnali di eventuali indicazioni a suo carico del
collaboratore).
In altri termini, il Rabito poteva nutrire la ragionevole certezza che
il Di Maggio lo avrebbe coinvolto nelle sue indicazioni accusatorie,
così come, in effetti, anche a prescindere dallo specifico episodio, è
avvenuto.
Giova precisare che è impensabile che il Di Maggio avrebbe potuto
elaborare un racconto dotato di un minimo di attendibilità senza fare
menzione delle sperimentate modalità di ingresso riservate in casa di
Ignazio Salvo, che, si rammenti, era sottoposto agli arresti
domiciliari: a tacer daltro, non si vede proprio come avrebbe potuto
essere ritenuto credibile che Andreotti e lo stesso Riina fossero
entrati in quello stabile dallingresso principale e senza la adozione
di alcuna cautela.
Difficile era, dunque, per il Di Maggio, il quale aveva a disposizione
immediata una collaudata ed abituale procedura di accesso riservato in
casa del Salvo, che vedeva il Rabito protagonista e che avrebbe potuto
essere confermata anche da altri possibili collaboratori di giustizia
(così come è, successivamente, avvenuto), non si fosse ispirato ad essa.
A questo riguardo deve registrarsi una incongruenza logica
nellargomentare dei PM appellanti, i quali, da un lato, deducono che il
Di Maggio, se consapevole della falsità del suo racconto, avrebbe dovuto
preoccuparsi della eventualità (invece non verificatasi) che il Rabito
avrebbe potuto smentirlo dopo aver intrapreso, come è avvenuto in quel
periodo a tanti altri uomini donore di qualsiasi rango, la strada
della collaborazione con la giustizia e, dallaltro, negano congruenza
alla eventuale preoccupazione dello stesso Di Maggio di elaborare il suo
(in ipotesi, fantasioso) racconto riferendo modalità di accesso in casa
di Ignazio Salvo che avrebbero potuto essere confermate da futuri
collaboratori, i quali, peraltro, avrebbero segnalato proprio il Rabito
quale abituale portinaio del Salvo, precisando che la circostanza era
ben nota al Di Maggio e creando, dunque, un contesto che avrebbe
consentito di respingere agevolmente una eventuale, difforme indicazione
dello stesso Rabito ed avrebbe reso sospetta anche una diversa
indicazione dello stesso Di Maggio.
In ogni caso, appaiono troppo categoriche le considerazioni dei PM
appellanti vertenti sulla superfluità e financo sulla pericolosità della
eventuale, falsa chiamata in causa del Rabito: ed invero, anche nella
ipotesi in cui il collaboratore avesse semplicemente inventato
lepisodio, meramente teorica era la possibilità che il Rabito
intraprendesse la collaborazione con la giustizia e smentisse il Di
Maggio e, comunque, nulla dimostra che questultimo, prima di decidersi
a raccontare la vicenda, si sia effettivamente posto tale problema, così
come, si può riconoscere, nulla prova che egli abbia specificamente
considerato la eventuale conferma sul ruolo del Rabito che avrebbe
potuto provenire da altre collaborazioni (e che - si ribadisce - avrebbe
costituito un forte argomento per confutare la possibile smentita di
questultimo).
In definitiva, non è possibile affermare in termini certi, come fanno i
PM appellanti, che il motivo della reticenza del Rabito e della Scimemi
vada individuato nella consapevolezza di entrambi del coinvolgimento del
primo nella specifica vicenda che riguardava Andreotti e, per quanto
illustrato, non può conferirsi, al riguardo, valenza dirimente alla
circostanza che, allepoca della conversazione telefonica del 13 maggio
1993, il nome del Rabito non era ancora comparso nei verbali degli
interrogatori del Di Maggio allegati alla richiesta di autorizzazione a
procedere a carico dellimputato, ma solo in uno stralcio di verbale
rimasto chiuso in una busta sigillata inviata al Senato a corredo della
richiesta di autorizzazione a procedere.
Insomma, il singolare interesse manifestato dal Rabito e dalla Scimemi a
seguire levoluzione degli eventi ed a tenersi aggiornati poteva ben
essere giustificato dal timore che il primo venisse coinvolto dal Di
Maggio, timore che non era necessariamente collegato alla consapevolezza
della veridicità dello specifico episodio. E, sempre in tale ottica, è
comprensibile che la ammissione del particolare interesse a seguire sul
telegiornale la vicenda Andreotti, contrariamente a quanto assumono i
PM, potesse essere considerata dal Rabito potenzialmente pregiudizievole
per la sua personale posizione, giacché lo stesso interesse poteva
essere interpretato proprio nel senso proposto dalla Accusa ed assunto,
pertanto, a conferma di tutto il racconto del Di Maggio e, dunque, anche
della veste di uomo donore del Rabito medesimo.
Per quanto possa apparire non determinante, mette conto ricordare che,
secondo quanto riferito da Giovanni Brusca, sia pure con una indicazione
che lascia spazio alla eventualità di una reticenza del Rabito, costui,
da lui interpellato sulle propalazioni del Di Maggio, ebbe a rispondere
di non sapere nulla dello specifico, eclatante episodio (<>).
Da ultimo, può essere rilevato, con tutte le opportune riserve
giustificate da quanto già illustrato a proposito della precaria
attendibilità del Lipari, che costui, come già ricordato, ha fornito
indicazioni conformi a quelle del Brusca, riferendo di un suo colloquio
in carcere con il Rabito nel corso del quale questultimo avrebbe
risposto negativamente al quesito rivoltogli in merito alla effettiva
esistenza dellepisodio del bacio (la effettiva, comune detenzione
nella seconda sezione della carcere palermitano dellUcciardone del
Lipari, del Rabito e di Salvatore Miceli, che, secondo lo stesso Lipari,
avrebbe presentato i primi due, risulta dal prospetto allegato alla nota
della Questura di Palermo del 13 gennaio 2003, a sua volta acclusa alla
nota del Procuratore della Repubblica del 17 gennaio 2003 la citata
nota del 13 gennaio 2003 è stata formalmente acquisita, ad integrazione
della produzione del 31 gennaio 2003, con il consenso di tutte le parti,
nella udienza del 4 aprile 2003 -).
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4. Accantonata, dunque, la telefonata fra il Rabito e la madre, che non
concretizza una indicazione di certa conducenza dimostrativa,
nellesaminare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia conviene
iniziare da quelle dei fratelli Enzo Salvatore ed Emanuele Brusca, per i
cui contenuti, come di consueto, si rinvia al resoconto delle
motivazioni della sentenza e dei motivi di appello.
La relativa valutazione non può che essere necessariamente rigorosa,
posto che, anche a prescindere dagli specifici contenuti dei loro
apporti, i due Brusca allepoca delle loro propalazioni come, del
resto, tutti gli altri collaboratori che hanno, in proposito, fornito
indicazioni - erano già a conoscenza delle dichiarazioni del Di Maggio,
almeno alla pari di quasi tutti i cittadini italiani che avessero
avvertito un minimo di interesse per la eclatante vicenda interesse
che, evidentemente, era assai più sentito da soggetti che appartenevano
a Cosa Nostra e, nel caso dei Brusca, ad una delle più importanti
famiglie del sodalizio criminale, alla quale, per di più, lo stesso Di
Maggio era stato affiliato -.
La analisi, ad avviso della Corte, non merita che alcuni, pregnanti
rilievi, a fronte dei quali, a tutto volere concedere, deve cedere ogni
tentativo di argomentare sulla attendibilità dei predetti, che
rimarrebbe, comunque, proprio per le svariate incongruenze ravvisabili,
irrimediabilmente compromessa.
Notevoli sono stati gli sforzi argomentativi profusi dai PM appellanti
al fine di salvaguardare la attendibilità dei fratelli Brusca e di
trovare una logica spiegazione alle svariate anomalie e discordanze
evidenziate dal Tribunale, ma, alla stregua di quanto esposto e di
quanto si esporrà, gli stessi sforzi finiscono con lobliterare il
particolarissimo rigore valutativo che la peculiarità del procedimento a
carico di Andreotti richiede, rigore la cui incidenza deve rafforzarsi
nel caso di apporti largamente contraddittori e, per di più,
scopertamente interessati.
La Corte, al riguardo, deve pienamente condividere il giudizio negativo
in ordine alla specifica attendibilità dei due fratelli Brusca espresso
dal Tribunale, alle cui corrette considerazioni può farsi largo rinvio,
non potendo in alcun modo essere trascurati:
- il già evidenziato, spiccato interesse dei predetti ad acquisire un
benevolo trattamento processuale, certamente agevolato dalle
propalazioni a carico dellimputato. A fronte dello stesso interesse
appare davvero inconsistente il rilievo dei PM appellanti secondo cui
dovrebbe escludersi lipotesi che Enzo Salvatore ed Emanuele Brusca
abbiano reso dichiarazioni false allo scopo di avvalorare le
affermazioni dellodiato Di Maggio;
- le enormi ed evidenti contraddizioni intrinseche ravvisabili nelle
loro, rispettive, dichiarazioni, in parte dettate, secondo quanto
ammesso dallo stesso Enzo Salvatore Brusca, proprio da un iniziale
atteggiamento strumentale, volto a salvaguardare la posizione del
fratello il che suggerisce, comunque, una inclinazione a mentire per
il perseguimento di un vantaggio personale -;
- le palesi contraddizioni fra le rispettive propalazioni, ben
evidenziate dal Tribunale, e, in questambito, la anomala, maggiore
ricchezza di particolari che si rinviene nelle dichiarazioni di Enzo
Salvatore Brusca rispetto a quelli riferiti dal fratello, sua asserita
fonte di conoscenza: la confusione del dichiarante e la cattiva
percezione da parte sua di brani delle conversazioni intervenute fra il
padre ed il fratello che, per inciso, radicherebbero, di per sé, una
affidabilità evidentemente imperfetta - potrebbero plausibilmente
spiegare limitate discordanze, ma non già la addizione di particolari
inesistenti;
- lineffabile svolgimento delle dichiarazioni di Emanuele Brusca, fonte
essenziale, il quale solo dopo la completa lettura delle affermazioni
del fratello ha corretto e corposamente integrato la sua originaria
versione, nella quale aveva del tutto omesso la parte dei colloqui in
carcere con il padre precedenti il riferito incontro dellimputato con
il Riina e la, anche essa antecedente, rivelazione di questultimo
secondo cui Andreotti, dopo le elezioni politiche del 1987, aveva
avvertito lesigenza di incontrarlo. Dei colloqui in carcere con il
padre, peraltro, neppure Enzo Salvatore Brusca aveva inizialmente
parlato, a suo dire proprio per salvaguardare il fratello Emanuele, a
quellepoca sottoposto a procedimento penale e chiamato a rispondere di
concorso in alcuni omicidi.
