Bozza Amato
Principi e proposte per la riforma della Costituzione in
tema di
forma di Governo, Senato della
Repubblica, garanzie democratiche
coordinamento dei segretari dei partiti del centrosinistra - 10
dicembre 2003
Le opposizioni di centrosinistra, tra le quali rimangono aperte
differenze su assetti generali, convengono su una riforma
istituzionale che:
- completi e migliori la riforma già effettuata del Titolo V;
- adegui la forma di governo alla volontà ripetutamente
manifestata dai cittadini di esprimersi con il loro voto sulla
scelta della maggioranza e del futuro Primo ministro ed eviti
tuttavia di trasformare le elezioni in una delega totale ad un
leader della sovranità degli stessi cittadini;
- rafforzi, in questo contesto, le garanzie di trasparenza,
equilibrio politico-istituzionale e di partecipazione degli stessi
cittadini non solo attraverso le scelte elettorali, ma anche nella
vita sociale e delle istituzioni.
Le opposizioni di centrosinistra sono pronte a sostenere in
Parlamento e nel Paese le innovazioni indirizzate alle indicate
finalità. Sono invece fermamente contrarie a modifiche che:
- portino i poteri del Premier al punto di rimettere la
sopravvivenza del Parlamento (o della Camera) al solo fatto di una
sua proposta di scioglimento, quand'anche ciò accada in contrasto
con la volontà della sua maggioranza; ovvero di condurre allo
scioglimento automatico, in caso di bocciatura di una misura su cui
il Premier abbia posto la fiducia (con l'effetto, in questo secondo
caso, di lasciare il Paese non solo senza una misura che potrebbe
essere necessaria e urgente, ma anche senza Governo e senza
Parlamento e senza quindi la possibilità di rimediare a quello che
potrebbe essere stato un puro errore). Con poteri del genere non si
dà luogo ad una forma di governo presidenziale, ma ad una forma di
governo autoritario, sotto le vesti di un apparente parlamentarismo.
Il presidenzialismo fondato sulla legittimazione diretta del capo
dell'esecutivo ha infatti il suo bilanciamento fisiologico in un
Parlamento politicamente indipendente dall'Esecutivo come accade
negli Stati Uniti;
- facciano perdere al Capo dello Stato il suo ruolo di garante
non solo della legalità, ma anche del corretto funzionamento del
sistema istituzionale, secondo il modello della vigente
Costituzione;
- modifichino l'assetto della Corte costituzionale al di là della
maggiore sensibilità regionalista che utilmente sarà apportata dalla
riforma del Senato e quindi dalle scelte dei componenti di esso
nell'ambito delle esistenti procedure;
- nella ridefinizione delle competenze regionali mettano a
repentaglio la fondamentale unità del Servizio Sanitario Nazionale e
la fondamentale unità culturale della nostra scuola, nella autonomia
di gestione degli istituti scolastici, nonché lunitarietà dei
diritti civili e sociali sullintero territorio nazionale.
Su queste premesse, per quanto riguarda la forma di governo:
- per garantire il rispetto della volontà politica degli
elettori e per evitare il rischio di uno scollamento tra cittadini e
sistema politico, è giusto che non siano legittimati i c.d.
ribaltoni. In questo senso, si conviene sul fatto che debba rendersi
noto, contestualmente alla pubblicazione del programma elettorale,
il nome del candidato alla guida del Governo, senza tuttavia farne
oggetto di separata menzione nella scheda elettorale. Egli sarà poi
nominato dal Presidente della Repubblica e investito della fiducia
iniziale del Parlamento (o della Camera). In caso di sfiducia, e su
sua proposta, vi sarà lo scioglimento a meno che una mozione
costruttiva votata dalla maggioranza iniziale, comunque
autosufficiente anche se integrata o eventualmente ridotta, non
proponga un diverso candidato;
- per dare forza al Premier all'interno del Governo si ritiene
che il Premier stesso debba avere il potere di nominare e revocare i
ministri, il che comporta che su di lui (o lei) - e solo su di lui
(o lei) proprio perché responsabile dell'intera compagine di governo
- si debba esprimere il voto di fiducia iniziale;
- è inoltre utile che il Premier possa avocare al Consiglio
qualunque affare di competenza ministeriale che abbia a suo avviso
implicazioni di politica generale.
Per quanto riguarda il Senato della Repubblica, la riforma del
Titolo V impone l'uscita dal bicameralismo perfetto. L'occasione può
essere colta per valorizzare il Senato come camera esterna al
circuito fiduciario, in un equilibrato ridisegno complessivo delle
nostre istituzioni, affidando ad esso due funzioni essenziali: la
tutela degli interessi generali attraverso competenze latu sensu di
garanzia e la rappresentanza delle autonomie territoriali.
