|
Legge
20 giugno 2003, n. 140
"Disposizioni
per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di
processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2003
ART. 1.
1.
Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato
anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della
funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della
Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il
Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei
deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto
dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte
costituzionale.
2.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei
confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli
articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni
fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti
antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla
cessazione delle medesime.
3.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni
dell'articolo 159 del codice penale.
ART.
2.
1.
Al comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: "Tuttavia, quando
l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di
determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di
leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto
compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346".
ART.
3.
1.
L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso
per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini
del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le
interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi
delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per
ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di
divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione
di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.
2.
Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita
l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il
giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione
del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.
3.
Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui
ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione il
giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale,
a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle
indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi
dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Nel processo civile, il
giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua
definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le
conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di
procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a quindici e cinque
giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale,
anche d'ufficio, in ogni stato e grado.
4.
Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle
parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile,
trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il
membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se
l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice
istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque
giorni.
5.
Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma
del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della
Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione
degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può
disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La
sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli
atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti.
6.
Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini
preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli
atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 o 4.
7.
La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche
direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un
procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti
concerne i casi di cui al comma 1. La Camera può chiedere che il giudice
sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5.
8.
Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia
altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità
giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole
all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il
giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e il
pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione.
9.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto
compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice
l'autorità investita del procedimento. La sospensione del procedimento
disciplinare, ove disposta, comporta la sospensione dei termini di
decadenza e di prescrizione, nonché di ogni altro termine dal cui decorso
possa derivare pregiudizio ad una parte.
ART.
4.
1.
Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento
perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali,
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni,
sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni,
ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura
cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all'esecuzione
dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di
prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento
privativo della libertà personale, l'autorità competente richiede
direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto
appartiene.
2.
L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento
da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento
rimane sospesa.
3.
L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza
irrevocabile di condanna.
4.
In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare
appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere
dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e
presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.
ART.
5.
1.
Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3, comma 4, e con la richiesta di
autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità competente enuncia il
fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge
che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda
il provvedimento.
ART.
6.
1.
Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4, il giudice per le indagini
preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare
interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini
del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o
comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti
riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento,
ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi
procedimenti, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide,
in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti
ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice
di procedura penale.
2.
Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei
termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di
procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i
tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide
con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi,
l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento
appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le
comunicazioni sono state intercettate.
3.
La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera
competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il
fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge
che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda,
allegando altresí copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei
tabulati di comunicazioni.
4.
In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare
appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della
successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera
competente all'inizio della legislatura stessa.
5.
Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni
è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla
comunicazione del diniego.
6.
Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti
in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarati
inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.
ART.
7.
1.
Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, le disposizioni dell'articolo 6 si osservano solo se le
intercettazioni non sono già state utilizzate in giudizio.
ART.
8.
1.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo
1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, 15 luglio 1994, n. 447, 8 settembre
1994, n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13 marzo
1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n. 276, 7 settembre
1995, n. 374, 8 novembre 1995, n. 466, 8 gennaio 1996, n. 9, 12 marzo
1996, n. 116, 10 maggio 1996, n. 253, 10 luglio 1996, n. 357, 6 settembre
1996, n. 466, e 23 ottobre 1996, n. 555.
ART.
9.
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|