Si rinuncia in questa sede, come anticipato, ad una disamina
parcellizzata che, come già rilevato in altre parti della sentenza si
rammenti quanto osservato a proposito delle indicazioni fornite dal
Buscetta finisce con lappigliarsi a sfumature perfino lessicali e
grammaticali e, superando il dato sostanziale, con lammettere
qualsivoglia interpretazione.
Solo alcune notazioni ulteriori meritano, infatti, le condivisibili
considerazioni del Tribunale.
Ad un primo, superficiale, approccio, latteggiamento di Enzo Salvatore
Brusca potrebbe indurre a ritenere la piena attendibilità del medesimo,
che ha spontaneamente ritrattato la primigenia, estemporanea (e, dunque,
non meditata) affermazione, con la quale aveva riferito di aver appreso
direttamente dal Di Maggio dellavvenuto colloquio fra Andreotti e
Riina.
A tutta prima, invero, sembrerebbe limpido il comportamento del
predetto, il quale, senza essere in alcun modo sollecitato, ha
riconosciuto la falsità della precedente dichiarazione, giustificandola
con un argomento congruo e, per di più, suscettibile di mettere a
repentaglio la posizione processuale del fratello Emanuele, minacciata
dalle propalazioni del Di Maggio, che lo indicavano come tramite con il
detenuto genitore, Bernardo Brusca, in relazione alla commissione di
alcuni omicidi, autorizzati dal carcere dallo stesso Bernardo Brusca: a
spingerlo a fornire quella falsa versione era stata la credibile
esigenza di salvaguardare il fratello Emanuele dal sospetto di essere
stato il tramite fra Riina e Bernardo Brusca, sospetto che avrebbe, in
qualche modo, accreditato le accuse del Di Maggio. In altri termini, la
spontanea ritrattazione, attuata con il coinvolgimento del fratello,
potrebbe indurre a riconoscere ampia credibilità ad Enzo Salvatore
Brusca, sul rilievo che egli non avrebbe, comunque, esposto falsamente
il congiunto e che, dunque, tale atteggiamento non potrebbe trovare
spiegazione se non ammettendo la effettiva genuinità del propalante.
Ma, una approfondita e ragionata valutazione dei fatti consente di
escludere siffatta interpretazione ed autorizza, piuttosto, la
conclusione che nessuna delle due contrastanti versioni di Enzo
Salvatore Brusca sia veritiera.
Dopo lestemporaneo impeto di accreditarsi, con una falsa (fittiziamente
casuale) affermazione, come un importante collaboratore, portatore di
utili conferme su un episodio essenziale del processo del secolo,
impeto palesato nel corso dellinterrogatorio reso il 19 ottobre 1996
(pochi giorni dopo aver manifestato la sua volontà di intraprendere la
collaborazione con la giustizia), subentra nel Brusca una inevitabile
riflessione, peraltro maturata non già prontamente, ma in un corposo
arco di tempo, posto che, come ricordato dal Tribunale, il predetto non
coglie loccasione del successivo interrogatorio del 9 novembre 1996 per
rettificare tempestivamente la originaria, falsa affermazione, ma
attende fino allinterrogatorio del 3 gennaio 1997.
Considera, dunque, Enzo Salvatore Brusca il concreto pericolo che la sua
(falsa) affermazione non verrà confermata dal Di Maggio, cosicché, per
non compromettere la propria personale attendibilità (gravissimo sarebbe
stato laccertato mendacio su un fatto così importante) e la agognata
conquista dello status di collaboratore di giustizia, è assolutamente
necessario elaborare unaltra versione ed una congrua giustificazione
della iniziale falsità.
Il Brusca escogita, allora, una nuova versione che gli consentirà di
ottenere tre fondamentali risultati: 1) quello di giustificare con un
convincente argomento la precedente falsità; 2) quello di accreditarsi
come attendibile collaboratore, tanto genuino da non esitare a mettere a
rischio la posizione del fratello; 3) quello di fornire una versione dei
fatti che non potrà essere smentita dal Di Maggio.
Ed invero, rivelando il ruolo di tramite svolto da Emanuele Brusca fra
Riina ed il detenuto genitore, Bernardo Brusca, ed esponendo, in tal
modo, il congiunto rispetto alle accuse del Di Maggio (oggetto del
processo a carico di Agrigento ed altri, allora in corso dinanzi alla
Corte di Assise di Palermo), Enzo Salvatore Brusca, che non dimentica,
peraltro, di precisare che lo stesso ruolo del fratello era limitato ad
affari lato sensu amministrativi, dà apparentemente prova della massima
genuinità e, al contempo, offre una adeguata giustificazione della
falsità della precedente dichiarazione, dipesa, appunto, dallintento di
non rivelare il medesimo ruolo.
Riferendo, poi, di aver appreso dellincontro Andreotti-Riina assistendo
ad una serie di colloqui (per così dire, preparatori) in carcere avuti
dal fratello Emanuele con il padre e, in particolare, dal resoconto
dello stesso Emanuele, il quale aveva semplicemente dedotto che
lincontro medesimo si era verificato in quanto si era imbattuto nel Di
Maggio che era inusualmente abbigliato in modo elegante, Enzo Salvatore
Brusca si mette al riparo da ogni possibile smentita da parte dello
stesso Di Maggio, al quale non attribuisce alcuna effettiva informazione
in merito alleclatante episodio.
Complessivamente, le propalazioni di Enzo Salvatore Brusca appaiono già
fin dallinizio (ed il solco si accentuerà) inconciliabili con la
versione del Di Maggio (a tacer daltro, secondo costui lincontro
sarebbe stato richiesto dal Riina ed organizzato, al massimo, nellarco
di un mese) e possono, pertanto, ritenersi frutto di una libera
elaborazione personale, probabilmente basata su notizie o frammenti di
notizie colti anche dai resoconti del processo forniti dai mass media.
Ma, tralasciando levidenziato aspetto ed anche le numerose incongruenze
in cui è incorso Enzo Salvatore Brusca, quello che deve essere
debitamente rimarcato è che il sottile piano del predetto è stato
scompaginato imprevedibilmente (per lui) proprio dal fratello, il quale
qualche mese più tardi, dopo aver appreso che oltre al Di Maggio, anche
il congiunto (entrambi erano stati già escussi nel pubblico
dibattimento) aveva parlato del colloquio fra Andreotti e Riina e dopo
avere, presumibilmente, colto in modo approssimativo (dalle
inevitabilmente sintetiche notizie di stampa) che il predetto lo aveva
indicato come fonte delle sue conoscenze, derivate da un incontro con il
Di Maggio, non ha resistito alla tentazione di procurarsi anche lui una
notevole benemerenza presso gli inquirenti e si è, così, determinato ad
offrire una parziale collaborazione, sostanzialmente circoscritta a tale
essenziale episodio.
Ed invero, facendo riferimento alle prime dichiarazioni di Emanuele
Brusca, le sole non irrimediabilmente inquinate dalla acquisita, piena
cognizione di quelle del fratello, si può, qui, sottolineare che il
predetto:
- non ha affatto confermato il ruolo di tramite fra il Riina ed il padre
che gli era stato attribuito dal congiunto: egli, infatti, non ha fatto
menzione degli avvenimenti che, secondo questultimo, si sarebbero
verificati prima della asserita confidenza del Di Maggio, affermando
semplicemente di aver appreso dellincontro fra Andreotti e Riina
soltanto allorché gliene aveva parlato il Di Maggio medesimo. A
proposito di questultima asserzione deve recisamente escludersi la
possibilità che il Brusca abbia inteso riferirsi esclusivamente alla
conoscenza delleffettivo verificarsi dellincontro e non agli
antefatti, posto che, come meglio si dirà, egli ha precisato che era
rimasto incredulo dinanzi alla rivelazione del Di Maggio, segno evidente
che non era a conoscenza di alcun preparativo del summit. Nel medesimo
senso, del resto, depone la stessa, esplicita affermazione del
dichiarante, secondo cui prima della ricevuta lettura delle
dichiarazioni del fratello, egli aveva del tutto dimenticato gli
antefatti;
- non ha, soprattutto, confermato di aver appreso dellavvenuto incontro
fra Riina e Andreotti deducendolo semplicemente dallabbigliamento del
Di Maggio, essendo stato, a suo dire, questultimo a rivelarglielo
esplicitamente.
Si comprende bene, dunque, come, al di là degli sforzi dei PM
appellanti, davvero degni di miglior causa, appaia con tutta evidenza la
assoluta inattendibilità degli apporti di Enzo Salvatore Brusca, la cui
versione dei fatti è del tutto inconciliabile sia con quella (non
inquinata) del fratello, che con quella del Di Maggio.
In ogni caso, anche a voler essere particolarmente inclini verso le
ragioni della Accusa, non si vede come le indicazioni di Enzo Salvatore
Brusca possano essere prese seriamente in considerazione come utile
elemento di prova.
Approfondendo, ora, lesame delle dichiarazioni di Emanuele Brusca, si
deve subito sottolineare che non si può comprendere appieno
latteggiamento artificioso del predetto se non si considera che il
medesimo, nel corso del suo esame dibattimentale, si è spinto fino a
prospettare, inizialmente, come semplicemente possibile il fatto che il
fratello Enzo Salvatore sapesse dellincontro Andreotti-Riina,
affacciando la mera probabilità che il predetto ne avesse appreso per
avere origliato durante i colloqui in carcere con il padre (<>). Si è già accennato, per contro, che Emanuele Brusca
era perfettamente consapevole che il fratello, almeno secondo la
versione da lui resa, avesse origliato, avendo, a tacer daltro, egli
stesso, successivamente, precisato che proprio la contestazione delle
rivelazioni di questultimo aveva risvegliato la sua assopita memoria
(<<
poi mi è stata contestata una dichiarazione di mio fratello Enzo
Salvatore, sul fatto che cerano stati dei colloqui precedenti con mio
padre, cioè dire io prima ne avevo parlato con mio padre, cosa che non
riuscivo a focalizzare; a farmi ricordare e a farmi ricostruire i fatti
è stata una parola, la parola trappola cioè dire quando al momento
della lettura del verbale di mio fratello Enzo mio fratello Enzo
riferiva del fatto che mio padre disse ma non facciamo che si tratta di
una trappola questo incontro!>>).