Questa proposta non rappresenta una deminutio del Senato rispetto
alla Camera. Essa punta anzi ad un reale investimento istituzionale,
che recuperi nella Camera alta, non legata alla maggioranza e quindi
al Governo, una buona parte dei contrappesi, degli istituti di
garanzia e dei meccanismi di riequilibrio, attraverso i quali si
possa rafforzare il valore dell'unità nella differenza.
La composizione deve corrispondere a questa duplice funzione del
nuovo Senato. A tal fine soluzioni tecnicamente diverse sono
possibili, che consentano di acquisire al Senato sia senatori eletti
in funzione del solo mandato senatoriale, sia membri rappresentativi
della articolazione istituzionale del Paese: Presidenti delle
Regioni, Sindaci dei comuni capoluogo di Regione, altri
rappresentanti delle autonomie locali. Ciò può essere fatto sia
riservando un definito numero di seggi ai titolari di tali ruoli
istituzionali ratione muneris, sia eleggendo a quei seggi i titolari
stessi, avendo ovviamente rimosso le incompatibilità esistenti.
Quanto al sistema elettorale, non si prevede di farne oggetto di
disciplina costituzionale secondo la nostra tradizione e secondo
quanto dovrà accadere anche per la Camera dei Deputati. E tuttavia
evidente che, mentre per la Camera, che deve esprimere la
maggioranza politica, è funzionale un sistema elettorale
maggioritario, per il Senato questa esigenza non si pone e quindi la
legge ordinaria potrà prevedere anche un sistema proporzionale.
In merito alle funzioni, la funzione legislativa sarà declinata in
due modi: su alcune materie Camera e Senato dovranno avere un ruolo
paritario, che sarà reso più efficiente attraverso l'istituzione
della Commissione di conciliazione; su altre materie, invece,
l'eventuale voto negativo del Senato potrà essere superato dal voto
finale della Camera. La legge finanziaria dovrebbe rientrare nella
legislazione paritaria, mentre per la legge di bilancio potrà valere
il primato della Camera.
Un Senato con la descritta composizione mista potrebbe altresì
assorbire una parte almeno dei compiti oggi affidati ad organismi
intergovernativi di concertazione tra livelli istituzionali.
Infine, proprio in chiave di bilanciamento dell'altra camera che ha
vocazione maggioritaria, non soltanto il Senato dovrebbe essere
competente in materia di nomine e di pareri parlamentari sulle
nomine stesse e su quelle delle Autorità indipendenti in
particolare, ma potrebbe essere anche l'unica camera abilitata a
dare vita a Commissioni di inchiesta con i poteri dell'autorità
giudiziaria.
Per quanto riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni, il
centrosinistra, che ha voluto la riforma del Titolo V approvata
anche con referendum confermativo, non si oppone tuttavia a
ragionevoli aggiustamenti degli elenchi delle competenze. Più
importante è però una seconda innovazione, utile a garantire gli
interessi nazionali, senza trasformarli nello strumento di un
sindacato politico sulle leggi regionali e senza tornare,
all'opposto, alla indicazione di principi legislativi statali per
ciascuna materia di competenza regionale. Si può piuttosto indicare,
tra le competenze legislative dello Stato, quella ad intervenire
nelle stesse materie di competenza regionale, ai soli ed esclusivi
fini della tutela a) dell'uniforme attuazione dei diritti
costituzionali e b) dell'unità economica, giuridica e sociale della
Repubblica. L'esercizio di tale speciale competenza sarebbe
sottoposta alla procedura legislativa paritaria delle due Camere.
Per quanto attiene alle garanzie democratiche, anche sulla base
dei disegni di legge già presentati in Parlamento dalle opposizioni,
quattro sono i piani intervento individuati.
Il primo, tra forma di Stato e forma di Governo, è indirizzato ad
individuare unarea non maggioritaria nella quale far esplicare a
pieno le garanzie democratiche dellordinamento, valorizzando in tal
modo sia la governabilità che la rappresentanza.
Il secondo punta a rafforzare, attraverso la previsione di
strumenti, anche allinterno dei regolamenti parlamentari, le
garanzie delle opposizioni in Parlamento.
Il terzo punta a favorire la trasparenza della vita politica ed a
mantenere ed ampliare, allinterno del rapporto tra cittadino,
Pubblica Amministrazione e Istituzioni, le garanzie di imparzialità
e di buon andamento previste in Costituzione.