Ma, per dare esemplificativamente ed in modo troncante la misura della
evidente impossibilità di recepire le indicazioni di Emanuele Brusca
come valido elemento di prova, ci si può limitare a rilevare come, nella
sua prima versione (fornita al magistrato inquirente il 25 settembre
1997), il predetto abbia sostenuto, in sostanza, che, avendo casualmente
incontrato il Di Maggio, costui (tra laltro, in violazione della
asserita consegna di non parlarne appena impartitagli dal Riina n.d.e.
-) gli aveva spontaneamente rivelato lappena svolto incontro fra
Andreotti e Riina: la notizia aveva destato la incredulità del
dichiarante, evidentemente perché egli non si attendeva un fatto così
eclatante, della cui preparazione non era a conoscenza.
Le prime affermazioni del Brusca non lasciano spazio a diversa
interpretazione, posto che, dopo la interruzione delle spontanee
dichiarazioni del 25 settembre 1997 e la ripresa della deposizione alla
presenza del difensore, il propalante, come già ricordato, a specifica
domanda ha testualmente precisato: .
Mette conto ricordare che già in occasione della richiamata, spontanea
deposizione del 25 settembre 1997 Emanuele Brusca che evidentemente
aveva avuto, attraverso la stampa, frammentaria ed approssimativa
percezione delle dichiarazioni di Enzo Salvatore (già esaminato nel
dibattimento nella udienza del 28 luglio precedente) - aveva accennato
ad un colloquio in carcere con il padre, nel corso del quale egli aveva
fatto menzione di detto incontro con il Di Maggio, riferendo nel
frangente che il fratello era presente allo stesso colloquio e
precisando che la frase che costui, secondo i resoconti di stampa
concernenti la sua deposizione dibattimentale, aveva attribuito al
genitore (perché non gli ha scippato la testa) non apparteneva al
linguaggio di questultimo.
La ricordata versione dei fatti è stata, in sostanza, ribadita da
Emanuele Brusca nel corso della prima parte della deposizione resa
dinanzi al magistrato inquirente il 13 ottobre 1997 e ciò malgrado il
dichiarante avesse nella circostanza ammesso per la prima volta di
essere stato uomo donore, di aver intrattenuto diretti contatti con
il Riina, del quale era a disposizione, e di avere fatto da tramite
fra lo stesso Riina ed il padre, cosicché non poteva sussistere remora
alcuna a parlare di eventuali colloqui in carcere con questultimo che
avessero preceduto il presunto incontro Andreotti-Riina.
Nella aggiornata versione, fornita nel corso della seconda parte della
stessa deposizione del 13 ottobre 1997 alla stregua dei ricordi
asseritamente riaffiorati dopo aver ricevuto compiuta lettura delle
dichiarazioni del fratello, il Brusca ha comprensibilmente cercato di
non smentire le proprie precedenti affermazioni, che si è sforzato di
conciliare con la nuova ricostruzione dei fatti: così, ha mantenuto
fermi lincontro con il Di Maggio, labbigliamento insolitamente
elegante di costui, la rivelazione del medesimo ed il suo (del Brusca)
conseguente stupore, che, però, questa volta è stato coniugato con un
sentimento di delusione, in quanto incredibilmente ricollegato alla
tradita aspettativa di essere chiamato ad accompagnare Riina al
programmato incontro, del quale era stato preventivamente informato dal
Riina medesimo (come meglio chiarito al dibattimento: <>).
Lartificio del Brusca, soggetto al quale può ragionevolmente
riconoscersi un grado di intelligenza e di cultura superiore alla media
degli uomini donore, appare palese.
Limprovviso risveglio dei ricordi su fatti talmente corposi e
pregnanti, in precedenza del tutto obliterati, asseritamente determinato
il 13 ottobre 1997 dalla ricevuta lettura delle dichiarazioni del
fratello, appare, invero, un mero espediente escogitato dal propalante
dopo la chiesta pausa di riflessione, durante la quale ha evidentemente
considerato la convenienza di adattare le proprie dichiarazioni a quanto
ricordava delle appena apprese compiutamente - indicazioni di Enzo
Salvatore e, si può ipotizzare, di farlo senza trascurare talora di
discostarsene sapientemente, al fine di prevenire il sospetto di un
artificioso appiattimento.
In buona sostanza, il Brusca appare chiaramente inattendibile, giacché è
più che evidente che il riferito sentimento di stupore, in quanto
ricollegato nelle due distinte versioni a cause del tutto diverse (la
sorpresa per leclatante, inattesa rivelazione del Di Maggio; la
meraviglia e la delusione per non essere stato convocato dal Riina,
secondo quanto si attendeva sulla scorta degli avvenimenti pregressi
che, fino alla contestazione delle dichiarazioni del fratello, aveva del
tutto obliato), rende intrinsecamente incompatibili le due difformi
narrazioni del medesimo episodio, non essendo ragionevole reputare che
il propalante si sia costantemente rammentato del suo stupore, ma non
della scaturigine dello stesso, che, se si volesse credere alla sua
seconda versione, inizialmente si era totalmente inventata.
Del resto, lo stesso Brusca non riesce, ovviamente, ad offrire una
congrua motivazione della improponibile spiegazione alternativa: <>.
E evidente la anomalia del metodo di interrogatorio, che ha palesemente
compromesso la genuinità delle dichiarazioni del Brusca sottoponendolo
ad una sollecitazione irrimediabilmente inquinante: è, invero, un dato
di fatto che finché il predetto non ha avuto completa cognizione delle
dichiarazioni del fratello, la versione del medesimo differiva
totalmente da quella del congiunto e che tale discordanza coinvolgeva
anche laspetto cruciale del presunto incontro dello stesso Emanuele
Brusca con il Di Maggio e la rivelazione di questultimo, posto che
lepisodio veniva collocato dai due propalanti in un contesto del tutto
difforme.
Volendo ispirarsi al massimo possibile della inclinazione verso le
ragioni della Accusa, dovrebbe, comunque, riconoscersi che sarebbe
impossibile escludere che Emanuele Brusca, avendo colto semplicemente
che il fratello aveva riferito di aver da lui appreso dellincontro con
il Di Maggio, si sia, in un prima fase, strumentalmente uniformato a
tale versione, che ha aggiornato soltanto quando ha avuto contezza
completa della dichiarazione del congiunto e, dunque, dellantefatto in
precedenza del tutto obliterato.
A parte le testé esposte notazioni, che evidentemente precludono ogni
possibilità di conferire ai due Brusca qualsivoglia attendibilità,
venendo brevemente a valutare la congruenza della rinnovata versione di
Emanuele Brusca, si osserva che non è dato capire quale plausibile
ragione potesse giustificare la meraviglia ed il disappunto del predetto
per il fatto che il Riina, nello scegliere laccompagnatore al presunto
incontro, avesse preferito a lui (che non era un uomo donore
particolarmente valente, essendo versato, a suo dire, solo nel ramo,
per così dire, amministrativo) il Di Maggio, il quale, per contro, era
un valente uomo donore, tragicamente provetto nelluso delle armi,
che godeva della massima fiducia del boss (cfr., per esempio, le
seguenti, eloquenti affermazioni del Siino: <>), che gli aveva perfino affidato la reggenza del
mandamento di San Giuseppe Jato.
Tutti i rassegnati elementi rendevano, dunque, piuttosto evidente che il
Di Maggio era assai più indicato per scortare il capomafia e mette conto
ricordare che gli stessi elementi erano, ovviamente, ben noti ad
Emanuele Brusca (<>).
Il P.G., nellambito dellintervento integrativo svolto nella udienza
del 4 aprile 2003, ha mostrato di condividere pienamente le appena
esposte considerazioni, come si desume in termini inequivocabili dalla
argomentazione utilizzata nel confutare la affermazione con la quale
Giuseppe Lipari aveva negato che lincontro fra limputato ed il Riina
fosse mai avvenuto sostenendo che il capomafia, se effettivamente avesse
dovuto colloquiare con Andreotti, si sarebbe fatto accompagnare da esso
dichiarante, al fine di fruire della assistenza, per così dire,
intellettuale che egli avrebbe potuto assicurargli: il P.G., infatti,
non solo ha evidenziato il ruolo di prestigio del Di Maggio, idoneo
accompagnatore del capo di Cosa Nostra, ma si è spinto fino ad escludere
che il Riina avesse necessità di un assistente qualificato.
Peraltro, se si volesse avversare tale opinione e si volesse ritenere
plausibile il comune convincimento su cui si fondava la asserita
aspettativa di Emanuele Brusca e su cui si basa la prospettazione del
Lipari, si finirebbe con lintrodurre una ulteriore anomalia nel
racconto del Di Maggio, a tenore del quale il Riina avrebbe omesso di
farsi assistere, nella conversazione con uno dei più eminenti uomini
politici del Paese, da un sodale di piena fiducia e più acculturato.
A ciò basta aggiungere che, al di là degli sforzi argomentativi dei PM
appellanti, è incontestabile che lo stesso Di Maggio ha riferito di non
ricordare il colloquio narrato da Emanuele Brusca e, del resto, volendo
attenersi alla narrazione dello stesso Di Maggio, si dovrebbe rilevare
che, contrariamente a quanto assumono i PM, se vi era persona con la
quale egli avrebbe dovuto serbare latteggiamento riservato
asseritamente raccomandatogli dal Riina era, per quanto poteva sapere,
proprio Emanuele Brusca: non si deve dimenticare, infatti, che, secondo
il racconto del Di Maggio, il Riina gli avrebbe imposto di non
comunicare ad Ignazio Salvo la richiesta dellappuntamento alla presenza
del Brusca, così inevitabilmente inculcandogli il convincimento che il
capomafia non volesse che lo stesso Brusca ne venisse a conoscenza.
Né, in carenza di qualsivoglia indicazione in proposito, si potrebbe
validamente opinare che il Di Maggio fosse consapevole che la
riservatezza impostagli in quella occasione dal Riina non era diretta a
celare la vicenda al Brusca, ma semplicemente funzionale a nascondergli
che la iniziativa era stata assunta dal boss (al fine di preservare
questultimo dalla umiliazione che avrebbe potuto scaturire dal
diffondersi della notizia di un eventuale rifiuto dellimputato di
accettare lincontro richiesto). Alla stregua di quanto riferito da
Emanuele Brusca, peraltro, il Di Maggio non sapeva che il Riina avesse
accennato dellincontro allo stesso Brusca (<>) e, sotto altro profilo, anche tenendo conto della assenza di
una specifica indicazione del Di Maggio al riguardo, deve
ragionevolmente escludersi che il Riina si sarebbe umiliato ammettendo
dinanzi a questultimo il suo peccato di vanità.
Di fatto, del resto, anche volendo porsi nellottica della Accusa,
Emanuele Brusca, ad incontro avvenuto, non sarebbe stato per nulla
informato dal Riina, ancorché costui, a dire del predetto, lo avesse
preavvisato del fatto che ad Andreotti era sopravvenuto linteresse ad
incontrarlo, cosicché la stessa sussistenza nel capomafia di detta
finalità appare frutto di una semplice congettura dei PM, posto che,
superato lo scoglio delleventuale rifiuto, rendere noto al Brusca
lavvenuto incontro gli avrebbe dato occasione di incrementare il
proprio prestigio, che aveva paventato di compromettere.
Se è assolutamente credibile che il Riina riponesse peculiare attenzione
a salvaguardare il proprio prestigio di capomafia e che non esitasse a
mentire ed a macchinare a tale fine, non sembra, però, giustificabile
nella fattispecie una particolare preoccupazione di veder menomata la
sua autorevolezza se, per caso, Andreotti, che era pur sempre uno dei
più eminenti uomini politici nazionali e non certo lultimo venuto,
avesse rifiutato il colloquio - e ciò senza dire che, al riguardo,
avrebbero potuto agevolmente addursi mille giustificazioni non
compromettenti, prima fra tutte quella fondata su una remora dipendente
oggettiva pericolosità della cosa -.
Ancora, la stessa, presunta frase con cui Emanuele Brusca ha riferito
quanto gli sarebbe stato comunicato dal Riina a proposito dellinteresse
ad incontrarlo manifestato da Andreotti non sembra, in sé,
necessariamente sottendere che fosse stato questultimo a richiedere
lappuntamento.
Infine, al Riina non mancavano certo i mezzi per simulare con il Brusca
che il colloquio con limputato fosse effettivamente avvenuto e che,
quindi, non vi era stato nessun rifiuto; per di più, egli poteva
limitarsi a non parlare più dellargomento con il Brusca, come sarebbe
effettivamente avvenuto secondo le stesse dichiarazioni di questultimo,
il quale avrebbe solo casualmente appreso dal Di Maggio dellavvenuto
incontro.
In conclusione, appare ragionevolmente certo, alla stregua della
narrazione del Di Maggio, fedelissimo e fidatissimo esecutore degli
ordini del capomafia, che egli non avrebbe mai potuto rivelare proprio
ad Emanuele Brusca lavvenuto incontro, senza, per di più,
raccomandargli ed in modo particolarmente insistito la assoluta
riservatezza su quanto gli confidava (cosa di cui nella narrazione del
Brusca non cè la minima traccia: <>).
A questo proposito degno di nota è che, secondo le stesse, esplicite
parole di Emanuele Brusca, la riservatezza da mantenere sullepisodio
era sottintesa per un uomo donore anche senza la necessità di una
esplicita raccomandazione del Riina e la eventuale trasgressione di quel
dovere, senza una espressa autorizzazione, poteva rivelarsi quanto mai
pericolosa, tanto che egli, a suo dire, omise per questa ragione di
parlare della vicenda al fratello Giovanni (<>).
Non ci si può, incidentalmente, esimere dal rilevare la significativa
incongruenza della giustificazione addotta peraltro aderendo ad una
domanda suggestiva del PM - da Emanuele Brusca per spiegare la mancata
comunicazione delleclatante episodio al fratello Giovanni: deve,
invero, ragionevolmente escludersi che il predetto potesse temere che il
congiunto violasse la sua raccomandazione di non fare parola con nessuno
di quanto gli confidava e che, pertanto, potesse esporlo alla eventuale
ritorsione del Riina. Per di più, tenuto conto che lo stesso Riina era
stato catturato da tempo quando il Di Maggio ebbe a riferire per la
prima volta dellincontro con Andreotti, si rafforza la difficoltà di
giustificare remore di sorta dellEmanuele almeno in relazione alla
specifica circostanza (sulla quale si tornerà più avanti) in cui,
secondo Giovanni Brusca, i due fratelli ebbero ad intrattenersi proprio
sulle dichiarazioni del Di Maggio concernenti lepisodio in questione.
Nel quadro delineato, che presupporrebbe una pericolosa violazione, da
parte del Di Maggio, della raccomandazione alla riservatezza del Riina,
davvero non si può plausibilmente immaginare che il collaboratore possa
non aver compiutamente rammentato lincontro ed il colloquio con
Emanuele Brusca anche dopo che la sua memoria sulla circostanza era
stata appositamente sollecitata.
Per sgomberare il campo da possibili equivoci, si deve precisare che non
può assumersi a convalida della attendibilità del Di Maggio il fatto che
egli non abbia colto lopportunità di sfruttare la conferma del suo
racconto offerta da Emanuele Brusca (conferma che, assai probabilmente,
lo avrà sorpreso): è, invero, più che chiaro che il predetto non avrebbe
potuto farlo senza minare la congruità delle sue dichiarazioni, nel
contesto delle quali, presumibilmente per il motivo strumentale sul
quale si tornerà, la riferita riservatezza del Riina, a lui
specificamente sollecitata (e, si può aggiungere, con particolare
riferimento proprio ad Emanuele Brusca), costituiva un caposaldo. Del
resto, se lo stesso Di Maggio avesse parlato a qualcuno dellincontro di
Andreotti con il Riina, lungi dal limitarsi a riferire che questultimo
gli aveva espressamente raccomandato di non far menzione di quanto
accaduto, così suggerendo di aver scrupolosamente rispettato il segreto,
non avrebbe mancato di precisare contestualmente di aver violato la
consegna e di aver confidato a terzi leclatante episodio.
Non condivisibile appare, poi, la osservazione dei PM appellanti secondo
cui Emanuele Brusca non avrebbe avuto alcun motivo di inserire
falsamente nel suo resoconto dellincontro con il Di Maggio il dettaglio
che questultimo gli aveva riferito dellavvenuto colloquio tra
Andreotti e Riina, posto che egli avrebbe potuto riferire che era stato
il capomafia a confidargli di avere incontrato Andreotti e così eludere
il rischio di essere smentito dallo stesso Di Maggio.
A parte che non è affatto certo che, nel perseguire il suo artificioso
disegno di acquisire benemerenze adducendo un importante contributo alla
inchiesta giudiziaria a carico del sen. Andreotti, Emanuele Brusca sia
riuscito a programmare le sue dichiarazioni razionalizzandone
debitamente ogni possibile risvolto, al riguardo gli appellanti
trascurano che:
la genesi delle affermazioni di Emanuele Brusca va individuata nella
frammentaria ed approssimativa conoscenza delle dichiarazioni del
fratello a lui pervenuta, conoscenza che lo aveva indotto in equivoco,
non avendo egli esattamente colto che il congiunto aveva parlato (e,
come si è visto, non a caso) dellincontro con il Di Maggio come mera
fonte di una deduzione di esso Emanuele e non come occasione della
esplicita informazione dello stesso Di Maggio: detta conoscenza indicava
nel Di Maggio e non nel Riina la fonte mediata delle notizie apprese dal
congiunto, sicché la avvertita esigenza di confermare le (malintese)
dichiarazioni di questultimo a mezzo di una sorta di intervento adesivo
(da mantenere entro limiti quanto più possibile circoscritti per eludere
il rischio di incorrere in possibili discordanze) non contemplava la
introduzione nel racconto di fatti ulteriori ed, in particolare, di una
informazione direttamente trasmessa dal capomafia;
inoltre, il Brusca, non conoscendo, ovviamente, nel dettaglio le
dichiarazioni del Di Maggio, non aveva precisi elementi per reputare che
costui avrebbe compromesso la logicità complessiva del suo racconto se
avesse confermato di avere parlato a terzi - e proprio allo stesso
Brusca - dellavvenuto incontro fra limputato ed il Riina: cosicché,
tenuto conto anche della sponda che gli assicuravano le (malintese)
indicazioni già fornite dal fratello Enzo Salvatore, lo stesso Emanuele
Brusca ha ritenuto di poter azzardare le sue dichiarazioni, nella
speranza non solo e non tanto che il Di Maggio non le smentisse, quanto
che, comunque, la eventuale, mancata conferma del medesimo non fosse,
comunque, apprezzata come pregiudizievole (così come, peraltro, dovrebbe
farsi secondo la opinione dei PM).
Rimanendo in tema, ci si può chiedere per quale ragione nella sua
versione aggiornata Emanuele Brusca non abbia riferito che il Riina gli
aveva parlato dellincontro dopo che lo stesso si era svolto e dopo che,
secondo le affermazioni del propalante, egli ne aveva avuto conferma dal
Di Maggio: a tutta prima, invero, si potrebbe trarre da ciò un argomento
a favore della attendibilità del Brusca, il quale ben avrebbe potuto
affermare, a sostegno del suo rettificato racconto, che dopo la
rivelazione del Di Maggio anche il capomafia gli aveva confermato
lavvenuto summit con limputato, che, a suo dire, gli aveva
preannunciato.
E, però, evidente che, nel proporre il suo, già di per sé incredibile,
aggiornamento, elaborato dopo la compiuta cognizione delle dichiarazioni
del fratello, aggiornamento che introduceva anche sue antecedenti
conversazioni con il Riina ed, in particolare, la inedita anticipazione
dellincontro comunicatagli dal capomafia, il Brusca ha necessariamente
considerato che non potesse trovare credito neppure nel più disponibile
interlocutore una ulteriore, importantissima integrazione
delloriginario racconto, quale era la esplicita conferma dellavvenuto
incontro proveniente dal boss.