Il quarto punta a rafforzare gli istituti di democrazia
partecipativa.
Su questa base le innovazioni possibili sono molto numerose e le
opposizioni di centrosinistra intendono lavorare nell'ambito del
seguente ventaglio:
1. in relazione al rafforzamento di un'area non maggioritaria:
- innalzare il quorum per l'elezione del Capo dello Stato ed
estendere il collegio elettivo ad una significativa rappresentanza
delle autonomie territoriali, oltre quella già assicurata dalla
nuova composizione del Senato;
- innalzare i quorum per l'elezione delle altre cariche
imparziali (i Presidenti delle Camere) e per l'approvazione delle
regole del gioco (regolamenti parlamentari, legge elettorale, leggi
di revisione in seconda lettura);
- riserva al Senato - come già detto - del potere di dar vita a
commissioni di inchiesta con i poteri dell'autorità giudiziaria;
- attribuzione alla Corte costituzionale della potestà di
decidere, in ultima istanza, sulle controversie relative alla
elezione dei membri del Parlamento, sulle cause di ineleggibilità e
incompatibilità dei parlamentari e sulle incompatibilità dei membri
del Governo, nonché sulla insindacabilità delle opinioni espresse
dai membri del Parlamento, rafforzando il più possibile il concetto
di "nesso con le funzioni", elaborato dalla giurisprudenza
costituzionale e dalla dottrina.
2. in relazione al c.d. Statuto delle opposizioni:
- la previsione della facoltà di istituire dei portavoce
dellopposizione, riconosciuti ratione muneris dai Regolamenti
parlamentari;
- il riconoscimento del diritto dellopposizione di ottenere la
istituzione di una Commissione camerale di inchiesta senza i poteri
dell'autorità giudiziaria o lattivazione di una indagine
conoscitiva;
- la legittimazione dellopposizione a ricorrere alla Corte
costituzionale in caso di violazione delle disposizioni sul
procedimento legislativo o sui limiti imposti allesercizio da parte
del Governo di poteri legislativi durgenza o di poteri legislativi
delegati;
- la previsione che i regolamenti delle Camere debbano riservare
adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione degli
ordini del giorno e nella organizzazione dei lavori dellAula e
delle Commissioni;
- lattribuzione alla opposizione, sul modello britannico e
tedesco, della presidenza delle Commissioni o Giunte parlamentari e
degli altri organismi ai quali sono attribuiti essenzialmente
compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia.
3. si propone di favorire la trasparenza della vita
politica ed un migliore rapporto tra cittadino e Pubblica
amministrazione attraverso:
- lintroduzione di normative atte a garantire il pluralismo
nellinformazione, il diritto dei cittadini ad una informazione
politica libera e completa e la reale parità di accesso dei partiti
e movimenti politici ai mezzi di comunicazione di massa;
- lintroduzione di nuove norme sulleleggibilità al Parlamento e
lassunzione di incarichi di governo che prevengano i conflitti di
interesse in ragione delle professioni e delle attività
imprenditoriali (a partire da quelle nel settore dei mezzi di
comunicazione di massa) che possano generare tali conflitti;
- lintroduzione in Costituzione di un advice and consent del
Senato sulle nomine governative, ivi comprese quelle nelle società
private, strumentali allesercizio di attività pubbliche.
4. infine, si propone di incentivare la democrazia
partecipativa attraverso:
- lintroduzione in Costituzione di un articolo
specificatamente dedicato alla democrazia partecipativa, che ne
definisca le articolazioni tanto sul versante dell'economia e della
società, compresi i luoghi di lavoro, quanto su quello delle
istituzioni pubbliche, prefigurando strumenti e procedure di
partecipazione;
- il rafforzamento delliniziativa legislativa popolare,
rafforzando i vincoli regolamentari alla trattazione della relativa
proposta di legge in sede parlamentare;
- la rivitalizzazione del referendum abrogativo, elevando il
numero delle firme necessarie a promuoverlo allo scopo di renderlo
espressivo di una più consistente richiesta popolare; collocando in
una fase intermedia il giudizio di costituzionalità della Corte
Costituzionale; portando il quorum di validità alla metà più uno del
quorum di partecipazione alle ultime elezioni politiche prima di
ciascun referendum;
- la previsione, pur con un filtro, di un ricorso diretto dei
cittadini alla Corte costituzionale in violazione dei diritti
fondamentali, sulla falsariga del recurso de amparo e del
verfassungsbeschwerde tedesco.