Le smentite o, se si preferisce, le mancate conferme alla versione dei
fratelli Emanuele ed Enzo Salvatore Brusca non si esauriscono, poi,
nelle ricordate dichiarazioni del Di Maggio: dalla deposizione
dibattimentale di Emanuele Brusca si apprende, infatti, che anche il
padre, Bernardo Brusca, che, secondo la versione dei figli, sarebbe
stato, a suo tempo, il destinatario delle confidenze dello stesso
Emanuele, ha dichiarato di non ricordare la vicenda, e ciò non solo in
occasione di un confronto con questultimo, nel corso del quale, pure,
ha ammesso che questultimo era uomo donore riservato e tramite fra
lui ed il Riina, ma anche allorché, detenuto insieme al medesimo
Emanuele, ebbe a commentare con lui le dichiarazioni di Enzo Salvatore
(<>).
Anche a questultimo riguardo deve escludersi che le specifiche
affermazioni di Emanuele Brusca possano assumersi come indice di
genuinità: è, infatti, ovvio che il predetto non aveva altra scelta che
ammettere che neanche il padre aveva ricordato i fatti riferiti da Enzo
Salvatore, posto che il propalante avrebbe compromesso tutta la sua
macchinosa ricostruzione nella quale occupava un posto essenziale la
asserita dimenticanza dei fatti precedenti lincontro con il Di Maggio
se avesse riferito che il genitore, commentando con lui in carcere le
frammentarie notizie che pervenivano sulle dichiarazioni di Enzo
Salvatore, aveva, sia pure sommariamente, ricordato lo svolgimento della
articolata vicenda in conformità - almeno parziale - con la narrazione
di questultimo.
Ancora, si deve rimarcare che, come già si è avuto modo di accennare, il
terzo e più (tristemente) famoso dei fratelli Brusca, Giovanni -
soggetto di ben altro spessore criminale ed assai più importante nella
gerarchia di Cosa Nostra -, ha dichiarato di non aver mai saputo nulla
dellincontro fra Andreotti e Riina, così profilando una situazione in
cui, in modo davvero incredibile anche per il più convinto accusatore,
Emanuele ed Enzo Salvatore (specie questultimo, che aveva strettissimi
rapporti con Giovanni, insieme al quale si trovava quando entrambi
furono, infine, tratti in arresto) avrebbero conservato con il proprio
congiunto il segreto su un fatto di evidente rilevanza per la
organizzazione criminale di comune appartenenza e ciò anche quando le
eclatanti rivelazioni dellodiato Di Maggio lo avevano reso pubblico ed
avevano inevitabilmente conquistato le prime pagine dei giornali e dei
telegiornali.
Sul punto è, altresì, degno di nota che Giovanni Brusca, secondo le sue
(in verità, non chiarissime) dichiarazioni, aveva perfino parlato con il
fratello Emanuele proprio dei suoi disegni di depistaggio, strettamente
connessi con la ferma volontà di gettare discredito sul Di Maggio, le
cui indicazioni gli sembravano attaccabili (deboli) proprio con
riguardo allepisodio dellincontro Andreotti-Riina (<>).
Per di più, lo stesso Giovanni Brusca ha aggiunto che neppure in
seguito, pur essendosi occupato in prima persona di contattare
ripetutamente Ignazio Salvo per recargli le sollecitazioni, provenienti
dal Riina, dirette allaggiustamento del maxiprocesso, mai il Riina
medesimo ebbe ad accennare ad un pregresso impegno direttamente assunto
dallimputato e ad un incontro avuto alluopo con questultimo (<>).
Malgrado il frequente atteggiamento riservato del Riina accennato dal
Brusca, sarebbe stato ragionevole attendersi che un impegno del genere,
in ipotesi risalente rispetto alla fase cruciale del processo (quella
dinanzi alla Corte di Cassazione: secondo la tesi accusatoria, lo stesso
impegno sarebbe stato assunto addirittura nella fase anteriore alla
conclusione del giudizio di primo grado), venisse reiteratamente
ricordato, con opportuna, connessa ammonizione, al Salvo.
In buona sostanza, quanto evidenziato esonera dal ripetere le
dettagliate e condivisibili considerazioni del Tribunale e dal
soffermarsi sulle singole, pignole deduzioni dei PM appellanti,
potendosi senzaltro concludere che una valutazione ispirata
allinevitabile, particolarissimo rigore che le circostanze rendono
oggettivamente indispensabile, non consente, a tutto concedere, di
conferire sufficiente attendibilità alle specifiche dichiarazioni dei
fratelli Emanuele ed Enzo Salvatore Brusca, che non possono, pertanto,
assicurare alle dichiarazioni del Di Maggio il necessario, pregnante,
riscontro.
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5. Accantonate anche le propalazioni dei fratelli Brusca, si deve
rimarcare come sia un fatto pacifico e particolarmente indicativo che, a
parte il Di Maggio, a nessuno dei numerosi collaboratori di giustizia
già affiliati a Cosa Nostra era noto lincontro Andreotti-Riina. In
particolare, non consta che ne fossero a conoscenza personaggi di
primissimo piano nellambito della organizzazione mafiosa, quali
Giovanni Brusca, Vincenzo Sinacori e lo stesso Salvatore Cancemi, il
quale, peraltro, a suo dire, avrebbe appreso dal Riina dellintervento
di Lima e, quindi, dellimputato, volto a condizionare lesito del
maxiprocesso (<>).
In altri termini, si può pacificamente affermare che la notizia
dellincontro Andreotti-Riina non era affatto diffusa in Cosa Nostra e
le relative indicazioni del Di Maggio erano anche oggetto di qualche
commento perplesso (analogo, in buona sostanza, a quello che il Cancemi,
a suo dire, avrebbe fatto in presenza del Ganci), così come Giovanni
Brusca ha riferito nella udienza del 30 luglio 1997 (<>).
Dalle dichiarazioni del Cancemi, peraltro, i PM appellanti enucleano un
ulteriore, ipotizzato riscontro alle propalazioni del Di Maggio, con
particolare riferimento al già citato commento, riportato dal primo, di
Raffaele Ganci circa la veridicità delle dichiarazioni del predetto.
Non ritiene la Corte di dover esprimere una precisa, negativa opinione
sulla attendibilità del Cancemi, notoriamente uno dei più discussi
collaboratori di giustizia dissociatisi da Cosa Nostra: al riguardo
osserva soltanto che una certa propensione del medesimo ad inventarsi
confidenze di importanti esponenti del sodalizio mafioso si trae dalle
dichiarazioni rese da Giovanni Brusca nella udienza del 29 luglio 1997.
Nelloccasione, infatti, il Brusca, sollecitato dalla Difesa, ebbe a
dichiarare: <>.
Potrebbe, poi, aggiungersi che la meticolosissima investigazione dei PM
e lo scrupolo con il quale essi hanno curato la inchiesta consentono
ragionevolmente di escludere che dellincontro Andreotti-Riina fossero
al corrente alcuni notissimi ed importantissimi collaboratori di
giustizia neppure addotti dallAccusa nel presente procedimento -,
notoriamente legati a Raffaele Ganci da strettissimi rapporti di
parentela, quali Calogero Ganci, Francesco Paolo Anzelmo e Antonino
Galliano: la considerazione contribuisce ad indurre perplessità sulla
attendibilità della ricordata indicazione del Cancemi.
Ma, tralasciando la astratta, negativa valenza di quanto fin qui
considerato, si osserva che è proprio lintrinseco tenore del riportato
commento di Raffaele Ganci a renderlo inidoneo a corroborare lassunto
accusatorio: il Ganci, infatti, alla stregua di quanto riferito dal
Cancemi, non solo non ha fatto menzione di cognizioni dirette e
personali riguardanti lo specifico episodio in questione, ma sembra aver
collegato la veridicità delle affermazioni del Di Maggio semplicemente
alla circostanza, a lui nota, che lo stesso Di Maggio era adibito dal
Riina alla cura dei collegamenti fra costui ed Ignazio Salvo e, quindi,
Lima ed Andreotti (si riporta nuovamente la testuale affermazioni del
Cancemi: <>).
Precisato che, alla prova dei fatti ed, in particolare, alla stregua
delle dichiarazioni del Di Maggio, costui, semmai, teneva i collegamenti
con Ignazio Salvo, appare piuttosto evidente che la affermazione del
Ganci è frutto non già di una precisa informazione pervenuta a
questultimo con specifico riferimento allincontro Andreotti-Riina, ma
di una mera deduzione che il medesimo ha tratto dalla consapevolezza
della funzione di tramite svolta dallo stesso Di Maggio: alla stessa,
dunque, non può conferirsi adeguata efficacia confermativa
dellepisodio.
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6. Né può dirsi provato che il Riina abbia parlato dellepisodio con il
cognato, Leoluca Bagarella, notissimo esponente di Cosa Nostra.
Le perplessità del Tribunale circa la attendibilità delle rivelazioni
del Calvaruso e del Cannella, fondate sulla tardività delle stesse,
vanno collegate anche a quanto già osservato nelle premesse
introduttive, che induce a nutrire riserve sulla congruità della
giustificazione fondata sulle particolari preoccupazioni e remore che
potesse destare, addirittura dopo che il dibattimento era stato
iniziato, una propalazione a carico dellimputato.
Al riguardo, non appare condivisibile la assimilazione, profilata dai PM
appellanti, fra le remore a deporre che potevano essere nutrite da un
collaboratore di giustizia e quelle di un testimone, posto che il primo
è, comunque, un malvivente in stato di detenzione e particolarmente
protetto, che consapevolente mette in una situazione di grave pericolo
se stesso ed i suoi familiari, pericolo che, paradossalmente, può
risultare alleggerito dalle accuse lanciate contro personaggi
eccellenti, astrattamente idonee a scatenare strumentali campagne di
delegittimazione del propalante e, dunque, a minare, in qualche modo, la
efficacia delle affermazioni del medesimo.
In questa situazione si può riconoscere fondamento alle remore ad
accusare il potente sen. Andreotti avvertite dai pentiti storici, ma
non appaiono credibili particolari riserve da parte di chi si è
affacciato alla collaborazione con la giustizia quando la inchiesta a
carico dellimputato, sostenuta da svariati, clamorosi apporti conferiti
proprio da collaboratori di giustizia, era addirittura sfociata in un
pubblico dibattimento (ed, anzi, si è visto come non manchino perfino
false propalazioni contro limputato ispirate dallinteresse ad
acquisire benefici).
Ai possibili, violenti attacchi sulla stampa, in definitiva, non può
riconoscersi una efficacia dissuasiva determinante in personaggi che,
avendo intrapreso la strada della collaborazione con la giustizia,
avevano messo a rischio la incolumità loro e dei propri familiari.
Inoltre, appare piuttosto ambigua quella sorta di solidarietà di
categoria fra collaboratori che, secondo il Calvaruso, sarebbe stata, in
sostanza, la molla che lo avrebbe spinto a fornire le sue tardive
rivelazioni, palesando essa anche possibili considerazioni
utilitaristiche che nuocciono alla attendibilità.
Volendo, peraltro, superare tali perplessità, si può osservare quanto
segue in merito allintrinseco contenuto delle indicazioni dei due
collaboratori vertenti sulle riferite conoscenze che ad essi, in
separate occasioni, sarebbero state trasmesse dalla comune fonte,
Leoluca Bagarella.
E opportuno ricordare che, secondo il Calvaruso, il Bagarella, in una
serata dellestate del 1994, prima di cena, avendo già consumato
abbastanza vodka, che peraltro reggeva abbastanza bene (<>), avrebbe come segue commentato il passaggio in un programma
televisivo di alcune immagini dellimputato: <>.
Ora, se si volesse conferire alla riportata affermazione del Bagarella
valenza confermativa dellavvenuto incontro Andreotti-Riina, si dovrebbe
necessariamente prestare credito alla asserzione secondo cui lo stesso
Bagarella sarebbe stato al corrente in anticipo dellincontro medesimo
ed avrebbe consigliato al cognato (Riina) di rompere le corna al suo
prossimo interlocutore, senza che detto suggerimento fosse stato
seguito, posto che il congiunto si era fatto riempire la testa di
chiacchiere.
Se, invero, si volesse svilire la prima affermazione (il suggerimento) e
prestar credito soltanto alla seconda (le chiacchiere), non solo
rimarrebbe irrimediabilmente menomata la attendibilità complessiva della
asserzione, ma resterebbe possibile immaginare che il Bagarella, in
realtà, non aveva appreso autonomamente dellepisodio dal Riina, ma,
alla luce delle negative vicende che avevano contrassegnato la vita
della organizzazione mafiosa, si era limitato a recepire la notoria
indicazione del Di Maggio ed a commentare che il cognato si era fatto
riempire la testa di chiacchiere.
Posto, dunque, che per valere quale utile apporto confermativo
dellincontro Andreotti-Riina la riferita affermazione del Bagarella
deve recepirsi integralmente, si affacciano due sole, possibili
alternative:
1) la esclamazione del Bagarella, raccolta dal Calvaruso, era
intrinsecamente non veritiera e frutto semplicemente di un estemporaneo
sfogo contro limputato al quale in seno Cosa Nostra si addebitavano
comprensibilmente alcuni provvedimenti legislativi perniciosi per la
organizzazione criminale e perfino lesito negativo del maxiprocesso
ed anche di una sorta di millantata capacità profetica agganciata alle
rivelazioni del Di Maggio, sfogo e millanteria provenienti da una
persona che aveva già consumato una notevole dose di bevanda
superalcolica;
2) ovvero, ipotizzando che la stessa esclamazione fosse veritiera e che,
pertanto, lincontro Andreotti-Riina si fosse effettivamente svolto, la
stessa implicherebbe un notevolissimo grado di preventiva diffidenza nei
confronti dellimputato, la cui fondatezza sarebbe stata confermata, a
posteriori, dallinganno in cui il medesimo imputato avrebbe tratto il
Riina.
Alla Corte sembra che debba ragionevolmente preferirsi la prima ipotesi.
Ed invero, anche a non seguire fino in fondo il complessivo costrutto
accusatorio che vorrebbe limputato diuturnamente a disposizione dei
mafiosi, rimarrebbe arduo individuare la ragione per la quale, alla
vigilia del presunto incontro Andreotti-Riina, il Bagarella fosse
animato nei confronti delluomo politico da un accanimento così spiccato
da contemplarne addirittura la eliminazione (in tale senso va
inequivocabilmente interpretata la espressione rompere le corna) ad
onta del fatto che il medesimo avesse addirittura accettato di
incontrare il capo assoluto di Cosa Nostra, da lungo tempo latitante.
Se, secondo quanto si è venuto illustrando, deve registrarsi una
freddezza di Andreotti verso i mafiosi, con i quali non aveva più
coltivato gli amichevoli rapporti di un tempo (ormai risalente),
tuttavia, almeno fino al periodo in questione, che per comodità può
genericamente ed approssimativamente individuarsi nel 1987, non si erano
neppure manifestati segni tangibili di una aperta ostilità del medesimo
verso Cosa Nostra: in particolare, la manifestazione più palese
(peraltro ritenuta dalla Accusa soltanto apparente e strumentale a
ripulire la propria, offuscata immagine) di un siffatto atteggiamento,
costituita dalla copiosa produzione normativa antimafia promossa dal
Gabinetto guidato dallimputato, non era ancora intervenuta.
Per contro, proprio il Bagarella, dal suo punto di vista, aveva avuto
modo di ritenere la buona predisposizione di Andreotti, al quale, a dar
retta al collaboratore Gaetano Costa, egli aveva attribuito a torto o
a ragione - il merito dellottenuto trasferimento dal carcere di Pianosa
a quello di Novara (inizio 1984).
Si sorvola, poi, sui convincimenti che nei mafiosi potevano indurre, al
di là del loro intrinseco, reale significato che è stato già
analizzato , alcuni atteggiamenti dellimputato, in astratto
suscettibili di essere interpretati come segni di disponibilità: si
tratta dellavallo prestato nel 1983 allaccordo tattico con il
Ciancimino (che sarebbe stato in mano dei corleonesi) e
dellepisodio dellincontro avvenuto nellagosto del 1985 a Mazara del
Vallo con Andrea Manciaracina.
In buona sostanza, nella descritta situazione e tenendo conto, si
ribadisce, che, in ipotesi, limputato aveva perfino accettato di
incontrare il Riina, quello spiccato accanimento del Bagarella appare
oggettivamente ingiustificato, laddove lo stesso sarebbe agevolmente
spiegabile alla luce degli avvenimenti solo successivi: la già
evidenziata necessità di valutare unitariamente la esclamazione del
Bagarella non può, allora, che suggerire una scarsa affidabilità della
stessa e, in definitiva, consigliare di privilegiare la prima delle due
profilate opzioni, la quale esclude che dalla medesima esclamazione
possa trarsi conferma dellincontro Andreotti-Riina.
Una riprova della fondatezza dellesposto convincimento si trae dalle
stesse dichiarazioni del Cannella, che, come già ricordato,
costituiscono un ulteriore elemento addotto dalla Accusa a conforto
delle dichiarazioni del Di Maggio.
Il piuttosto logorroico ed involuto Cannella, sentito nella udienza del
18 giugno 1996, ha riferito le affermazioni del Bagarella da lui
raccolte ed ha, in proposito, parlato delle doglianze di questultimo a
proposito del tradimento di Andreotti, della approvazione delle
normativa sui pentiti, della pretestuosità delle giustificazioni
fornite dal Lima e da Ignazio Salvo, del fatto che limputato aveva
addotto la insufficiente pressione esercitata su di lui dai predetti
(si veda la testuale trascrizione del passo interessato della
deposizione del Cannella, già riportato nel rassegnare il contenuto
della parte V, capitolo II, vol. I dei motivi di gravame).
Ora, volendo verificare se dalle parole del Cannella possa trarsi
conferma del presunto incontro Andreotti-Riina, salta subito agli occhi
come appaia scarsamente credibile secondo quanto condivisibilmente
rilevato dai primi giudici - la evenienza che limputato abbia
giustificato il disinteresse verso il maxiprocesso la cui essenziale
importanza per Cosa Nostra non poteva, peraltro, sfuggire neppure al più
malaccorto degli osservatori - addebitandolo alle poco efficaci
sollecitazioni e garanzie (davvero si stenta ad immaginare in cosa
potessero consistere tali garanzie) pervenutegli proprio da Lima e da
Ignazio Salvo, presenti, secondo quanto riferito dal Di Maggio,
allipotizzato colloquio.
Per di più, tale giustificazione sarebbe stata manifestata, secondo
lassunto accusatorio, quando ancora il procedimento non aveva esaurito
neppure il primo grado e, dunque, leventuale condizionamento del
verdetto avrebbe dovuto essere ragionevolmente procurato, semmai, su
base locale e non certo con lintervento di Andreotti.
Al di là di tali riflessioni, si può osservare che nelle notizie di
terza mano riportate dal Cannella non è dato, comunque, cogliere alcuna
significativa indicazione da cui ricavare la specifica conferma di un
diretto contatto fra Andreotti e Riina: anzi, espressioni come la
giustificazione che è pervenuta da parte di Andreotti o Andreotti
aveva fatto sapere suggeriscono, semmai, una comunicazione soltanto
indiretta (sulle cui effettive origini non possono non nutrirsi serie
perplessità).
Dunque, a credere al Cannella, il Bagarella, pur intrattenendosi su
Andreotti, non ha in alcun modo, neppure indiretto, menzionato un
abboccamento del medesimo con il cognato (Riina).
Sul piano logico, infine, deve apprezzarsi la assoluta diversità
dellatteggiamento del Bagarella riferito dal Cannella rispetto a quello
delineato dal Calvaruso: allo spiccato accanimento contro limputato
raccolto da questultimo fa riscontro, nelle parole del Cannella (al di
là del problema della loro intrinseca attendibilità), la
rappresentazione di un Andreotti quasi giustificato dalla mancanza di
adeguate pressioni esercitate su di lui dal Lima e dal Salvo (<<ma
comunque, sembra - ecco lo dico in italiano - che quei due Salvo Lima e
Ignazio Salvo non si sono interessati molto nei confronti dell'onorevole
Andreotti, non hanno pressato tanto quanto era necessario, sono stati
loro a sminuire un poco la cosa>>).
In conclusione, alla stregua di quanto esposto deve escludersi che gli
apporti del Calvaruso e del Cannella, in qualche modo contraddittori,
possano valutarsi come persuasive conferme della esistenza dellincontro
fra limputato ed il Riina.
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7. Allesito della necessaria, rigorosa valutazione processuale, dunque,
gli elementi addotti a riscontro delle dichiarazioni del Di Maggio si
sono rivelati, a tutto concedere, deboli ed insufficienti e, per contro,
troppe sono le indicazioni che costringono a sospettare della
inattendibilità del predetto, alle quali è perfino superfluo aggiungere
quanto riferito dal Siino in ordine alle sollecitazioni strumentalmente
rivoltegli dal medesimo perché confermasse lincontro Andreotti-Riina e
linfondato accenno fatto in quella occasione dallo stesso Di Maggio ad
una conoscenza in merito di Giovanni Brusca (<>).
Le illustrate considerazioni determinano la sostanziale irrilevanza
della lunga e defatigante indagine, destinata, comunque si voglia
opinare, ad approdare, in ogni caso, a risultati non conclusivi, in
ordine alla mera compatibilità dello svolgimento dellincontro
Andreotti-Riina con i movimenti dellimputato nel primo pomeriggio del
20 settembre 1987, che i PM ritengono di individuare come quello in cui
lincontro medesimo sarebbe avvenuto.
Al riguardo, riprendendo in parte le osservazioni del Tribunale,
brevemente ed incidentalmente si rileva che:
- è fatto incontestabile che nessun propalante ha mai collegato la data
dellincontro medesimo con la presenza ufficiale di Andreotti a Palermo
in occasione della Festa dellAmicizia: in particolare, non lo ha fatto
neppure Emanuele Brusca, che per la sua posizione di intellettuale
deve accreditarsi della lettura dei giornali (attività alla quale il
predetto, come si desume da alcuni accenni rintracciabili nella sua
deposizione dibattimentale, si dedicava) e che, a suo dire, era stato
preventivamente informato del programmato incontro;
- è altrettanto certo che lo stesso Di Maggio non ha mai indicato
specificamente il mese di settembre del 1987 quale quello in cui si
sarebbe svolto lincontro;
- al di là della omessa precisazione della ricorrenza festiva di quel
giorno (si trattava di una domenica), che, per le ragioni già indicate a
proposito della individuazione della data dellincontro presso La
Scia, appare di scarsa incidenza, induce forti perplessità la
indicazione della approssimativa durata del tragitto percorso in
macchina dal Di Maggio e dal Riina per trasferirsi dalle immediate
prossimità della Casa del Sole alla abitazione di Ignazio Salvo (si
tenga conto che i due, che sarebbero arrivati al presunto appuntamento
quando lillustre interlocutore del boss si trovava già in casa del
Salvo, avevano motivo di procedere celermente, anche perché, in ipotesi,
la intuibile esigenza di Andreotti era quella di contenere al massimo il
suo allontanamento clandestino dallalbergo in cui risiedeva, lHotel
Villa Igiea). Il collaboratore ha, infatti, al riguardo, parlato di
una buona mezzoretta (<>),
senza in alcun modo ricordare che lo spostamento cittadino era stato
particolarmente fluido per lassenza totale di traffico. Dette
indicazioni sarebbero plausibili se il percorso cittadino fosse stato
attraversato in presenza dellintenso traffico di unora di punta di un
giorno feriale, ma non alle ore 14,00/14,30 e, per di più, di una
giornata domenicale, in merito alla quale, peraltro, come precisato su
apposita domanda del PM dal teste dr. Farinacci, non sono ipotizzabili
neppure possibili intralci alla circolazione dipendenti dalleventuale
svolgimento della partita di calcio della squadra del Palermo nello
stadio della Favorita, ubicato non lontano dalla abitazione del Salvo
(<>). Mette conto sottolineare che, alla stregua di quanto
riferito dallo stesso Dr. Farinacci, per compiere il percorso di circa
quattro km. che separava lHotel Villa Igiea e la abitazione di
Ignazio Salvo erano necessari, a seconda del tragitto prescelto, appena
quattro o sei minuti, viaggiando ad una velocità media di 50/60 km/h
(<>): mantenendo
la medesima velocità segnalata dal Farinacci è evidente che nellarco
temporale indicato dal Di Maggio (circa mezzora) avrebbe potuto
coprirsi la abnorme distanza di circa 25/30 chilometri, sicché si fa
strada il consistente sospetto che il Di Maggio, nellindicare la durata
del tragitto, si sia ispirato ad una analoga esperienza vissuta in
tuttaltra circostanza, che nulla aveva a che fare con le ore
14,00/14,30 (probabilmente indicate a casaccio) ed ancor meno con una
una giornata festiva;
- è un fatto che, malgrado lHotel Villa Igiea fosse in quel frangente
intensamente sorvegliato da esponenti delle forze dellordine, lAccusa
non è stata in grado di produrre alcun testimone che affermasse di aver
notato Andreotti uscire e rientrare in modo più o meno circospetto -
dalla sua stanza e dallalbergo durante quel pomeriggio;
- allo stesso modo, non risulta alcun elemento che consenta di affermare
che Andreotti abbia preso qualche cautela al fine di coprire il suo
presunto, clandestino allontanamento dallalbergo, al fine di
fronteggiare la eventualità che qualcuno chiedesse di lui mentre si
trovava in tuttaltro luogo;
- la prolungata durata del presunto incontro (secondo le, peraltro
oscillanti, dichiarazioni del Di Maggio, lo stesso ebbe a protrarsi da
un minimo di due ore ad un massimo di tre ore e mezza) mal si concilia
con un allontanamento clandestino, quale quello ipotizzato dalla Accusa,
che, come già evidenziato, per intuibili motivi limputato avrebbe avuto
la esigenza di contenere nel più breve tempo possibile;
- nella ricostruzione proposta dalla Accusa, che cerca di conciliare la
intervista rilasciata da Andreotti al Sensini con lincontro in casa di
Ignazio Salvo, vengono selezionati gli orari che si adattano allassunto
accusatorio e viene, per converso, trascurata la possibilità di cogliere
dalle propalazioni del Di Maggio gli elementi meno favorevoli (per
esempio, la massima durata del colloquio indicata dal collaboratore);
- infine, attribuire ad Andreotti manovre di depistaggio concernenti i
fatti del pomeriggio del 20 settembre 1987 appare incongruo, sol che si
consideri che lo stesso m.llo Zenobi, fedele caposcorta del predetto, in
merito a quella circostanza non ha certo reso dichiarazioni suscettibili
di favorire limputato (egli, per esempio, avrebbe potuto dire che nel
corso delle prime ore del pomeriggio lo aveva visto per essere andato a
trovarlo nella sua stanza per qualsivoglia motivo).
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8. Unultima notazione merita la assoluta riservatezza sullincontro
Andreotti-Riina voluta, secondo le dichiarazioni del Di Maggio, dal
capomafia, che, volendo accogliere senza rilievi e nel modo più
favorevole alle tesi dei PM tutte le indicazioni accusatorie, ne avrebbe
parlato, tuttal più, al cognato, Leoluca Bagarella, ed al fidatissimo
Raffaele Ganci.
Sulla scorta di quanto illustrato, tale riservatezza è rimasta
oggettivamente confermata, ma ci si deve chiedere per quale ragione il
Riina la avrebbe mantenuta, considerando che la stessa verteva su un
episodio uno dei più eminenti uomini politici nazionali aveva
accettato di incontrarlo - che era idoneo ad accrescere enormemente il
proprio prestigio di capomafia nellambito di una organizzazione i cui
affiliati, a tutti i livelli, potevano essere particolarmente sensibili
a tali suggestioni, specie in un momento critico per il sodalizio, che,
grazie alla azione di contrasto avviata dalle forze dellordine e dalla
magistratura, vedeva un gran numero di uomini donore detenuti e
processati.
In particolare, poi, ci si può chiedere per quale ragione il boss non
abbia parlato dellincontro ad Emanuele Brusca, al quale lo avrebbe
preannunciato e nei confronti del quale, secondo i PM, avrebbe temuto di
pregiudicare il proprio prestigio nella ipotesi di un eventuale rifiuto
di Andreotti.
Altrettanto inspiegabile appare la riservatezza mantenuta dal Riina nei
confronti di Giovanni Brusca, se si considera il reiterato incarico di
sollecitare Ignazio Salvo per laggiustamento del maxiprocesso a lui
demandato. Inoltre, sempre seguendo il costrutto accusatorio, il Riina
aveva anticipato lincontro con Andreotti al fratello del predetto,
Emanuele, senza vincolarlo espressamente al segreto e, comunque, lo
stesso Emanuele, a suo dire, ne aveva parlato con il padre, alla
presenza del fratello Enzo Salvatore -: era, dunque, ragionevole
attendersi che Emanuele avesse rivelato quanto sapeva a Giovanni, il
quale, secondo le sue già ricordate dichiarazioni, aveva perfino parlato
con il congiunto proprio dei suoi disegni di depistaggio, strettamente
connessi con la ferma volontà di gettare discredito sul Di Maggio, le
cui indicazioni gli sembravano attaccabili (deboli) proprio con
riguardo allepisodio dellincontro Andreotti-Riina.
Più in generale, non si comprende perché non sia stata corroborata con
la menzione delle rassicurazioni di Andreotti direttamente ricevute dal
Riina la diffusione presso gli uomini donore della notizia che il
maxiprocesso sarebbe stato aggiustato per mezzo dellautorevolissimo
interessamento dellimputato, notizia riferita da svariati collaboratori
di giustizia che certo non erano in grado di controllarne la fondatezza,
ma la recepivano supinamente (sul punto si ritornerà allorché ci si
occuperà più specificamente delle presunte manovre dellimputato volte a
condizionare lesito del maxiprocesso).
In buona sostanza, la affermazione del Di Maggio circa la assoluta
riservatezza del Riina, che a lui per primo sarebbe stata raccomandata,
appare, alla stregua di quanto esposto, quanto mai sospetta, ma la
stessa, al contrario del suo intrinseco contenuto, ha un logica
spiegazione che vale anche a giustificare laltrimenti incongruo
atteggiamento del medesimo Riina.
E evidente, invero, che se il Di Maggio fosse stato consapevole di
essersi inventato lincontro Andreotti-Riina (magari, come già
osservato, traendo lo spunto dalle insistenti richieste rivolte in tal
senso dal Riina ad Ignazio Salvo e delle quali egli era stato il latore
e dalla raccomandazione dello stesso Riina di non metterne a parte
Emanuele Brusca che nelloccasione lo accompagnava), sarebbe stato
altrettanto cosciente che nessuno degli altri collaboratori di
giustizia, presenti e futuri, avrebbe potuto confermarlo (si ricordino
le considerazioni dei PM appellanti in ordine alla preoccupazione del Di
Maggio circa la eventualità che in futuro avrebbe potuto essere smentito
dal Rabito), cosicché era necessario giustificare preventivamente tale
inevitabile evenienza puntualmente, come detto, verificatasi (salva
la, inattesa, propalazione dei fratelli Emanuele ed Enzo Salvatore
Brusca) , che sarebbe stata fonte di inevitabili perplessità data la
eclatanza dellepisodio, adducendo una, incongrua, totale riservatezza
del Riina.
Per contro, il compendio probatorio acquisito trova una sua logica
sistemazione se, condividendo le conclusioni del Tribunale e quelle già
esposte della Corte, si esclude che il processo offra prova idonea che
lincontro si sia effettivamente verificato.
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9. Se, pertanto, deve escludersi che dellepisodio in trattazione sia
stata acquisita adeguata dimostrazione, giova, però, in appendice al
presente capitolo formulare alcune considerazioni ulteriori, fingendo
per comodità dialettica che, ad onta dei numerosi rilievi esposti e
contrariamente a quanto ritenuto, tutti gli elementi addotti dalla
Accusa siano pienamente attendibili e conducenti e che, dunque, in
conformità con lassunto dei PM, lincontro Andreotti-Riina sia
effettivamente avvenuto e che il conseguente colloquio abbia riguardato
anche (come sarebbe stato inevitabile in quel contesto storico) le sorti
del maxiprocesso.
Ora, ipotizzando il fondamento dellassunto accusatorio, si dovrebbe
inevitabilmente rimarcare:
- che le indicazioni provenienti dal Bagarella, riferite dal Calvaruso,
e quelle di Bernardo Brusca, riferite dai figli Emanuele e Enzo
Salvatore, confermerebbero una spiccatissima diffidenza dei predetti
due degli esponenti mafiosi più vicini al Riina nei confronti di
Andreotti: si ricordi, invero, che costui, secondo il Bagarella, avrebbe
dovuto essere eliminato (<>),
mentre Bernardo Brusca sospettava perfino che lappuntamento fosse una
trappola ordita per fare arrestare il Riina (<>);
- che, pertanto, rimarrebbe ulteriormente confermata la infondatezza
dellassunto secondo cui Andreotti era rimasto a disposizione
continuativa di Cosa Nostra e dei nuovi padroni della stessa, i
corleonesi;
- che la eventuale accettazione dellincontro dovrebbe, allora, trovare
altra e diversa spiegazione, non individuabile, per le ragioni già
esposte, nellesito delle votazioni del giugno del 1987 e nella esigenza
di recuperare il favore elettorale dei mafiosi;
- che una motivazione ragionevolmente ipotizzabile nellottica
accusatoria potrebbe individuarsi non già nella esigenza di coltivare
amichevoli relazioni con gli esponenti di Cosa Nostra, ma in quella di
venire in soccorso del suo amico Salvo Lima e di altri esponenti della
sua corrente - e, forse, anche di Ignazio Salvo -, che potevano
verosimilmente paventare che, se egli avesse rifiutato di accogliere la
richiesta del Riina di incontrarlo, avrebbero potuto subire conseguenze
letali a causa della ritorsione ordinata del capomafia, già irritato
dalla freddezza manifestata dallimputato verso le sorti della
organizzazione mafiosa. La ipotesi, volendo muoversi nellambito
dellassunto accusatorio, non è affatto arbitraria e la migliore riprova
si trae dal fatto che la stessa è stata prospettata, sia pure in termini
più confacenti al medesimo assunto, dagli stessi PM, che nella
esposizione introduttiva (udienza del 18 ottobre 1995) si sono così
testualmente espressi: Dopo la presa del potere in Cosa Nostra da parte
dei corleonesi, i rapporti tra Andreotti e Cosa Nostra diventano più
difficili ma quando la corrente andreottiana non si impegna a
sufficienza contro il Maxi Processo e soprattutto quando viene approvata
la legge Mancino-Violante del 17 febbraio 1987 che sostanzialmente
preclude la possibilità della scarcerazione per decorrenza di termini
degli uomini donore detenuti, Cosa Nostra reagisce in occasione delle
elezioni politiche del 16 giugno 79, pilotando i consensi elettorali a
favore... 87 pilotando i consensi elettorali a favore del Partito
Socialista Italiano. La posizione di Lima e di Ignazio Salvo che sono
sopravvissuti alla guerra di mafia dell81/82, proprio perché utilizzati
dai corleonesi quali tramiti con Andreotti, si fa pericolosissima.
Andreotti è costretto ad incontrarsi con Riina, sia per salvare la vita
a Lima, sia per non compromettere il potere della sua corrente.
La medesima prospettazione è ripetuta nei motivi di appello, nei quali,
così come ricordato nellampio resoconto che ne è stato dato, i PM si
esprimono testualmente come segue: <
le ragioni che potevano aver
determinato Andreotti, allora Ministro degli Esteri, ad un comportamento
così grave (ragioni ravvisabili invece nel fatto che - in quella fase -
Ignazio Salvo e lon. Lima si trovavano personalmente sovraesposti nei
confronti dei vertici mafiosi, al punto che la loro stessa incolumità
era in pericolo, e che quindi solo un intervento personale di Andreotti
poteva appianare la tensione esistente in un incontro chiarificatore al
vertice)>;
- che in tale contesto limputato, ricorrendo alla sua notoria abilità
diplomatica, avrebbe guadagnato tempo e, per usare la espressione del
Bagarella riferita dal Calvaruso, avrebbe riempito la testa del Riina di
chiacchiere, ovvero, per usare quella di Bernardo Brusca riferita dal
figlio Emanuele, avrebbe preso in giro il Riina (<>);
- che non potrebbe, inoltre, escludersi che nel corso del colloquio
limputato abbia, altresì, strumentalmente rassicurato il Riina sulle
sorti del maxiprocesso e si può perfino ipotizzare che il medesimo si
sia spinto fino a giustificare in anticipo eventuali provvedimenti
antimafia con la necessità di rifarsi una verginità, ottenendo, in
definitiva, il risultato immediato di tenere tranquillo il proprio
interlocutore ed i mafiosi (sul punto si ritornerà allorché ci si
occuperà più specificamente del maxiprocesso);
- che, alla stregua di quanto precisato, dovrebbe evidentemente
escludersi che lazione dellimputato si sia inserita in un contesto di
diuturna disponibilità verso la tutela degli interessi di Cosa Nostra e
che sia stata sorretta dalla volontà di cooperare con il sodalizio
criminale, mentre più di una riserva dovrebbe nutrirsi sulla eventualità
che egli abbia effettivamente inteso adoperarsi per procurare alla
organizzazione mafiosa un contributo essenziale per la sopravvivenza
della stessa.
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10. La verifica del profilato atteggiamento psicologico dellimputato
non può che appoggiarsi sulla analisi dei successivi comportamenti del
medesimo.
Al riguardo, a fugare ogni dubbio sulla impossibilità di ravvisare una
effettiva condiscendenza di Andreotti nei confronti dei mafiosi è
sufficiente fare rinvio a quanto si è già accennato a proposito
dellimpegno profuso dal Ministero degli Esteri da lui guidato in
occasione della estradizione di Tommaso Buscetta e ricordare la nutrita
e particolarmente incisiva legislazione antimafia promossa tra la fine
degli anni 80 e linizio degli anni 90 dal Gabinetto guidato dal
medesimo Andreotti.
Nel rinviare, a questultimo proposito, alla dettagliata trattazione
contenuta nella appellata sentenza, si devono particolarmente richiamare
le osservazioni del Tribunale circa limpegno profuso dallimputato in
vista della difficile approvazione del provvedimento che ebbe a
prolungare i termini di custodia cautelare, impedendo la scarcerazione
nel corso del giudizio di appello di numerosi imputati del maxiprocesso
il primo D.L., emanato il decadde ed il provvedimento venne
immediatamente ripresentato (D.L. n. 370) ed, infine,
convertito nella L. n. 410 -.
I fatti riferiti, in proposito, dallon. Giuliano Vassalli, allora
Ministro di Grazia e Giustizia, valgono a dissipare ogni illazione in
ordine alla artificiosità dellimpegno dellimputato ed in ordine al
presunto atteggiamento di mera facciata del medesimo, che si sarebbe
assicurato una inconfutabile benemerenza antimafia anche senza la
ripresentazione del D.L., che decadde anche per la dura opposizione di
personaggi politici sulla cui fede antimafia non era e non è lecito
nutrire alcun dubbio.
E utile dare conto delle eloquenti dichiarazioni dellex Ministro
Vassalli, limitandosi, peraltro, di massima, a quelle concernenti la
dettagliata ricostruzione delle circostanze relative alla emanazione ed
alla tormentata approvazione del Decreto Legge e tralasciando quanto il
teste ha riferito in merito alla approvazione di altri importanti
provvedimenti legislativi in materia di giustizia avvenuta sotto il
Governo Andreotti al quale egli prese parte (il significato sostanziale
dei fatti, quale si desume dal loro complessivo svolgimento, consente di
ritenere del tutto marginale la dibattuta questione dellavvio della
iniziativa legislativa, che, secondo lAccusa, sarebbe stata determinata
piuttosto dalle sollecitazioni della Procura Generale di Palermo).
In particolare, lon. Vassalli ha riferito:
- della genesi del decreto legge succitato e della apposita
sollecitazione da lui ricevuta, al riguardo, dallimputato, allora
Presidente del Consiglio (>);
della proposta di Andreotti di porre rimedio alle scarcerazioni per
decorrenza dei termini limitando la presunzione di non colpevolezza alla
fase del primo grado del giudizio (<>);
della nota riservata da lui inviata ad Andreotti il 28 agosto 1989, una
volta svolti gli accertamenti sui pericoli della scarcerazioni nel
maxiprocesso (<>);
della reazione che si sollevò allorché si diffuse la notizia della
emanazione dellapposito decreto legge (<>); |